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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17130 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 36908/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36908/2023 promossa da:
(P.I. , in persona del socio Parte_1 P.IVA_1
Amministratore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lutezia n. 11 presso lo studio dell'Avv.
AN AG che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18 presso lo studio dell'Avv. Matilde Raspagliesi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito, Controparte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nei confronti della Controparte_1
, e per l'effetto annullare le fatture n. 4294964873 del 14.01.2023; Parte_2
n. 4302151200 del 9.02.2023, rideterminandone gli importi in virtù delle condizioni economiche di cui al contratto già in essere tra le parti;
- In via gradata nel merito, accertare e dichiarare, la violazione da parte di CP_1 nei confronti della , dei principi generali di
[...] Parte_2 correttezza, diligenza e buona fede e per l'effetto annullare le fatture n. 429496873 del
14.01.2023; n. 4302151200 del 0.02.2023; n. 4312967856 dell'11.03.2023 e n. 4317568309 del 7.04.2023, rideterminandone gli importi in virtù delle condizioni economiche di cui al contratto già in essere tra le parti;
- -in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare il colpevole ritardo dell' CP_1 nel riscontrare reclami effettuati dalla e per l'effetto
[...] Parte_2 della responsabilità dell ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., Controparte_1 con conseguente annullamento delle fatture emesse dopo i termini stabiliti dall'ARERA e dal contratto di fornitura e/o in ogni caso ridurre ad equità le somme eventualmente dovute dalla
in ragione del rapporto di fornitura;
Parte_2
- - in ogni caso nel merito, accertare e dichiarare il diritto della Parte_2
al risarcimento del danno in ragione dell'inadempimento contrattuale e della
[...] violazione dei principi generali di correttezza, diligenza e buona fede da parte di
[...]
e per l'effetto condannarla a risarcire la , al CP_1 Parte_2 pagamento di una somma non inferiore all'aumento tariffario illegittimamente applicato o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- -con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La società attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) tra le parti intercorreva un rapporto di fornitura di energia elettrica presso lo stabilimento sito in Velletri (RM), Via Colle Di San Clemente
n. 36, codice cliente: 550880459, POD: 1T001E00108230; 2) il contratto stabiliva che le componenti che andavano a formare il prezzo dovevano intendersi fisse ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione del contratto;
3) il prezzo della componente energia Pvol era differenziato a fasce: 0.11097
€/KWh ore di picco dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e 0,09995 €/KWh ore fuori picco sabato, domenica e tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 8:00; 4) il rapporto di fornitura era andato avanti senza che la stessa ricevesse alcuna comunicazione scritta in merito ad eventuali modifiche delle condizioni economiche e, per tale motivo, le aveva intese come prorogate, considerato quanto stabilito in contratto;
5) si era vista recapitare una delle fatture oggi in contestazione, dal cui contenuto aveva appreso che il corrispettivo medio fino a tale data applicato era passato da circa € 32.000,00 ad oltre € 120.000,00, ossia quasi quadruplicato;
6) aveva potuto constatare che la data di attivazione delle nuove condizioni economiche aveva decorrenza dal
1.12.2022; 7) l'art. 13.3 delle CGF prevedeva che, in caso di modifica unilaterale delle condizioni economiche, al cliente dovesse essere inviata “apposita comunicazione scritta”; 8) non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di un così importante mutamento, era stata informata per le vie brevi che una simile importantissima notizia, vitale per le sorti di un'azienda che si vede quadruplicare la spesa energetica, era invece contenuta a pagina 3 di una precedente fattura in cui, sotto la voce “rinnovo delle condizioni economiche”, tra le righe si leggeva che le condizioni attuali erano in scadenza e venivano fissati i nuovi prezzi;
9) detta fattura non conteneva avvisi o qualsivoglia altra indicazione che potesse far comprendere alla stessa che al suo interno era contenuta la modifica delle condizioni economiche;
10) contrariamente all'espresso dettato contrattuale e CP_1 forse conscia che una comunicazione ufficiale avrebbe comportato il recesso da parte della medesima, si era unilateralmente sottratta agli impegni ed al rischio assunto, violando quindi anche i principi di correttezza e buona fede;
11) il passaggio a delle condizioni economiche quattro volte superiori rispetto a quanto legittimamente aspettato aveva comportato notevoli danni alla stessa, rappresentati non solo dall'aggravio di spese dovuto alla differenza del costo per l'energia fruita, di per sé estremamente rilevante, ma soprattutto alla difficoltà in cui si era trovata la stessa, a causa dello squilibrio creatosi nella pianificazione economico/aziendale programmata per il 2023; 12) aveva ritenuto in buona fede che avesse inteso prorogare la tariffa già applicata;
13) ricevuta CP_1 tale fattura, aveva provveduto immediatamente a trasmettere una comunicazione di reclamo in data
18.01.2023, chiedendo il ricalcolo della fattura in contestazione con applicazione dei previgenti costi;
14) la convenuta, senza riscontrare detta missiva, aveva provveduto successivamente all'emissione della fattura n. 4302151200 del 9.02.2023, contestata con missiva del 12.02.2023, nonché all'emissione della fattura n. 4312967856 dell'11.03.2023, anch'essa contestata con missiva del
14.03.2023 ed, infine, all'emissione della fattura n. 4317568309 del 7.04.2023, anch'essa contestata con missiva del 12.04.2023; 15) la prima risposta a tutte le sopra citate contestazioni era stata fornita da solo in data 13.04.2023 a distanza di tre mesi dal primo reclamo e con l'emissione medio
CP_1 tempore di fatture per oltre € 450.000,00; 16) invece di interrompere il rapporto contrattuale, aveva chiesto ad di aderire ad un'offerta più vantaggiosa, ricevendo tuttavia il rifiuto del fornitore in
CP_1 data 10.03.2023, in virtù della morosità accumulata;
17) l'aveva costretta a
CP_1 CP_1 rimanere nel piano tariffario mai condiviso, precludendole la possibilità di ottenere delle migliori condizioni economiche offerte in quel periodo dal mercato e ritardando il dovuto riscontro di oltre 3 mesi;
18) dopo il rifiuto di al passaggio dalle tariffe capestro ad altre enormemente più
CP_1 vantaggiose ed offerte dalla stessa nel medesimo periodo, aveva ricevuto una lettera di recesso CP_1 da parte della convenuta, in virtù della situazione di crescente instabilità dei mercati e dello scenario internazionale;
19) nella missiva le aveva comunicato di non poterle più garantire la CP_1 prosecuzione del rapporto contrattuale alle attuali condizioni economiche, né di poter adeguare la sua offerta all'attuale prezzo di mercato dell'energia, poiché da tale decisione sarebbe derivata una tariffa particolarmente onerosa per il Cliente.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice formulate nei confronti di CP_1 perché manifestamente infondate in fatto e in diritto e sguarnite di prova, per tutti i motivi
[...] esposti in narrativa;
b) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale di e per Controparte_1
l'effetto condannare in persona del l.r.p.t.: - in via principale, al Parte_2 pagamento in favore di del complessivo importo di Euro 441.942,96, quale Controparte_1 sommatoria degli importi insoluti residui delle fatture n. 4294964873 del 14.01.2023 di Euro
122.375,65 (cfr. doc. 4); n. 4302151200 del 9.02.2023 di Euro 114.759,36; (cfr. doc. 5 atto di citazione); n. 4312967856 del 11.03.2023 di Euro 107.610,15; (cfr. doc. 7 atto di citazione); n.
4317568309 del 07.04.2023 di Euro 104.592,43; (cfr. doc. 9 atto di citazione); come risultante dall'estratto conto dell'7 settembre 2023 (cfr. doc. 10), oltre interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- in via gradata, al pagamento in favore di di quella somma che Controparte_1 dovesse risultare dall'accoglimento delle domande dell'attrice di rideterminazione degli importi in virtù delle condizioni economiche originarie di cui al contratto in essere tra le parti formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione, oltre interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- in via ulteriormente gradata, al pagamento in favore di di quella somma maggiore e/o Controparte_1 minore che, con riferimento ai titoli di cui alla domanda riconvenzionale dell'esponente, dovesse risultare di giustizia nel corso del presente giudizio. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio”.
La società convenuta, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) la società attrice non aveva contestato il diritto potestativo della stessa di modificare le condizioni economiche del contratto di fornitura attivo;
2) questo diritto era espressamente riconosciuto da controparte, che ne indicava la fonte nell'art.
3.2 delle Condizioni Generali di Fornitura applicabili al contratto;
3) la società attrice contestava soltanto il modo in cui tale diritto era stato esercitato dalla medesima;
4) la predetta contestazione era infondata, avendo trasmesso all'attrice regolare comunicazione contenuta nella fattura n. 4241642892 dell'11.07.2022 di rinnovo delle condizioni economiche del contratto, con decorrenza dal 1.12.2022 e con validità 12 mesi;
5) la società attrice era a conoscenza, sin dalla conclusione del contratto del 5.11.2021, che le condizioni economiche ivi pattuite con l'esponente sarebbero andate a scadenza in data 30.11.2022; 6) il rinnovo delle condizioni economiche allo scadere del 12 mesi era la regola e non l'eventuale eccezione;
7) non si può affermare che in buona fede e in base al legittimo affidamento, la società attrice ritenesse prorogate le condizioni economiche precedenti, considerato che nel corso del 2022, a causa dei noti eventi internazionali, i prezzi in precedenza applicati erano divenuti decisamente fuori mercato;
8) comunicazione di rinnovo a parte, era assolutamente prevedibile un aumento del prezzo fisso allo scadere dei 12 mesi;
9) la società cliente non rientrava nelle previsioni del codice di condotta commerciale richiamato dall'art. 13.3 delle CGF ed, inoltre, che il rinnovo delle condizioni economiche stabilito in contratto non era assimilabile ad una modifica unilaterale del contratto o delle condizioni economiche non essendoci, prima della loro scadenza, una modifica unilaterale delle condizioni economiche accettate dal cliente, ma soltanto un aggiornamento del prezzo in sostituzione di quello in scadenza;
10) in seguito all'invio della predetta comunicazione, non aveva manifestato la volontà di recedere dal Parte_2 contratto, né di aderire a una diversa offerta dell'esponente, con la conseguenza che, trascorsi 10 giorni, si era perfezionato l'aggiornamento dei prezzi originari, con applicazione delle nuove tariffe indicate nella fattura dell'11 luglio 2022, con decorrenza dal 1° dicembre 2022.
Con ordinanza del 05/04/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/02/2024, venivano rigettate le prove orali articolate da parte attrice e, ritenuta la necessità di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, “al fine di Accertare, in base ai consumi di energia elettrica esposti nelle fatture n. 4294964873 del 14.01.2023; n. 4302151200 del 9.02.2023; n. 4312967856 dell'11.03.2023 e n. 4317568309 del 7.04.2023 e sulla base delle tariffe 0,11097€/KWh ore di picco dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20; 0,09995€/KWh ore fuori picco sabato, domenica e tutti i giorni dalle 20 alle 8, la quantificazione economica del dovuto dalla .s. nel periodo di cui alle Parte_2 predette fatture”, veniva nominato CTU il dott. La causa veniva, quindi, Persona_1 rinviata all'udienza del 17/04/2024, anticipata al 15/04/2024, per il giuramento del CTU nominato.
All'udienza del 15/04/2024, reso il giuramento di rito, il CTU accettava l'incarico ed, all'esito, il
Giudice rinviava la causa all'udienza del 16/10/2024 per esame della relazione, delle eventuali osservazioni delle parti e della replica del CTU, nonché delle conclusioni definitive.
