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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 26855/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TOMMASINO Parte_1
FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI GIOIA STEFANIA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nato a [...], il Persona_1 Persona_2
29/9/2023.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate il 07/05/2025 per parte e il 08/05/2025 per parte CP_1 Pt_1
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra , non coniugati, i quali Parte_1 CP_1
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 14/11/2024 hanno Parte_1 CP_1 chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa a entrambi i genitori i figli minori e con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza dei figli presso la madre;
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino Via Pio Foà n. 72, con l'uso degli arredi ivi esistenti, alla sig.ra dando atto che la stessa si farà carico del pagamento del relativo canone di locazione, CP_1
delle spese condominiali, della TARI e delle utenze domestiche e di ogni altra spesa relativa all'abitazione, nessuna esclusa;
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: il martedì e il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola, riaccompagnando dalla madre entro le ore 20:30 e tenendo con sé per la notte solo Il mercoledì e il Per_2 Per_1
giovedì mattina il padre accompagnerà a scuola La domenica il padre prenderà entrambi Per_1
i bambini dalla casa materna entro le ore 8.00 e li riporterà entro le ore 16.00;
DISPONE che salvo diverso accordo per le festività natalizie ad anni alterni i genitori tengano i figli l'uno il giorno di vigilia di una festa (24 dicembre e 31 dicembre), l'altro il giorno della festa di Natale
e Capodanno (25 dicembre e 1 gennaio), mentre per le festività di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni
(un anno il giorno di Pasqua con la mamma e la Pasquetta con il papà e l'anno successivo viceversa);
DISPONE che nel periodo estivo ciascuno dei genitori possa trascorrere con i figli quindici giorni
(anche consecutivi) da concordare con l'altro genitore, entro il 30 aprile di ogni anno;
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla sig.ra l'importo CP_1 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di dicembre 2024 e così entro il giorno 10 di ogni mese, importo che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come disciplinato dal protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'ordine degli avvocati di Torino;
DA' ATTO che le parti dichiarano che la retta/mensa della scuola materna di è compresa Per_1 nell'importo corrisposto a titolo di mantenimento ordinario e la retta mensile del nido di sarà Per_2
suddivisa al 50% tra i genitori, salvo per l'importo di cui potranno beneficiare a titolo di bonus nido, in caso di accoglimento della relativa domanda che si impegna a presentare la madre;
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito al 50% dai genitori a decorrere dal mese di dicembre 2024;
DA' ATTO che il sig. i impegna a rimborsare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese alla Pt_1 sig.ra l'importo di € 46,10 sino al 5.12.2025 a titolo di rimborso del finanziamento del telefono CP_1
cellulare da lui utilizzato;
DA' ATTO che ciascun genitore, qualora i minori siano portati per la notte in luoghi diversi dalle rispettive residenze, comunicherà anticipatamente all'altro tutti gli spostamenti (mezzo di trasporto, data e luogo) e dovrà ottenerne il consenso;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 26855/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TOMMASINO Parte_1
FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI GIOIA STEFANIA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nato a [...], il Persona_1 Persona_2
29/9/2023.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate il 07/05/2025 per parte e il 08/05/2025 per parte CP_1 Pt_1
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra , non coniugati, i quali Parte_1 CP_1
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 14/11/2024 hanno Parte_1 CP_1 chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa a entrambi i genitori i figli minori e con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza dei figli presso la madre;
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino Via Pio Foà n. 72, con l'uso degli arredi ivi esistenti, alla sig.ra dando atto che la stessa si farà carico del pagamento del relativo canone di locazione, CP_1
delle spese condominiali, della TARI e delle utenze domestiche e di ogni altra spesa relativa all'abitazione, nessuna esclusa;
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: il martedì e il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola, riaccompagnando dalla madre entro le ore 20:30 e tenendo con sé per la notte solo Il mercoledì e il Per_2 Per_1
giovedì mattina il padre accompagnerà a scuola La domenica il padre prenderà entrambi Per_1
i bambini dalla casa materna entro le ore 8.00 e li riporterà entro le ore 16.00;
DISPONE che salvo diverso accordo per le festività natalizie ad anni alterni i genitori tengano i figli l'uno il giorno di vigilia di una festa (24 dicembre e 31 dicembre), l'altro il giorno della festa di Natale
e Capodanno (25 dicembre e 1 gennaio), mentre per le festività di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni
(un anno il giorno di Pasqua con la mamma e la Pasquetta con il papà e l'anno successivo viceversa);
DISPONE che nel periodo estivo ciascuno dei genitori possa trascorrere con i figli quindici giorni
(anche consecutivi) da concordare con l'altro genitore, entro il 30 aprile di ogni anno;
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla sig.ra l'importo CP_1 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di dicembre 2024 e così entro il giorno 10 di ogni mese, importo che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come disciplinato dal protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'ordine degli avvocati di Torino;
DA' ATTO che le parti dichiarano che la retta/mensa della scuola materna di è compresa Per_1 nell'importo corrisposto a titolo di mantenimento ordinario e la retta mensile del nido di sarà Per_2
suddivisa al 50% tra i genitori, salvo per l'importo di cui potranno beneficiare a titolo di bonus nido, in caso di accoglimento della relativa domanda che si impegna a presentare la madre;
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito al 50% dai genitori a decorrere dal mese di dicembre 2024;
DA' ATTO che il sig. i impegna a rimborsare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese alla Pt_1 sig.ra l'importo di € 46,10 sino al 5.12.2025 a titolo di rimborso del finanziamento del telefono CP_1
cellulare da lui utilizzato;
DA' ATTO che ciascun genitore, qualora i minori siano portati per la notte in luoghi diversi dalle rispettive residenze, comunicherà anticipatamente all'altro tutti gli spostamenti (mezzo di trasporto, data e luogo) e dovrà ottenerne il consenso;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.