CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 162/2023 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.SS Patrizia MORABITO Presidente relatore
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.SS Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.162/2023R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dagli avv.tiClaudia Pugliese (C.F. , PEC C.F._2
), eTeresa Rositano (C.F. PEC Email_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rositano sito in Rosarno alla Email_2
Via M.Zita n. 35. APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela BELLOCCO ( ,PEC CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito inGiffone (RC), in Via Email_3
Del Progresso 47/C. APELLATA
NONCHE' CONTRO
AVV. nata Palmi il 02.02.1969, (C.F. )n.q. di curatore speciale CP_2 C.F._6 della minore nata a [...] il [...], , residente a [...]
111 (e domiciliata in Castellace di Oppido Mamertina , via Galilei n 15) e nella qualità di legale della curatela, rappresentata e difesa da sé medesima, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Palmi alla via Gramsci n° 29. APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL
Rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria;
INTERVENIENTEOggetto:Riconoscimento figlio naturale- appello avverso la sentenza n. 1126/2022, emeSS dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 28.11.2022, non notificata, nel proc. RG n. 666/2019. .
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data19.4.2019, conveniva in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Palmi, chiedendo di: “accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 Parte_1
è padre della piccola , nata a [...] il [...] e residente presso la madre in via Persona_1
Nazionale 111 n. 208 Gioia Tauro, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che la minore assuma il Persona_1 cognome “ . Pt_1
Deduceva l'attore che la minore fosse nata in [...] alla relazione more uxorio intrattenuta con Per_1
dalla quale scaturiva la decisione comune di concepire un figlio attraverso la procreazione Controparte_1 medicalmente assistita, cui la effettivamente si sottoponeva in quanto affetta da incapacità CP_1 procreativa di tipo permanente ed irreversibile, come da consenso informato appositamente sottoscritto da entrambe le parti. In data 10 ottobre 2013 nasceva riconosciuta dalla sola madre ma accolta anche Per_1 dalla famiglia del deducente sino al 2018, anno in cui i rapporti tra le parti si incrinavano sino a determinare reciproche querele, tanto che da allora all'attore non era stato consentito più alcun contatto con la minore, insinuando nella steSS il convincimento di essere figlia di , ex marito della . Persona_2 CP_1
Si costituiva contestando le deduzioni avversarie e precisando di non aver intrattenuto Controparte_1 alcuna relazione con la controparte. Eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione processuale, ex art. 81 c.p.c., in capo all'attore. Deduceva altresì:
- che con l'ex marito aveva avuto un figlio, nel 2004, facendo ricorso alla procreazione Persona_2 medicalmente assistita in Belgio;
- che avvertendo di nuovo un desiderio di maternità chiedeva, nel 2011, il consenso all'ex coniuge per utilizzare gli embrioni già crioconservati;
- che in ragione del rapporto di amicizia che legava lei e l'ex coniuge all'attore (con cui lei aveva altresì svolto attività lavorativa) ed alla moglie di lui, si confrontavano col medesimo, il quale si diceva disponibile a fungere da intermediario con un centro di procreazione assistita sito in Gioia Tauro, per effettuare l'impianto in loco anziché in Belgio;
- che in occasione del ricovero presso il centro di Gioia Tauro lei sottoscriveva documentazione relativa al consenso medico, senza però avere reale contezza del suo contenuto;
- che in realtà non sapeva che sarebbe stato utilizzato materiale biologico dell'attore;
- che solo nel dicembre 2018 ella scopriva che la controparte sosteneva di essere padre della minore, allorquando veniva avviata azione al Tribunale per i minorenni;
- che la sua condotta era illecita posto che sino al 2014 la fecondazione eterologa non era ammeSS in Italia.
Oltre a negare la paternità dell'attore, la convenuta ne sosteneva l'incapacità di svolgere i ruoli genitoriali a causa dei suoi comportamenti contrari all'interesse della minore, nonché per le condotte criminali del medesimo e la sua indole violenta ed aggressiva.
Alla prima udienza di comparizione il giudice istruttore nominava quale curatore della minore l'Avv.
[...]
che si costituiva deducendo l'irritualità dell'azione in quanto riconducibile all'art. 250 c.p.c. ma CP_2 introdotta con citazione;
chiedeva che venisse accertata la paternità della minore o, in subordine, che il
Tribunale, valutata l'eventuale irritualità dell'atto introduttivo, autorizzasse il nominato curatore ad avanzare domanda di dichiarazione giudiziale di paternità in favore della minore. Chiedeva poi che venisse assunto ogni provvedimento opportuno in relazione all'affidamento ed al mantenimento della minore. Venivano assegnati i termini per il deposito delle istanze istruttorie e decise le istanze formulate dalle parti, disponendo l'acquisizione della cartella clinica relativa al trattamento di procreazione medicalmente assistita che aveva consentito la nascita della minore Per_1
L'istruttoria veniva svolta mediante escussione di testimoni, espletamento di una prima CT affdata alla psicologa drSS sulla minore al fine di comprendere quale fosse la condizione della minore e Per_3 Per_1 la sua percezione in relazione alla persona dell'attore.
La CT depositava relazione il 23.11.2020 (attinente l'indagine psicologica sulla minore , Persona_1 dell'età di sette anni all'epoca dell'indagine peritale); indi erano escussi testimoni
Con ordinanza del 4.6.2021 era ammeSS ulteriore CT volta ad accertate la paternità biologica a mezzo prova del DNA, ma per l'opposizione della – che nonostante reiterati appuntamenti e tentativi – CP_1 impediva il prelievo del campione salivare della NA per l'indispensabile comparazione, l'indagine scientifica non poteva aver luogo e si era dovuta rinunciare.
Precisate le conclusioni all'udienza del 16.6.2022, ed accordati i termini per le conclusionali ex art 190 cpc, di cui le parti profittavano, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 1126/2022, pubblicata in data 28.11.2022, non notificata, in questa sede appellata, rigettava la domanda,ponendo in capo alla parte attrice le spese del giudizio.
Il Tribunale, dopo avere dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate tutte le eccezioni preliminari e dopo avere rilevato che gli elementi riportati in corso di causa, unitamente considerati “consentono di concludere che è figlia di , ha però ritenuto che il riconoscimento non Persona_1 Parte_1 rispondesse all'interesse della minore, statuendo che “il solo legame biologico non determina automaticamente la necessità di procedere al riconoscimento, in ragione della necessità di valutare in concreto la rispondenza di tale evenienza al superiore interesse del minore. In forza delle superiori conclusioni non può che ritenersi che il chiesto riconoscimento sia contrario al superiore interesse della minore.
L'autorizzazione al riconoscimento determinerebbe, infatti, in una nuova significativa confusione, Per_1 oltre a reinserirla in un contesto in cui le verrebbero trasmessi valori educativi altrettanto confusi e potrebbe esporre la minore al concreto rischio di essere nuovamente inserita in dinamiche idonee a condizionare negativamente il suo benessere psichico. Inoltre, l'incapacità di agire a tutela dell'interesse della minore è resa evidente dal fatto che l'odierna vicenda si sia innestata sullo sfondo di interessi di tipo meramente economico.
Infine, il Tribunale ha evidenziato, sulla base di quanto emerso nella fase istruttoria, anche una attitudine dell' al comportamento violento, prevaricatore, minaccioso, tenuto proprio in ragione del presente Pt_1 procedimento: tutte condotte che evidentemente non potevano essere considerate idonee a garantire il benessere della minore (condanna con sentenza paSSta in giudicato per reati di mafia, 416 bis, e falso materiale).
Ha respinto la domanda con compensazione delle spese fra tutte le parti
Per la riforma della citata sentenza del Tribunale di Palmi n. 1126/2022 proponeva Parte_1 appello ritualmente notificato assumendo , sinteticamente:
1. Illogicità - contrarietà al disposto normativo – violazione di legge e specificamente artt. 158, 268, 273,
279, 316, 317-bis, 336, 336-bis, 337- bis c.c. e segg. violazione del principio della bigenitorialità.
2. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc e loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Illogicità -violazione del principio di ragionevolezza - travisamento dei fatti.
4. Illogicità - contrarietà al disposto normativo – violazione di legge e specificamente artt. 158, 268, 273,
279, 316, 317-bis, 336, 336-bis, 337- bis c.c. e segg. violazione del principio della bigenitorialità.
5. Inesistenza di profili di rilevanza penale nel comportamento tenuto dall'appellante- violazione dell'art. 2712 c.c.- violazione della normativa per l'acquisizione di prove informatiche. L'appello era incentrato sull'erroneità della sentenza, che pur avendo ritenuto certa l'esistenza del rapporto biologico di paternità fra l e la NA, aveva travisato anche le risultanze della CT affidata alla Pt_1 psicologa drSS dalla cui relazione non era affatto emerso che la NA riconoscesse quale padre Per_3 l'ex marito della madre ( ), ma che invece nel vissuto della bimba questa figura non aveva affatto Persona_2 rilevanza dal punto di vista affettivo, ravvisando solo nella madre l'unico “..oggetto e fonte d'amore la principale fonte di ostilità…”. Sottolineava che la piccola sempre a mente dell'elaborato della psicologa, sembrava voler “negare Per_1 agli altri ma anche a se steSS i vissuti riconducibili al signor ed alla di lui famiglia, probabilmente Pt_1 per mantenere un suo equilibrio interno …”, e per non deludere le aspettative della madre, come segnalato dalla relazione delle assistenti sociali del Comune di Gioia Tauro.
Censurava il significato del video mostrato dalla alle assistenti sociali – e menzionato nella CP_1 relazione di queste ultime (prot. 2552/2019, in atti)- nel quale si vedeva la bimba simulare la audizione davanti al Giudice, chiaro segnale del condizionamento materno che la avrebbe indotta a non essere spontanea e sincera. Attribuiva quindi a questi comportamenti materni il plagio della NA, allontanata dal padre – descritto come un mafioso ed un violento - e dalla sua famiglia.
Contestava quanto affermato nella decisione del Tribunale, perché non era vero che la NA avesse vissuto in una situazione di confusione tra le figure genitoriali (due figure materne, ovvero la madre e la moglie dell' e due figure paterne, l' ed il ), perché pur coabitando , vi era una netta Parte_1 Pt_1 Persona_2 distinzione di ruoli e la minore riconosceva con nettezza la figura della madre . CP_1 Contestava altresì che l' avesse omesso di riconoscere la minore, contribuendo a creare il clima di Pt_1 incertezza, pur avendola accolta in casa propria: il Tribunale non avrebbe considerato che era stata la CP_1 a non volere tale riconoscimento, nonostante l' accompagnasse all'asilo, provvedeva a tutte Pt_1 Per_1 le sue necessità, dormisse con lei, e quindi la trattasse proprio come la figlia , e che la NA lo aveva sempre chiamato papà, e ciò fino al 2018, quando la madre, per ragioni economiche , l'aveva sottratta al padre impedendo di rivederla . Negava che il riconoscimento fosse contrario all'intesse della minore dal punto di vista dell'educazione, posto che la steSS viveva con la madre che le aveva mentito e non le avrebbe certamente trasmesso giusti valori. Richiamava le foto e i video che riproducevano la intimità e familiarità esistente tra l'appellante e la figlia, fino a quando non le era stata strappata dalla madre, per questioni economiche addotte dalla , mentre CP_1 l' non aveva alcun altro interesse ad ottenere il riconoscimento se non quello di poter riabbracciare Pt_1 la NA.
Smentiva da ultimo le accuse di avere avvicinato terze persone per minacciare la , e che ciò avrebbe CP_1 indotto il Tribunale ad attribuire all' condotte violente ed illecite, laddove una ricognizione più Pt_1 accurata del materiale probatorio prodotto in atti avrebbe escluso l'utilizzabilità di documenti (anche audio ) di incerta provenienza e di non verificata genuinità. Allegava circostanze sopravvenute alla pubblicazione della sentenza, che era stata inviata dall' al Pt_1
, che in un meSSggio vocale aveva espreSSmente ammesso di sapere che l' fosse il padre Persona_2 Pt_1 di e che aveva detto sempre bugie per compiacere la che altrimenti non avrebbe più fatto Per_1 CP_1 vedere neanche a lui il figlio ); in quella occasione la piccola gli aveva chiesto Per_4 Persona_2 Per_1 se l' fosse suo padre ma non le aveva potuto dire la verità per l'intromissione della madre. Pt_1
Parte appellante concludeva chiedendo, in riforma totale dell'impugnata sentenza, in via principale e nel merito:
• accertare e dichiarare che il sig. è padre della piccola Parte_1 Per_1
, nata a [...] il [...] e residente presso la madre in via Nazionale 111 n. 208 Gioia
[...]
Tauro, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che la minore assuma il cognome ”. Persona_1 Pt_1
• Con la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appella dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
• Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria chiedeva l'ammissione della prova testimoniale di e sentire a Persona_2 chiarimenti la CT dott.SS . Per_3
Con comparsa di risposta depositata in data 14.06.2023 si costitutiva l'avv. nella qualità di CP_2 curatore speciale della minore in forza di provvedimento del 17 luglio 2019 emesso Persona_1 dal Tribunale di Palmi, e nella qualità di difensore della curatela, rappresentata e difesa da sé medesima,chiedendo in via principale che l'appello fosse rigettato laddove contrario al preminente interesse della minore . Persona_1
In via gradata, in caso di accoglimento del gravame chiedeva di disporre ogni provvedimento opportuno circa il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, nonché circa le modalità di affidamento della minore in capo alla madre ed al padre, adottando ogni altro opportuno provvedimento conseguente Persona_1 anche in relazione al cognome, ove ritenuto compatibile con l'interesse della minore. Sempre in caso di accoglimento dell'appello, di disporre un percorso di sostegno della responsabilità genitoriale di lunga durata ed una terapia di supporto psicologico previo profilo della capacità genitoriale da effettuarsi a cura dei Servizi
e presidi competenti e ogni altro provvedimento ritenuto opportuno o neceSSrio – anche e soprattutto a sostegno della minore - che rientri nella competenza di Codesta Corte. Con liquidazione dei compensi ai sensi del DPR 115/02 (art. 74 e ss.) per la prestazione professionale, essendo la parte già ammeSS al patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.02.2024 per l'udienza del 15.2.2024 si costitutiva
, che si opponeva all'appello chiedendo che lo stesso fosse rigettato in quanto Controparte_1 totalmente infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna di parte appellante alle spese del presente giudizio.
A sostegno della conferma della decisione ricordava la giurisprudenza di legittimità che esigeva che il giudice valutasse la concreta ed attuale esistenza dell'interesse del minore al riconoscimento, con riferimento all'armonico sviluppo affettivo, emotivo, educativo e sociale;
e che pur ove accertato il rapporto biologico, non si procedesse al riconoscimento ove questo fosse pregiudizievole, per cui il diritto alla bigenitorialità doveva cedere di fronte al preminente valore della integrità psicofisica del minore.
Adduceva poi che dalla lettura della relazione della drSS emergeva la stabilità della minore all'interno Per_3 del nucleo familiare nel quale viveva, mentre, per contro, la NA non ricordava assolutamente nulla di quanto affermato dall' non ricordava né lui, né le sue figlie, né il cane che l'appellante sosteneva Pt_1 aver comprato per la piccola.
L'appellata riepilogava e commentava le affermazioni contenute nell'elaborato peritale affermando Per_3 come dalle stesse dovesse ricavarsi che la minore non riconosceva alcun tipo di legame con l' e che Pt_1 invece, richiesta di indicare il padre, aveva disegnato il , a riprova che il paSSto di contatti con il Persona_2 primo era stato ormai cancellato e superato dalla NA , che aveva trovato il suo equilibrio che non poteva essere sovvertito.
Al fine di chiarire le ragioni dei rapporti della figlia con l' l'appellata sosteneva di aver permesso Pt_1 tali frequentazioni per il rapporto fra le due famiglie, che la avevano portata a fidarsi dell' tanto da Pt_1 lasciargli ogni tanto la NA.
Negava che la minore avesse vissuto stabilmente a casa e sosteneva che anche il mutamento del Pt_1 cognome che sarebbe conseguito al riconoscimento avrebbe potuto incidere sulla identità personale , tanto che la Suprema Corte aveva in qualche caso negato tale mutamento ove si presentasse come nocumento alla serena ed equilibrata crescita psicofisica.
Negava altresì che il chiesto riconoscimento fosse comunque nell'interesse della minore, dal momento che la steSS aveva già una solida affettività nella figura della madre, mentre un forzato ripristino dei rapporti con l' le avrebbe riversato la conflittualità e l'astio che ormai permeava i rapporti tra queste due persone;
Pt_1 inoltre anche l'opportunità del riconoscimento era stata sondata e giustamente esclusa dal Tribunale, per la condotta dell'attore che aveva omesso di assumesi la responsabilità della paternità, che non aveva mai inteso chiarire, non riconoscendo la NA. Inoltre era pacificamente emersa in atti l'attitudine a comportamenti violenti e prevaricatori, manifestati al teste sentito in primo grado. Testimone_1
Assumendo la contraddittorietà delle argomentazioni addotte all'odierno appellante, finalizzate a realizzare i suoi pretesi diritti e non coerenti;
l'improvvida iniziativa dell' di ricorrere al Tribunale per i Minori Pt_1 per ottenere la decadenza della potestà genitoriale della madre (che aveva sortito esito contrario agli scopi del denunciante); e anche la fondatezza delle richieste della curatrice della minore, che aveva concluso in principalità per il rigetto dell'appello.
In via istruttoria si opponeva alla prova testi formulata nei confronti del ed in caso di Persona_2 ammissione chiedeva di essere ammeSS alla prova del contrario ed alla prova diretta. Si opponeva anche alla richiesta di sentire la Dott.SS nella sua qualità di CT. Chiedeva, infine, di ammettersi prova testi, Per_3 indicando a teste e produceva documentazione indicandola nella comparsa di risposta. Testimone_2
A scioglimento dell'udienza del giorno 11.04.2024 il Consigliere istruttore fiSSva innanzi a sé i termini precisazione delle conclusioni e per comparse conclusionali, ex art. 352 c.p.c. e fiSSva l'udienza del 24 ottobre 2024 per la riserva al collegio e decisione
In data 8.7.2024 il Sost. Proc Gen esprimeva il parere.
Respinta con ordinanza del 25.07.2024 l'istanza di trattazione in presenza proposta nell'interesse dell'appellante, in esito all'udienza del 24 ottobre 2024, sostituita da note scritte, con ordinanza del 24.11.2024 la causa era riservata al collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale si è espresso esplicitamente sulla qualificazione della domanda, dopo accurata disamina contenuta in alcune pagine della motivazione, dichiarando trattarsi di domanda proposta ai sensi dell' art 250 comma 4^ cod civ, pur se proposta irritualmente con ricorso, e su eccezione avanzata dal curatore della minore, intervenuto in giudizio. La decisione ha preso atto dell'esistenza dei presupposti dell'azione indicata, avendo l'attore chiesto espreSSmente il riconoscimento del rapporto di paternità biologica con la minore
, riconosciuta solo dalla madre, chiedendo – in primo grado ed anche in appello- che fosse Persona_1 attribuito alla minore il cognome e che la sentenza fosse, la quale ultima si è effettivamente opposta Pt_1 alla domanda, affermando di non conoscere il legame biologico (la NA era nata per Procreazione
Medicalmente Assistita) e comunque negando che il riconoscimento fosse nell'interesse della minore.
Poiché sulla qualificazione della domanda, esplicitamente dichiarata e argomentata dal Tribunale, non vi è stata espreSS impugnazione deve ritenersi che si sia formato il giudicato e la qualificazione sia ormai intangibile (Cass, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 )
Nel merito, la controversa questione oggetto dell'appello deve essere esaminata sotto un duplice profilo:
1. Se sia oggetto di appello e di cognizione in questa sede l'esistenza effettiva del rapporto di filiazione biologica tra l'appellante e la minore, che il Tribunale ha riconosciuto solo in motivazione ma senza pronunciarsi in dispositivo.
2. Ovvero se l'appello abbia ad oggetto solo le altre ragioni di diniego al riconoscimento, motivato dal
Tribunale con le finalità di tutela della minore.
Il Tribunale ha espresso in motivazione in modo esplicito che fosse certo e provato il legame biologico tra
l' e la minore, esaminando la cartella clinica dell'intervento di procreazione assistita e altri elementi Pt_1 di prova in atti. Ha invece per altre ragioni (che saranno esaminate di seguito) respinto la domanda di riconoscimento di paternità ; pertanto nessuna statuizione ha emesso in dispositivo sulla esistenza del rapporto biologico.
Questa pronunzia esonerava la madre - che ha sostenuto in primo grado che non fosse vero (o che lei non fosse consapevole) che l'inseminazione assistita medicalmente fosse avvenuta con materiale biologico dell' e ha negato che fosse figlia dell'attore - dall'appellare la decisione, posto che rispetto Pt_1 Per_1 all'esito del giudizio di prima istanza la non può ritenersi soccombente. CP_1
Infatti nel dispositivo di motivazione era respinta la domanda di parte avversa (qualificata come ex art 250 comma 4^ cod civ), e l'affermazione della paternità biologica era contenuta solo in motivazione. Però , perche la questione dell'esistenza del legame biologico fra l'appellante e la NA potesse essere oggetto di cognizione in questa sede, avrebbe dovuto essere quantomeno riproposta nelle difese spiegate in questa sede dall'appellata - Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7940 del 21/03/2019, e altre successive).
Invece dalla lettura dell'atto di costituzione in appello della non emerge alcuna seria volontà di CP_1 contestare l'esistenza della paternità biologica oggetto di causa né di riproporre le difese che in primo grado negavano la paternità dell' Difesa peraltro totalmente smentita dalle numerose sottoscrizioni, Pt_1 dell' e della , ben identificati, apposte sulla cartella clinica del centro nel quale è stata Pt_1 CP_1 eseguita la procedura assistita
Tutti gli argomenti spiegati nelle numerose pagine della comparsa di costituzione dell'appellata, presuppongono logicamente la sostanziale consapevolezza ed ammissione dell'esistenza del rapporto biologico, che non risulta in questa sede contestato. Anzi la difesa si è soffermata in appello CP_1 pressoché esclusivamente sulla mancanza di interesse della minore al riconoscimento per ragioni etiche, per non incidere sulla sua serenità, sull'equilibrio raggiunto dalla ormai undicenne per non esporla Per_1 all'aspra conflittualità fra le parti;
illustrando le ricadute negative che il riconoscimento avrebbe avuto sull'integrità psicofisica della giovanissima, in contrasto con le indicazioni della Corte di CaSSzione, che imponeva un accurato bilanciamento degli interessi.
Quindi deve ritenersi certo che sussista il rapporto biologico fra l' e la , e che Pt_1 Persona_1 effettivo oggetto di appello sia la decisine del Tribunale di non ritenere conforme all'interesse della minore tale riconoscimento, considerando tale condizione prevalente rispetto al diritto alla bigenitorialità.
Gli argomenti del Tribunale, che in premeSS della decisione ha richiamato le fonti nazionali e sovranazionali, le risultanze dell'istruttoria e la giurisprudenza di legittimità in materia, possono così sintetizzarsi:
- La minore aveva avuto, per un considerevole lasso di tempo, un rapporto significativo con l' Parte_1
, molto più intenso di quello che avrebbe potuto intrattenere con un semplice conoscente o collega
[...] della madre;
- In tal senso erano significative le fotografie che la ritraevano sin dal battesimo assieme a vari momenti della sua crescita, per un arco di tempo significativo, perché nelle fotografie la NA appariva grande e ciò appariva coerente con l'epoca in cui si erano interrotti rapporti fra le parti, ovvero l'anno 2018;
- Vi erano fotografie in cui la minore era ritratta mentre mangiava assieme all'attore, era raffigurata con le figlie dell'attore; files audio in cui lo chiamava “papi” o “papà”, e ancora screenshot di meSSggi in cui e si scambiavano notizie e continui aggiornamenti sulla NA;
Pt_1 CP_1
- Risultanze documentali provavano che avesse vissuto con la madre a lungo a casa Per_1 dell' con la moglie e le altre due figlie. L' aveva riferito che lui e la erano stati Pt_1 Pt_1 CP_1 amanti, pur vivendo sotto lo stesso tetto con la moglie dell' Pt_1
- Tali elementi dimostravano con chiarezza che fino al 2018 il legame fosse praticamente familiare, e che fosse stato interrotto nel 2018 per motivi economici, avendo la sostenuto di non voler più subire CP_1 richieste di denaro da parte dell' Pt_1 - La consulenza psicologica svolta dalla drSS sulla NA aveva riscontrato che quest'ultima Per_3 riconosceva l'ex marito della madre ( ) e non l' quale genitore, pur avendo avuto uno Persona_2 Pt_1 strettissimo rapporto familiare con quest'ultimo;
- Ciò dimostrava che la minore era stata inserita in un contesto familiare assolutamente confuso, che proprio negli anni di vita in cui si acquisiscono certezze sui punti di riferimento aveva determinato un modello educato ambiguo ed equivoco;
- Infatti se ne doveva dedurre che la piccola aveva vissuto per i primi anni di vita circondata da Per_1 due figure materne (la madre e la moglie dell' e pure due figure paterne (dato che dopo avere Pt_1 chiamato “papà” l'attore, poi identificava il padre in ); Persona_2
- Inoltre l' non aveva ritenuto di assumersi le sue responsabilità quando la NA era nata, Pt_1 omettendo di riconoscerla – pur trattandola da figlia solo in via di fatto- e finendo per chiedere il riconoscimento solo in seguito al conflitto con la madre della minore;
- Anche le risultanze dell'indagine psicologica aveva restituito gli esiti della confusione ingenerata nella NA (che aveva 7 anni all'epoca dell'indagine peritale), poiché indicava nel la figura paterna, Persona_2 non risultando tuttavia di avere “affettivamente investito” in tale figura (valutazione che il Tribunale suffragava anche con vari elementi di riscontro presenti in atti), e risultando anzi dall'indagine dell'esperta vissuti di “malessere” relativi al contesto familiare, percepito dalla NA come “instabile e problematico”.
- Ciò aveva indotto la CT drSS a concludere che la figura paterna era risultata “assente nella Per_3 NA” ; dopo il distacco del 2018 la NA era apparsa comunque serena e o aveva dato segni di diverso comportamento (si richiamavano le dichiarazione della maestra Nania)
- Infine il Tribunale ha valutato negativamente la figura dell' che oltre ai comportamenti Pt_1 censurabili prima evidenziati, si era reso responsabile di minacce verso la , anche avvicinando terze CP_1 persone (tale , lo stesso ex coniuge della , ) e risultava condannato per Testimone_1 CP_1 Persona_2 reati di mafia (at 416 bis cp) e falso materiale.
Ritiene tuttavia la Corte di non poter condividere le argomentazioni del Tribunale.
In punto di diritto, il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità, e non al concreto esercizio della potestà genitoriale, per il quale possono essere adottati opportuni accorgimenti, modulazioni e cautele a seconda dei casi concreti.
Pertanto non ostano, almeno in linea di principio, neppure accuse di condotte illecite, quali “…la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (nella specie concorso in alterazione di stato, abbandono ed illecito affidamento di neonato a terzi) non integra condizione "ex sé" ostativa all'autorizzazione al riconoscimento;
neppure la valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con il diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento "ad hoc".” ( Cass Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 03/02/2011; analogamente Cass Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 24718 del 14/09/2021
Sulla scia di tali principi ritiene la Corte che proprio nell'interesse della minore, debba diversamente valutarsi tutto il materiale probatorio acquisito in causa, non emergendo dagli atti che sussistano condizioni oggettivamente ostative al riconoscimento, nei termini indicati dalla Suprema Corte, ed anzi potendosi trarre dalle risultanze della CT psicologica elementi che inducano a pervenire all'opposta conclusione, ravvisandosi il riconoscimento della paternità biologica come rispondente all'interesse della minore.
Non è apparsa neppure praticabile a questa Corte l'audizione della minore che non ha ad oggi ancora compiuto dodici anni, e che non si ritiene poSS essere sentita da magistrati o da un organo giurisdizionale, senza causare grave disagio e senza peraltro alcuna utilità a raccogliere le effettive volontà della NA, come ben si comprende anche dall'accurata audizione ed esame riportata nella relazione peritale, che pur con l'esperto utilizzo di modalità adeguate a relazionarsi con una NA, ha rivelato le difficoltà della steSS di trattare l'argomento oggetto proprio dell'indagine demandata alla CT.
Infatti la minore, pur avendo avuto – come pacificamente emerge da tutti gli atti e dall'istruttoria del primo grado – uno stretto rapporto familiare con l' che chiamava papà fino all'età di cinque anni (età in Pt_1 cui vi è capacità di ricordare) hai poi negato alla Consulente di ricordare questa persona, indicando altro soggetto come suo padre, ma al contempo manifestando un palese disagio nel trattare l'argomento, ben rappresentato e descritto in consulenza.
La NA vive con la madre dal 2018, con la quale ha almeno da quel momento un rapporto genitoriale esclusivo;
da quell'epoca non ha più visto il padre;
e ha manifestato – solo con modalità non esplicite, ma riconoscibili con l'aiuto dell'indagine peritale e da vari elementi in atti – il profondo disagio correlato alla mancanza di una vera e sentita figura paterna, e con altrettanto disagio ha tentato di “evitare” di parlare e ricordare l' nonostante le sollecitazioni della CT, accompagnando tuttavia la negazione con alcuni Pt_1 segnali che devono essere correttamente interpretati..
La relazione dei servizi sociali del comune di Oppido Mamertina datata 15 marzo 2023 prot. 2580 luogo di effettivo domicilio della e della figlia dal 2018, relazione indirizzata al Tribunale per i CP_1 Per_1
Minori di Reggio Calabria che l'aveva richiesta, e acquisita al processo di primo grado (documento certamente acquisibile in questa sede in quanto atto sopravvenuto, di certa provenienza, redatto da soggetto qualificato, ed in considerazione della materia oggetto di causa) , ha descritto la discreta condizione abitativa della famiglia , composta dalla e dai figli e e (quest'ultimo nato per procreazione CP_1 Per_1 Per_4 assistita dal marito , prima che i due coniugi si separassero, nel 2007), che occupava una casa Persona_2 appartenente ai nonni della , fornita di confort (luminosità, riscaldamento, ordine , pulizia, spazi a CP_1 disposizione).
Servizi sociali hanno verificato l'attenzione con cui era accudita la NA, ben inserita nell'ambiente scolastico e ben seguita, pur se la per ragioni di salute non lavorava ed era supportata CP_1 economicamente dai genitori.
Tuttavia dalla relazione dei Servizi Sociali emerge chiaramente che l'unica figura familiare di autentico riferimento della minore era la madre, dal momento che l'ex marito di lei, , per ammissione della Persona_2
alle assistenti sociali, vive e lavora a Milano e la NA lo vede ben poco. CP_1
Le incongruità di quanto della NA alla CT emergono anche da queste circostanze – l'affermare di essere figlia di una persona con la quale non ha mai vissuto, neppure dopo il 2018, perché separata dalla madre prima che lei nascesse- che vive e lavora in Lombardia, deve portare ad interrogarsi sul come la NA abbia potuto convincersi di ciò, in assenza di elementi che consentano di comprenderlo;
valutando anche sotto questa luce le risposte fornite alla consulente, unitamente al contesto e agli atteggiamenti dalla psicologa ben descritti.
L'aSSi più approfondita relazione della CT nominata in primo grado quale ausiliare (anche perché Per_3
l'età della NA rendeva e ancora rende non possibile o a grave rischio traumatico l'audizione della steSS davanti ad un giudice) , ha reso un quadro coerente ed ancor più chiaro della situazione psico- affettiva della NA (all'epoca di sette anni, ormai undicenne).
La CT ha confermato come la minore riconosca l'unicità della figura materna, concentrando solo su di lei la figura genitoriale, e come il rapporto tra madre e figlia caratterizzato da “un forte legame”, caratterizzato da amore e al contempo “ostilità ed ambivalenza” da parte della figlia. Quanto al tema d'indagine, ovvero la figura paterna ed il rapporto con l' le conclusioni che si Pt_1 devono trarre dalla lettura dell'elaborato peritale sono di tenore e significatività opposti a quelli Per_3 recepito dal Tribunale.
La figura dell' non può ritenersi affatto realmente “dimenticata” dalla minore, che ha Pt_1 assiduamente frequentato quest'uomo fino all'età di cinque anni (2018). La CT ricorda che la buona capacità mnesica nel bambino è associata ai tre anni di età, e descrive con chiarezza un complesso di comportamenti che smentiscono che non ricordasse il padre, precisando espreSSmente che vi era “non linearità tra Per_1 verbale e non verbale”, intendendo evidentemente che ciò che era detto da non trovava riscontro in Per_1 quanto traspariva dai comportamenti .
E infatti si legge nella relazione che la NA, “che pur ricorda eventi riferibili agli anni in cui vi era una frequentazione con l' e la di lui famiglia, riferisce di non ricordare nulla rispetto a ciò” . E a questa
Pt_1 contraddizione si aggiunge lo scollamento fra verbale e non verbale, già segnalato dalla drSS che Per_3 rileva “…la NA pur affermando di non ricordarsi di ha avuto fretta nel negare di conoscerlo,
Pt_1 ha più volte cambiato discorso per alleggerire la tensione quando la scrivente faceva riferimento ad
Pt_1 ed alle figlie..[omissis]… La NA sembra negare agli altri, ma anche a se steSS i vissuti riconducibili al signor ed alla di lui famiglia, probabilmente per mantenere un suo equilibrio interno ed in linea con
Pt_1 il suo funzionamento, per come emerso dalla valutazione.” Pag 21 relaz CT.
Quanto al quesito che chiedeva di verificare la percezione della minore della figura paterna ed il suo rapporto con , la CT ha chiaramente smentito che la NA avesse un reale rapporto affettivo Parte_1 con il : “…dalla valutazione effettuata è emersa l'assenza di un riferimento paterno per la piccola Persona_2
. Il ruolo paterno, riconosciuto verbalmente al signor , non è sostenuto da un eguale Per_1 Persona_2 riconoscimento interno, in termini di figura genitoriale o comunque affettivamente significativa. I vissuti riferibili al signor vengono negati dalla NA, con il ricorso a meccanismi difensivi quali Pt_1 negazione e proiezione” .
Tali rilievi della CT appaiono da soli decisivi, e di fatto ben poco possono essere smentiti o ridimensionati dalla risposta ai successivi quesiti, fra i quali il grado d'incidenza di possibili “influenze esterne” in questi comportamenti.
Ciò che appare chiaro alla Corte - e che non appare essere stato adeguatamente valutato dal Tribunale - è la carenza della figura paterna per la minore, che non riconosce affatto questo ruolo alla persona che solo formalmente indica, così come i meccanismi di difesa ed evitamento, che non le permettono di “ricordare”
l' sono una palese manifestazione di sofferenza correlata a tale argomento Pt_1
Le circostanze ora tratte dalla relazione peritale appaiono corroborate da tutta una serie di altri elementi ricavabili dall'interpretazione dei test grafici, che sembrano perfettamente confermare quanto emerso (disegno della famiglia, caratteristiche dei componenti, associazione degli animali cane-gatto; e disegno della casa che
“… sembra fluttuare, manca della linea di terra, ciò potrebbe far pensare ad un vissuto familiare caratterizzato da instabilità ed insicurezza….”- pag 8 relazione CT) .
La naturale esigenza della bigenitorialità non appare per nulla soddisfatta, per la piccola dal Per_1 riferimento ad un soggetto con il quale la steSS non ha alcun reale rapporto affettivo.
Questo elemento diventa decisivo nella valutazione dell'esigenza di garantire alla minore di colmare questa carenza, consentendole il mantenimento del rapporto con il padre naturale, rapporto affettivo evidentemente coltivato dall' infanzia all'età di cinque anni, per frequentazione familiare ed affettivamente intensa, e bruscamente interrotto per volontà della madre, per ragioni che nulla hanno a che fare con la filiazione. Non osta affatto al ripristino di tale rapporto la carenza della figura genitoriale paterna: anzi proprio il fatto che non sia presente alcuna stabile “alternativa” affettiva, alcun diverso legame con altra figura paterna
o ritenuta tale, impone di riconoscere il rapporto di filiazione, con la conseguente ricostituzione dei rapporti padre-figlia, pur con ogni opportuno adeguamento .
Lo stato di “confusione” dei ruoli creatosi durante la coabitazione della NA e della madre a casa dell' – con la moglie e le prime figlie di quest'ultimo- appare eccessivamente valorizzato e Pt_1 sopravvalutato dal Tribunale, perché a ben vedere non giustifica la negazione del riconoscimento di paternità.
Pur se è indubbia la responsabilità dell' per non aver riconosciuto la minore e per non essersi assunto Pt_1 legalmente la paternità anche di fronte alla legge (cosa che gli avrebbe dato tutti i diritti che non ha potuto avanzare quando la gli ha impedito di rivedere e frequentare la NA), tuttavia non può neppure CP_1 ritenersi che osti a tale riconoscimento l'anomala convivenza intrattenuta in casa dell' con l'amante Pt_1
e la figlia avuta da questi.
Non risulta che la NA avesse percepito e fatto propria quella “confusione “ di ruoli di cui fa riferimento il Tribunale, traendola dalla compresenza in casa della moglie dell' e della : intanto non Pt_1 CP_1 risulta – e non è neppure ipotizzabile, alla luce dei fatti - che all'epoca la minore riconoscesse o identificasse altra figura paterna diversa dall' Pt_1
La era dal 2007 separata dal , e non emerge che questo fosse stato indicato alla CP_1 Persona_2 NA come suo padre prima del 2018, né che lo abbia frequentato effettivamente. Dall'elaborato peritale è emerso con chiarezza che neppure dopo un tempo significativo dall'interruzione dei rapporti con l' Pt_1 la NA abbia riconosciuto in la figura paterna, se non a parole , esteriormente, e senza alcun Persona_2 coinvolgimento affettivo. Del resto, come si è visto dalla relazione dei servizi sociali, oltre ad essere da lungo tempo (2007) separato dalla il vive a Milano. E non ha mai riconosciuto Controparte_1 Persona_2 come sua la NA, che porta il cognome della madre.
Non è provato neppure che la NA , a causa della coabitazione “anomala” , abbia riconosciuto nella moglie dell' un'altra mamma o abbia confuso i ruoli: non è mai emerso né è stato provato ciò. A Pt_1 smentire la circostanza , invece, si pongono proprio le risultanze della relazione della CT, in cui la NA
(all'epoca di sette anni) richiesta di disegnare la famiglia, indicava la madre chiaramente e direttamente nella sola . CP_1
Inoltre tutti i riscontri hanno dimostrato in modo chiaro - e sottolineato dalla CT - l'esclusività del legame con la (vera) madre. Ha per contro dimostrato di risentire della carenza di una vera figura paterna, indicando solo esteriormente il , con il quale invece non è emerso alcun legame profondo. La Persona_2 minore ha sfuggito ogni domanda relativa al ricordo di con il quale vi era stata una brusca Pt_1 interruzione di ogni rapporto dal 2018, per volontà della madre, mantenendo un atteggiamento difensivo e di disagio, ben percepito a descritto dalla psicologa, che lo ha motivato con l'esigenza di “trovare un equilibrio”
e proteggersi.
Appare ragionevole che tale atteggiamento trovi origine nella brusca interruzione del rapporto con la persona che fino al 2018 l'aveva trattata come una figlia, ed appare ragionevole pensare che una NA di quella età non abbia potuto comprendere le ragioni di questa perdita.
Infine, pur se la coabitazione del padre con la moglie e con l'amante, fino al 2018, ha costituito un pessimo esempio educativo per un bambino, tale comportamento censurabile non potrebbe riversarsi quale sanzione solo sul padre e non giustifica il diniego di riconoscimento della paternità, dovendosi attribuire tale condotta in pari misura alla responsabilità e alle scelte della madre, che è andata ad abitare in casa del compagno con la di lui moglie;
ha accettato la convivenza, interrompendola per motivi di interesse ed economici, e non morali o affettivi, a quanto è dato cogliere dagli elementi in atti, causando anche la brusca rottura dei rapporti tra la NA e le sorelle (le figlie del padre, nate dal matrimonio), e un repentino cambiamento di tutti i riferimenti, andando a vivere in una diversa località .
Non potendosi giustificare il diniego del riconoscimento di paternità per la “confusione” di ruoli e rapporti, non attribuibile solo al padre, può escludersi che il riconoscimento di paternità sia ostacolato da altre ragioni, sempre valutando il prioritario interesse della minore.
La carenza della figura paterna ed il disagio correlato si sono presentati chiari ed evidenti all'indagine peritale, non colmati né sostituiti a distanza di circa due anni dall'interruzione del rapporto con l'uomo con il quale la NA, per i primi cinque anni di vita, ha certamente intrattenuto un rapporto filiale ed affettivo
(testimoniato dalle fotografie, filmati ed altri documenti indicati dal Tribunale). Le fotografie scattate prima del 2018, prodotte in primo grado, che immortalano l'appellante e la figlia in momenti di festa e nella quotidianità hanno indiscutibile valenza probatoria nel confermare l'esistenza di uno stretto rapporto fra i due
.
Ben si spiega perché il diniego di conoscere l' , affermato dalla piccola alla CT dopo neppure Pt_1 due anni dall'interruzione del rapporto, diniego però accompagnato da atteggiamenti evitanti, e da un linguaggio non verbale descritto dalla dr.SS poSS avere valenza ben diversa ed opposta rispetto Per_3 quella riconosciuta dal Tribunale
Tanto esclude che il riconoscimento di paternità chiesto al giudice poSS causare quello sconvolgimento affettivo, di vita, emotivo, educativo, o che interferisca negativamente con lo sviluppo armonico della minore, proprio perché non si ravvisa la possibilità di quel disorientamento o confusione di ruoli e di rapporti che si sarebbe potuto verificare se si fosse consolidato un rapporto affettivo con altro soggetto, riconosciuto come padre, al quale si sarebbe sovrapposto il riconoscimento di un diverso genitore.
Non ostano, infine, gli argomenti addotti dalla madre per rifiutare il consenso, connessi alla cattiva condotta del padre, in quanto condannato per il reato di associazione mafiosa e falso, e per un comportamento definito minaccioso o violento che sarebbe stato tenuto successivamente alla sottrazione della NA, e al rifiuto di fargliela rivedere.
La non ha mai affermato che l' abbia mai tenuto comportamenti violenti o aggressivi, CP_1 Pt_1 fisici o verbali, contro di lei o contro la NA, finchè il loro rapporto era stato positivo;
anzi non ha potuto negare che la NA gli fosse affezionata ed avesse confidenza con lui per la “frequentazione” fra di loro.
Tutti i comportamenti minacciosi del padre, tutte le condotte descritte dalla madre e da taluno dei testimoni si riferiscono al periodo successivo, quando la impedì repentinamente e improvvisamente di rivedere CP_1 la figlia e l' tentò in ogni modo di riuscire ad incontrarla. Pt_1
Non sono certamente giustificabili le condotte illecite e minacciose, sol perché mosse dall'intento di rivedere la NA, come ad esempio la minaccia indirizzata alla , perché non agisse scorrettamente nella CP_1 presente vicenda processuale “altrimenti gliela avrebbe fatta pagare” (come riferito dal teste ), che Tes_1 hanno indotto e il Tribunale a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza.
Tuttavia, proprio per il contesto e le cause di tali comportamenti, non può automaticamente ritenersi che l'appellante terrebbe atteggiamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della figlia, né vi sono precedenti o denunce della madre in tal senso;
non sarebbe ravvisabile neppure in tal senso il pregiudizio per la minore per il riconoscimento di paternità
In ogni caso, si ribadisce che il pregiudizio per il minore che osterebbe al riconoscimento è quello che scaturisce direttamente dall'attribuzione dello “status” genitoriale, e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori , prescindendo da dal concreto esercizio della responsabilità genitoriale (in tal senso espreSSmente Cass. 24718 del 2021, che ha chiarito “In tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha caSSto con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta ex art. 250 c.c., aveva del tutto omesso di effettuare il predetto bilanciamento, limitandosi a considerare i vari precedenti penali del padre e
l'intervenuta revoca del permesso di soggiorno).)
Ed anche CaSSzione n. 33097/2023 “In definitiva, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) non presti il consenso, il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.”
Alla luce di tutti questi elementi, non può ravvisarsi alcun fatto ostativo al riconoscimento della paternità fra l'appellante e la minore , che anzi si presenta come una scelta necessitata, rispondente Persona_1 alla effettività della relazione biologica, e – all'esito della valutazione di tutti gli elementi richiesti- scevra da ogni controindicazione oggettiva e rilevante
Prendendo atto dell'ormai irrevocabile intento manifestato da di provvedere al Parte_1 riconoscimento della minore, e della domanda giudiziale dallo stesso espreSS in primo grado, pur a fronte della qualificazione della steSS adottata – ormai definitivamente – dal giudice di primo grado, rimuovendo
l'opposizione al riconoscimento di paternità frapposta dalla madre deve accertarsi e Controparte_1 dichiararsi che è figlia di il cui cognome sarà aggiunto dopo quello Persona_1 Parte_1
già portato dalla NA sin dalla nascita e certamente ormai per la steSS identificativo CP_1 nell'ambiente in cui vive e nel contesto scolastico, apparendo tale soluzione quella più idonea a minimizzare l'impatto che l'acquisizione del nuovo cognome ha comunque sulla identità di una persona.
La presente sentenza, una volta divenuta definitiva, dovrà essere inviata all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di nascita della minore – LO - perché provveda alle neceSSrie e consequenziali annotazioni, come per legge.
L'art 250 codice civile dispone poi che il giudice assuma i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento ed al mantenimento de minore.
deve essere affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso la madre, con Persona_5 la quale già convive.
Dovrà essere attivato il percorso di recupero della genitorialità dell' e della bigenitorialità, Pt_1 modulandolo con l'intervento dei servizi sociali del Comune di effettiva dimora della NA, e con la doverosa collaborazione della madre, che ad ogni fine sarà nel prosieguo valutata, programmando un calendario di incontri fra il padre e la NA, inizialmente presso strutture idonee, che permettano di ricostruire il legame bruscamente interrotto, verificando, monitorando ed accompagnando l'andamento di tale percorso.
L' sarà tenuto al mantenimento della figlia: in assenza di ogni elemento ed indicazione sulla Pt_1 capacità reddituale dell'obbligato, e della ancora giovane età della minore, si stima equo allo stato imporre all' di versare alla , per il contributo al mantenimento della figlia, di euro 400 mensili, Pt_1 CP_1 periodicamente rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite fra tutte le parti per entrambi i gradi devono essere compensate, stante l'evoluzione del processo e le peculiarità della vicenda oggetto di causa.
Spese compensate anche con la curatrice, che ha agito nell'esclusivo interesse della minore
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 1126/2022 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 28.11.2022, nel proc. RG n. 666/2019, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara che è figlia di , e per Persona_1 Parte_1
l'effetto dispone che la steSS acquisti il cognome paterno, che sarà posto di seguito al cognome già CP_1 attribuito.
2. Colloca la minore presso la madre, affidandola congiuntamente ai genitori;
3. Affida ai Servizi sociali del luogo di effettivo domicilio della minore come in motivazione di curare e organizzare, con la neceSSria collaborazione della madre, la graduale ripresa dei contatti con la figura paterna, nel rispetto delle esigenze della minore e per il prioritario diritto della steSS alla bigenitorialità.
4. Pone a carico di il contributo per il mantenimento della minore nella misura di 450 Parte_1 euro mensili, rivalutabili come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie .
5. Dispone che la sentenza definitiva sia inviata all'Ufficiale di Stato civile del Comune di LO , per l'annotazione nell'atto di nascita e gli adempimenti di legge
6. Compensa interamente fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso a Reggio Calabria il 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dr.SS Patrizia Morabito
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.SS Patrizia MORABITO Presidente relatore
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.SS Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.162/2023R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dagli avv.tiClaudia Pugliese (C.F. , PEC C.F._2
), eTeresa Rositano (C.F. PEC Email_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rositano sito in Rosarno alla Email_2
Via M.Zita n. 35. APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela BELLOCCO ( ,PEC CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito inGiffone (RC), in Via Email_3
Del Progresso 47/C. APELLATA
NONCHE' CONTRO
AVV. nata Palmi il 02.02.1969, (C.F. )n.q. di curatore speciale CP_2 C.F._6 della minore nata a [...] il [...], , residente a [...]
111 (e domiciliata in Castellace di Oppido Mamertina , via Galilei n 15) e nella qualità di legale della curatela, rappresentata e difesa da sé medesima, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Palmi alla via Gramsci n° 29. APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL
Rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria;
INTERVENIENTEOggetto:Riconoscimento figlio naturale- appello avverso la sentenza n. 1126/2022, emeSS dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 28.11.2022, non notificata, nel proc. RG n. 666/2019. .
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data19.4.2019, conveniva in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Palmi, chiedendo di: “accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 Parte_1
è padre della piccola , nata a [...] il [...] e residente presso la madre in via Persona_1
Nazionale 111 n. 208 Gioia Tauro, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che la minore assuma il Persona_1 cognome “ . Pt_1
Deduceva l'attore che la minore fosse nata in [...] alla relazione more uxorio intrattenuta con Per_1
dalla quale scaturiva la decisione comune di concepire un figlio attraverso la procreazione Controparte_1 medicalmente assistita, cui la effettivamente si sottoponeva in quanto affetta da incapacità CP_1 procreativa di tipo permanente ed irreversibile, come da consenso informato appositamente sottoscritto da entrambe le parti. In data 10 ottobre 2013 nasceva riconosciuta dalla sola madre ma accolta anche Per_1 dalla famiglia del deducente sino al 2018, anno in cui i rapporti tra le parti si incrinavano sino a determinare reciproche querele, tanto che da allora all'attore non era stato consentito più alcun contatto con la minore, insinuando nella steSS il convincimento di essere figlia di , ex marito della . Persona_2 CP_1
Si costituiva contestando le deduzioni avversarie e precisando di non aver intrattenuto Controparte_1 alcuna relazione con la controparte. Eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione processuale, ex art. 81 c.p.c., in capo all'attore. Deduceva altresì:
- che con l'ex marito aveva avuto un figlio, nel 2004, facendo ricorso alla procreazione Persona_2 medicalmente assistita in Belgio;
- che avvertendo di nuovo un desiderio di maternità chiedeva, nel 2011, il consenso all'ex coniuge per utilizzare gli embrioni già crioconservati;
- che in ragione del rapporto di amicizia che legava lei e l'ex coniuge all'attore (con cui lei aveva altresì svolto attività lavorativa) ed alla moglie di lui, si confrontavano col medesimo, il quale si diceva disponibile a fungere da intermediario con un centro di procreazione assistita sito in Gioia Tauro, per effettuare l'impianto in loco anziché in Belgio;
- che in occasione del ricovero presso il centro di Gioia Tauro lei sottoscriveva documentazione relativa al consenso medico, senza però avere reale contezza del suo contenuto;
- che in realtà non sapeva che sarebbe stato utilizzato materiale biologico dell'attore;
- che solo nel dicembre 2018 ella scopriva che la controparte sosteneva di essere padre della minore, allorquando veniva avviata azione al Tribunale per i minorenni;
- che la sua condotta era illecita posto che sino al 2014 la fecondazione eterologa non era ammeSS in Italia.
Oltre a negare la paternità dell'attore, la convenuta ne sosteneva l'incapacità di svolgere i ruoli genitoriali a causa dei suoi comportamenti contrari all'interesse della minore, nonché per le condotte criminali del medesimo e la sua indole violenta ed aggressiva.
Alla prima udienza di comparizione il giudice istruttore nominava quale curatore della minore l'Avv.
[...]
che si costituiva deducendo l'irritualità dell'azione in quanto riconducibile all'art. 250 c.p.c. ma CP_2 introdotta con citazione;
chiedeva che venisse accertata la paternità della minore o, in subordine, che il
Tribunale, valutata l'eventuale irritualità dell'atto introduttivo, autorizzasse il nominato curatore ad avanzare domanda di dichiarazione giudiziale di paternità in favore della minore. Chiedeva poi che venisse assunto ogni provvedimento opportuno in relazione all'affidamento ed al mantenimento della minore. Venivano assegnati i termini per il deposito delle istanze istruttorie e decise le istanze formulate dalle parti, disponendo l'acquisizione della cartella clinica relativa al trattamento di procreazione medicalmente assistita che aveva consentito la nascita della minore Per_1
L'istruttoria veniva svolta mediante escussione di testimoni, espletamento di una prima CT affdata alla psicologa drSS sulla minore al fine di comprendere quale fosse la condizione della minore e Per_3 Per_1 la sua percezione in relazione alla persona dell'attore.
La CT depositava relazione il 23.11.2020 (attinente l'indagine psicologica sulla minore , Persona_1 dell'età di sette anni all'epoca dell'indagine peritale); indi erano escussi testimoni
Con ordinanza del 4.6.2021 era ammeSS ulteriore CT volta ad accertate la paternità biologica a mezzo prova del DNA, ma per l'opposizione della – che nonostante reiterati appuntamenti e tentativi – CP_1 impediva il prelievo del campione salivare della NA per l'indispensabile comparazione, l'indagine scientifica non poteva aver luogo e si era dovuta rinunciare.
Precisate le conclusioni all'udienza del 16.6.2022, ed accordati i termini per le conclusionali ex art 190 cpc, di cui le parti profittavano, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 1126/2022, pubblicata in data 28.11.2022, non notificata, in questa sede appellata, rigettava la domanda,ponendo in capo alla parte attrice le spese del giudizio.
Il Tribunale, dopo avere dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate tutte le eccezioni preliminari e dopo avere rilevato che gli elementi riportati in corso di causa, unitamente considerati “consentono di concludere che è figlia di , ha però ritenuto che il riconoscimento non Persona_1 Parte_1 rispondesse all'interesse della minore, statuendo che “il solo legame biologico non determina automaticamente la necessità di procedere al riconoscimento, in ragione della necessità di valutare in concreto la rispondenza di tale evenienza al superiore interesse del minore. In forza delle superiori conclusioni non può che ritenersi che il chiesto riconoscimento sia contrario al superiore interesse della minore.
L'autorizzazione al riconoscimento determinerebbe, infatti, in una nuova significativa confusione, Per_1 oltre a reinserirla in un contesto in cui le verrebbero trasmessi valori educativi altrettanto confusi e potrebbe esporre la minore al concreto rischio di essere nuovamente inserita in dinamiche idonee a condizionare negativamente il suo benessere psichico. Inoltre, l'incapacità di agire a tutela dell'interesse della minore è resa evidente dal fatto che l'odierna vicenda si sia innestata sullo sfondo di interessi di tipo meramente economico.
Infine, il Tribunale ha evidenziato, sulla base di quanto emerso nella fase istruttoria, anche una attitudine dell' al comportamento violento, prevaricatore, minaccioso, tenuto proprio in ragione del presente Pt_1 procedimento: tutte condotte che evidentemente non potevano essere considerate idonee a garantire il benessere della minore (condanna con sentenza paSSta in giudicato per reati di mafia, 416 bis, e falso materiale).
Ha respinto la domanda con compensazione delle spese fra tutte le parti
Per la riforma della citata sentenza del Tribunale di Palmi n. 1126/2022 proponeva Parte_1 appello ritualmente notificato assumendo , sinteticamente:
1. Illogicità - contrarietà al disposto normativo – violazione di legge e specificamente artt. 158, 268, 273,
279, 316, 317-bis, 336, 336-bis, 337- bis c.c. e segg. violazione del principio della bigenitorialità.
2. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc e loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Illogicità -violazione del principio di ragionevolezza - travisamento dei fatti.
4. Illogicità - contrarietà al disposto normativo – violazione di legge e specificamente artt. 158, 268, 273,
279, 316, 317-bis, 336, 336-bis, 337- bis c.c. e segg. violazione del principio della bigenitorialità.
5. Inesistenza di profili di rilevanza penale nel comportamento tenuto dall'appellante- violazione dell'art. 2712 c.c.- violazione della normativa per l'acquisizione di prove informatiche. L'appello era incentrato sull'erroneità della sentenza, che pur avendo ritenuto certa l'esistenza del rapporto biologico di paternità fra l e la NA, aveva travisato anche le risultanze della CT affidata alla Pt_1 psicologa drSS dalla cui relazione non era affatto emerso che la NA riconoscesse quale padre Per_3 l'ex marito della madre ( ), ma che invece nel vissuto della bimba questa figura non aveva affatto Persona_2 rilevanza dal punto di vista affettivo, ravvisando solo nella madre l'unico “..oggetto e fonte d'amore la principale fonte di ostilità…”. Sottolineava che la piccola sempre a mente dell'elaborato della psicologa, sembrava voler “negare Per_1 agli altri ma anche a se steSS i vissuti riconducibili al signor ed alla di lui famiglia, probabilmente Pt_1 per mantenere un suo equilibrio interno …”, e per non deludere le aspettative della madre, come segnalato dalla relazione delle assistenti sociali del Comune di Gioia Tauro.
Censurava il significato del video mostrato dalla alle assistenti sociali – e menzionato nella CP_1 relazione di queste ultime (prot. 2552/2019, in atti)- nel quale si vedeva la bimba simulare la audizione davanti al Giudice, chiaro segnale del condizionamento materno che la avrebbe indotta a non essere spontanea e sincera. Attribuiva quindi a questi comportamenti materni il plagio della NA, allontanata dal padre – descritto come un mafioso ed un violento - e dalla sua famiglia.
Contestava quanto affermato nella decisione del Tribunale, perché non era vero che la NA avesse vissuto in una situazione di confusione tra le figure genitoriali (due figure materne, ovvero la madre e la moglie dell' e due figure paterne, l' ed il ), perché pur coabitando , vi era una netta Parte_1 Pt_1 Persona_2 distinzione di ruoli e la minore riconosceva con nettezza la figura della madre . CP_1 Contestava altresì che l' avesse omesso di riconoscere la minore, contribuendo a creare il clima di Pt_1 incertezza, pur avendola accolta in casa propria: il Tribunale non avrebbe considerato che era stata la CP_1 a non volere tale riconoscimento, nonostante l' accompagnasse all'asilo, provvedeva a tutte Pt_1 Per_1 le sue necessità, dormisse con lei, e quindi la trattasse proprio come la figlia , e che la NA lo aveva sempre chiamato papà, e ciò fino al 2018, quando la madre, per ragioni economiche , l'aveva sottratta al padre impedendo di rivederla . Negava che il riconoscimento fosse contrario all'intesse della minore dal punto di vista dell'educazione, posto che la steSS viveva con la madre che le aveva mentito e non le avrebbe certamente trasmesso giusti valori. Richiamava le foto e i video che riproducevano la intimità e familiarità esistente tra l'appellante e la figlia, fino a quando non le era stata strappata dalla madre, per questioni economiche addotte dalla , mentre CP_1 l' non aveva alcun altro interesse ad ottenere il riconoscimento se non quello di poter riabbracciare Pt_1 la NA.
Smentiva da ultimo le accuse di avere avvicinato terze persone per minacciare la , e che ciò avrebbe CP_1 indotto il Tribunale ad attribuire all' condotte violente ed illecite, laddove una ricognizione più Pt_1 accurata del materiale probatorio prodotto in atti avrebbe escluso l'utilizzabilità di documenti (anche audio ) di incerta provenienza e di non verificata genuinità. Allegava circostanze sopravvenute alla pubblicazione della sentenza, che era stata inviata dall' al Pt_1
, che in un meSSggio vocale aveva espreSSmente ammesso di sapere che l' fosse il padre Persona_2 Pt_1 di e che aveva detto sempre bugie per compiacere la che altrimenti non avrebbe più fatto Per_1 CP_1 vedere neanche a lui il figlio ); in quella occasione la piccola gli aveva chiesto Per_4 Persona_2 Per_1 se l' fosse suo padre ma non le aveva potuto dire la verità per l'intromissione della madre. Pt_1
Parte appellante concludeva chiedendo, in riforma totale dell'impugnata sentenza, in via principale e nel merito:
• accertare e dichiarare che il sig. è padre della piccola Parte_1 Per_1
, nata a [...] il [...] e residente presso la madre in via Nazionale 111 n. 208 Gioia
[...]
Tauro, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che la minore assuma il cognome ”. Persona_1 Pt_1
• Con la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appella dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
• Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria chiedeva l'ammissione della prova testimoniale di e sentire a Persona_2 chiarimenti la CT dott.SS . Per_3
Con comparsa di risposta depositata in data 14.06.2023 si costitutiva l'avv. nella qualità di CP_2 curatore speciale della minore in forza di provvedimento del 17 luglio 2019 emesso Persona_1 dal Tribunale di Palmi, e nella qualità di difensore della curatela, rappresentata e difesa da sé medesima,chiedendo in via principale che l'appello fosse rigettato laddove contrario al preminente interesse della minore . Persona_1
In via gradata, in caso di accoglimento del gravame chiedeva di disporre ogni provvedimento opportuno circa il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, nonché circa le modalità di affidamento della minore in capo alla madre ed al padre, adottando ogni altro opportuno provvedimento conseguente Persona_1 anche in relazione al cognome, ove ritenuto compatibile con l'interesse della minore. Sempre in caso di accoglimento dell'appello, di disporre un percorso di sostegno della responsabilità genitoriale di lunga durata ed una terapia di supporto psicologico previo profilo della capacità genitoriale da effettuarsi a cura dei Servizi
e presidi competenti e ogni altro provvedimento ritenuto opportuno o neceSSrio – anche e soprattutto a sostegno della minore - che rientri nella competenza di Codesta Corte. Con liquidazione dei compensi ai sensi del DPR 115/02 (art. 74 e ss.) per la prestazione professionale, essendo la parte già ammeSS al patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.02.2024 per l'udienza del 15.2.2024 si costitutiva
, che si opponeva all'appello chiedendo che lo stesso fosse rigettato in quanto Controparte_1 totalmente infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna di parte appellante alle spese del presente giudizio.
A sostegno della conferma della decisione ricordava la giurisprudenza di legittimità che esigeva che il giudice valutasse la concreta ed attuale esistenza dell'interesse del minore al riconoscimento, con riferimento all'armonico sviluppo affettivo, emotivo, educativo e sociale;
e che pur ove accertato il rapporto biologico, non si procedesse al riconoscimento ove questo fosse pregiudizievole, per cui il diritto alla bigenitorialità doveva cedere di fronte al preminente valore della integrità psicofisica del minore.
Adduceva poi che dalla lettura della relazione della drSS emergeva la stabilità della minore all'interno Per_3 del nucleo familiare nel quale viveva, mentre, per contro, la NA non ricordava assolutamente nulla di quanto affermato dall' non ricordava né lui, né le sue figlie, né il cane che l'appellante sosteneva Pt_1 aver comprato per la piccola.
L'appellata riepilogava e commentava le affermazioni contenute nell'elaborato peritale affermando Per_3 come dalle stesse dovesse ricavarsi che la minore non riconosceva alcun tipo di legame con l' e che Pt_1 invece, richiesta di indicare il padre, aveva disegnato il , a riprova che il paSSto di contatti con il Persona_2 primo era stato ormai cancellato e superato dalla NA , che aveva trovato il suo equilibrio che non poteva essere sovvertito.
Al fine di chiarire le ragioni dei rapporti della figlia con l' l'appellata sosteneva di aver permesso Pt_1 tali frequentazioni per il rapporto fra le due famiglie, che la avevano portata a fidarsi dell' tanto da Pt_1 lasciargli ogni tanto la NA.
Negava che la minore avesse vissuto stabilmente a casa e sosteneva che anche il mutamento del Pt_1 cognome che sarebbe conseguito al riconoscimento avrebbe potuto incidere sulla identità personale , tanto che la Suprema Corte aveva in qualche caso negato tale mutamento ove si presentasse come nocumento alla serena ed equilibrata crescita psicofisica.
Negava altresì che il chiesto riconoscimento fosse comunque nell'interesse della minore, dal momento che la steSS aveva già una solida affettività nella figura della madre, mentre un forzato ripristino dei rapporti con l' le avrebbe riversato la conflittualità e l'astio che ormai permeava i rapporti tra queste due persone;
Pt_1 inoltre anche l'opportunità del riconoscimento era stata sondata e giustamente esclusa dal Tribunale, per la condotta dell'attore che aveva omesso di assumesi la responsabilità della paternità, che non aveva mai inteso chiarire, non riconoscendo la NA. Inoltre era pacificamente emersa in atti l'attitudine a comportamenti violenti e prevaricatori, manifestati al teste sentito in primo grado. Testimone_1
Assumendo la contraddittorietà delle argomentazioni addotte all'odierno appellante, finalizzate a realizzare i suoi pretesi diritti e non coerenti;
l'improvvida iniziativa dell' di ricorrere al Tribunale per i Minori Pt_1 per ottenere la decadenza della potestà genitoriale della madre (che aveva sortito esito contrario agli scopi del denunciante); e anche la fondatezza delle richieste della curatrice della minore, che aveva concluso in principalità per il rigetto dell'appello.
In via istruttoria si opponeva alla prova testi formulata nei confronti del ed in caso di Persona_2 ammissione chiedeva di essere ammeSS alla prova del contrario ed alla prova diretta. Si opponeva anche alla richiesta di sentire la Dott.SS nella sua qualità di CT. Chiedeva, infine, di ammettersi prova testi, Per_3 indicando a teste e produceva documentazione indicandola nella comparsa di risposta. Testimone_2
A scioglimento dell'udienza del giorno 11.04.2024 il Consigliere istruttore fiSSva innanzi a sé i termini precisazione delle conclusioni e per comparse conclusionali, ex art. 352 c.p.c. e fiSSva l'udienza del 24 ottobre 2024 per la riserva al collegio e decisione
In data 8.7.2024 il Sost. Proc Gen esprimeva il parere.
Respinta con ordinanza del 25.07.2024 l'istanza di trattazione in presenza proposta nell'interesse dell'appellante, in esito all'udienza del 24 ottobre 2024, sostituita da note scritte, con ordinanza del 24.11.2024 la causa era riservata al collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale si è espresso esplicitamente sulla qualificazione della domanda, dopo accurata disamina contenuta in alcune pagine della motivazione, dichiarando trattarsi di domanda proposta ai sensi dell' art 250 comma 4^ cod civ, pur se proposta irritualmente con ricorso, e su eccezione avanzata dal curatore della minore, intervenuto in giudizio. La decisione ha preso atto dell'esistenza dei presupposti dell'azione indicata, avendo l'attore chiesto espreSSmente il riconoscimento del rapporto di paternità biologica con la minore
, riconosciuta solo dalla madre, chiedendo – in primo grado ed anche in appello- che fosse Persona_1 attribuito alla minore il cognome e che la sentenza fosse, la quale ultima si è effettivamente opposta Pt_1 alla domanda, affermando di non conoscere il legame biologico (la NA era nata per Procreazione
Medicalmente Assistita) e comunque negando che il riconoscimento fosse nell'interesse della minore.
Poiché sulla qualificazione della domanda, esplicitamente dichiarata e argomentata dal Tribunale, non vi è stata espreSS impugnazione deve ritenersi che si sia formato il giudicato e la qualificazione sia ormai intangibile (Cass, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 )
Nel merito, la controversa questione oggetto dell'appello deve essere esaminata sotto un duplice profilo:
1. Se sia oggetto di appello e di cognizione in questa sede l'esistenza effettiva del rapporto di filiazione biologica tra l'appellante e la minore, che il Tribunale ha riconosciuto solo in motivazione ma senza pronunciarsi in dispositivo.
2. Ovvero se l'appello abbia ad oggetto solo le altre ragioni di diniego al riconoscimento, motivato dal
Tribunale con le finalità di tutela della minore.
Il Tribunale ha espresso in motivazione in modo esplicito che fosse certo e provato il legame biologico tra
l' e la minore, esaminando la cartella clinica dell'intervento di procreazione assistita e altri elementi Pt_1 di prova in atti. Ha invece per altre ragioni (che saranno esaminate di seguito) respinto la domanda di riconoscimento di paternità ; pertanto nessuna statuizione ha emesso in dispositivo sulla esistenza del rapporto biologico.
Questa pronunzia esonerava la madre - che ha sostenuto in primo grado che non fosse vero (o che lei non fosse consapevole) che l'inseminazione assistita medicalmente fosse avvenuta con materiale biologico dell' e ha negato che fosse figlia dell'attore - dall'appellare la decisione, posto che rispetto Pt_1 Per_1 all'esito del giudizio di prima istanza la non può ritenersi soccombente. CP_1
Infatti nel dispositivo di motivazione era respinta la domanda di parte avversa (qualificata come ex art 250 comma 4^ cod civ), e l'affermazione della paternità biologica era contenuta solo in motivazione. Però , perche la questione dell'esistenza del legame biologico fra l'appellante e la NA potesse essere oggetto di cognizione in questa sede, avrebbe dovuto essere quantomeno riproposta nelle difese spiegate in questa sede dall'appellata - Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7940 del 21/03/2019, e altre successive).
Invece dalla lettura dell'atto di costituzione in appello della non emerge alcuna seria volontà di CP_1 contestare l'esistenza della paternità biologica oggetto di causa né di riproporre le difese che in primo grado negavano la paternità dell' Difesa peraltro totalmente smentita dalle numerose sottoscrizioni, Pt_1 dell' e della , ben identificati, apposte sulla cartella clinica del centro nel quale è stata Pt_1 CP_1 eseguita la procedura assistita
Tutti gli argomenti spiegati nelle numerose pagine della comparsa di costituzione dell'appellata, presuppongono logicamente la sostanziale consapevolezza ed ammissione dell'esistenza del rapporto biologico, che non risulta in questa sede contestato. Anzi la difesa si è soffermata in appello CP_1 pressoché esclusivamente sulla mancanza di interesse della minore al riconoscimento per ragioni etiche, per non incidere sulla sua serenità, sull'equilibrio raggiunto dalla ormai undicenne per non esporla Per_1 all'aspra conflittualità fra le parti;
illustrando le ricadute negative che il riconoscimento avrebbe avuto sull'integrità psicofisica della giovanissima, in contrasto con le indicazioni della Corte di CaSSzione, che imponeva un accurato bilanciamento degli interessi.
Quindi deve ritenersi certo che sussista il rapporto biologico fra l' e la , e che Pt_1 Persona_1 effettivo oggetto di appello sia la decisine del Tribunale di non ritenere conforme all'interesse della minore tale riconoscimento, considerando tale condizione prevalente rispetto al diritto alla bigenitorialità.
Gli argomenti del Tribunale, che in premeSS della decisione ha richiamato le fonti nazionali e sovranazionali, le risultanze dell'istruttoria e la giurisprudenza di legittimità in materia, possono così sintetizzarsi:
- La minore aveva avuto, per un considerevole lasso di tempo, un rapporto significativo con l' Parte_1
, molto più intenso di quello che avrebbe potuto intrattenere con un semplice conoscente o collega
[...] della madre;
- In tal senso erano significative le fotografie che la ritraevano sin dal battesimo assieme a vari momenti della sua crescita, per un arco di tempo significativo, perché nelle fotografie la NA appariva grande e ciò appariva coerente con l'epoca in cui si erano interrotti rapporti fra le parti, ovvero l'anno 2018;
- Vi erano fotografie in cui la minore era ritratta mentre mangiava assieme all'attore, era raffigurata con le figlie dell'attore; files audio in cui lo chiamava “papi” o “papà”, e ancora screenshot di meSSggi in cui e si scambiavano notizie e continui aggiornamenti sulla NA;
Pt_1 CP_1
- Risultanze documentali provavano che avesse vissuto con la madre a lungo a casa Per_1 dell' con la moglie e le altre due figlie. L' aveva riferito che lui e la erano stati Pt_1 Pt_1 CP_1 amanti, pur vivendo sotto lo stesso tetto con la moglie dell' Pt_1
- Tali elementi dimostravano con chiarezza che fino al 2018 il legame fosse praticamente familiare, e che fosse stato interrotto nel 2018 per motivi economici, avendo la sostenuto di non voler più subire CP_1 richieste di denaro da parte dell' Pt_1 - La consulenza psicologica svolta dalla drSS sulla NA aveva riscontrato che quest'ultima Per_3 riconosceva l'ex marito della madre ( ) e non l' quale genitore, pur avendo avuto uno Persona_2 Pt_1 strettissimo rapporto familiare con quest'ultimo;
- Ciò dimostrava che la minore era stata inserita in un contesto familiare assolutamente confuso, che proprio negli anni di vita in cui si acquisiscono certezze sui punti di riferimento aveva determinato un modello educato ambiguo ed equivoco;
- Infatti se ne doveva dedurre che la piccola aveva vissuto per i primi anni di vita circondata da Per_1 due figure materne (la madre e la moglie dell' e pure due figure paterne (dato che dopo avere Pt_1 chiamato “papà” l'attore, poi identificava il padre in ); Persona_2
- Inoltre l' non aveva ritenuto di assumersi le sue responsabilità quando la NA era nata, Pt_1 omettendo di riconoscerla – pur trattandola da figlia solo in via di fatto- e finendo per chiedere il riconoscimento solo in seguito al conflitto con la madre della minore;
- Anche le risultanze dell'indagine psicologica aveva restituito gli esiti della confusione ingenerata nella NA (che aveva 7 anni all'epoca dell'indagine peritale), poiché indicava nel la figura paterna, Persona_2 non risultando tuttavia di avere “affettivamente investito” in tale figura (valutazione che il Tribunale suffragava anche con vari elementi di riscontro presenti in atti), e risultando anzi dall'indagine dell'esperta vissuti di “malessere” relativi al contesto familiare, percepito dalla NA come “instabile e problematico”.
- Ciò aveva indotto la CT drSS a concludere che la figura paterna era risultata “assente nella Per_3 NA” ; dopo il distacco del 2018 la NA era apparsa comunque serena e o aveva dato segni di diverso comportamento (si richiamavano le dichiarazione della maestra Nania)
- Infine il Tribunale ha valutato negativamente la figura dell' che oltre ai comportamenti Pt_1 censurabili prima evidenziati, si era reso responsabile di minacce verso la , anche avvicinando terze CP_1 persone (tale , lo stesso ex coniuge della , ) e risultava condannato per Testimone_1 CP_1 Persona_2 reati di mafia (at 416 bis cp) e falso materiale.
Ritiene tuttavia la Corte di non poter condividere le argomentazioni del Tribunale.
In punto di diritto, il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità, e non al concreto esercizio della potestà genitoriale, per il quale possono essere adottati opportuni accorgimenti, modulazioni e cautele a seconda dei casi concreti.
Pertanto non ostano, almeno in linea di principio, neppure accuse di condotte illecite, quali “…la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (nella specie concorso in alterazione di stato, abbandono ed illecito affidamento di neonato a terzi) non integra condizione "ex sé" ostativa all'autorizzazione al riconoscimento;
neppure la valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con il diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento "ad hoc".” ( Cass Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 03/02/2011; analogamente Cass Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 24718 del 14/09/2021
Sulla scia di tali principi ritiene la Corte che proprio nell'interesse della minore, debba diversamente valutarsi tutto il materiale probatorio acquisito in causa, non emergendo dagli atti che sussistano condizioni oggettivamente ostative al riconoscimento, nei termini indicati dalla Suprema Corte, ed anzi potendosi trarre dalle risultanze della CT psicologica elementi che inducano a pervenire all'opposta conclusione, ravvisandosi il riconoscimento della paternità biologica come rispondente all'interesse della minore.
Non è apparsa neppure praticabile a questa Corte l'audizione della minore che non ha ad oggi ancora compiuto dodici anni, e che non si ritiene poSS essere sentita da magistrati o da un organo giurisdizionale, senza causare grave disagio e senza peraltro alcuna utilità a raccogliere le effettive volontà della NA, come ben si comprende anche dall'accurata audizione ed esame riportata nella relazione peritale, che pur con l'esperto utilizzo di modalità adeguate a relazionarsi con una NA, ha rivelato le difficoltà della steSS di trattare l'argomento oggetto proprio dell'indagine demandata alla CT.
Infatti la minore, pur avendo avuto – come pacificamente emerge da tutti gli atti e dall'istruttoria del primo grado – uno stretto rapporto familiare con l' che chiamava papà fino all'età di cinque anni (età in Pt_1 cui vi è capacità di ricordare) hai poi negato alla Consulente di ricordare questa persona, indicando altro soggetto come suo padre, ma al contempo manifestando un palese disagio nel trattare l'argomento, ben rappresentato e descritto in consulenza.
La NA vive con la madre dal 2018, con la quale ha almeno da quel momento un rapporto genitoriale esclusivo;
da quell'epoca non ha più visto il padre;
e ha manifestato – solo con modalità non esplicite, ma riconoscibili con l'aiuto dell'indagine peritale e da vari elementi in atti – il profondo disagio correlato alla mancanza di una vera e sentita figura paterna, e con altrettanto disagio ha tentato di “evitare” di parlare e ricordare l' nonostante le sollecitazioni della CT, accompagnando tuttavia la negazione con alcuni Pt_1 segnali che devono essere correttamente interpretati..
La relazione dei servizi sociali del comune di Oppido Mamertina datata 15 marzo 2023 prot. 2580 luogo di effettivo domicilio della e della figlia dal 2018, relazione indirizzata al Tribunale per i CP_1 Per_1
Minori di Reggio Calabria che l'aveva richiesta, e acquisita al processo di primo grado (documento certamente acquisibile in questa sede in quanto atto sopravvenuto, di certa provenienza, redatto da soggetto qualificato, ed in considerazione della materia oggetto di causa) , ha descritto la discreta condizione abitativa della famiglia , composta dalla e dai figli e e (quest'ultimo nato per procreazione CP_1 Per_1 Per_4 assistita dal marito , prima che i due coniugi si separassero, nel 2007), che occupava una casa Persona_2 appartenente ai nonni della , fornita di confort (luminosità, riscaldamento, ordine , pulizia, spazi a CP_1 disposizione).
Servizi sociali hanno verificato l'attenzione con cui era accudita la NA, ben inserita nell'ambiente scolastico e ben seguita, pur se la per ragioni di salute non lavorava ed era supportata CP_1 economicamente dai genitori.
Tuttavia dalla relazione dei Servizi Sociali emerge chiaramente che l'unica figura familiare di autentico riferimento della minore era la madre, dal momento che l'ex marito di lei, , per ammissione della Persona_2
alle assistenti sociali, vive e lavora a Milano e la NA lo vede ben poco. CP_1
Le incongruità di quanto della NA alla CT emergono anche da queste circostanze – l'affermare di essere figlia di una persona con la quale non ha mai vissuto, neppure dopo il 2018, perché separata dalla madre prima che lei nascesse- che vive e lavora in Lombardia, deve portare ad interrogarsi sul come la NA abbia potuto convincersi di ciò, in assenza di elementi che consentano di comprenderlo;
valutando anche sotto questa luce le risposte fornite alla consulente, unitamente al contesto e agli atteggiamenti dalla psicologa ben descritti.
L'aSSi più approfondita relazione della CT nominata in primo grado quale ausiliare (anche perché Per_3
l'età della NA rendeva e ancora rende non possibile o a grave rischio traumatico l'audizione della steSS davanti ad un giudice) , ha reso un quadro coerente ed ancor più chiaro della situazione psico- affettiva della NA (all'epoca di sette anni, ormai undicenne).
La CT ha confermato come la minore riconosca l'unicità della figura materna, concentrando solo su di lei la figura genitoriale, e come il rapporto tra madre e figlia caratterizzato da “un forte legame”, caratterizzato da amore e al contempo “ostilità ed ambivalenza” da parte della figlia. Quanto al tema d'indagine, ovvero la figura paterna ed il rapporto con l' le conclusioni che si Pt_1 devono trarre dalla lettura dell'elaborato peritale sono di tenore e significatività opposti a quelli Per_3 recepito dal Tribunale.
La figura dell' non può ritenersi affatto realmente “dimenticata” dalla minore, che ha Pt_1 assiduamente frequentato quest'uomo fino all'età di cinque anni (2018). La CT ricorda che la buona capacità mnesica nel bambino è associata ai tre anni di età, e descrive con chiarezza un complesso di comportamenti che smentiscono che non ricordasse il padre, precisando espreSSmente che vi era “non linearità tra Per_1 verbale e non verbale”, intendendo evidentemente che ciò che era detto da non trovava riscontro in Per_1 quanto traspariva dai comportamenti .
E infatti si legge nella relazione che la NA, “che pur ricorda eventi riferibili agli anni in cui vi era una frequentazione con l' e la di lui famiglia, riferisce di non ricordare nulla rispetto a ciò” . E a questa
Pt_1 contraddizione si aggiunge lo scollamento fra verbale e non verbale, già segnalato dalla drSS che Per_3 rileva “…la NA pur affermando di non ricordarsi di ha avuto fretta nel negare di conoscerlo,
Pt_1 ha più volte cambiato discorso per alleggerire la tensione quando la scrivente faceva riferimento ad
Pt_1 ed alle figlie..[omissis]… La NA sembra negare agli altri, ma anche a se steSS i vissuti riconducibili al signor ed alla di lui famiglia, probabilmente per mantenere un suo equilibrio interno ed in linea con
Pt_1 il suo funzionamento, per come emerso dalla valutazione.” Pag 21 relaz CT.
Quanto al quesito che chiedeva di verificare la percezione della minore della figura paterna ed il suo rapporto con , la CT ha chiaramente smentito che la NA avesse un reale rapporto affettivo Parte_1 con il : “…dalla valutazione effettuata è emersa l'assenza di un riferimento paterno per la piccola Persona_2
. Il ruolo paterno, riconosciuto verbalmente al signor , non è sostenuto da un eguale Per_1 Persona_2 riconoscimento interno, in termini di figura genitoriale o comunque affettivamente significativa. I vissuti riferibili al signor vengono negati dalla NA, con il ricorso a meccanismi difensivi quali Pt_1 negazione e proiezione” .
Tali rilievi della CT appaiono da soli decisivi, e di fatto ben poco possono essere smentiti o ridimensionati dalla risposta ai successivi quesiti, fra i quali il grado d'incidenza di possibili “influenze esterne” in questi comportamenti.
Ciò che appare chiaro alla Corte - e che non appare essere stato adeguatamente valutato dal Tribunale - è la carenza della figura paterna per la minore, che non riconosce affatto questo ruolo alla persona che solo formalmente indica, così come i meccanismi di difesa ed evitamento, che non le permettono di “ricordare”
l' sono una palese manifestazione di sofferenza correlata a tale argomento Pt_1
Le circostanze ora tratte dalla relazione peritale appaiono corroborate da tutta una serie di altri elementi ricavabili dall'interpretazione dei test grafici, che sembrano perfettamente confermare quanto emerso (disegno della famiglia, caratteristiche dei componenti, associazione degli animali cane-gatto; e disegno della casa che
“… sembra fluttuare, manca della linea di terra, ciò potrebbe far pensare ad un vissuto familiare caratterizzato da instabilità ed insicurezza….”- pag 8 relazione CT) .
La naturale esigenza della bigenitorialità non appare per nulla soddisfatta, per la piccola dal Per_1 riferimento ad un soggetto con il quale la steSS non ha alcun reale rapporto affettivo.
Questo elemento diventa decisivo nella valutazione dell'esigenza di garantire alla minore di colmare questa carenza, consentendole il mantenimento del rapporto con il padre naturale, rapporto affettivo evidentemente coltivato dall' infanzia all'età di cinque anni, per frequentazione familiare ed affettivamente intensa, e bruscamente interrotto per volontà della madre, per ragioni che nulla hanno a che fare con la filiazione. Non osta affatto al ripristino di tale rapporto la carenza della figura genitoriale paterna: anzi proprio il fatto che non sia presente alcuna stabile “alternativa” affettiva, alcun diverso legame con altra figura paterna
o ritenuta tale, impone di riconoscere il rapporto di filiazione, con la conseguente ricostituzione dei rapporti padre-figlia, pur con ogni opportuno adeguamento .
Lo stato di “confusione” dei ruoli creatosi durante la coabitazione della NA e della madre a casa dell' – con la moglie e le prime figlie di quest'ultimo- appare eccessivamente valorizzato e Pt_1 sopravvalutato dal Tribunale, perché a ben vedere non giustifica la negazione del riconoscimento di paternità.
Pur se è indubbia la responsabilità dell' per non aver riconosciuto la minore e per non essersi assunto Pt_1 legalmente la paternità anche di fronte alla legge (cosa che gli avrebbe dato tutti i diritti che non ha potuto avanzare quando la gli ha impedito di rivedere e frequentare la NA), tuttavia non può neppure CP_1 ritenersi che osti a tale riconoscimento l'anomala convivenza intrattenuta in casa dell' con l'amante Pt_1
e la figlia avuta da questi.
Non risulta che la NA avesse percepito e fatto propria quella “confusione “ di ruoli di cui fa riferimento il Tribunale, traendola dalla compresenza in casa della moglie dell' e della : intanto non Pt_1 CP_1 risulta – e non è neppure ipotizzabile, alla luce dei fatti - che all'epoca la minore riconoscesse o identificasse altra figura paterna diversa dall' Pt_1
La era dal 2007 separata dal , e non emerge che questo fosse stato indicato alla CP_1 Persona_2 NA come suo padre prima del 2018, né che lo abbia frequentato effettivamente. Dall'elaborato peritale è emerso con chiarezza che neppure dopo un tempo significativo dall'interruzione dei rapporti con l' Pt_1 la NA abbia riconosciuto in la figura paterna, se non a parole , esteriormente, e senza alcun Persona_2 coinvolgimento affettivo. Del resto, come si è visto dalla relazione dei servizi sociali, oltre ad essere da lungo tempo (2007) separato dalla il vive a Milano. E non ha mai riconosciuto Controparte_1 Persona_2 come sua la NA, che porta il cognome della madre.
Non è provato neppure che la NA , a causa della coabitazione “anomala” , abbia riconosciuto nella moglie dell' un'altra mamma o abbia confuso i ruoli: non è mai emerso né è stato provato ciò. A Pt_1 smentire la circostanza , invece, si pongono proprio le risultanze della relazione della CT, in cui la NA
(all'epoca di sette anni) richiesta di disegnare la famiglia, indicava la madre chiaramente e direttamente nella sola . CP_1
Inoltre tutti i riscontri hanno dimostrato in modo chiaro - e sottolineato dalla CT - l'esclusività del legame con la (vera) madre. Ha per contro dimostrato di risentire della carenza di una vera figura paterna, indicando solo esteriormente il , con il quale invece non è emerso alcun legame profondo. La Persona_2 minore ha sfuggito ogni domanda relativa al ricordo di con il quale vi era stata una brusca Pt_1 interruzione di ogni rapporto dal 2018, per volontà della madre, mantenendo un atteggiamento difensivo e di disagio, ben percepito a descritto dalla psicologa, che lo ha motivato con l'esigenza di “trovare un equilibrio”
e proteggersi.
Appare ragionevole che tale atteggiamento trovi origine nella brusca interruzione del rapporto con la persona che fino al 2018 l'aveva trattata come una figlia, ed appare ragionevole pensare che una NA di quella età non abbia potuto comprendere le ragioni di questa perdita.
Infine, pur se la coabitazione del padre con la moglie e con l'amante, fino al 2018, ha costituito un pessimo esempio educativo per un bambino, tale comportamento censurabile non potrebbe riversarsi quale sanzione solo sul padre e non giustifica il diniego di riconoscimento della paternità, dovendosi attribuire tale condotta in pari misura alla responsabilità e alle scelte della madre, che è andata ad abitare in casa del compagno con la di lui moglie;
ha accettato la convivenza, interrompendola per motivi di interesse ed economici, e non morali o affettivi, a quanto è dato cogliere dagli elementi in atti, causando anche la brusca rottura dei rapporti tra la NA e le sorelle (le figlie del padre, nate dal matrimonio), e un repentino cambiamento di tutti i riferimenti, andando a vivere in una diversa località .
Non potendosi giustificare il diniego del riconoscimento di paternità per la “confusione” di ruoli e rapporti, non attribuibile solo al padre, può escludersi che il riconoscimento di paternità sia ostacolato da altre ragioni, sempre valutando il prioritario interesse della minore.
La carenza della figura paterna ed il disagio correlato si sono presentati chiari ed evidenti all'indagine peritale, non colmati né sostituiti a distanza di circa due anni dall'interruzione del rapporto con l'uomo con il quale la NA, per i primi cinque anni di vita, ha certamente intrattenuto un rapporto filiale ed affettivo
(testimoniato dalle fotografie, filmati ed altri documenti indicati dal Tribunale). Le fotografie scattate prima del 2018, prodotte in primo grado, che immortalano l'appellante e la figlia in momenti di festa e nella quotidianità hanno indiscutibile valenza probatoria nel confermare l'esistenza di uno stretto rapporto fra i due
.
Ben si spiega perché il diniego di conoscere l' , affermato dalla piccola alla CT dopo neppure Pt_1 due anni dall'interruzione del rapporto, diniego però accompagnato da atteggiamenti evitanti, e da un linguaggio non verbale descritto dalla dr.SS poSS avere valenza ben diversa ed opposta rispetto Per_3 quella riconosciuta dal Tribunale
Tanto esclude che il riconoscimento di paternità chiesto al giudice poSS causare quello sconvolgimento affettivo, di vita, emotivo, educativo, o che interferisca negativamente con lo sviluppo armonico della minore, proprio perché non si ravvisa la possibilità di quel disorientamento o confusione di ruoli e di rapporti che si sarebbe potuto verificare se si fosse consolidato un rapporto affettivo con altro soggetto, riconosciuto come padre, al quale si sarebbe sovrapposto il riconoscimento di un diverso genitore.
Non ostano, infine, gli argomenti addotti dalla madre per rifiutare il consenso, connessi alla cattiva condotta del padre, in quanto condannato per il reato di associazione mafiosa e falso, e per un comportamento definito minaccioso o violento che sarebbe stato tenuto successivamente alla sottrazione della NA, e al rifiuto di fargliela rivedere.
La non ha mai affermato che l' abbia mai tenuto comportamenti violenti o aggressivi, CP_1 Pt_1 fisici o verbali, contro di lei o contro la NA, finchè il loro rapporto era stato positivo;
anzi non ha potuto negare che la NA gli fosse affezionata ed avesse confidenza con lui per la “frequentazione” fra di loro.
Tutti i comportamenti minacciosi del padre, tutte le condotte descritte dalla madre e da taluno dei testimoni si riferiscono al periodo successivo, quando la impedì repentinamente e improvvisamente di rivedere CP_1 la figlia e l' tentò in ogni modo di riuscire ad incontrarla. Pt_1
Non sono certamente giustificabili le condotte illecite e minacciose, sol perché mosse dall'intento di rivedere la NA, come ad esempio la minaccia indirizzata alla , perché non agisse scorrettamente nella CP_1 presente vicenda processuale “altrimenti gliela avrebbe fatta pagare” (come riferito dal teste ), che Tes_1 hanno indotto e il Tribunale a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza.
Tuttavia, proprio per il contesto e le cause di tali comportamenti, non può automaticamente ritenersi che l'appellante terrebbe atteggiamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della figlia, né vi sono precedenti o denunce della madre in tal senso;
non sarebbe ravvisabile neppure in tal senso il pregiudizio per la minore per il riconoscimento di paternità
In ogni caso, si ribadisce che il pregiudizio per il minore che osterebbe al riconoscimento è quello che scaturisce direttamente dall'attribuzione dello “status” genitoriale, e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori , prescindendo da dal concreto esercizio della responsabilità genitoriale (in tal senso espreSSmente Cass. 24718 del 2021, che ha chiarito “In tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha caSSto con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta ex art. 250 c.c., aveva del tutto omesso di effettuare il predetto bilanciamento, limitandosi a considerare i vari precedenti penali del padre e
l'intervenuta revoca del permesso di soggiorno).)
Ed anche CaSSzione n. 33097/2023 “In definitiva, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) non presti il consenso, il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.”
Alla luce di tutti questi elementi, non può ravvisarsi alcun fatto ostativo al riconoscimento della paternità fra l'appellante e la minore , che anzi si presenta come una scelta necessitata, rispondente Persona_1 alla effettività della relazione biologica, e – all'esito della valutazione di tutti gli elementi richiesti- scevra da ogni controindicazione oggettiva e rilevante
Prendendo atto dell'ormai irrevocabile intento manifestato da di provvedere al Parte_1 riconoscimento della minore, e della domanda giudiziale dallo stesso espreSS in primo grado, pur a fronte della qualificazione della steSS adottata – ormai definitivamente – dal giudice di primo grado, rimuovendo
l'opposizione al riconoscimento di paternità frapposta dalla madre deve accertarsi e Controparte_1 dichiararsi che è figlia di il cui cognome sarà aggiunto dopo quello Persona_1 Parte_1
già portato dalla NA sin dalla nascita e certamente ormai per la steSS identificativo CP_1 nell'ambiente in cui vive e nel contesto scolastico, apparendo tale soluzione quella più idonea a minimizzare l'impatto che l'acquisizione del nuovo cognome ha comunque sulla identità di una persona.
La presente sentenza, una volta divenuta definitiva, dovrà essere inviata all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di nascita della minore – LO - perché provveda alle neceSSrie e consequenziali annotazioni, come per legge.
L'art 250 codice civile dispone poi che il giudice assuma i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento ed al mantenimento de minore.
deve essere affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso la madre, con Persona_5 la quale già convive.
Dovrà essere attivato il percorso di recupero della genitorialità dell' e della bigenitorialità, Pt_1 modulandolo con l'intervento dei servizi sociali del Comune di effettiva dimora della NA, e con la doverosa collaborazione della madre, che ad ogni fine sarà nel prosieguo valutata, programmando un calendario di incontri fra il padre e la NA, inizialmente presso strutture idonee, che permettano di ricostruire il legame bruscamente interrotto, verificando, monitorando ed accompagnando l'andamento di tale percorso.
L' sarà tenuto al mantenimento della figlia: in assenza di ogni elemento ed indicazione sulla Pt_1 capacità reddituale dell'obbligato, e della ancora giovane età della minore, si stima equo allo stato imporre all' di versare alla , per il contributo al mantenimento della figlia, di euro 400 mensili, Pt_1 CP_1 periodicamente rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite fra tutte le parti per entrambi i gradi devono essere compensate, stante l'evoluzione del processo e le peculiarità della vicenda oggetto di causa.
Spese compensate anche con la curatrice, che ha agito nell'esclusivo interesse della minore
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 1126/2022 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 28.11.2022, nel proc. RG n. 666/2019, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara che è figlia di , e per Persona_1 Parte_1
l'effetto dispone che la steSS acquisti il cognome paterno, che sarà posto di seguito al cognome già CP_1 attribuito.
2. Colloca la minore presso la madre, affidandola congiuntamente ai genitori;
3. Affida ai Servizi sociali del luogo di effettivo domicilio della minore come in motivazione di curare e organizzare, con la neceSSria collaborazione della madre, la graduale ripresa dei contatti con la figura paterna, nel rispetto delle esigenze della minore e per il prioritario diritto della steSS alla bigenitorialità.
4. Pone a carico di il contributo per il mantenimento della minore nella misura di 450 Parte_1 euro mensili, rivalutabili come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie .
5. Dispone che la sentenza definitiva sia inviata all'Ufficiale di Stato civile del Comune di LO , per l'annotazione nell'atto di nascita e gli adempimenti di legge
6. Compensa interamente fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso a Reggio Calabria il 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dr.SS Patrizia Morabito