All'udienza del 16/10/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/06/2025, da svolgersi in modalità cartolare, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c.
Le domande attoree risultano parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Si riconosce, anzitutto, che il contratto di fornitura sottoscritto dalle parti in data 09/10/2021 (cfr. doc.
1 atto di citazione) prevedeva “i prezzi indicati nell'Allegato Condizioni Tecnico-Economiche rimangono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura … allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificate dal Fornitore i prezzi della componente di energia e del Corrispettivo di Commercializzazione e Vendita (CCV luce) nel rispetto di quanto stabilito all'art.
3.2 delle CGF. Il rinnovo di tali condizioni verrà comunicato in forma scritta con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti successivo a quello di ricevimento, da parte del Cliente stesso, della comunicazione contente la proposta di modifica delle condizioni economiche che, fatta salva prova contraria, si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da ”. CP_1
Deve tuttavia ritenersi che, nel richiamare la necessità della forma scritta per la comunicazione prevista dall'art.
3.2 delle CGF, le parti abbiano richiesto una specifica ed apposita comunicazione scritta, da notificare in modo autonomo. ha inserito invece la notizia della Controparte_1 modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nella fattura che la stessa dichiara di aver Parte_2 ricevuto e che, infatti, ha prodotto nel presente giudizio (cfr. doc. 3 atto di citazione). Tale forma di comunicazione, pertanto, deve ritenersi contraria a buona fede e contraria alla corretta interpretazione della clausola contrattuale, che non può collegare l'esercizio di un diritto potestativo alla modifica unilaterale delle condizioni economiche di un contratto di durata senza garantire in modo adeguato e sostanziale la conoscibilità di tale iniziativa.
In ogni caso, l'inserimento di tale comunicazione, così rilevante, in una delle tante fatture ricevute, senza una adeguata evidenziazione (la modifica risulta riportata in uno dei tanti identici riquadri laterali riepilogativi dei varie notizie in relazione al rapporto di somministrazione), non è idonea a evidenziare il carattere negoziale della comunicazione, lasciando al contrario al lettore anche attento della fattura l'impressione di un'informazione di importanza secondaria, non consentendo allo stesso una adeguata rappresentazione della conseguente modifica contrattuale in caso di mancato recesso, tale da farla ritenere tacitamente accettata.
Né ha rilievo che, trattandosi di condizioni aventi una validità di 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura, il Cliente era a conoscenza, fin dal momento della sottoscrizione del contratto, della possibilità che le stesse venissero modificate in prossimità della scadenza, dato che l'ipotesi della modifica resta una mera eventualità rispetto all'ipotesi della conservazione delle condizioni economiche in essere.
Inoltre, pur dovendosi indubbiamente distinguere la possibilità di aggiornamento delle condizioni economiche alla scadenza, quale espressione di un diritto potestativo riconosciuto in contratto al
Fornitore, dall'ipotesi di cui all'art. 13.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 366/2018/R/COM, richiamato dall'art. 13.3 delle CGF, che, prevedendo la possibile variazione unilateralmente delle condizioni economiche indipendentemente dal termine di validità delle stesse, richiede “apposita comunicazione scritta”, deve ritenersi che anche nell'ipotesi di previsione di una scadenza naturale, di cui al punto 13.1, la comunicazione scritta debba essere apposita e non possa esser contenuta in una fattura, specie – come avvenuto nella fattura in contestazione - in modo tale non poter esser agevolmente identificata, essendo inserita in un riquadro laterale mimetizzato tra le più svariate annotazioni riepilogative.
Una significativa conferma ermeneutica di tale conclusione si evince dal raffronto della norma citata con quella contenuta nel punto 13.2 - che esplicitamente contempla la possibilità della comunicazione della modificazione dei prezzi mediante inserimento nella prima fattura successiva alla modificazione unilaterale, ma limita tale possibile forma semplificata di informazione circa le variazioni di prezzo alle “variazioni dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di cui al precedente comma 6.1”: in tal modo chiaramente implicando che per le variazioni di prezzo, preventivamente deliberate e ancorate a dati oggettivi quale il tasso di inflazione, è possibile fornirne informazione in fattura, mentre per le variazioni di prezzo unilateralmente decise dopo la scadenza del periodo di prezzo vincolato, non è sufficiente l'inserimento in fattura dell'informazione.
In altre parole, la citata disposizione fornisce una chiara conferma del fatto che in tutti i casi in cui la novazione di uno degli elementi del rapporto è determinata ad un vero e proprio negozio sia pure potestativo e unilaterale, si chiede che tale negozio sia oggetto di “comunicazione in forma scritta”, con cui ci si riferisce ad un atto recettizio e negoziale autonomo;
mentre si consente l'inserimento nella prima fattura (successiva) solo in presenza di effetto giuridico di aggiornamento prezzo già pre- deliberato per relationem da entrambe le parti e rimesso al verificarsi di un evento esterno: dunque ad una modificazione dei prezzi che si è già verificata ipso iure e che , non necessitando un negozio unilaterale recettizio, fa insorgere un mero onere di informazione;
e solo in tale ultima ipotesi consente che tale informazione avvenga mediante inserimento in fattura.
L'opposizione è poi fondata anche per un'altra ragione.
L'aggiornamento delle condizioni economiche alla scadenza, invero, è ammissibile purché siano rispettati i requisiti di scadenza delle condizioni originarie, i termini previsti ed il diritto di recesso del Cliente. A tal riguardo, manca in atti la prova dell'avvenuta notificazione della fattura con cui il fornitore aveva comunicato la variazione delle condizioni economiche alla scadenza. Mancando la prova dell'avvenuta notificazione, non è possibile accertare il rispetto del termine di preavviso previsto in contratto (tre mesi). Infatti la fattura contenente l'informazione della variazione di prezzo
è stata prodotta dalla stessa società produttrice di energia, per cui era suo onere dare prova in giudizio non solo della conoscenza della fattura – pacifica - ma anche della data dell'avvenuta ricezione della stessa.
Anche infatti laddove si voglia ritenere, per assurdo, che una comunicazione della variazione di prezzo possa avvenire anche mediante invio della fattura, tale atto, acquisendo valore di comunicazione di natura recettizia, ex artt. 1334 e 1335 c.c., può produrre effetti solo nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.
Non appare, quindi, sufficiente a dare prova dell'avvenuta spedizione della predetta comunicazione la mera produzione in giudizio da parte del Cliente della fattura medesima, dal momento che non è possibile accertare la data dell'avvenuta ricezione della stessa da parte della il fornitore Parte_2 avrebbe dovuto, quindi, produrre l'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, altrimenti, annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, o, quantomeno, la ricevuta di spedizione dell'ufficio postale. L'avviso di ricevimento “persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito…può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno
“legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario” (Cass. Civ. n. 9806/2022; in tal senso, Cass. S.U. n. 10012/2021; Cass. n. 2638/2019; Cass. n. 13833/2018).
In mancanza di idonea documentazione, deve, quindi, concludersi che non è possibile accertare la data in cui sia avvenuta la ricezione della comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali contenuta nella fattura dell'11.07.2022 (cfr. doc. 3 atto di citazione). Non può, pertanto, affermarsi che la società attrice abbia avuto tempestiva comunicazione della variazione unilaterale delle condizioni economiche del contratto, al fine di consentire alla stessa la possibilità di esercitare il diritto di recesso. Invero, in mancanza di prova documentale che accerti la data dell'avvenuta ricezione della predetta comunicazione, non può affermarsi che il Cliente abbia avuto la possibilità di valutare le condizioni economiche previste entro il termine di tre mesi, come contrattualmente previsto, né tantomeno di recedere dal contratto entro il termine pattuito.
Non potendo essere accertato il rispetto le condizioni di cui al contratto di fornitura debitamente sottoscritto dalle parti, non può escludersi che sia stato impedito al Cliente di poter effettuare una scelta informata in merito alla possibilità di continuare ad avvalsi dello stesso fornitore di energia elettrica a condizioni economiche meno vantaggiose. Solo con una preventiva comunicazione in forma scritta il Cliente è posto nelle condizioni di poter valutare l'impatto economico che può avere la modifica, nonché la vantaggiosità dell'offerta rispetto alle altre disponibili sul mercato. Per i motivi sopra espressi, deve dichiararsi nulla la modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, in quanto realizzata in violazione delle condizioni contrattuali. La variazione unilaterale operata da alle condizioni di cui alla fattura n. 4241642892 dell'11/07/2022 (cfr. Controparte_1 doc. 3 atto di citazione) deve, quindi, ritenersi tamquam non esset e, pertanto, deve riconoscersi che la non è tenuta al pagamento degli importi di cui alle fatture n. 429496873 del Parte_2
14.01.2023; n. 4302151200 del 09.02.2023; n. 4312967856 dell'11.03.2023 e n. 4317568309 del
7.04.2023, emesse dalla società convenuta relativamente ai periodi decorrenti dall'1/12/2022, in quanto determinate sulla base di condizioni economiche non comunicate preventivamente al Cliente
e, pertanto, illegittime.
Considerato che parte attrice ha continuato ad usufruire dell'energia elettrica in forza del contratto stipulato con quest'ultima è tenuta al pagamento degli importi rideterminati dal Controparte_1
CTU incaricato in misura pari ad € 211.837,91, sulla base delle tariffe applicate dal fornitore anteriormente all'1/12/2022 (0,11097 €/KWh ore di picco dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20;
0,09995 €/KWh ore fuori picco sabato, domenica e tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8).
Deve, invece, essere rigettata la richiesta risarcitoria formulata da in quanto risulta del Parte_2 tutto sfornita di prova. L'attrice non ha provveduto al pagamento degli importi maggiorati indebitamente richiesti da per il periodo decorrente dal 1.12.2022 e dovrà Controparte_1 corrispondere le somme rideterminate sulla base degli importi precedentemente pattuiti;
non può quindi riscontrarsi alcun danno, non sussistendo, inoltre, alcuna prova in merito ad eventuali offerte più vantaggiose provenienti da altri operatori di energia elettrica presenti sul mercato nel periodo di riferimento che la stessa avrebbe rifiutato a seguito del mancato riscontro ai reclami notificati alla società fornitrice.
L'accoglimento della domanda principale, in conseguenza del riconoscimento dell'illegittima variazione delle condizioni economiche decorrenti dall'1/12/2022 (cfr. doc. 3 atto di citazione), comporta senz'altro il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, in quanto il corrispettivo dovuto per il periodo di riferimento non è pari ad € 441.942,96, ma è stato ricalcolato dal CTU incaricato sulla base delle condizioni economiche in vigore in data antecedente all'1/12/2022 in misura pari ad € 211.837,91.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara illegittima la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali posta in essere da in persona del legale rappresentante p.t., a far data dall'1/12/2022; Controparte_1
2. Dichiara illegittime le fatture n. 4294964873 del 14.01.2023; n. 4302151200 del 9.02.2023;
n. 4312967856 dell'11.03.2023 e n. 4317568309 del 7.04.2023, emesse da CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della
[...] Parte_2
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Parte_2 complessiva somma di € 211.837,91 in favore di Controparte_1
4. Rigetta la richiesta risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_2 CP_1
[...]
5. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
6. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione della Controparte_1 metà delle spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 che si liquidano in complessivi euro 5.614,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7. Compensa tra le parti la restante metà delle spese di giudizio.
Roma, 05/12/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36908/2023 promossa da:
(P.I. , in persona del socio Parte_1 P.IVA_1
Amministratore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lutezia n. 11 presso lo studio dell'Avv.
AN AG che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18 presso lo studio dell'Avv. Matilde Raspagliesi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito, Controparte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nei confronti della Controparte_1
, e per l'effetto annullare le fatture n. 4294964873 del 14.01.2023; Parte_2
n. 4302151200 del 9.02.2023, rideterminandone gli importi in virtù delle condizioni economiche di cui al contratto già in essere tra le parti;
- In via gradata nel merito, accertare e dichiarare, la violazione da parte di CP_1 nei confronti della , dei principi generali di
[...] Parte_2 correttezza, diligenza e buona fede e per l'effetto annullare le fatture n. 429496873 del
14.01.2023; n. 4302151200 del 0.02.2023; n. 4312967856 dell'11.03.2023 e n. 4317568309 del 7.04.2023, rideterminandone gli importi in virtù delle condizioni economiche di cui al contratto già in essere tra le parti;
- -in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare il colpevole ritardo dell' CP_1 nel riscontrare reclami effettuati dalla e per l'effetto
[...] Parte_2 della responsabilità dell ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., Controparte_1 con conseguente annullamento delle fatture emesse dopo i termini stabiliti dall'ARERA e dal contratto di fornitura e/o in ogni caso ridurre ad equità le somme eventualmente dovute dalla
in ragione del rapporto di fornitura;
Parte_2
- - in ogni caso nel merito, accertare e dichiarare il diritto della Parte_2
al risarcimento del danno in ragione dell'inadempimento contrattuale e della
[...] violazione dei principi generali di correttezza, diligenza e buona fede da parte di
[...]
e per l'effetto condannarla a risarcire la , al CP_1 Parte_2 pagamento di una somma non inferiore all'aumento tariffario illegittimamente applicato o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- -con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La società attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) tra le parti intercorreva un rapporto di fornitura di energia elettrica presso lo stabilimento sito in Velletri (RM), Via Colle Di San Clemente
n. 36, codice cliente: 550880459, POD: 1T001E00108230; 2) il contratto stabiliva che le componenti che andavano a formare il prezzo dovevano intendersi fisse ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione del contratto;
3) il prezzo della componente energia Pvol era differenziato a fasce: 0.11097
€/KWh ore di picco dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e 0,09995 €/KWh ore fuori picco sabato, domenica e tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 8:00; 4) il rapporto di fornitura era andato avanti senza che la stessa ricevesse alcuna comunicazione scritta in merito ad eventuali modifiche delle condizioni economiche e, per tale motivo, le aveva intese come prorogate, considerato quanto stabilito in contratto;
5) si era vista recapitare una delle fatture oggi in contestazione, dal cui contenuto aveva appreso che il corrispettivo medio fino a tale data applicato era passato da circa € 32.000,00 ad oltre € 120.000,00, ossia quasi quadruplicato;
6) aveva potuto constatare che la data di attivazione delle nuove condizioni economiche aveva decorrenza dal
1.12.2022; 7) l'art. 13.3 delle CGF prevedeva che, in caso di modifica unilaterale delle condizioni economiche, al cliente dovesse essere inviata “apposita comunicazione scritta”; 8) non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di un così importante mutamento, era stata informata per le vie brevi che una simile importantissima notizia, vitale per le sorti di un'azienda che si vede quadruplicare la spesa energetica, era invece contenuta a pagina 3 di una precedente fattura in cui, sotto la voce “rinnovo delle condizioni economiche”, tra le righe si leggeva che le condizioni attuali erano in scadenza e venivano fissati i nuovi prezzi;
9) detta fattura non conteneva avvisi o qualsivoglia altra indicazione che potesse far comprendere alla stessa che al suo interno era contenuta la modifica delle condizioni economiche;
10) contrariamente all'espresso dettato contrattuale e CP_1 forse conscia che una comunicazione ufficiale avrebbe comportato il recesso da parte della medesima, si era unilateralmente sottratta agli impegni ed al rischio assunto, violando quindi anche i principi di correttezza e buona fede;
11) il passaggio a delle condizioni economiche quattro volte superiori rispetto a quanto legittimamente aspettato aveva comportato notevoli danni alla stessa, rappresentati non solo dall'aggravio di spese dovuto alla differenza del costo per l'energia fruita, di per sé estremamente rilevante, ma soprattutto alla difficoltà in cui si era trovata la stessa, a causa dello squilibrio creatosi nella pianificazione economico/aziendale programmata per il 2023; 12) aveva ritenuto in buona fede che avesse inteso prorogare la tariffa già applicata;
13) ricevuta CP_1 tale fattura, aveva provveduto immediatamente a trasmettere una comunicazione di reclamo in data
18.01.2023, chiedendo il ricalcolo della fattura in contestazione con applicazione dei previgenti costi;
14) la convenuta, senza riscontrare detta missiva, aveva provveduto successivamente all'emissione della fattura n. 4302151200 del 9.02.2023, contestata con missiva del 12.02.2023, nonché all'emissione della fattura n. 4312967856 dell'11.03.2023, anch'essa contestata con missiva del
14.03.2023 ed, infine, all'emissione della fattura n. 4317568309 del 7.04.2023, anch'essa contestata con missiva del 12.04.2023; 15) la prima risposta a tutte le sopra citate contestazioni era stata fornita da solo in data 13.04.2023 a distanza di tre mesi dal primo reclamo e con l'emissione medio
CP_1 tempore di fatture per oltre € 450.000,00; 16) invece di interrompere il rapporto contrattuale, aveva chiesto ad di aderire ad un'offerta più vantaggiosa, ricevendo tuttavia il rifiuto del fornitore in
CP_1 data 10.03.2023, in virtù della morosità accumulata;
17) l'aveva costretta a
CP_1 CP_1 rimanere nel piano tariffario mai condiviso, precludendole la possibilità di ottenere delle migliori condizioni economiche offerte in quel periodo dal mercato e ritardando il dovuto riscontro di oltre 3 mesi;
18) dopo il rifiuto di al passaggio dalle tariffe capestro ad altre enormemente più
CP_1 vantaggiose ed offerte dalla stessa nel medesimo periodo, aveva ricevuto una lettera di recesso CP_1 da parte della convenuta, in virtù della situazione di crescente instabilità dei mercati e dello scenario internazionale;
19) nella missiva le aveva comunicato di non poterle più garantire la CP_1 prosecuzione del rapporto contrattuale alle attuali condizioni economiche, né di poter adeguare la sua offerta all'attuale prezzo di mercato dell'energia, poiché da tale decisione sarebbe derivata una tariffa particolarmente onerosa per il Cliente.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice formulate nei confronti di CP_1 perché manifestamente infondate in fatto e in diritto e sguarnite di prova, per tutti i motivi
[...] esposti in narrativa;
b) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale di e per Controparte_1
l'effetto condannare in persona del l.r.p.t.: - in via principale, al Parte_2 pagamento in favore di del complessivo importo di Euro 441.942,96, quale Controparte_1 sommatoria degli importi insoluti residui delle fatture n. 4294964873 del 14.01.2023 di Euro
122.375,65 (cfr. doc. 4); n. 4302151200 del 9.02.2023 di Euro 114.759,36; (cfr. doc. 5 atto di citazione); n. 4312967856 del 11.03.2023 di Euro 107.610,15; (cfr. doc. 7 atto di citazione); n.
4317568309 del 07.04.2023 di Euro 104.592,43; (cfr. doc. 9 atto di citazione); come risultante dall'estratto conto dell'7 settembre 2023 (cfr. doc. 10), oltre interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- in via gradata, al pagamento in favore di di quella somma che Controparte_1 dovesse risultare dall'accoglimento delle domande dell'attrice di rideterminazione degli importi in virtù delle condizioni economiche originarie di cui al contratto in essere tra le parti formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione, oltre interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- in via ulteriormente gradata, al pagamento in favore di di quella somma maggiore e/o Controparte_1 minore che, con riferimento ai titoli di cui alla domanda riconvenzionale dell'esponente, dovesse risultare di giustizia nel corso del presente giudizio. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio”.
La società convenuta, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) la società attrice non aveva contestato il diritto potestativo della stessa di modificare le condizioni economiche del contratto di fornitura attivo;
2) questo diritto era espressamente riconosciuto da controparte, che ne indicava la fonte nell'art.
3.2 delle Condizioni Generali di Fornitura applicabili al contratto;
3) la società attrice contestava soltanto il modo in cui tale diritto era stato esercitato dalla medesima;
4) la predetta contestazione era infondata, avendo trasmesso all'attrice regolare comunicazione contenuta nella fattura n. 4241642892 dell'11.07.2022 di rinnovo delle condizioni economiche del contratto, con decorrenza dal 1.12.2022 e con validità 12 mesi;
5) la società attrice era a conoscenza, sin dalla conclusione del contratto del 5.11.2021, che le condizioni economiche ivi pattuite con l'esponente sarebbero andate a scadenza in data 30.11.2022; 6) il rinnovo delle condizioni economiche allo scadere del 12 mesi era la regola e non l'eventuale eccezione;
7) non si può affermare che in buona fede e in base al legittimo affidamento, la società attrice ritenesse prorogate le condizioni economiche precedenti, considerato che nel corso del 2022, a causa dei noti eventi internazionali, i prezzi in precedenza applicati erano divenuti decisamente fuori mercato;
8) comunicazione di rinnovo a parte, era assolutamente prevedibile un aumento del prezzo fisso allo scadere dei 12 mesi;
9) la società cliente non rientrava nelle previsioni del codice di condotta commerciale richiamato dall'art. 13.3 delle CGF ed, inoltre, che il rinnovo delle condizioni economiche stabilito in contratto non era assimilabile ad una modifica unilaterale del contratto o delle condizioni economiche non essendoci, prima della loro scadenza, una modifica unilaterale delle condizioni economiche accettate dal cliente, ma soltanto un aggiornamento del prezzo in sostituzione di quello in scadenza;
10) in seguito all'invio della predetta comunicazione, non aveva manifestato la volontà di recedere dal Parte_2 contratto, né di aderire a una diversa offerta dell'esponente, con la conseguenza che, trascorsi 10 giorni, si era perfezionato l'aggiornamento dei prezzi originari, con applicazione delle nuove tariffe indicate nella fattura dell'11 luglio 2022, con decorrenza dal 1° dicembre 2022.
Con ordinanza del 05/04/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/02/2024, venivano rigettate le prove orali articolate da parte attrice e, ritenuta la necessità di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, “al fine di Accertare, in base ai consumi di energia elettrica esposti nelle fatture n. 4294964873 del 14.01.2023; n. 4302151200 del 9.02.2023; n. 4312967856 dell'11.03.2023 e n. 4317568309 del 7.04.2023 e sulla base delle tariffe 0,11097€/KWh ore di picco dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20; 0,09995€/KWh ore fuori picco sabato, domenica e tutti i giorni dalle 20 alle 8, la quantificazione economica del dovuto dalla .s. nel periodo di cui alle Parte_2 predette fatture”, veniva nominato CTU il dott. La causa veniva, quindi, Persona_1 rinviata all'udienza del 17/04/2024, anticipata al 15/04/2024, per il giuramento del CTU nominato.
All'udienza del 15/04/2024, reso il giuramento di rito, il CTU accettava l'incarico ed, all'esito, il
Giudice rinviava la causa all'udienza del 16/10/2024 per esame della relazione, delle eventuali osservazioni delle parti e della replica del CTU, nonché delle conclusioni definitive.
All'udienza del 16/10/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/06/2025, da svolgersi in modalità cartolare, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c.
Le domande attoree risultano parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Si riconosce, anzitutto, che il contratto di fornitura sottoscritto dalle parti in data 09/10/2021 (cfr. doc.
1 atto di citazione) prevedeva “i prezzi indicati nell'Allegato Condizioni Tecnico-Economiche rimangono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura … allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificate dal Fornitore i prezzi della componente di energia e del Corrispettivo di Commercializzazione e Vendita (CCV luce) nel rispetto di quanto stabilito all'art.
3.2 delle CGF. Il rinnovo di tali condizioni verrà comunicato in forma scritta con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti successivo a quello di ricevimento, da parte del Cliente stesso, della comunicazione contente la proposta di modifica delle condizioni economiche che, fatta salva prova contraria, si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da ”. CP_1
Deve tuttavia ritenersi che, nel richiamare la necessità della forma scritta per la comunicazione prevista dall'art.
3.2 delle CGF, le parti abbiano richiesto una specifica ed apposita comunicazione scritta, da notificare in modo autonomo. ha inserito invece la notizia della Controparte_1 modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nella fattura che la stessa dichiara di aver Parte_2 ricevuto e che, infatti, ha prodotto nel presente giudizio (cfr. doc. 3 atto di citazione). Tale forma di comunicazione, pertanto, deve ritenersi contraria a buona fede e contraria alla corretta interpretazione della clausola contrattuale, che non può collegare l'esercizio di un diritto potestativo alla modifica unilaterale delle condizioni economiche di un contratto di durata senza garantire in modo adeguato e sostanziale la conoscibilità di tale iniziativa.
In ogni caso, l'inserimento di tale comunicazione, così rilevante, in una delle tante fatture ricevute, senza una adeguata evidenziazione (la modifica risulta riportata in uno dei tanti identici riquadri laterali riepilogativi dei varie notizie in relazione al rapporto di somministrazione), non è idonea a evidenziare il carattere negoziale della comunicazione, lasciando al contrario al lettore anche attento della fattura l'impressione di un'informazione di importanza secondaria, non consentendo allo stesso una adeguata rappresentazione della conseguente modifica contrattuale in caso di mancato recesso, tale da farla ritenere tacitamente accettata.
Né ha rilievo che, trattandosi di condizioni aventi una validità di 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura, il Cliente era a conoscenza, fin dal momento della sottoscrizione del contratto, della possibilità che le stesse venissero modificate in prossimità della scadenza, dato che l'ipotesi della modifica resta una mera eventualità rispetto all'ipotesi della conservazione delle condizioni economiche in essere.
Inoltre, pur dovendosi indubbiamente distinguere la possibilità di aggiornamento delle condizioni economiche alla scadenza, quale espressione di un diritto potestativo riconosciuto in contratto al
Fornitore, dall'ipotesi di cui all'art. 13.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 366/2018/R/COM, richiamato dall'art. 13.3 delle CGF, che, prevedendo la possibile variazione unilateralmente delle condizioni economiche indipendentemente dal termine di validità delle stesse, richiede “apposita comunicazione scritta”, deve ritenersi che anche nell'ipotesi di previsione di una scadenza naturale, di cui al punto 13.1, la comunicazione scritta debba essere apposita e non possa esser contenuta in una fattura, specie – come avvenuto nella fattura in contestazione - in modo tale non poter esser agevolmente identificata, essendo inserita in un riquadro laterale mimetizzato tra le più svariate annotazioni riepilogative.
Una significativa conferma ermeneutica di tale conclusione si evince dal raffronto della norma citata con quella contenuta nel punto 13.2 - che esplicitamente contempla la possibilità della comunicazione della modificazione dei prezzi mediante inserimento nella prima fattura successiva alla modificazione unilaterale, ma limita tale possibile forma semplificata di informazione circa le variazioni di prezzo alle “variazioni dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di cui al precedente comma 6.1”: in tal modo chiaramente implicando che per le variazioni di prezzo, preventivamente deliberate e ancorate a dati oggettivi quale il tasso di inflazione, è possibile fornirne informazione in fattura, mentre per le variazioni di prezzo unilateralmente decise dopo la scadenza del periodo di prezzo vincolato, non è sufficiente l'inserimento in fattura dell'informazione.
In altre parole, la citata disposizione fornisce una chiara conferma del fatto che in tutti i casi in cui la novazione di uno degli elementi del rapporto è determinata ad un vero e proprio negozio sia pure potestativo e unilaterale, si chiede che tale negozio sia oggetto di “comunicazione in forma scritta”, con cui ci si riferisce ad un atto recettizio e negoziale autonomo;
mentre si consente l'inserimento nella prima fattura (successiva) solo in presenza di effetto giuridico di aggiornamento prezzo già pre- deliberato per relationem da entrambe le parti e rimesso al verificarsi di un evento esterno: dunque ad una modificazione dei prezzi che si è già verificata ipso iure e che , non necessitando un negozio unilaterale recettizio, fa insorgere un mero onere di informazione;
e solo in tale ultima ipotesi consente che tale informazione avvenga mediante inserimento in fattura.
L'opposizione è poi fondata anche per un'altra ragione.
L'aggiornamento delle condizioni economiche alla scadenza, invero, è ammissibile purché siano rispettati i requisiti di scadenza delle condizioni originarie, i termini previsti ed il diritto di recesso del Cliente. A tal riguardo, manca in atti la prova dell'avvenuta notificazione della fattura con cui il fornitore aveva comunicato la variazione delle condizioni economiche alla scadenza. Mancando la prova dell'avvenuta notificazione, non è possibile accertare il rispetto del termine di preavviso previsto in contratto (tre mesi). Infatti la fattura contenente l'informazione della variazione di prezzo
è stata prodotta dalla stessa società produttrice di energia, per cui era suo onere dare prova in giudizio non solo della conoscenza della fattura – pacifica - ma anche della data dell'avvenuta ricezione della stessa.
Anche infatti laddove si voglia ritenere, per assurdo, che una comunicazione della variazione di prezzo possa avvenire anche mediante invio della fattura, tale atto, acquisendo valore di comunicazione di natura recettizia, ex artt. 1334 e 1335 c.c., può produrre effetti solo nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.
Non appare, quindi, sufficiente a dare prova dell'avvenuta spedizione della predetta comunicazione la mera produzione in giudizio da parte del Cliente della fattura medesima, dal momento che non è possibile accertare la data dell'avvenuta ricezione della stessa da parte della il fornitore Parte_2 avrebbe dovuto, quindi, produrre l'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, altrimenti, annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, o, quantomeno, la ricevuta di spedizione dell'ufficio postale. L'avviso di ricevimento “persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito…può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno
“legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario” (Cass. Civ. n. 9806/2022; in tal senso, Cass. S.U. n. 10012/2021; Cass. n. 2638/2019; Cass. n. 13833/2018).
In mancanza di idonea documentazione, deve, quindi, concludersi che non è possibile accertare la data in cui sia avvenuta la ricezione della comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali contenuta nella fattura dell'11.07.2022 (cfr. doc. 3 atto di citazione). Non può, pertanto, affermarsi che la società attrice abbia avuto tempestiva comunicazione della variazione unilaterale delle condizioni economiche del contratto, al fine di consentire alla stessa la possibilità di esercitare il diritto di recesso. Invero, in mancanza di prova documentale che accerti la data dell'avvenuta ricezione della predetta comunicazione, non può affermarsi che il Cliente abbia avuto la possibilità di valutare le condizioni economiche previste entro il termine di tre mesi, come contrattualmente previsto, né tantomeno di recedere dal contratto entro il termine pattuito.
Non potendo essere accertato il rispetto le condizioni di cui al contratto di fornitura debitamente sottoscritto dalle parti, non può escludersi che sia stato impedito al Cliente di poter effettuare una scelta informata in merito alla possibilità di continuare ad avvalsi dello stesso fornitore di energia elettrica a condizioni economiche meno vantaggiose. Solo con una preventiva comunicazione in forma scritta il Cliente è posto nelle condizioni di poter valutare l'impatto economico che può avere la modifica, nonché la vantaggiosità dell'offerta rispetto alle altre disponibili sul mercato. Per i motivi sopra espressi, deve dichiararsi nulla la modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, in quanto realizzata in violazione delle condizioni contrattuali. La variazione unilaterale operata da alle condizioni di cui alla fattura n. 4241642892 dell'11/07/2022 (cfr. Controparte_1 doc. 3 atto di citazione) deve, quindi, ritenersi tamquam non esset e, pertanto, deve riconoscersi che la non è tenuta al pagamento degli importi di cui alle fatture n. 429496873 del Parte_2
14.01.2023; n. 4302151200 del 09.02.2023; n. 4312967856 dell'11.03.2023 e n. 4317568309 del
7.04.2023, emesse dalla società convenuta relativamente ai periodi decorrenti dall'1/12/2022, in quanto determinate sulla base di condizioni economiche non comunicate preventivamente al Cliente
e, pertanto, illegittime.
Considerato che parte attrice ha continuato ad usufruire dell'energia elettrica in forza del contratto stipulato con quest'ultima è tenuta al pagamento degli importi rideterminati dal Controparte_1
CTU incaricato in misura pari ad € 211.837,91, sulla base delle tariffe applicate dal fornitore anteriormente all'1/12/2022 (0,11097 €/KWh ore di picco dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20;
0,09995 €/KWh ore fuori picco sabato, domenica e tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8).
Deve, invece, essere rigettata la richiesta risarcitoria formulata da in quanto risulta del Parte_2 tutto sfornita di prova. L'attrice non ha provveduto al pagamento degli importi maggiorati indebitamente richiesti da per il periodo decorrente dal 1.12.2022 e dovrà Controparte_1 corrispondere le somme rideterminate sulla base degli importi precedentemente pattuiti;
non può quindi riscontrarsi alcun danno, non sussistendo, inoltre, alcuna prova in merito ad eventuali offerte più vantaggiose provenienti da altri operatori di energia elettrica presenti sul mercato nel periodo di riferimento che la stessa avrebbe rifiutato a seguito del mancato riscontro ai reclami notificati alla società fornitrice.
L'accoglimento della domanda principale, in conseguenza del riconoscimento dell'illegittima variazione delle condizioni economiche decorrenti dall'1/12/2022 (cfr. doc. 3 atto di citazione), comporta senz'altro il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, in quanto il corrispettivo dovuto per il periodo di riferimento non è pari ad € 441.942,96, ma è stato ricalcolato dal CTU incaricato sulla base delle condizioni economiche in vigore in data antecedente all'1/12/2022 in misura pari ad € 211.837,91.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara illegittima la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali posta in essere da in persona del legale rappresentante p.t., a far data dall'1/12/2022; Controparte_1
2. Dichiara illegittime le fatture n. 4294964873 del 14.01.2023; n. 4302151200 del 9.02.2023;
n. 4312967856 dell'11.03.2023 e n. 4317568309 del 7.04.2023, emesse da CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della
[...] Parte_2
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Parte_2 complessiva somma di € 211.837,91 in favore di Controparte_1
4. Rigetta la richiesta risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_2 CP_1
[...]
5. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
6. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione della Controparte_1 metà delle spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 che si liquidano in complessivi euro 5.614,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7. Compensa tra le parti la restante metà delle spese di giudizio.
Roma, 05/12/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara