Decreto cautelare 24 maggio 2024
Decreto cautelare 11 giugno 2024
Sentenza 10 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/02/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01092/2025REG.PROV.COLL.
N. 07899/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7899 del 2024, proposto da Università degli Studi Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
MA VE, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 612/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per l'Università appellante l'Avvocato dello Stato Isabella Bruni, per la parte resistente l'Avvocato Alessio Anselmi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza gravata, accogliendo il ricorso in ottemperanza promosso dalla parte appellata per l’esecuzione della sentenza n.957/2023 del TAR Liguria, ha nominato quest’ultima professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, ritenendo che dalla sentenza ottemperanda emergessero indicazioni che vincolavano l’attività della commissione di concorso che, al contrario, con gli atti contestati, le aveva sostanzialmente elusi.
A sostegno del gravame, la parte appellante - dopo aver precisato di aver indetto, con D.R. n.3119 del 9 luglio del 2021, una procedura per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) per il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 di cui è risultata vincitrice la dottoressa FA – espone le seguenti circostanze:
- la procedura è stata impugnata dal professor VE dinanzi al TAR Liguria che, con la sentenza n.777/2022, ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all’erronea applicazione del Regolamento di cui al D.R. 3624 del 28 ottobre del 2021, anziché di quello di cui al D.R. 3066 dell’8 luglio del 2021, vigente al momento della procedura selettiva;
- per l’effetto, il TAR disponeva di rinnovare le operazioni di designazione dei commissari;
- conseguentemente l’Ateneo ha nominato una nuova commissione, applicando l’art.12 del regolamento vigente;
- al termine dei lavori, la commissione ha nuovamente individuato come vincitrice la prof.ssa FA;
- con un successivo ricorso del 24 luglio del 2023 il VE ha nuovamente impugnato gli atti della procedura concorsuale;
- il giudizio si è concluso con la sentenza 957/2023 del TAR Liguria che ha di nuovo annullato gli atti della procedura concorsuale, ordinando di rinnovare la valutazione secondo le direttrici in essa contenute;
- dopo aver disposto, con D.R. n.334 del 23 gennaio del 2024, l’annullamento degli atti concorsuali, con nota prot. n.6857 del 15 febbraio del 2024, il Rettore ha chiesto al Presidente della commissione di convocare l’organo valutativo nominato con D.R. 1084 del 3 marzo del 2023, assegnando il termine di tre mesi per espletare le relative operazioni;
- senza attendere l’esito, il VE ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art.112 c.p.a., per l’esecuzione della sentenza n.957 del 4 dicembre del 2023, passata in giudicato, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità degli atti con cui l’Ateneo aveva deciso di bandire un nuovo concorso per la chiamata di un docente di prima fascia, per il SSD BIO/09 Fisiologia, sc 05/D1;
- in particolare il professor VE deduceva l’inottemperanza dell’Università perché, a distanza di cinque mesi dalla decisione, non solo non era stata riconvocata la commissione, ma era stata altresì indetta una nuova procedura, mettendo a concorso un posto analogo, senza attendere la definizione della procedura in discussione, per di più da un organo del quale faceva parte la professoressa FA, che aveva partecipato alla deliberazione malgrado fosse in conflitto di interessi;
- il ritardo, aggiungeva, gli aveva recato un significativo pregiudizio economico, corrispondente alla maggiorazione stipendiale di euro 400,00 mensili spettanti ai professori ordinari a decorrere dalla data del decreto rettorale del 14 giugno del 2023, o perlomeno dalla pubblicazione della decisione n. 957 del 4 dicembre del 2023;
- con motivi aggiunti il VE chiedeva dichiararsi altresì la nullità della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 28 marzo del 2024 e del Decreto del Rettore n.2066 del 24 aprile del 2024, recanti, rispettivamente, l’approvazione e l’indizione del nuovo concorso, lamentando l’assenza delle condizioni per avviare la procedura, secondo un piano straordinario, non risultando tale opzione assistita da idonea motivazione, né essendo previsto il pensionamento di un professore del medesimo ruolo nell’anno 2024;
- con un secondo atto per motivi aggiunti, il VE chiedeva dichiarare la nullità del verbale della seduta della commissione del 7 maggio del 2024, contenente la proclamazione della FA quale vincitrice.
La sentenza n. 612 del 2024 del TAR Liguria ha accolto il ricorso, ritenendo l’elusione del giudicato in danno del prof. VE, che è stato dichiarato vincitore della procedura, condannando altresì l’Ateneo inadempiente a risarcire il danno al ricorrente, da determinarsi, ai sensi del comma 4 dell’art.30 del c.p.a., nella misura corrispondente alle differenze stipendiali da lui non percepite.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello: 1) ERROR IN PROCEDENDO: eccesso di potere giurisdizionale, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 c.p.a. 2) ERROR IN IUDICANDO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e ss. c.p.a. Motivazione illogica e/o erronea. 3) ERROR IN IUDICANDO. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 e ss. c.p.a. Motivazione illogica e/o erronea. 4) ERROR IN IUDICANDO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e ss. c.p.a. Motivazione illogica e/o erronea. 4) ERROR IN IUDICANDO. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
2. Si è costituito MA VE, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. In via preliminare va osservato che si procede ad esaminare i motivi di appello, pur potendosi dubitare sulla permanenza dell’interesse alla coltivazione del presente appello in capo all’Università di Genova, considerato che il predetto Ateneo, nelle more, dando esecuzione alla sentenza n. 957/2023, ha nominato MA VE professore di prima fascia, chiamandolo in servizio in tale ruolo a far data dall’1 novembre del 2024.
4. In ogni caso tutti i motivi di appello sono infondati nel merito, per le considerazioni che seguono.
5. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata l’eccesso di potere giurisdizionale
Secondo la parte appellante, infatti, il primo giudice, decidendo sull’ottemperanza della sentenza n.957/2023 del TAR Liguria, si sarebbe indebitamente sostituito alle valutazioni che spettavano alla Commissione esaminatrice, nominando direttamente il prof. VE quale professore di prima fascia.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Questa sezione si è già espressa in merito ad un caso analogo, riguardante la medesima università, giudicando legittimo l’esercizio del ridetto potere, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a., con la sentenza n. 9365/2024, le cui motivazioni pare utile riportare in questa sede.
A norma di quell’articolo – ha sostenuto l’arresto appena ricordato – “in sede di ottemperanza il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione pubblica inottemperante, «anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione», esercitando piena e sostitutiva giurisdizione estesa al merito, come previsto dall’art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a. .
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito e può, quindi, anche attribuire direttamente il bene della vita, determinando il contenuto del provvedimento o emanando lo stesso in luogo dell’amministrazione.
Basti pensare che questo potere è presente anche in ipotesi di inottemperanza a un giudicato che si è limitato ad accertare l’obbligo di provvedere dell’amministrazione e, in questi casi, non opera il limite previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a., il quale, solo in sede di giudizio di cognizione, consente di pronunciare sulla fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio «solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione».
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può esercitare direttamente i poteri, che spesso vengono affidati a un commissario ad acta, che è infatti un ausiliario del giudice e non un organo dell’amministrazione.
Applicando tali principi a una procedura comparativa, quale quella in esame, è necessario che il giudice amministrativo per poter determinare il contenuto del provvedimento, come in concreto fatto dal giudice di primo grado, debba, o accertare, avuto riguardo a tutte le circostanze della concreta vicenda amministrativa, che sia venuta meno ogni residua discrezionalità nel provvedere in capo alla stessa amministrazione, oppure effettuare, in sostituzione dell’amministrazione, quelle valutazioni residuali nel rispetto dell’obbligo conformativo (qui adempiuto in modo elusivo, come meglio illustrato oltre) derivante dal giudicato.”
Va ricordato, - continua il citato arresto che “anche secondo la Corte di Cassazione – Cass., Sez. Un., 7 settembre 2020, n. 18592, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza n. 1321 del 25 febbraio 2019 di questo Consiglio di Stato – il giudice amministrativo si attiene ai limiti della propria giurisdizione allorquando fa sì che le proprie decisioni di annullamento anche – e forse specialmente in caso di provvedimenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici dotate di discrezionalità tecnica, come si afferma nella sentenza – possano trovare una definizione della fattispecie sostanziale, conforme all’esigenza di una tutela piena ed effettiva dell’interessato «secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo», cui il codice del processo amministrativo attribuisce primario rilievo (art. 1), senza costringere il privato all’introduzione di un indefinito numero di giudizi di cognizione o, successivamente, di ottemperanza prima di poter essere completamente soddisfatto.”
5.1.2. I suddetti principi possono essere applicati (anche e tanto più) al caso di specie, caratterizzato da due precedenti annullamenti di atti sfavorevoli al ricorrente di primo grado.
5.1.2.1. Ciò è dimostrato dall’infondatezza degli ulteriori motivi di appello, che, tentando di giustificare l’operato della commissione nominata dopo il primo annullamento, rimettono in discussione le statuizioni contenute nella ridetta sentenza 957/2023, oramai coperte da giudicato. Sennonché così operando, il gravame palesa che, a valle di questa sentenza, non residuano ulteriori o altri spazi di discrezionalità esercitabili dall’università, confermando la correttezza della decisione del primo giudice di procedere direttamente alla nomina del professor VE, che risultava una scelta pressoché obbligata, alla luce delle valutazioni esperite in sede di giudizio di cognizione.
5.1.2.2. Vale ancora precisare che, contrariamente a quanto opposto dal motivo in esame, l’accertamento del diritto di quest’ultimo ad essere nominato professore di prima fascia, non deriva dal mero contrasto, frontale o meno, tra il giudicato e il riesercizio del potere amministrativo, ma è piuttosto l’effetto del palese conflitto riscontrabile tra l’esito dei lavori della commissione, che ha rinominato la professoressa FA e l’accertamento in giudizio della prevalenza dell’altro candidato nella procedura comparativa in questione.
6. Il secondo motivo d’appello contesta che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il provvedimento conclusivo del secondo scrutinio abbia eluso il giudicato riveniente dalla sentenza n.957 del 2023, con riferimento all’applicazione della cd. “saturazione” dei titoli.
La parte appellante deduce l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha criticato la commissione per avere ri-utilizzato detto metodo, malgrado la sentenza n. 957 del 2023 lo avesse ritenuto illegittimo.
Al contrario, la doglianza sostiene che la sentenza ottemperanda aveva ammesso l’utilizzabilità del criterio della “saturazione” nei casi in cui i profili curriculari dei candidati presentassero elementi ripetitivi che, in quanto tali, nulla avrebbero aggiunto alla valutazione complessiva, con indicazione alla quale la commissione si sarebbe attenuta, rispettando in questo modo le statuizioni rivenienti dal giudicato.
6.1. Il motivo è infondato perché, se così si può dire, la sentenza n.957 del 2023 “salva” la cd. regola della “saturazione”, nei soli casi in cui il tetto determinato dalla commissione coincida con il valore soglia di cui al regolamento di ateneo del 2021, ossia 50 punti, stimando che solo in questa ipotesi detta scelta, rientrando nel merito scientifico, non sia sindacabile in sede giurisdizionale.
E questo – per quel giudicato – vale per il punteggio da assegnare all’attività di ricerca scientifica dove la commissione ha applicato la tagliola “regolamentare”.
In tutti gli altri casi, ossia allorquando la tagliola sia applicata su valori ribassati rispetto a quelli regolamentari, a giudizio della sentenza 957 citata, la saturazione diviene irrecuperabilmente ingiusta.
Nella presente procedura, ciò è accaduto, per il giudice della cognizione, sia con riferimento al criterio della “Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale”, al quale l’organo valutatore ha assegnato un tetto ritenuto eccessivamente basso, ossia 5 punti, sia con riferimento al criterio riferibile all’attività didattica, dove il punteggio massimo attribuibile è stato indicato dalla commissione in 25 - rispetto ai 50 indicati dal regolamento -, sia nelle attività gestionali/istituzionali presenti nei curriculum dei due candidati - dove la tagliola regolamentare è stata portata da 30 a 25.
In tutti questi casi la sentenza ottemperanda ha ritenuto necessaria una riparametrazione, onde ovviare al rischio che, un livellamento verso il basso, insito nel rimedio in oggetto, finisse per penalizzare le esperienze professionali più ricche, proprio come riscontrato nel caso di specie, dove il profilo professionale del professor VE risultava inevitabilmente sotto-valutato.
6.1.1. Mettendo in pratica le sue considerazioni, quella sentenza si dilunga sui curriculum dei due candidati, rilevando che il professor VE aveva iniziato l’attività didattica nel 2000, diversamente dalla professoressa FA, che ha invece tenuto le sue prime lezioni solo nell’anno accademico 2005/2006 e che, in base alle relazioni allegate, mentre per il primo risultavano precisamente indicati sia il numero di ore di lezione svolte che gli insegnamenti cui esse si riferivano, al contrario, dalla documentazione prodotta dalla FA si potevano evincere i soli crediti formativi maturati, corrispondenti alle lezioni e non il numero complessivo di ore di lezione erogate, ma solo quelle necessarie per il calcolo dei relativi crediti.
Tali emergenze hanno condotto il giudice della cognizione a ritenere che, sia sotto i profili quantitativi che per la durata temporale complessiva, l’impegno professionale del VE fosse decisamente superiore, e che invece era stato impropriamente ridimensionato grazie alla saturazione.
6.1.2. Come detto, la sentenza criticava l’applicazione della saturazione, da parte della commissione, anche al criterio valutativo riguardante la “Partecipazione ad organi collegiali di ateneo e dipartimento” che, anche in questo caso, aveva evidentemente penalizzato VE; ripercorrendo gli incarichi svolti da quest’ultimo, rilevava una significativa maggiore esperienza, avendo questi ricoperto undici incarichi istituzionali, rispetto ai cinque dell’altra candidata, tutti svolti peraltro dopo l’1 novembre del 2015.
6.1.3. Nonostante tali espresse statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, la commissione di concorso ha riapplicato il criterio della tagliola, sia nella valutazione delle attività gestionali, che in quella riferibile all’attività didattica, imponendo alla soglia di saturazione un tetto inferiore a quello regolamentare, così violando le prescrizioni rivenienti dal giudicato di cognizione.
7. Il terzo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata che, nel giungere alle suddette conclusioni, la sentenza di cognizione avrebbe surrettiziamente introdotto il criterio dell’anzianità, che non era invece previsto, tra i canoni valutativi, nelle norme regolative della fattispecie.
In particolare, secondo la parte appellante, ciò risulterebbe evidente dalla valorizzazione, ritenuta fuorviante, che la sentenza gravata aveva operato con riferimento alle lezioni svolte, da tempo risalente, dal professor VE, in relazione alla didattica, e con riferimento alle cariche istituzionali da lui ricoperte, con riferimento al criterio delle attività gestionali.
7.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile perché rimette in discussione statuizioni contenute nella sentenza n.527 del 2023 che già aveva stigmatizzato, sotto questo profilo, l’operato della commissione, ritenendo che avesse sottovalutato, anche da un punto di vista qualitativo, il profilo curriculare che il prof VE vantava, sia con riferimento all’attività didattica, che a quella gestionale svolta.
Dunque se anche, e così non è, la sentenza ottemperanda avesse eccessivamente valorizzato il fattore dell’anzianità, si tratterebbe comunque di questione non più discutibile perché coperta da giudicato.
7.2. In ogni caso la doglianza è altresì infondata nel merito, perché come già evidenziato dalla sentenza gravata, il giudice della cognizione aveva solo rilevato che, rispetto al parametro della didattica, la commissione aveva omesso di valutare l’attività di insegnamento svolta dal prof. VE presso l’Università francese, nonché il finanziamento ottenuto per un progetto di innovazione didattica. E che, con riferimento al criterio delle attività gestionali, la parte appellata avesse ricoperto l’incarico apicale di delegato del Rettore ed il ruolo di Vice-Coordinatore di tre corsi di studio in Scienze Motorie.
In entrambi i casi, quel giudice non aveva affatto inteso valorizzare la maggiore anzianità del VE, ma solo segnalare significative omissioni nell’attività valutativa avente ad oggetto quest’ultimo, addebitabili alla commissione. In altre parole il giudicato sottolinea l’esistenza, tra i profili dei candidati, di differenze qualitative - non meramente quantitative, e tantomeno di carattere temporale, dipendenti dalla maggiore durata del rapporto di servizio di uno dei due candidati - che avrebbero dovuto indurre ad una diversa valutazione degli stessi.
8. Il quarto motivo d’appello contesta, sotto altro profilo, che la commissione avrebbe eluso il giudicato della sentenza n.957 del 2023.
La parte appellante sostiene che la commissione, in ottemperanza a quest’ultima, all’esito del secondo scrutinio, ha correttamente esplicitato le ragioni a sostegno dell’attribuzione di punteggi numerici, uniformandosi al dictum del giudice che aveva criticato il precedente scrutinio, proprio per aver proposto punteggi in forma numerica, senza accompagnarli con adeguata motivazione.
8.1. Il motivo è, per più versi, infondato.
8.1.1. A tal proposito giova precisare che la tabella riproduttiva dei punteggi – stilata dalla commissione dopo il primo annullamento giurisdizionale – risulta identica, nei risultati conclusivi, a quella compilata, all’epoca, dalla prima commissione; il che già proietta un primo ragionevole dubbio sulla sussistenza di un fumus di elusione, dal momento che la sentenza ottemperanda criticava fortemente, e non solo per motivi formali, gli esiti della vecchia procedura.
8.1.2. In secondo luogo l’obiezione è, di fatto, inammissibile perché con essa la parte appellante vuole rimettere in discussione le statuizioni definitive della sentenza 957/2021 la quale, su questo specifico punto, si era espressa nel senso della improprietà, per difetto, della differenza, pari a 1,5 punti, in favore del professor VE, con riferimento ai criteri della “consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale” e delle “pubblicazioni” , spingendosi a criticare l’uso del criterio dell’IM FA, adottato quale parametro esclusivo per la valutazione dei due valori .
L’esclusiva valorizzazione di detto criterio, secondo il giudice della cognizione, aveva condotto ad un’ingiusta sottovalutazione della produzione scientifica, pur significativa, del professor VE, dunque sarebbe stato opportuno adottare altri criteri, in concorso con quello prescelto, onde mitigare gli effetti eccessivamente penalizzanti conseguenti all’utilizzo del solo impact factor .
Il VE presentava infatti una produzione scientifica pari a più del doppio di quella attribuibile alla professoressa FA; non a caso, se i profili fossero stati valutati con l’indice di H, cioè di CH – che misura la qualità della produzione scientifica, escludendo la prolificità di scarso livello, quindi fotografando quale fosse l’effettiva incidenza dei lavori – al primo sarebbe stato attribuito un punteggio superiore.
D’altronde, affermava il giudice della cognizione, replicando ad un’eccezione dell’allora parte convenuta, l’indice di CH rappresenta un criterio comunemente utilizzato anche nelle procedure selettive universitarie, e non solo in quelle concernenti le Abilitazioni Scientifiche Nazionali.
8.1.3. La parziale inattendibilità del criterio dell’IM factor, se utilizzato in modo esclusivo, per la sentenza ottemperanda si spiega con la circostanza che esso, diversamente da quello di CH, non consente di valutare i singoli lavori, ma piuttosto misura il numero medio di citazioni, ossia è un indicatore della performance dei periodici scientifici; esso pertanto ha valore significativo assorbente – secondo il giudice della cognizione – per valutare il livello professionale dei candidati, solo quando sia riferibile a lavori pubblicati su riviste che pubblicano nel medesimo ambito disciplinare.
Di conseguenza, esso non può valere, almeno non esclusivamente, quando le pubblicazioni sono differenti, come accade nel caso che ci occupa, dove è pacifico che il professor VE sia specializzato in fisiologia umana integrativa, mentre la professoressa FA in quella cellulare e molecolare, e quindi i due hanno pubblicato i loro lavori su riviste differenti, non comparabili con il solo criterio dell’ IM FA .
Tutto ciò, secondo la sentenza ottemperanda, rende non corretta l’attribuzione, anche nel secondo scrutinio, di un punteggio pari a 5 al professor VE e pari a 3,5 alla professoressa FA, con una forbice tra i due ridotta a soli 1,5 punti, quando al contrario, ben maggiore era il divario professionale esistente fra i due contendenti, in base al suddetto parametro.
Il che, per l’appunto, era stata anche conseguenza dell’applicazione esclusiva del criterio dell’ IM factor, non accompagnato da indici bibliometrici più pertinenti. Del resto un indizio della non appropriatezza dei punteggi emerge dalla circostanza che VE risulta autore di venti opere, rispetto alle 19 della FA; il che non può non rilevare come elemento indiziante della non correttezza del giudizio espresso dalla commissione.
8.1.4. L’inattendibilità del ridetto criterio è dimostrata, in fatto, secondo il giudice della cognizione, dal fatto che non risultavano valutati alcuni rilevanti impegni professionali svolti dal professor VE, che, dal 2001 è stato responsabile del laboratorio “ Sensorimotor Integration lab” presso la sezione di Fisiologia Umana del DIMES dell’Università di Genova; dal 2014 è coordinatore del laboratorio congiunto “Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - DIMES”; dal 2017 è Associate Member del gruppo di ricerca “INSERM 1093” dell’Università della Borgogna, ove ha condotto, dirigendoli 10 progetti di ricerca, co-dirigendone altri 6 con un professore – nominativo omesso- di prima fascia del dipartimento.
Tutte attività queste ultime che senz’altro, per quel giudice, rientravano tra gli oggetti valutabili in base ai ridetti criteri, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del regolamento, e che al contrario la commissione aveva indebitamente trascurato.
Per contro, l’altra candidata aveva svolto una sola ulteriore attività di direzione di ricerche, quale responsabile, dal 2005, del laboratorio “Imaging ” presso la sezione di Fisiologia del DIMES.
9. Da ultimo, lo stesso quarto motivo d’appello contesta che la sentenza gravata non avrebbe valorizzato la partecipazione a comitati di società scientifiche, non avendo punto calcolato l’esperienza maturata dalla professoressa FA presso la Federazione italiana scienze della vita.
9.1. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.
Anche in questo caso, infatti vi erano statuizioni rivenienti dal precedente giudicato; in particolare, la sentenza n.957 del 2023 aveva evidenziato che, contrariamente a quanto riportato nella griglia di valutazione, la candidata non era rappresentante della Società italiana di Fisiologia nel Consiglio direttivo della FISV, bensì membro del comitato editoriale del giornale della FISV, ossia collabora nella redazione della rivista della associazione, il che dequota significativamente il valore della relativa esperienza, essendo la stessa componente del Consiglio direttivo della Società italiana di Fisiologia (dal 2020) e non rappresentante di essa.
Esperienza unica, peraltro, non comparabile a quella variegata del prof. VE che è stato: 1. componente nel biennio 2016-2017, del Consiglio direttivo della Società italiana di Psicofisiologia (2016-2017); 2. membro del Comitato scientifico dell ’International Research Center for cognitive applied neuroscience - IRCCAN (dal 2020); 3. Componente del Comitato tecnico-scientifico del Consorzio regionale imprese - Enti di ricerca SI4LIFE (2013-2017); 4. componente del Consiglio scientifico della Fondazione italiana sclerosi multipla (dal 2017)”.
10. Il quinto motivo d’appello contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato l’Università a risarcire il danno alla parte appellata, in seguito alla accertata illegittimità dell’attività della commissione.
10.1. La parte appellante articola, a tal proposito, una serie di critiche alla ridetta condanna, rappresentando che le illegittimità sarebbero, al più, da ascrivere alla commissione, e non all’Ateneo, e comunque che non sarebbe ravvisabile una colpevolezza a carico dell’amministrazione, attesa, da un lato, la complessità dell’attività amministrativa, e non solo di giudizio, che è stato necessario svolgere prima di riavviare i lavori della commissione, e, dall’altro, la concomitanza di un’altra procedura concorsuale avviata sul medesimo profilo, che ha impegnato energie e risorse aggravando i già impegnativi lavori della commissione, anche perché la stessa è stata oggetto di un’impugnativa proposta, con esito poi sfavorevole, dalla parte appellata.
Questi elementi – diversamente da quanto statuito dalla sentenza gravata- avrebbero imposto di concedere all’amministrazione intimata un margine di tolleranza temporale, prima di stigmatizzare, quale inerzia colpevole, il comportamento da lei tenuto.
10.2. La doglianza pone in discussione lo stesso “an” del risarcimento, dubitando che gli esiti processuali avessero riconosciuto la spettanza del bene della vita in capo al professor VE, e comunque ne pone a critica il “ quantum” ritenendo che l’impugnazione interposta dal professor VE all’avvio di una nuova procedura concorsuale, per un posto omologo a quello di cui alla controversia, rallentando il ridetto concorso, abbia cagionato un lucro cessante all’Ateneo, individuabile nella perdita del finanziamento statale prevista per l’aumento di organico, laddove fossero state tempestivamente concluse le procedure di assunzione.
11. Il motivo è complessivamente infondato.
11.1. Innanzitutto non vi è dubbio che l’operato della commissione, quale organo di cui l’Ateneo si è avvalso per svolgere la procedura selettiva, abbia prodotto un’attività i cui effetti, anche quelli eventualmente derivanti da fatti illeciti commessi dalla prima, sono giuridicamente addebitabili alla seconda.
Il lavoro di quest’ultima, del resto, è stato approvato dal Rettore con il decreto n.2623 del 27 maggio del 2024 il quale, validandone l’operato, lo ha anche legalmente fatto proprio così imputandolo all’ente da lui rappresentato.
11.2. Tanto meno risulta provato il dato inerente alla particolare complessità del lavoro svolto dalla commissione.
11.2.1. Invero la sola circostanza che il Presidente abbia ritenuto di interpellare gli organi di Ateneo, in relazione alla persistente legittimazione della stessa commissione -il cui operato era già stato ritenuto illegittimo dal giudice, a rinnovare le valutazioni – costituisce un evento fisiologico, che spettava all’amministrazione di contenere in tempi procedimentali ragionevoli, e che comunque giammai potrebbe essere inammissibilmente “caricato”, quale costo, sulla parte appellata, la quale, in base alla sentenza favorevole ottenuta, aveva diritto ad un’esecuzione pronta ed effettiva della decisione, indipendentemente da questioni organizzative interne dell’amministrazione obbligata.
11.2.2. Vi è, di poi, un principio di prova logica che smentisce l’assunto della parte appellante in ordine alla complessità, in sé, dei lavori della commissione; infatti quell’organo si è riunito una volta sola ed ha concluso i lavori in modo pressoché identico al risultato della prima valutazione, il che esclude che si siano prospettate soverchie difficoltà che hanno aggravato il relativo procedimento.
11.2.3. Le considerazioni che precedono escludono altresì che all’amministrazione fosse concedibile un termine di tolleranza per adempiere, dal momento che, come è agevolmente ricavabile dai risultati cui è pervenuta, la commissione non ha affatto svolto accertamenti particolarmente complessi, avendo in sostanza confermato la precedente decisione.
11.2.4. Quanto al concomitante svolgimento di un altro concorso, la stessa sentenza ottemperanda ha chiarito che si trattava di due procedimenti fra loro autonomi, il che esclude che il secondo possa aver interferito sul primo, rallentando le attività di rinnovazione, che erano obbligate in base a quanto prescritto dalla sentenza passata in cosa giudicata.
11.2.5. Tanto meno le eventuali perdite di finanziamenti, che sarebbero spettati all’Università in caso di tempestiva conclusione dell’altra procedura, potrebbero essere addebitate alla parte appellata, che, avviando un ulteriore giudizio di legittimità, si è solo avvalsa del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, e dunque in alcun modo può ritenersi che, neppure in senso concausale, abbia rallentato il relativo procedimento.
11.2.6. Infine, tutte le considerazioni che precedono dimostrano che, contrariamente a quanto sostenuto dal motivo in esame, la sentenza eseguenda aveva riconosciuto che il bene della vita cui aspirava spettava alla parte appellata, prova ne sia che lo ha ottenuto in sede di ottemperanza.
Ne consegue, oltre che il riconoscimento dell’”an”, anche la correttezza della relativa criteriologia per la quantificazione del danno, individuata dalla sentenza gravata nelle differenze stipendiali spettanti alla parte appellata, dall’1 aprile del 2024, fino all’effettiva immissione in ruolo quale professore di prima fascia, con offerta che dovrà essere concretamente determinata, ai sensi del comma 4 dell’art.34 c.p.a., dall’amministrazione appellante.
12. Questi motivi inducono al rigetto dell’appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 7000,00 (eurosettemila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO