Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice rel.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 1117 / 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
PROMOSSO DA
nata il [...] a [...]; E nato il Parte_1 Parte_2
08.03.1981 in Marocco, rapp.ti e difesi rispettivamente dagli avv. Stefania Somma e
Francesco D'Antonio, in forza di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da verbale del 01.04.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale, ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio civile in
Marocco il 13.12.2013, trascritto presso l'Ufficio Civile del Comune di Angri (SA), e che dall'unione erano nati due figli: e , come in atti Per_1 Persona_2 generalizzati, entrambi minorenni.
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità
a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il
19.07.2024, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Spese irripetibili.
Si da' atto che entrambe le parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nata il Parte_1
01.03.1994 a Salerno ed nato il [...] in [...], Parte_2 che contrassero matrimonio in Marocco il 13.12.2013, trascritto all'Ufficio
Civile del Comune di Angri (Atto n. 8 Parte II Serie C del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 2014);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 10.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire