TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 41886/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 febbraio
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41886 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
- Avv.ti R. Pisano ed E. Spina Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominato in epigrafe chiedeva di accertare l'insussistenza dei presupposti di legge per la propria iscrizione di ufficio nella Gestione Commercianti presso l' di Roma e per CP_1
l'effetto disporre la cancellazione della propria iscrizione d'ufficio alla gestione dei
Commercianti nonché l'annullamento dell'avviso bonario emesso di conseguenza, eccependo in sostanza la propria erronea iscrizione alla gestione commercianti da parte dell'Istituto.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso deducendone CP_1
l'infondatezza.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
È documentalmente provato che la ricorrente sia socia al 33,33 % della dal 29 aprile 1982 ne sia stata legale Controparte_2 rappresentante e amministratore unico e dal 15 maggio 2023 ne sia legale rappresentante e amministratore unitamente al sig. , anch'egli Controparte_3 socio al 33,33 %, mentre la terza socia al 33,34 % sia la sig.ra (all.ti Persona_1 nn. 1 e 2 alla memoria); tale società, pur essendo registrata con il codice ATECO
68.20.01 (locazione beni immobili propri), ha quale oggetto sociale, tra l'altro, le seguenti attività: “- la locazione, la gestione, la conduzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, in proprio e con appalto a terzi, di immobili propri e di terzi, quale ne sia la destinazione (civile, commerciale, industriale, turistico ricettiva, agricola ecc.), compresi i terreni edificabili ed agricoli;
- lo studio, la progettazione,
l'organizzazione e l'effettuazione, anche per conto terzi, di iniziative immobiliari e lo svolgimento delle attività ad esse inerenti e/ connesse, quali l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la locazione, l'appalto, la gestione, l'amministrazione di beni immobili rustici ed urbani e di diritti immobiliari, nonché il restauro ed il rifacimento di edifici di qualsiasi natura, stipulando i relativi contratti di appalto” (all.
n. 1 alla memoria); inoltre, tale società è sempre stata attiva e produttiva di utili, avendo presentato sin dall'anno 1997 dichiarazioni fiscali in cui la ricorrente è espressamente indicata come amministratrice (all.ti nn. 3 e 4 alla memoria), e alla luce delle dichiarazioni fiscali e dei numerosi contratti di locazione registrati, appare evidente che l'attività svolta dalla abbia Controparte_2 natura terziaria (all. n. 5 alla memoria). A ciò si aggiunga che la
[...] non ha nessun dipendente e che il sig. , Controparte_2 Controparte_3 anch'egli socio al 33,33%, nonché legale rappresentante e amministratore dal 15 maggio 2023, risulta assunto con contratto di lavoro subordinato full-time dalla
IMPRESA CUTINI ALVARO S.R.L., con conseguente esclusione dell'esercizio abituale e prevalente di attività d'impresa nell'ambito della
[...]
(all. n. 6 alla memoria), mentre, al contrario, la ricorrente Controparte_2 non ha mai svolto alcuna attività lavorativa di per sé incompatibile con l'esercizio abituale e prevalente di attività d'impresa nell'ambito della
[...]
di cui, peraltro, è sempre stata amministratrice (all. n. 7 alla Controparte_2 memoria).
Alla luce di questi elementi probatori emerge la legittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti in quanto l'attività di CP_1 gestione immobiliare, se svolta nelle forme dell'intermediazione ed esercitata in forma societaria, presenta un'immanente natura commerciale, poiché finalizzata allo scopo di lucro. Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass.
n. 3145 dell'11 febbraio 2013 e ribadito in Cass. n. 9964 del 23 aprile 2018, Cass.
n. 17643 del 6 settembre 2016 tra le numerose)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 marzo
2019, n. 8024).
In linea con tale principio di diritto, la Circolare 12 giugno 2003, n. 102 CP_1 ha precisato che “l'attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d'impresa se esercitata da società di persone o di capitali
(S.r.l.)” (all. n. 10 alla memoria).
Ciò in quanto “Qualora l'attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più ampia attività (ad esempio, prestazione di servizi a terzi), organizzata in forma di impresa, deve ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare quale reddito d'impresa, ex art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR e che i soggetti che l'attività stessa svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all'iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti”
(Circolare 6 novembre 2003, n. 171) (all. n. 11 alla memoria). CP_1
Nessun dubbio infine può sussistere circa il fatto che tale attività costituisca l'attività prevalente della ricorrente, dato che dall'estratto contributivo inerente alla posizione previdenziale della stessa risulta che ella non ha versato contributi ad alcuna Gestione previdenziale (all. n. 7 alla memoria) e che, in particolare, per tutto il periodo di cui ai fatti di causa (anni 2018-2024), ella non ha versato alcun contributo a nessuna Gestione previdenziale, neppure per l'attività di amministratore da lei pacificamente svolta in seno alla Controparte_2
[...]
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.864,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 10 febbraio 2025 IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 febbraio
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41886 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
- Avv.ti R. Pisano ed E. Spina Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominato in epigrafe chiedeva di accertare l'insussistenza dei presupposti di legge per la propria iscrizione di ufficio nella Gestione Commercianti presso l' di Roma e per CP_1
l'effetto disporre la cancellazione della propria iscrizione d'ufficio alla gestione dei
Commercianti nonché l'annullamento dell'avviso bonario emesso di conseguenza, eccependo in sostanza la propria erronea iscrizione alla gestione commercianti da parte dell'Istituto.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso deducendone CP_1
l'infondatezza.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
È documentalmente provato che la ricorrente sia socia al 33,33 % della dal 29 aprile 1982 ne sia stata legale Controparte_2 rappresentante e amministratore unico e dal 15 maggio 2023 ne sia legale rappresentante e amministratore unitamente al sig. , anch'egli Controparte_3 socio al 33,33 %, mentre la terza socia al 33,34 % sia la sig.ra (all.ti Persona_1 nn. 1 e 2 alla memoria); tale società, pur essendo registrata con il codice ATECO
68.20.01 (locazione beni immobili propri), ha quale oggetto sociale, tra l'altro, le seguenti attività: “- la locazione, la gestione, la conduzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, in proprio e con appalto a terzi, di immobili propri e di terzi, quale ne sia la destinazione (civile, commerciale, industriale, turistico ricettiva, agricola ecc.), compresi i terreni edificabili ed agricoli;
- lo studio, la progettazione,
l'organizzazione e l'effettuazione, anche per conto terzi, di iniziative immobiliari e lo svolgimento delle attività ad esse inerenti e/ connesse, quali l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la locazione, l'appalto, la gestione, l'amministrazione di beni immobili rustici ed urbani e di diritti immobiliari, nonché il restauro ed il rifacimento di edifici di qualsiasi natura, stipulando i relativi contratti di appalto” (all.
n. 1 alla memoria); inoltre, tale società è sempre stata attiva e produttiva di utili, avendo presentato sin dall'anno 1997 dichiarazioni fiscali in cui la ricorrente è espressamente indicata come amministratrice (all.ti nn. 3 e 4 alla memoria), e alla luce delle dichiarazioni fiscali e dei numerosi contratti di locazione registrati, appare evidente che l'attività svolta dalla abbia Controparte_2 natura terziaria (all. n. 5 alla memoria). A ciò si aggiunga che la
[...] non ha nessun dipendente e che il sig. , Controparte_2 Controparte_3 anch'egli socio al 33,33%, nonché legale rappresentante e amministratore dal 15 maggio 2023, risulta assunto con contratto di lavoro subordinato full-time dalla
IMPRESA CUTINI ALVARO S.R.L., con conseguente esclusione dell'esercizio abituale e prevalente di attività d'impresa nell'ambito della
[...]
(all. n. 6 alla memoria), mentre, al contrario, la ricorrente Controparte_2 non ha mai svolto alcuna attività lavorativa di per sé incompatibile con l'esercizio abituale e prevalente di attività d'impresa nell'ambito della
[...]
di cui, peraltro, è sempre stata amministratrice (all. n. 7 alla Controparte_2 memoria).
Alla luce di questi elementi probatori emerge la legittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti in quanto l'attività di CP_1 gestione immobiliare, se svolta nelle forme dell'intermediazione ed esercitata in forma societaria, presenta un'immanente natura commerciale, poiché finalizzata allo scopo di lucro. Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass.
n. 3145 dell'11 febbraio 2013 e ribadito in Cass. n. 9964 del 23 aprile 2018, Cass.
n. 17643 del 6 settembre 2016 tra le numerose)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 marzo
2019, n. 8024).
In linea con tale principio di diritto, la Circolare 12 giugno 2003, n. 102 CP_1 ha precisato che “l'attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d'impresa se esercitata da società di persone o di capitali
(S.r.l.)” (all. n. 10 alla memoria).
Ciò in quanto “Qualora l'attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più ampia attività (ad esempio, prestazione di servizi a terzi), organizzata in forma di impresa, deve ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare quale reddito d'impresa, ex art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR e che i soggetti che l'attività stessa svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all'iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti”
(Circolare 6 novembre 2003, n. 171) (all. n. 11 alla memoria). CP_1
Nessun dubbio infine può sussistere circa il fatto che tale attività costituisca l'attività prevalente della ricorrente, dato che dall'estratto contributivo inerente alla posizione previdenziale della stessa risulta che ella non ha versato contributi ad alcuna Gestione previdenziale (all. n. 7 alla memoria) e che, in particolare, per tutto il periodo di cui ai fatti di causa (anni 2018-2024), ella non ha versato alcun contributo a nessuna Gestione previdenziale, neppure per l'attività di amministratore da lei pacificamente svolta in seno alla Controparte_2
[...]
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.864,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 10 febbraio 2025 IL GIUDICE