Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2787/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2787/2019
TRA
, avente codice fiscale rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stefano Matetich (Pec: , Email_1 dall'Avv. Anita Rus-so (Pec: e dall'Avv. Manlio D'Amico (Pec: Email_2
; Email_3
E avente codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Q. Cavallaro (Pec: , Email_4 dall'Avv. Valeria Lorenzetti (Pec: e Email_5 dall'Avv. Vittorio Casali (Pec: ; Email_6
Con atto di citazione del luglio 2018 conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
di Bologna, esponendo: CP_1
- di aver presentato, in data 19 dicembre 2012, insieme a una domanda in CP_1
forma associata, per la partecipazione al concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente ad oggetto il conferimento di 343 sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare nella Regione Lombardia;
- che nella domanda era stata indicata come unico referente obbligatorio CP_1
per le comunicazioni inerenti al concorso;
- che in data 15.6.2015 sul Bollettino della Regione Lombardia era stata pubblicata la graduatoria in cui la loro domanda era posizionata al 31° posto;
-che entro il quinto giorno successivo al ricevimento dell'interpello, poi prorogato, doveva indicarsi, a pena di esclusione dalla graduatoria, l'ordine di preferenza in rela- zione a 31 sedi;
-che essa attrice aveva provato una pluralità di volte a contattare per con- CP_1 cordare l'incontro in cui selezionare le 31 sedi farmaceutiche, senza esito positivo;
-che non aveva indicato le preferenze, con conseguente decadenza;
CP_1
-che aveva appreso, in seguito, che aveva ricevuto in assegnazione insieme CP_1 ad un'altra collega nel maggio 2016 una sede farmaceutica nella Regione Emilia Ro- magna.
*
Così ricostruiti i fatti, parte attrice deduceva come fra esse parti ricorresse un rapporto di mandato, lamentando l'inadempimento della per non aver reso noto che in- CP_1 tendeva proporre un'ulteriore domanda in relazione ad un'altra regione;
per non aver comunicato tale presentazione e per non aver comunicato la sua accettazione in rela- zione al secondo bando.
Soggiungeva: so non v'è dubbio che uno degli obblighi gravanti in capo al referente sia quello di ri- spondere all'interpello di cui all'art. 10, in quanto – giova ribadirlo – la mancata rispo- sta è causa di esclusione e l'unico soggetto abilitato sulla piattaforma a rispondere è appunto il referente>.
Lamentava: < la dr.ssa ha omesso di rispondere all'interpello determinando la CP_1
esclusione dal concorso della dr.ssa sebbene, oltre ad esserne obbligata Pt_1 per il vincolo di mandato, sia stata sollecitata in tal senso con numerosissime comuni- cazioni [oltre alle diffide e telegrammi già descritti vedi anche telegrammi 27.7.2015 e
28.2.2017 all. 12] nonché diffide stragiudiziali>.
Parte attrice domandava, in conclusione, l'accertamento dell'inadempimento da parte della convenuta al contratto di mandato o, in subordine, della responsabilità precon- trattuale della stessa, con condanna al risarcimento per il danno patito, quantificato in
€1.168.465, consistito nella stata assegnata all'attrice qualora la referente avesse risposto nei termini all'interpello della Regione Lombardia>.
Specificava, a tale riguardo, quanto segue:
<la prima preferenza espressa dalla attrice tra le preferenze da indicare>
nell'elenco inoltrato alla dr.ssa sin dalla prima comunicazione è stata quella n. CP_1
14 del Comune di Rho (MI).
E quindi, il danno subito per l'inadempimento della convenuta può agevolmente quan- tificarsi in ragione della mancata apertura della sede farmaceutica nel Comune di
Rho.
Così come emerge dalla perizia di parte per dr. [all. 13], la quanti- Persona_1
ficazione del danno totale è stata ottenuta dalla somma del potenziale valore di vendi- ta della farmacia e dal valore attuale di tutti i flussi di cassa generati negli anni e spendibili per la remunerazione dei soci sotto forma di dividendi>.
*
Con sentenza n. 2418/2019, pubblicata in data 7.11.2019, il Tribunale di Bologna, de- cidendo nel contradditorio della parti, rigettava le domande attoree.
*
Avverso la pronuncia resa dal Tribunale di Bologna proponeva appello CP_2
[.
, in forza di cinque motivi, formulando le seguenti conclusioni:< € a) in riforma del- la statuizione impugnata accogliere tutte le domande della così come indicate Pt_1 nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio ed in particolare 1) ac- certare e dichiarare l'inadempimento della dr.ssa per le causali esposte ovvero CP_1 per tutte quelle ravvisabili nei fatti di causa;
2) per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla dr.ssa nella misura stabilita dal CTP Pt_1
dr. in relazione alla sede farmaceutica di RHO >. Per_1
*
Resisteva Vera Vinci. *
Precisate le conclusioni come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 19.9.2023, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per l'udienza cartolare del 24.9.2024, le parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni, come prima, rinunciando ai termini per le me- morie conclusive e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamato sinteticamente, per esigenze di chiarezza, il nucleo centrale della motivazione del primo giudice.
2) Dopo aver qualificato il rapporto intercorrente fra le parti come mandato, il giudice di prime cure osservava che, in forza di tale rapporto, la aveva, effettivamente, CP_1
degli obblighi di informazione nei confronti della mandante Pt_1
Riconosceva, dunque, in buona sostanza, che essa aveva l'obbligo di infermare la
[...]
, prima, che intendeva proporre un'ulteriore domanda in relazione ad un'altra re- Pt_2
gione; poi, che aveva presentato tale ulteriore domanda, per la quale aveva una prefe- renza ed in ultimo di aver accettato la sede in Emilia Romagna.
Rilevava poi, dopo aver esaminato le risultanze probatorie, quanto segue:
<probabilmente la priorit della dott.ssa non stata comunicata con dovuta cp_1>
chiarezza, ma soltanto in modo sfumato, mentre è del tutto verosimile che la Pt_1
sia stata sollecitata dalla collega più anziana a presentare domande per concorsi in altre regioni, come risulta dall'affermazione resa in sede di interrogatorio formale, allorquando riferisce di non aver mai partecipato a concorsi diversi da quello per la
Lombardia per scelta personale, affermando che si trattava di un concorso straordi- nario e che non ci fosse stata altra occasione per partecipare ad altri>.
Rigettava, infine, le domande attoree, formulando le seguenti considerazioni:
<ci premesso il danno patito da inquadrarsi esclusivamente in parte_1 termini di perdita chance considerazione della violazione dell buona- fede durante l del contratto non pu essere risarcito poich come si gi> evidenziato, l'impegno assunto tra le parti non comportava anche il divieto di presen- tare domanda di partecipazione a concorsi dello stesso tipo in altre regioni, eventuali- tà che infatti si è verificata.
Inoltre, la perdita di chance invocata da parte attrice avrebbe potuto essere evitata, come suggerito dalla convenuta (evidentemente più anziana e più esperta), attraverso la presentazione di altre domande analoghe a quella in questione, domande che non sono mai più state presentate dalla , la quale ha preferito rimanere a lavorare Pt_1
in una farmacia privata, in provincia di Avellino, dove svolge ormai da quindici anni tale attività>.
3) Dopo aver richiamato la motivazione del primo giudice, deve osservarsi che essa è stata censurata, punto per punto, specificatamente e diffusamente col gravame, con i motivi di seguito sintetizzati.
4)Con il primo motivo, l'appellante censura la ricostruzione in fatto compiuta dal pri- mo giudice, deducendo come dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso come mai
[...]
avesse comunicato la sua partecipazione al concorso per la Regione Emilia- CP_3
Romagna.
5)Con il secondo motivo, contesta come il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere che la avendo assunto la qualifica di nella piattaforma ministeriale CP_1 del bando, avesse partecipazione in forma associata al concorso) di rispondere all'interpello, in quanto la mancata risposta ne avrebbe determinato ipso facto l'esclusione>.
6)Con il terzo motivo, censura la sentenza, osservando come il primo giudice avesse erroneamente escluso il diritto al risarcimento invocando l'art. 1227 comma 2 c.c., laddove aveva sostenuto che la avrebbe potuto evitare il danno presentando al- Pt_1
tre domande per altre regioni e ciò in mancanza di eccezione della convenuta.
7)Con il quarto motivo, lamenta come il primo giudice non abbia considerato la do- manda subordinata, fondata sulla dedotta responsabilità precontrattuale, nella quale in- siste, illustrandola. 8)Con il quinto motivo, formulato in via assolutamente subordinata, si duole della li- quidazione delle spese di lite, operata nella misura, ritenuta eccessiva, di € 10.000, ol- tre accessori.
Deduce, specificatamente, quanto segue:
<…. applicando – come ha sostenuto il Magistrato di primo grado – il D.M. 55/2014,
le spese avrebbero dovuto essere quantificate nella minor somma di € 5.885,00 oltre accessori [Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media: 1) Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.013,00; 2) Fase introduttiva del giudizio, valo- re minimo: € 675,00; 3) Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.492,00;
4) Fase decisionale, valore minimo:€ 1.705,00 ………>.
9)Una volta illustrati, in estrema sintesi, i motivi in cui si articola il gravame, deve an- zitutto osservarsi come sia fondato il primo motivo, non potendosi ritenere provato, in forza delle contrapposte dichiarazioni testimoniali, che la abbia effettivamente CP_1
adempiuto ai propri obblighi informativi.
Non occorre, tuttavia, soffermarsi a motivare specificatamente l'affermazione che pre- cede, per quanto di seguito esposto.
10)Nonostante la fondatezza del primo motivo, deve osservarsi come tale inadempi- mento non comporti l'accoglimento della domanda risarcitoria attorea.
Ed invero, parte attrice, odierna appellante, non ha neppure allegato, in primo grado, danni causalmente scaturenti da tale inadempimento, avendo dedotto solo il danno consistente nella mancata assegnazione di una farmacia nella regione Lombardia.
Ancora con l'atto di citazione in appello, scrive, quanto al danno:
<il danno subito direttamente connesso all della dr.ssa corri- cp_1>
sponde – così come ampiamente esposto negli atti di primo grado – sicuramente alla mancata apertura della sede farmaceutica che sarebbe stata assegnata all'attrice qua- lora la referente avesse risposto nei termini all'interpello della Regione Lombardia.
La prima preferenza espressa dalla attrice tra le 31 preferenze da indicare nell'elenco inoltrato alla dr.ssa sin dalla prima comunicazione è stata quella n. 14 del Co- CP_1
mune di Rho (MI).
E quindi, il danno subito per l'inadempimento della odierna appellata può agevolmen- te quantificarsi in ragione della mancata apertura della sede farmaceutica nel Comu- ne di Rho>. Deve, a questo punto, evidenziarsi come tale, unico e specifico, danno dedotto non è riconducibile, sotto il profilo causale, alla carenza delle informazioni che la CP_1
avrebbe dovuto comunicarle in forza del contratto di mandato.
La conoscenza di tali informazioni non poteva infatti, all'evidenza, farle ottenere l'assegnazione di una farmacia in Lombardia.
11) Va, poi, rigettato il secondo motivo, fondato, del tutto apoditticamente, sull'affermazione che il rapporto di mandato imponeva alla mandataria di rispondere all'interpello.
Parte appellante sembra ancorare tale affermazione al pregiudizio, che diversamente la mandataria avrebbe cagionato alla mandante, con conseguente violazione del principio di buona fede.
In base a tale principio, infatti, non solo quanto espressamente previsto da esso, ma anche tutte le prestazioni neces- sarie a salvaguardare l'utilità del negozio per la controparte, sempre che non esorbi- tino dall'oggetto del contratto> (Cfr. Cass. n. 25410/2013).
Ciò preliminarmente chiarito, deve evidenziarsi che si era obbligata alla CP_1 presentazione della domanda, ma non si era obbligata a rispondere all'eventuale inter- pello, con conseguente rinuncia al proprio diritto di presentare una seconda domanda
(diritto riconosciuto dalla stessa appellante) e dunque di poter rispondere ad un even- tuale, conseguente, interpello.
Né tale obbligazione, non espressamente prevista, può ritenersi meramente accessoria e conseguente alla mera accettazione del mandato, proprio in quanto implicante la ri- nuncia all'esercizio di un proprio diritto, essendo consentita la partecipazione a due bandi, diritto della cui sussistenza la mandante era, peraltro ben consapevole e che, vo- lendo, avrebbe potuto anch'essa esercitare, garantendosi, così, una ulteriore possibilità di assegnazione.
12) Imponendo le considerazioni che precedono la conferma della contestata statuizio- ne di rigetto della domanda risarcitoria attorea, deve ritenersi assorbito il motivo, con il quale viene contestata l'alternativa motivazione del primo giudice, fondata sull'art. 1227 c.c.
13) Quanto al quarto motivo, afferente l'omessa considerazione da parte del primo giudice della domanda, fondata sulla responsabilità precontrattuale, deve osservarsi che il primo giudice non aveva motivo di esaminarla, dopo aver riconosciuto la sussi- stenza di un rapporto di mandato.
14) Infondato è, infine, il motivo afferente la quantificazione delle spese di lite, fon- dato sull'erroneo, implicito e non motivato, presupposto che il primo giudice avrebbe dovuto applicare i minimi tabellari.
Sicuramente congrua è peraltro la liquidazione, operata dal primo giudice, in misura di poco inferiore ai valori medi, a fronte della natura delle questioni esaminate e della medesima, elevata, misura del danno, oggetto della domanda risarcitoria.
15) Le spese seguono la soccombenza.
16) Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va di- chiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 2787/2019
R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in € 11.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Cor- te d'appello in data 18.2.2024.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina