Ordinanza collegiale 30 gennaio 2025
Sentenza breve 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 04/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2025, proposto da
UR TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Aloisio, Fausto Corti, con domicilio eletto presso lo studio Fausto Corti in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 11;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
NN PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, del 26 settembre 2024, con il quale sono state pubblicate le graduatorie di merito per la Regione Abruzzo del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm. e successivo Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 Dicembre 2023 (Bando di concorso) per la classe di concorso A009 “Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche”, allegata al medesimo decreto e di esso parte integrante, in cui la ricorrente è risultata essere seconda, nonché:
- degli atti ad esso presupposti e segnatamente del provvedimento di estremi e contenuto sconosciuti con il quale è stata disposta la valutazione dei titoli di cui alla domanda della signora PA e la conseguente assegnazione del punteggio.
- di ogni altro atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto di data ignota e lesivo dell’interesse della ricorrente nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, previo e per l’effetto dell’annullamento dell’atto impugnato, di essere inserita come prima vincitrice nella graduatoria finale entro il corrente anno scolastico (2024/2025); e della dichiarazione della risoluzione del contratto eventualmente stipulato dalla controinteressata con il Ministero resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di NN PA e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.§. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, del 26 settembre 2024, con il quale sono state pubblicate le graduatorie di merito per la Regione Abruzzo del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm. e successivo Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 (Bando di concorso) per la classe di concorso A009 “Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche”, allegata al medesimo decreto e di esso parte integrante, in cui la ricorrente è risultata essere seconda.
Con il ricorso si censura l'attribuzione dei punteggi alla controinteressata, per titoli che non sarebbero stati correttamente valutati secondo le disposizioni del bando di concorso e, nello specifico: la Commissione ha attribuito 3,75 punti per il diploma di maturità artistica, che secondo la ricorrente non dovrebbe essere equiparato a un diploma di istituto tecnico superiore e i 12,5 punti per l'inserimento in una graduatoria di merito per una classe di concorso diversa da quella per cui ha partecipato al concorso attuale.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio del 2025 il collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, previo avviso di cui all’art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Appare necessario, in primo luogo, richiamare la disposizione di cui all’art. 41, II comma, cpa, secondo la quale “2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49” .
Nel caso in giudizio il ricorso è stato proposto oltre 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale di merito.
Non può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo la quale il ricorso sarebbe tempestivo nonostante sia stato presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a causa del ritardo dell'amministrazione nel fornire l'accesso agli atti necessari per verificare la correttezza della valutazione dei titoli.
In primo luogo, la pubblicazione della graduatoria appariva già autonomamente lesiva della posizione della ricorrente che veniva collocata in posizione non utile considerato che ai fini della qualificabilità del provvedimento come lesivo non è necessario che il ricorrente conosca nello specifico le motivazioni e gli atti endoprocedimentali che hanno portato all’adozione dell’atto definitivo.
Sul punto, appare approdo interpretativo consolidato quello secondo il quale la "piena conoscenza" - cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni, essendo invece sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo nei suoi elementi essenziali e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato. Tale interpretazione si rende necessaria al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, 28/06/2024, n.5771; Consiglio di Stato , sez. IV , 22/08/2024 , n. 7207).
Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1112, specifica che “la piena conoscenza di un provvedimento della pubblica amministrazione – il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - si ha quando la parte interessata percepisce l’esistenza di un provvedimento amministrativo che ne rendono la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire contro di esso; può dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l'atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che la stessa sia stata edotta di quelli essenziali, quali l'autorità amministrativa che l'ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo”.
Nel caso di specie, il provvedimento era già conosciuto nei suoi elementi essenziali e lo stesso appariva concretamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente.
Infine, considerato che, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento oggetto del giudizio risulta essere il Ministero dell’Istruzione e del merito, deve disporsi l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3.§. Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia irricevibile perché proposto oltre il termine decadenziale.
Ritenuto, altresì, di compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Dispone l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO