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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/12/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2337/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 13/10/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1972 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale
Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Guidi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Viale Epipoli n.211, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/F presso lo studio dell'avv. Sebastiano D'Angelo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Militello Val di Catania (CT), il giorno 29/09/1998 (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Anno 1998); - che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, l'11/01/2001), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e (a Siracusa, il 19/01/2008), ad oggi minorenne ed Per_2
economicamente non autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 4/08/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 13/10/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 17/11/2025).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia minore nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Militello Val di
[...]
Catania (CT), il giorno 29/09/1998 (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Anno 1998), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILITELLO VAL DI CATANIA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 28/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2337/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 13/10/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1972 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale
Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Guidi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Viale Epipoli n.211, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/F presso lo studio dell'avv. Sebastiano D'Angelo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Militello Val di Catania (CT), il giorno 29/09/1998 (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Anno 1998); - che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, l'11/01/2001), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e (a Siracusa, il 19/01/2008), ad oggi minorenne ed Per_2
economicamente non autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 4/08/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 13/10/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 17/11/2025).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia minore nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Militello Val di
[...]
Catania (CT), il giorno 29/09/1998 (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Anno 1998), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILITELLO VAL DI CATANIA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 28/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone