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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
La Corte d'Appello di Genova Riunita in Camera di Consiglio e in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 287/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in VIA B. BOSCO 31/3 GENOVA, C.F._2 presso lo studio dell'avv. GLENDI GRAZIELLA, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_1 C.F._3
DELLA VITTORIA 14/16A 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. che CP_2 lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E CONTRO (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._4
Genova, Via B. Bosco n. 31/3, presso e nello studio dell'Avv. GLENDI GABRIELLA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Genova, Sez. VI civile, n. 2084/2023, pubblicata in data 11/09/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, annullare e/o riformare nelle parti oggetto di impugnazione la sentenza del Tribunale di
Genova 11 settembre 2023, n. 2084, resa inter partes, e per l'effetto, ritenuto quanto in atti, accogliere integralmente le conclusioni già formulate in primo grado, che integralmente si ripropongono e trascrivono: rigettare l'opposizione avversariamente proposta perché inammissibile e/o comunque infondata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, salvo correggere l'errore materiale circa l'indicazione del compenso ex d.m. n. 55/2014, in cui non va ricompreso il 15% spese generali. Nel merito, ritenuto quanto esposto in atti, condannare al pagamento a favore degli esponenti della somma di € 48.807,20, risultata CP_1
provata o la somma maggiore o minore meglio vista, per i titoli dedotti, oltre interessi come di legge dai rispettivi pagamenti al saldo, come liquidati nel decreto ingiuntivo, o, in subordine, dalla scrittura 31 ottobre 2013 al saldo, o dalla data meglio vista al saldo. Rigettata ogni avversaria domanda. Vinte le spese e onorari della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio.
Espressamente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese e istanze già proposte in primo grado nulla escluso ed eccettuato”.
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, CP_1
confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 2084/2023, rigettando l'appello ex adverso proposto e per l'effetto respingere tutte le domande proposte dagli odierni appellanti, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conferma della condanna delle spese di lite di primo grado e vinte le spese di giudizio del presente grado”.
Per parte appellata : “Piaccia alla Corte Ecc.ma, dato atto dell'assenza di Controparte_3
domande degli appellanti e nei confronti di Parte_1 Parte_2 _3
, giudicare dell'impugnazione dagli stessi proposta avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Genova n. 2084/2023 secondo giustizia, fermo il rigetto delle domande tutte formulate in primo grado da nei confronti di , se riproposte, perché inammissibili CP_1 Controparte_3
e/o nulle e/o infondate e/o comunque non provate, con vittoria in tal caso, nei confronti di CP_1
anche delle spese e compensi del secondo grado, con tutti i relativi accessori”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30/10/2019, proponeva opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2691/2019, emesso in data 17/09/2019 dal
Tribunale di Genova su ricorso dei coniugi e avente ad oggetto Parte_1 Parte_2
il pagamento della somma di € 46.807,20, oltre interessi e spese, mutuate dagli stessi al genero ed alla figlia per l'edificazione della ex casa coniugale di loro CP_1 Controparte_3 proprietà, sita in Ceranesi (GE), via Nostra Signora dell'Orto, n. 60. I coniugi e _3 Parte_2
avevano fondato la domanda monitoria su documenti attestanti, da un lato, l'avvenuto versamento, da parte loro, di somme in favore del e, dall'altro, l'obbligo assunto dal e da CP_1 CP_1 _3
di restituire le dette somme, risultante da una scrittura privata datata 31/10/2013.
[...]
Il in sede di opposizione, disconosceva come propria la firma apposta sulla scrittura datata CP_1
31/10/2013, negava di essere debitore di qualsivoglia somma nei confronti dei coniugi e _3
, rilevando di aver ricevuto la somma di denaro, destinata alla costruzione della casa in Parte_2
comproprietà con la ex moglie, a titolo di donazione e non di mutuo.
Il inoltre, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa in quanto CP_1 Controparte_3 anch'essa beneficiaria della somma in oggetto e comproprietaria dell'abitazione di Ceranesi per la quota del 45,68%, chiedendone, in subordine, la condanna in solido a pagare quanto richiesto dai suoi genitori. Parte opponente contestava, altresì, il calcolo degli interessi e delle spese portati a precetto.
2. In data 6/12/2019, si costituivano in giudizio e , i quali Parte_1 Parte_2
evidenziavano che, dai documenti prodotti in atti, risultava provato che i versamenti di denaro provenivano dal loro conto corrente e che le relative somme erano state impiegate per l'acquisto del terreno, nonché per il pagamento di imprese edili (Edilizia Valsecca di Galluzzo;
CP_4
Emporio Macciò s.a.s.), incaricate della costruzione dell'immobile di via Nostra Signora dell'Orto
60, per il pagamento delle fatture intestate al che il aveva riconosciuto di essere loro CP_1 CP_1
debitore; che non si trattava di donazioni ma di mutuo con l'assunzione da parte del CP_1 dell'obbligo di restituire il dovuto;
in subordine chiedevano la restituzione della somma ai sensi dell'art. 2041 c.c. Formulavano istanza di verificazione della scrittura datata 31/10/2013. 3. Si costituiva in giudizio con comparsa del 30/11/2020, confermando che le Controparte_3
somme versate dai genitori erano state impiegate per la costruzione della ex casa coniugale ed erano state erogate a titolo di mutuo ed eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna solidale nei suoi confronti, rilevando l'assenza di una domanda diretta da parte degli opposti nei suoi confronti e l'inapplicabilità dell'azione di regresso.
4. Esibita dai terzi la documentazione ex art. 210 cpc (le fatture di cui ai bonifici in atti, da parte di
, , assunte le prove Controparte_5 Controparte_6
orali, espletata la CTU per accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura 31/10/2013, il Tribunale di Genova con sentenza n. 2084/2023, emessa in data 11/09/2023:
revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli opposti in solido al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquidava in € 286,00 per esborsi, e in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condannava l'opponente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite, che liquidava in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge;
poneva le spese di CTU, come liquidate con il decreto del 28/12/22, definitivamente a carico degli opposti in solido tra loro;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente.
In particolare, il Tribunale, sulla base della CTU e del fatto che l'interrogatorio formale delle parti non offriva elementi univoci contrari atti a superare l'incertezza delle risultanze tecniche, escludeva che il avesse sottoscritto la scrittura di riconoscimento di debito del 31/10/2013; che pur CP_1
risultando accertato il pagamento dell'importo di € 46.807,20 da parte degli opposti per la costruzione della casa coniugale della figlia e del genero, mancava la evidenza che fosse avvenuto a titolo di mutuo;
che in via presuntiva doveva invece ritenuto essere ritenuto avvenuto a titolo di una donazione indiretta, considerando che anche la figlia risultava essere destinataria dell'elargizione; la sussistenza di un titolo donativo escludeva l'applicazione dell'art. 2041 c.c., che presupponeva l'assenza originaria di titoli.
Dichiarava inammissibile la domanda di condanna in solido della chiamata in causa _3
perché proposta dal debitore e non dai creditori, in violazione dell'art. 81 c.p.c., e in
[...] assenza del pagamento da parte del necessario per azionare un'eventuale azione di regresso. CP_1
Rigettava, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c., poichè le conclusioni della CTU non avevano dimostrato la falsità della firma, mancando quindi i presupposti di dolo o colpa grave.
6. In data 07/03/2024, i coniugi e proponevano appello avverso e per la riforma _3 Parte_2
della sentenza suindicata, formulando quattro motivi di censura.
6.1. Con il primo motivo, gli appellanti deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt.
1813 c.c., 115 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., nonché l'omesso esame delle risultanze istruttorie, lamentando che il Tribunale aveva escluso la sussistenza del contratto di mutuo intercorso tra le parti, basandosi esclusivamente sull'esito – incerto – della consulenza tecnica grafologica, senza esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare delle dichiarazioni testimoniali.
6.2. Con il secondo motivo, gli appellanti deducevano la violazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c.,
2697, 2727 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha presunto l'esistenza di una donazione indiretta senza che vi fosse alcuna prova dell'animus donandi, elemento essenziale per configurare validamente una liberalità, il cui onere gravava sul e che nessuno CP_1
dei testimoni escussi aveva mai fatto riferimento a una volontà dei coniugi e di _3 Parte_2
effettuare una donazione in favore del genero.
6.3. Con il terzo motivo, gli appellanti assumevano che il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., sulla base della sussistenza di un titolo donativo non provato. A tal proposito, osservavano che, anche laddove si fosse ritenuta non raggiunta la prova della dazione della somma a titolo di mutuo, il giudice avrebbe comunque dovuto verificare, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, se il trasferimento patrimoniale fosse avvenuto in assenza di una valida causa giustificativa e se l'accipiens fosse legittimato a trattenere le somme ricevute.
Sottolineavano, infine, che l'effettiva dazione delle somme non era mai stata contestata, e che, dunque, la loro mancata restituzione, in assenza di un titolo valido, integrava gli estremi dell'indebito arricchimento.
6.4. Con il quarto motivo, gli appellanti censuravano la sentenza sotto il profilo concernente la condanna alle spese di lite, chiedendo che, in caso di accoglimento del gravame, si provvedesse a riformare la relativa statuizione, con la condanna del alla rifusione delle spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio.
6.5. Ribadivano, infine, che nessuna domanda era stata proposta nei confronti di , Controparte_3
e che la notifica dell'atto d'appello alla stessa era stata effettuata solo in ragione della sua partecipazione al giudizio di primo grado.
7. Con comparsa di costituzione e risposta del 01/07/2024, si costituiva in giudizio CP_1
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma della sentenza rilevando che la scrittura privata del 31/10/2013 era stata prodotta solo in copia impedendo alla consulente tecnica d'ufficio di esprimere un giudizio certo sull'autenticità della firma del che gli appellanti non CP_1
avevano assolto all'onere probatorio di cui erano gravati, non avendo dimostrato né l'effettiva dazione del denaro, né la sussistenza di un contratto di mutuo idoneo a fondare la pretesa restitutoria;
che i testi erano inattendibili in ragione dei vincoli familiari;
che correttamente era stata esclusa l'applicabilità dell'art. 2041 c.c. in presenza di titolo valido costituito dalla donazione indiretta.
8. Con comparsa di costituzione e risposta del 18/06/2024, si costituiva in giudizio altresì _3
, contestando le argomentazioni avversarie, rilevando, che gli appellanti non avevano mai
[...]
proposto domande nei suoi confronti né nel primo né nel secondo grado di giudizio e che la sentenza impugnata aveva correttamente rilevato l'assenza di titolo in capo al per agire in CP_1 nome altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c., e ne aveva disposto la condanna alle spese.
9. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
9.1 Va premesso che risulta accertato, né è più oggetto di contestazione, che effettivamente e abbiano effettuato pagamenti nell'interesse di Parte_1 Parte_2 CP_1
e , in allora coniugi, provvedendo al saldo di fatture relative ai lavori di
[...] Controparte_3 costruzione della loro casa familiare per l'importo di € 46.807,20.
9.2 Quanto alla causa di detti pagamenti gli appellanti hanno dedotto che le elargizioni sono avvenute a titolo di mutuo chiedendo la restituzione in base a tale titolo.
Con il primo motivo di appello censurano la sentenza che ha ritenuto non provato il contratto di mutuo omettendo di valutare compiutamente le prove offerte.
La doglianza è fondata.
9.3 Posto che la CTU ha, con giudizio di sola probabilità, in ragione della produzione del documento solamente in copia e non in originale, escluso la riconducibilità della firma apposta alla scrittura privata del 31/10/2013 alla mano del va tuttavia richiamata la giurisprudenza della CP_1
Corte di Cassazione secondo cui la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo non deve necessariamente essere offerta mediante la produzione del documento contrattuale, potendo essere tratta da elementi presuntivi (cfr Sez. 2 - , Ordinanza n.
8829 del 29/03/2023).
9.4 Nella specie, a parere della Corte, i signori e hanno assolto all'onere della _3 Parte_2
prova mediante le dichiarazioni testimoniali, univoche e circostanziate che hanno confermato che le somme elargite sia per il pagamento dei lavori, sia per l'acquisto del caminetto erano state concesse in prestito, a seguito di richiesta del e della i quali avevano ripetutamente CP_1 _3
riconosciuto di essere obbligati alla restituzione.
In particolare: (nuora degli appellanti) riferiva che durante un viaggio in auto aveva Persona_1
assistito ad una discussione tra il e , in cui lui voleva utilizzare i soldi del CP_1 Controparte_3
mutuo erogato dalla Banca per comprare i mobili mentre lei insisteva affinchè venisse prima restituito il denaro ricevuto dai genitori;
di aver assistito alla richiesta di prestito da parte di e CP_1
per procedere all'acquisto del caminetto, nonché in occasione di pranzi di Controparte_3 famiglia di aver assistito alla richiesta di restituzione delle somme e dell'impegno da parte loro in tal senso;
(sorella dell'appellante ) affermava di essere stata Persona_2 Parte_2 presente nell'occasione della richiesta di denaro per la costruzione della casa coniugale in attesa dell'erogazione del mutuo bancario;
che aveva sentito, in quanto presente, in occasione dell'anniversario di matrimonio degli appellanti nell'anno 2011 mentre erano tutti a tavola, il CP_1
dire che avrebbe provveduto a restituire i soldi ricevuti, nonché di essere presente durante un pranzo natalizio in cui aveva chiesto alla sorella e al cognato quando avrebbero iniziato Parte_3
a restituire i soldi;
(figlio degli appellanti) confermava di essere stato presente in Parte_3
varie occasioni in cui sia il da solo, sia con , aveva chiesto le somme in prestito per CP_1 _3 la realizzazione a tetto dell'immobile nonché in alcune occasioni in cui i genitori avevano richiesto la restituzione dopo la erogazione del mutuo bancario e di essersi fatto parte attiva nelle sollecitazioni.
Tali dichiarazioni, unitamente alle produzioni documentali, appaiono sufficienti a provare il contratto di mutuo e l'obbligo restitutorio assunto dai mutuatari.
9.5 D'altra parte, la ricostruzione offerta dagli appellanti e confermata dai testi appare coerente anche con le finalità delle dazioni ossia procedere alla costruzione della casa fino al tetto onde consentire ai coniugi di ottenere il mutuo bancario. Parte_4
Non si giustificherebbe infatti la necessità della richiesta di mutuo bancario in data 29/12/2010, per l'importo di € 160.000,00, in epoca successiva alla costruzione della casa, ove le somme fossero state erogate dagli appellanti a titolo di liberalità.
Dagli estratti conto bancari, risulta che le fatture dei lavori furono pagate dagli appellanti nell'anno
2009 e fino al febbraio 2010 e quindi in epoca di gran lunga precedente la stipulazione del contratto di mutuo bancario.
9.6 Va, infine, rilevato che l'unico teste contrario, , non appare attendibile sia in quanto Tes_1
la sua deposizione è generica sia in quanto ha detto che la famiglia del aveva dato i terreni su CP_1
cui doveva essere costruita la casa dei coniugi e la famiglia della aveva dato i soldi per _3
provvedere alla costruzione, mentre dalla deposizione della teste (madre del Testimone_2
risulta che costei ha incassato l'assegno tratto dal c/c degli appellanti con cui ha loro ceduto CP_1
parte del terreno su cui la casa è stata costruita.
9.7 Pertanto deve essere riconosciuta la sussistenza del contratto di mutuo e dell'obbligo restitutorio delle somme pagate dagli appellanti in favore di e e conseguentemente CP_1 Controparte_3 deve essere accolta la domanda di condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
46.807,20 oltre interessi legali dalla data della domanda.
Va esclusa, invece la richiesta di rimborso della somma di € 2.000,00 versata per l'acquisto di porzione del terreno poiché pare verosimile che l'importo sia stato erogato in favore della figlia che infatti è divenuta proprietaria dell'immobile per la rispettiva quota.
10. Non essendo stata riproposta domanda di regresso, manleva e garanzia da parte del in CP_1
questo grado del processo, come peraltro dallo stesso evidenziato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza in data 5/7/2024, nessuna pronuncia può essere emessa sul punto.
11. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello, gli altri motivi sono assorbiti.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore degli appellanti ivi comprese le spese di ingiunzione.
12.1 Le spese vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i valori medi, scaglione di riferimento da € 26.000,00 a € 52.000,00, complessità bassa, in ragione della natura e dell'oggetto della causa e delle questioni giuridiche trattate di non rilevante difficoltà, salve le spese monitorie che vengono liquidate in base al D.M. 55/2014 ratione temporis.
12.2 Le spese di CTU vanno poste a carico degli appellanti in quanto ha espresso giudizio di falsità sebbene in termini probabilistici in quanto non hanno fornito l'originale della scrittura, vanificando l'esito della consulenza.
12.2 Pare equo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio tra e CP_1 _3
poiché nessuna domanda è stata avanzata nei confronti della appellata.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) accoglie l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Genova n. n. 2084/2023 del 11/09/2023 e per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1
della somma di € 46.807,20 oltre interessi legali dalla data della Parte_2
domanda;
3) condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e CP_1
delle spese di ingiunzione in favore di e che Parte_1 Parte_2
liquida:
per la fase di ingiunzione in € 1.305,00 per compenso, € 286,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
per il primo grado in € 3.809,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
per il grado di appello in € 4.996,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
4) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di appello tra e CP_1
. Controparte_3
Genova, 11/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
La Corte d'Appello di Genova Riunita in Camera di Consiglio e in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 287/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in VIA B. BOSCO 31/3 GENOVA, C.F._2 presso lo studio dell'avv. GLENDI GRAZIELLA, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_1 C.F._3
DELLA VITTORIA 14/16A 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. che CP_2 lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E CONTRO (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._4
Genova, Via B. Bosco n. 31/3, presso e nello studio dell'Avv. GLENDI GABRIELLA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Genova, Sez. VI civile, n. 2084/2023, pubblicata in data 11/09/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, annullare e/o riformare nelle parti oggetto di impugnazione la sentenza del Tribunale di
Genova 11 settembre 2023, n. 2084, resa inter partes, e per l'effetto, ritenuto quanto in atti, accogliere integralmente le conclusioni già formulate in primo grado, che integralmente si ripropongono e trascrivono: rigettare l'opposizione avversariamente proposta perché inammissibile e/o comunque infondata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, salvo correggere l'errore materiale circa l'indicazione del compenso ex d.m. n. 55/2014, in cui non va ricompreso il 15% spese generali. Nel merito, ritenuto quanto esposto in atti, condannare al pagamento a favore degli esponenti della somma di € 48.807,20, risultata CP_1
provata o la somma maggiore o minore meglio vista, per i titoli dedotti, oltre interessi come di legge dai rispettivi pagamenti al saldo, come liquidati nel decreto ingiuntivo, o, in subordine, dalla scrittura 31 ottobre 2013 al saldo, o dalla data meglio vista al saldo. Rigettata ogni avversaria domanda. Vinte le spese e onorari della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio.
Espressamente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese e istanze già proposte in primo grado nulla escluso ed eccettuato”.
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, CP_1
confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 2084/2023, rigettando l'appello ex adverso proposto e per l'effetto respingere tutte le domande proposte dagli odierni appellanti, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conferma della condanna delle spese di lite di primo grado e vinte le spese di giudizio del presente grado”.
Per parte appellata : “Piaccia alla Corte Ecc.ma, dato atto dell'assenza di Controparte_3
domande degli appellanti e nei confronti di Parte_1 Parte_2 _3
, giudicare dell'impugnazione dagli stessi proposta avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Genova n. 2084/2023 secondo giustizia, fermo il rigetto delle domande tutte formulate in primo grado da nei confronti di , se riproposte, perché inammissibili CP_1 Controparte_3
e/o nulle e/o infondate e/o comunque non provate, con vittoria in tal caso, nei confronti di CP_1
anche delle spese e compensi del secondo grado, con tutti i relativi accessori”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30/10/2019, proponeva opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2691/2019, emesso in data 17/09/2019 dal
Tribunale di Genova su ricorso dei coniugi e avente ad oggetto Parte_1 Parte_2
il pagamento della somma di € 46.807,20, oltre interessi e spese, mutuate dagli stessi al genero ed alla figlia per l'edificazione della ex casa coniugale di loro CP_1 Controparte_3 proprietà, sita in Ceranesi (GE), via Nostra Signora dell'Orto, n. 60. I coniugi e _3 Parte_2
avevano fondato la domanda monitoria su documenti attestanti, da un lato, l'avvenuto versamento, da parte loro, di somme in favore del e, dall'altro, l'obbligo assunto dal e da CP_1 CP_1 _3
di restituire le dette somme, risultante da una scrittura privata datata 31/10/2013.
[...]
Il in sede di opposizione, disconosceva come propria la firma apposta sulla scrittura datata CP_1
31/10/2013, negava di essere debitore di qualsivoglia somma nei confronti dei coniugi e _3
, rilevando di aver ricevuto la somma di denaro, destinata alla costruzione della casa in Parte_2
comproprietà con la ex moglie, a titolo di donazione e non di mutuo.
Il inoltre, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa in quanto CP_1 Controparte_3 anch'essa beneficiaria della somma in oggetto e comproprietaria dell'abitazione di Ceranesi per la quota del 45,68%, chiedendone, in subordine, la condanna in solido a pagare quanto richiesto dai suoi genitori. Parte opponente contestava, altresì, il calcolo degli interessi e delle spese portati a precetto.
2. In data 6/12/2019, si costituivano in giudizio e , i quali Parte_1 Parte_2
evidenziavano che, dai documenti prodotti in atti, risultava provato che i versamenti di denaro provenivano dal loro conto corrente e che le relative somme erano state impiegate per l'acquisto del terreno, nonché per il pagamento di imprese edili (Edilizia Valsecca di Galluzzo;
CP_4
Emporio Macciò s.a.s.), incaricate della costruzione dell'immobile di via Nostra Signora dell'Orto
60, per il pagamento delle fatture intestate al che il aveva riconosciuto di essere loro CP_1 CP_1
debitore; che non si trattava di donazioni ma di mutuo con l'assunzione da parte del CP_1 dell'obbligo di restituire il dovuto;
in subordine chiedevano la restituzione della somma ai sensi dell'art. 2041 c.c. Formulavano istanza di verificazione della scrittura datata 31/10/2013. 3. Si costituiva in giudizio con comparsa del 30/11/2020, confermando che le Controparte_3
somme versate dai genitori erano state impiegate per la costruzione della ex casa coniugale ed erano state erogate a titolo di mutuo ed eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna solidale nei suoi confronti, rilevando l'assenza di una domanda diretta da parte degli opposti nei suoi confronti e l'inapplicabilità dell'azione di regresso.
4. Esibita dai terzi la documentazione ex art. 210 cpc (le fatture di cui ai bonifici in atti, da parte di
, , assunte le prove Controparte_5 Controparte_6
orali, espletata la CTU per accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura 31/10/2013, il Tribunale di Genova con sentenza n. 2084/2023, emessa in data 11/09/2023:
revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli opposti in solido al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquidava in € 286,00 per esborsi, e in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condannava l'opponente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite, che liquidava in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge;
poneva le spese di CTU, come liquidate con il decreto del 28/12/22, definitivamente a carico degli opposti in solido tra loro;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente.
In particolare, il Tribunale, sulla base della CTU e del fatto che l'interrogatorio formale delle parti non offriva elementi univoci contrari atti a superare l'incertezza delle risultanze tecniche, escludeva che il avesse sottoscritto la scrittura di riconoscimento di debito del 31/10/2013; che pur CP_1
risultando accertato il pagamento dell'importo di € 46.807,20 da parte degli opposti per la costruzione della casa coniugale della figlia e del genero, mancava la evidenza che fosse avvenuto a titolo di mutuo;
che in via presuntiva doveva invece ritenuto essere ritenuto avvenuto a titolo di una donazione indiretta, considerando che anche la figlia risultava essere destinataria dell'elargizione; la sussistenza di un titolo donativo escludeva l'applicazione dell'art. 2041 c.c., che presupponeva l'assenza originaria di titoli.
Dichiarava inammissibile la domanda di condanna in solido della chiamata in causa _3
perché proposta dal debitore e non dai creditori, in violazione dell'art. 81 c.p.c., e in
[...] assenza del pagamento da parte del necessario per azionare un'eventuale azione di regresso. CP_1
Rigettava, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c., poichè le conclusioni della CTU non avevano dimostrato la falsità della firma, mancando quindi i presupposti di dolo o colpa grave.
6. In data 07/03/2024, i coniugi e proponevano appello avverso e per la riforma _3 Parte_2
della sentenza suindicata, formulando quattro motivi di censura.
6.1. Con il primo motivo, gli appellanti deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt.
1813 c.c., 115 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., nonché l'omesso esame delle risultanze istruttorie, lamentando che il Tribunale aveva escluso la sussistenza del contratto di mutuo intercorso tra le parti, basandosi esclusivamente sull'esito – incerto – della consulenza tecnica grafologica, senza esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare delle dichiarazioni testimoniali.
6.2. Con il secondo motivo, gli appellanti deducevano la violazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c.,
2697, 2727 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha presunto l'esistenza di una donazione indiretta senza che vi fosse alcuna prova dell'animus donandi, elemento essenziale per configurare validamente una liberalità, il cui onere gravava sul e che nessuno CP_1
dei testimoni escussi aveva mai fatto riferimento a una volontà dei coniugi e di _3 Parte_2
effettuare una donazione in favore del genero.
6.3. Con il terzo motivo, gli appellanti assumevano che il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., sulla base della sussistenza di un titolo donativo non provato. A tal proposito, osservavano che, anche laddove si fosse ritenuta non raggiunta la prova della dazione della somma a titolo di mutuo, il giudice avrebbe comunque dovuto verificare, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, se il trasferimento patrimoniale fosse avvenuto in assenza di una valida causa giustificativa e se l'accipiens fosse legittimato a trattenere le somme ricevute.
Sottolineavano, infine, che l'effettiva dazione delle somme non era mai stata contestata, e che, dunque, la loro mancata restituzione, in assenza di un titolo valido, integrava gli estremi dell'indebito arricchimento.
6.4. Con il quarto motivo, gli appellanti censuravano la sentenza sotto il profilo concernente la condanna alle spese di lite, chiedendo che, in caso di accoglimento del gravame, si provvedesse a riformare la relativa statuizione, con la condanna del alla rifusione delle spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio.
6.5. Ribadivano, infine, che nessuna domanda era stata proposta nei confronti di , Controparte_3
e che la notifica dell'atto d'appello alla stessa era stata effettuata solo in ragione della sua partecipazione al giudizio di primo grado.
7. Con comparsa di costituzione e risposta del 01/07/2024, si costituiva in giudizio CP_1
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma della sentenza rilevando che la scrittura privata del 31/10/2013 era stata prodotta solo in copia impedendo alla consulente tecnica d'ufficio di esprimere un giudizio certo sull'autenticità della firma del che gli appellanti non CP_1
avevano assolto all'onere probatorio di cui erano gravati, non avendo dimostrato né l'effettiva dazione del denaro, né la sussistenza di un contratto di mutuo idoneo a fondare la pretesa restitutoria;
che i testi erano inattendibili in ragione dei vincoli familiari;
che correttamente era stata esclusa l'applicabilità dell'art. 2041 c.c. in presenza di titolo valido costituito dalla donazione indiretta.
8. Con comparsa di costituzione e risposta del 18/06/2024, si costituiva in giudizio altresì _3
, contestando le argomentazioni avversarie, rilevando, che gli appellanti non avevano mai
[...]
proposto domande nei suoi confronti né nel primo né nel secondo grado di giudizio e che la sentenza impugnata aveva correttamente rilevato l'assenza di titolo in capo al per agire in CP_1 nome altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c., e ne aveva disposto la condanna alle spese.
9. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
9.1 Va premesso che risulta accertato, né è più oggetto di contestazione, che effettivamente e abbiano effettuato pagamenti nell'interesse di Parte_1 Parte_2 CP_1
e , in allora coniugi, provvedendo al saldo di fatture relative ai lavori di
[...] Controparte_3 costruzione della loro casa familiare per l'importo di € 46.807,20.
9.2 Quanto alla causa di detti pagamenti gli appellanti hanno dedotto che le elargizioni sono avvenute a titolo di mutuo chiedendo la restituzione in base a tale titolo.
Con il primo motivo di appello censurano la sentenza che ha ritenuto non provato il contratto di mutuo omettendo di valutare compiutamente le prove offerte.
La doglianza è fondata.
9.3 Posto che la CTU ha, con giudizio di sola probabilità, in ragione della produzione del documento solamente in copia e non in originale, escluso la riconducibilità della firma apposta alla scrittura privata del 31/10/2013 alla mano del va tuttavia richiamata la giurisprudenza della CP_1
Corte di Cassazione secondo cui la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo non deve necessariamente essere offerta mediante la produzione del documento contrattuale, potendo essere tratta da elementi presuntivi (cfr Sez. 2 - , Ordinanza n.
8829 del 29/03/2023).
9.4 Nella specie, a parere della Corte, i signori e hanno assolto all'onere della _3 Parte_2
prova mediante le dichiarazioni testimoniali, univoche e circostanziate che hanno confermato che le somme elargite sia per il pagamento dei lavori, sia per l'acquisto del caminetto erano state concesse in prestito, a seguito di richiesta del e della i quali avevano ripetutamente CP_1 _3
riconosciuto di essere obbligati alla restituzione.
In particolare: (nuora degli appellanti) riferiva che durante un viaggio in auto aveva Persona_1
assistito ad una discussione tra il e , in cui lui voleva utilizzare i soldi del CP_1 Controparte_3
mutuo erogato dalla Banca per comprare i mobili mentre lei insisteva affinchè venisse prima restituito il denaro ricevuto dai genitori;
di aver assistito alla richiesta di prestito da parte di e CP_1
per procedere all'acquisto del caminetto, nonché in occasione di pranzi di Controparte_3 famiglia di aver assistito alla richiesta di restituzione delle somme e dell'impegno da parte loro in tal senso;
(sorella dell'appellante ) affermava di essere stata Persona_2 Parte_2 presente nell'occasione della richiesta di denaro per la costruzione della casa coniugale in attesa dell'erogazione del mutuo bancario;
che aveva sentito, in quanto presente, in occasione dell'anniversario di matrimonio degli appellanti nell'anno 2011 mentre erano tutti a tavola, il CP_1
dire che avrebbe provveduto a restituire i soldi ricevuti, nonché di essere presente durante un pranzo natalizio in cui aveva chiesto alla sorella e al cognato quando avrebbero iniziato Parte_3
a restituire i soldi;
(figlio degli appellanti) confermava di essere stato presente in Parte_3
varie occasioni in cui sia il da solo, sia con , aveva chiesto le somme in prestito per CP_1 _3 la realizzazione a tetto dell'immobile nonché in alcune occasioni in cui i genitori avevano richiesto la restituzione dopo la erogazione del mutuo bancario e di essersi fatto parte attiva nelle sollecitazioni.
Tali dichiarazioni, unitamente alle produzioni documentali, appaiono sufficienti a provare il contratto di mutuo e l'obbligo restitutorio assunto dai mutuatari.
9.5 D'altra parte, la ricostruzione offerta dagli appellanti e confermata dai testi appare coerente anche con le finalità delle dazioni ossia procedere alla costruzione della casa fino al tetto onde consentire ai coniugi di ottenere il mutuo bancario. Parte_4
Non si giustificherebbe infatti la necessità della richiesta di mutuo bancario in data 29/12/2010, per l'importo di € 160.000,00, in epoca successiva alla costruzione della casa, ove le somme fossero state erogate dagli appellanti a titolo di liberalità.
Dagli estratti conto bancari, risulta che le fatture dei lavori furono pagate dagli appellanti nell'anno
2009 e fino al febbraio 2010 e quindi in epoca di gran lunga precedente la stipulazione del contratto di mutuo bancario.
9.6 Va, infine, rilevato che l'unico teste contrario, , non appare attendibile sia in quanto Tes_1
la sua deposizione è generica sia in quanto ha detto che la famiglia del aveva dato i terreni su CP_1
cui doveva essere costruita la casa dei coniugi e la famiglia della aveva dato i soldi per _3
provvedere alla costruzione, mentre dalla deposizione della teste (madre del Testimone_2
risulta che costei ha incassato l'assegno tratto dal c/c degli appellanti con cui ha loro ceduto CP_1
parte del terreno su cui la casa è stata costruita.
9.7 Pertanto deve essere riconosciuta la sussistenza del contratto di mutuo e dell'obbligo restitutorio delle somme pagate dagli appellanti in favore di e e conseguentemente CP_1 Controparte_3 deve essere accolta la domanda di condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
46.807,20 oltre interessi legali dalla data della domanda.
Va esclusa, invece la richiesta di rimborso della somma di € 2.000,00 versata per l'acquisto di porzione del terreno poiché pare verosimile che l'importo sia stato erogato in favore della figlia che infatti è divenuta proprietaria dell'immobile per la rispettiva quota.
10. Non essendo stata riproposta domanda di regresso, manleva e garanzia da parte del in CP_1
questo grado del processo, come peraltro dallo stesso evidenziato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza in data 5/7/2024, nessuna pronuncia può essere emessa sul punto.
11. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello, gli altri motivi sono assorbiti.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore degli appellanti ivi comprese le spese di ingiunzione.
12.1 Le spese vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i valori medi, scaglione di riferimento da € 26.000,00 a € 52.000,00, complessità bassa, in ragione della natura e dell'oggetto della causa e delle questioni giuridiche trattate di non rilevante difficoltà, salve le spese monitorie che vengono liquidate in base al D.M. 55/2014 ratione temporis.
12.2 Le spese di CTU vanno poste a carico degli appellanti in quanto ha espresso giudizio di falsità sebbene in termini probabilistici in quanto non hanno fornito l'originale della scrittura, vanificando l'esito della consulenza.
12.2 Pare equo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio tra e CP_1 _3
poiché nessuna domanda è stata avanzata nei confronti della appellata.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) accoglie l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Genova n. n. 2084/2023 del 11/09/2023 e per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1
della somma di € 46.807,20 oltre interessi legali dalla data della Parte_2
domanda;
3) condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e CP_1
delle spese di ingiunzione in favore di e che Parte_1 Parte_2
liquida:
per la fase di ingiunzione in € 1.305,00 per compenso, € 286,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
per il primo grado in € 3.809,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
per il grado di appello in € 4.996,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
4) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di appello tra e CP_1
. Controparte_3
Genova, 11/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni