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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 211/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione il 27/06/2025, con verbale di udienza comunicato il 24/07/2025
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ferrari Parte_1
attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocato Antonella Auciello convenuta
Oggetto: annullamento ordinanza numero 469 del 30/12/2019 del Controparte_2
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/06/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti, riportandosi integralmente agli scritti difensivi. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione il Sig. riassumeva il giudizio proposto davanti al Tar Lazio, Parte_1 con il quale aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale, n. 469 del 30.12.19, che aveva intimato allo stesso lo sgombero immediato dall'alloggio comunale ERP per morosità. Tale Tribunale, con sentenza, n. 10449/20, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando al ricorrente il termine di legge per riassumere la causa davanti al giudice ordinario. L'attore riassumeva la causa davanti a codesto Giudice, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione: 1) in via preliminare sospendere inaudita altera parte il provvedimento in questa sede impugnato ed ancora;
2) in accoglimento integrale del presente atto, annullare il provvedimento impugnato, con ogni effetto di legge;
3) in via subordinata, salvo gravame, nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi legittimo il decreto di rilascio fissare la data di rilascio entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva della presente giudizio o, in estremo subordine, entro il termine massimo che il Giudice vorrà ritenere opportuno. Vinte le spese di lite”.
La si costituiva in giudizio, eccependo la inammissibilità Controparte_1 dell'azione per mancata impugnazione dell'ordinanza n. 56 del 9.2.17, regolarmente notificata alla ricorrente con racc. A.R. depositata, con la quale si dichiarava “la decadenza dall'assegnazione con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione al Sig.
, assegnatario dell'alloggio sito in Largo Trieste, n.14, ed. 2, sc. A;
in base Parte_1 all'art. 13 comma 3 della L.R. n. 12/99, in quanto la medesima non ha versato i canoni dall'anno 1999 al 2009, per un importo complessivo pari ad € 25.844,63”. Così concludeva: “A) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione;
B) Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione; C) In via subordinata, e, in ogni caso, rigettare le pretese di parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
A scioglimento dell'assunta riserva, il 26/07/2021 il Giudice già assegnatario, Dott.ssa Adriana Mazzacane, così disponeva: “atteso come l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato possa essere accolta, non tanto per le ragioni addotte costituenti il fumus boni iuris, e quindi i motivi del ricorso, quanto per la sussistenza del periculum in mora, costituito dal danno grave - soprattutto alla salute- che deriverebbe all'attore, se privato dell'abitazione, nel presente periodo di crisi pandemica, stante anche l'ulteriore proroga dello stato di emergenza,
P.Q.M.
-sospende l'esecutività del provvedimento impugnato n. 469 del 30/12/19 del
[...]
.”. Controparte_2
All'udienza del 22/11/2021 fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24/10/22 ore 9.30. Dopo motivato rinvio, la causa in data 21/04/2023 veniva assegnata a questo giudice, che infine la tratteneva in decisione il 27/06/2025 sulle conclusioni delle parti.
La domanda attrice appare infondata, non avendo il Sig. impugnato Parte_1
l'ordinanza presupposta n. 56 del 9.2.17, con la quale si dichiarava la decadenza dall'assegnazione con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione de quo; la richiesta di fissazione della data di rilascio dell'immobile, avanzata dall'attore, è quivi improponibile in quanto il giudizio non ha ad oggetto la relativa fase di esecuzione. La domanda dell'attore va pertanto rigettata, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta la domanda dell'attore Sig. ; Parte_1
2) condanna l'attore Sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta , in persona del Sindaco pro tempore, che Controparte_1
liquida in € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tivoli, 07/12/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione il 27/06/2025, con verbale di udienza comunicato il 24/07/2025
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ferrari Parte_1
attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocato Antonella Auciello convenuta
Oggetto: annullamento ordinanza numero 469 del 30/12/2019 del Controparte_2
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/06/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti, riportandosi integralmente agli scritti difensivi. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione il Sig. riassumeva il giudizio proposto davanti al Tar Lazio, Parte_1 con il quale aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale, n. 469 del 30.12.19, che aveva intimato allo stesso lo sgombero immediato dall'alloggio comunale ERP per morosità. Tale Tribunale, con sentenza, n. 10449/20, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando al ricorrente il termine di legge per riassumere la causa davanti al giudice ordinario. L'attore riassumeva la causa davanti a codesto Giudice, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione: 1) in via preliminare sospendere inaudita altera parte il provvedimento in questa sede impugnato ed ancora;
2) in accoglimento integrale del presente atto, annullare il provvedimento impugnato, con ogni effetto di legge;
3) in via subordinata, salvo gravame, nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi legittimo il decreto di rilascio fissare la data di rilascio entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva della presente giudizio o, in estremo subordine, entro il termine massimo che il Giudice vorrà ritenere opportuno. Vinte le spese di lite”.
La si costituiva in giudizio, eccependo la inammissibilità Controparte_1 dell'azione per mancata impugnazione dell'ordinanza n. 56 del 9.2.17, regolarmente notificata alla ricorrente con racc. A.R. depositata, con la quale si dichiarava “la decadenza dall'assegnazione con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione al Sig.
, assegnatario dell'alloggio sito in Largo Trieste, n.14, ed. 2, sc. A;
in base Parte_1 all'art. 13 comma 3 della L.R. n. 12/99, in quanto la medesima non ha versato i canoni dall'anno 1999 al 2009, per un importo complessivo pari ad € 25.844,63”. Così concludeva: “A) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione;
B) Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione; C) In via subordinata, e, in ogni caso, rigettare le pretese di parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
A scioglimento dell'assunta riserva, il 26/07/2021 il Giudice già assegnatario, Dott.ssa Adriana Mazzacane, così disponeva: “atteso come l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato possa essere accolta, non tanto per le ragioni addotte costituenti il fumus boni iuris, e quindi i motivi del ricorso, quanto per la sussistenza del periculum in mora, costituito dal danno grave - soprattutto alla salute- che deriverebbe all'attore, se privato dell'abitazione, nel presente periodo di crisi pandemica, stante anche l'ulteriore proroga dello stato di emergenza,
P.Q.M.
-sospende l'esecutività del provvedimento impugnato n. 469 del 30/12/19 del
[...]
.”. Controparte_2
All'udienza del 22/11/2021 fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24/10/22 ore 9.30. Dopo motivato rinvio, la causa in data 21/04/2023 veniva assegnata a questo giudice, che infine la tratteneva in decisione il 27/06/2025 sulle conclusioni delle parti.
La domanda attrice appare infondata, non avendo il Sig. impugnato Parte_1
l'ordinanza presupposta n. 56 del 9.2.17, con la quale si dichiarava la decadenza dall'assegnazione con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione de quo; la richiesta di fissazione della data di rilascio dell'immobile, avanzata dall'attore, è quivi improponibile in quanto il giudizio non ha ad oggetto la relativa fase di esecuzione. La domanda dell'attore va pertanto rigettata, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta la domanda dell'attore Sig. ; Parte_1
2) condanna l'attore Sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta , in persona del Sindaco pro tempore, che Controparte_1
liquida in € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tivoli, 07/12/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano