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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4910 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Maria Margherita Caggiula del Foro di C.F._2
Lecce, come da mandato a margine dell'atto di citazione, procuratore domiciliatario che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec:
Email_1
- ATTRICI -
E
(c.f.; ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Controparte_1 C.F._3
Scieri del Foro di Padova, come da mandato in atti, procuratore domiciliatario, che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec:
Email_2
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate dai difensori delle parti in data 4.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il 14.7.2020, e Parte_1 [...]
esponevano: che era nata a [...] il Parte_2 Parte_2
2.12.1994 da una relazione sentimentale tra e durata 14 anni e Parte_1 Controparte_1 terminata nel 2007; che, con decreto dell'8.10.2007, depositato il 12.10.2007, il Tribunale per i
Minorenni di Venezia aveva omologato il ricorso congiunto con cui i genitori di Parte_2
avevano concordato che il mantenimento della minore fosse integralmente a carico del
[...] padre, incluse spese straordinarie;
che dall'estate del 2009 il convenuto non aveva più provveduto in alcun modo al mantenimento della figlia, cui aveva provveduto in via esclusiva la madre;
che la figlia, da quell'estate, si era trasferita presso la madre a Gallipoli dove la lavorava presso Pt_1
Banca Intesa, in quanto il padre le aveva imposto di convivere con la sua nuova compagna CP_2
privandola persino della stanza da letto in cui si era trasferito il figlio della mentre
[...] CP_2
la stanza degli ospiti era occupata dalla madre della che le attrici con raccomandata del CP_2
22.5.2019 avevano chiesto al convenuto il pagamento di una somma per il mancato mantenimento della figlia dal 2009 in poi;
che con pec del 4.7.2019, , Colonnello dei Controparte_1
Carabinieri, aveva risposto di non potersi occupare della figlia, in quanto impegnato nella sua attività lavorativa, continuando a disinteressarsi della figlia medesima, dal punto di vista economico, morale e assistenziale, e non versando alcunché; che , dopo il Parte_2
diploma di maturità, non aveva proseguito gli studi per il rifiuto del padre di mantenerla all'Università e non riusciva a trovare lavoro;
che il a solo otto giorni dal ricevimento Parte_2
della predetta raccomandata, aveva alienato fittiziamente la propria abitazione in Salvezzano
Dentro, alla via Lamarmora n. 10, alla sua compagna . CP_2
Pertanto, concludevano chiedendo di: accertare e disporre il diritto al mantenimento di
[...]
da parte del padre;
condannare il al rimborso delle spese sostenute dalla Parte_2 Parte_2
per il mantenimento della figlia dal 2009 al 2020 e al risarcimento del danno nei confronti Pt_1
della e della figlia nella misura di Euro 150.000,00 ciascuna, oltre rivalutazione dal 2009 Pt_1
sino al soddisfo o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta dell'11.11.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e richieste. In particolare, sosteneva: di aver subito un dissesto finanziario per la ristrutturazione della casa familiare, da quando aveva cominciato la convivenza con la che la figlia continuava ad avere la sua stanza nella casa familiare;
CP_2 Parte_2 cha dall'estate 2009 c'era stato un allontanamento tra padre e figlia, peggiorato anche a causa dei successivi problemi di salute del che la vendita della casa familiare alla si era resa Parte_2 CP_2
necessaria per il pagamento dei debiti contratti per la ristrutturazione e per precedenti debiti cagionati dalla;
che era economicamente autosufficiente. Pt_1 Parte_2
Concludeva eccependo il difetto di legittimazione attiva di la Parte_2
prescrizione del diritto al mantenimento dal 2009 al 2014, nel merito per il rigetto delle domande attoree, con condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c. al pagamento in suo favore della somma di Euro
25.000,00, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, perché si disponesse il versamento a carico del in favore della figlia della somma di Euro 300,00 Parte_2
mensili dalla data della domanda o, in ulteriore subordine, dal 1.6.2014.
La causa veniva istruita tramite prove documentali ed orali e previa precisazione delle conclusioni, mediante deposito di note scritte, con ordinanza del 10.12.2024, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
_______________
Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di Parte_2
che ha chiesto in proprio la condanna del convenuto al suo mantenimento, in quanto non
[...]
autosufficiente economicamente, sebbene abbia superato la maggiore età, ed in quanto ha chiesto il risarcimento del danno morale, come emerge dal contenuto dell'atto di citazione e come meglio precisato nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La domanda di rimborso delle spese già sostenute per il mantenimento va, invece, riferita solo ad
Parte_1
Va anche rigettata l'eccezione di prescrizione, con riferimento a quest'ultima domanda, in quanto il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dal genitore che ha allevato il figlio è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. 4.4.2014, n. 7986).
Nel merito, deve rilevarsi che, all'esito dell'istruttoria, è emerso il disinteresse manifestato da nei confronti della figlia sia sotto il profilo economico che Controparte_1 Parte_2
sotto il profilo morale, a partire dal mese di giugno 2009 in poi, cioè dal trasferimento di quest'ultima presso la madre in Gallipoli.
In sede di interrogatorio formale, il convenuto ha chiaramente ammesso di aver fatto mancare i mezzi di sostentamento alla figlia, “ma non completamente”, a suo dire, avendo sostenuto di aver corrisposto “taluni alimenti”. Ha affermato di aver effettuato alcuni bonifici sulla carta pestepay della e di aver corrisposto somme in contanti, ma non ne ha fornito alcuna prova. Ha tentato Pt_1 di “giustificare” il suo comportamento, sostenendo di aver dovuto far fronte a ingenti debiti, ma anche in questo caso non ha fornito alcuna prova dei pagamenti effettuati. D'altra parte, l'aver contratto dei debiti certamente non può essere una valida motivazione per sottrarsi al dovere di mantenimento che ogni genitore ha nei confronti dei figli. Ancor meno giustificabile appare tale condotta a fronte della documentazione fiscale depositata dalle attrici da cui si evince l'elevato reddito del Colonnello dei Carabinieri Controparte_1 Il quadro offerto dallo stesso della propria assenza quale genitore nella vita della Controparte_1
figlia si è arricchito di particolari a seguito della deposizione di tutti i testi escussi. Parte_2
La teste ha confermato il completo disinteresse sia economico che affettivo del Testimone_1
convenuto verso la figlia e di aver visto in più occasioni dare Parte_2 Parte_1
soldi alla figlia per qualsivoglia necessità. Ha aggiunto di essere a conoscenza, per averglielo riferito , di contrasti tra quest'ultima e la compagna del padre e che la Parte_2 stanza della giovane, presso l'abitazione del padre, era stata data al figlio della di lui compagna.
Anche il teste ha dichiarato di essere a conoscenza che dall'estate 2009 Testimone_2
aveva provveduto a tutte le esigenze di sua figlia, e che il disinteresse del padre era Parte_1
tale da giungere a dimenticarsi perfino del compleanno della giovane, che conseguentemente ne soffriva. Ha pure confermato che la stanza di nell'abitazione di suo padre era stata Parte_2
data al figlio della con forte dispiacere della stessa attrice che era costretta, quando CP_2 Parte_2 si trovava a Padova, a dormire in un'altra camera o sul divano.
La teste ha poi dichiarato: “…da quando si è trasferita a Gallipoli Testimone_3 Parte_2
è sparito completamente dalla vita di sia economicamente non Controparte_1 Parte_2
versando alcun mantenimento sia affettivamente arrivando a non darle gli auguri di Natale e a non rispondere al telefono per mesi-anni ed impedendole di iscriversi all'Università in quanto non voleva contribuire economicamente, né voleva che la stessa tornasse a vivere nella casa familiare di Padova dove aveva vissuto fino al suo trasferimento a Gallipoli. So tutto questo Parte_2
perché mi sento ogni mattina con negli ultimi dieci anni ed in quanto ha Parte_2 Parte_2
dormito diverse volte a casa mia a Padova. Posso dire che quando è venuta a trovare suo padre che era a Padova lo stesso le impediva di andare nella sua abitazione e era costretta a Parte_2 venire a dormire da me, anche dopo in alcune circostanze era stata picchiata dal padre”.
Ha aggiunto che era invece a contribuire economicamente e moralmente in favore Parte_1
di sottolineando il completo disinteresse di . Parte_2 Controparte_1
Ha precisato che in un'occasione era anch'ella presente in casa del e aveva potuto Parte_2 constatare che la trattava come se quest'ultima non facesse parte della famiglia. CP_2 Parte_2
Non è contestato dal convenuto che fosse tenuto al mantenimento della figlia Controparte_1
fino al raggiungimento della maggiore età, quanto meno nella misura del 50%, gravando su entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento dei figli, malgrado il sulla base dell'accordo Parte_2 raggiunto dalle parti e omologato dal Tribunale per i Minorenni si fosse assunto anche l'impegno al mantenimento integrale della figlia.
Dall'istruttoria è emerso che dal mese di giugno 2009 in poi è stata Parte_2 mantenuta esclusivamente dalla madre. E' anche emerso, con riguardo al periodo successivo al raggiungimento della maggiore età, per quanto riferito dai testi escussi, che ella non lavorava, salvo qualche recente saltuaria esperienza tale da non renderla certamente economicamente autosufficiente.
Va anche esaminata la domanda di rimborso delle spese già sostenute da Parte_1 nell'interesse della figlia a partire dal mese di giugno 2009.
In proposito va richiamato il principio più volte ribadito dalla S.C., secondo cui “l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ.” (così Cass.
4.11.2010 n. 22506; conf., più di recente, Cass. 10.4.2012 n. 5652, 14.7.2016
n. 14417 e 7.4.2017 n. 9059).
In ordine al quantum dovuto in restituzione, va considerato che il relativo importo, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova un limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che in entrambi i casi non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (così Cass.
4.11.2010 n. 22506).
Sulla base dei principi sin qui richiamati va, quindi, affermato il diritto di al Parte_1
richiesto rimborso pro quota.
Nel caso in esame, considerato l'elevato reddito del come documentato dalle attrici, Parte_2 nonché l'elevato tenore di vita goduto da sin dall'infanzia, l'importo da Parte_2
riconoscere in favore di può determinarsi in via equitativa, tenendo conto anche Parte_1
delle spese straordinarie, sulla base di un contributo mensile pro quota del padre (valutato all'attualità) di euro 500,00 dal mese di giugno 2009 al mese di luglio 2020 (notifica dell'atto di citazione), così pervenendo ad un importo complessivo di Euro 66.500,00, comprensivo delle spese straordinarie, già rivalutato alla data della presente decisione. Su tale importo sono, altresì, dovuti all'attrice gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, sulla somma devalutata e poi annualmente rivalutata sino alla presente decisione. Il mantenimento pro quota da disporsi direttamente in favore di può Parte_2
essere quantificato nel medesimo importo onnicomprensivo di Euro 500,00 mensili, a partire dalla domanda introduttiva del presente giudizio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. non ha provato di aver subito ulteriori danni. Parte_1
Va accolta, inoltre, la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla figlia per il disinteresse manifestato dal padre (danno da deprivazione genitoriale).
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio nato fuori dal matrimonio, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della
Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (così Cass. 16.2.2015 n. 3079, conf.
Cass. 10.4.2012 n. 5652).
Nel caso in esame, risulta, senza dubbio, provata la sofferenza subita da oltre che Parte_2 per il disinteresse economico da parte del padre anche per l'essere stata trascurata moralmente, privata di ogni attenzione da parte del genitore che le negava anche solo una telefonata o un pensiero d'auguri per il compleanno e per le altre festività, che non era più disponibile ad accoglierla nella propria dimora, manifestando più accoglienza per il figlio della propria compagna, cui aveva destinato finanche la camera da letto di che nei confronti di Parte_2 quest'ultima.
Il danno per il rifiuto del padre di rapportarsi al figlio e per la mancanza di assistenza morale e materiale da parte del genitore, d'altra parte, può ritenersi provato anche secondo criteri presuntivi, sulla base delle comuni regole di esperienza, e legittima, pertanto, alla stregua dei principi giuridici e di tutti gli elementi di valutazione sin qui richiamati, il riconoscimento del risarcimento richiesto, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Può farsi ricorso, a tal fine, ai criteri “tabellati” di liquidazione del danno per la morte del genitore, secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, qui condiviso. E' stato, infatti, osservato che se anche la morte del genitore è situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro, debitamente corretto, è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione (cfr. Trib. Roma
22.7.2014 e 19.5.2017).
Le tabelle del 2023 elaborate dal Tribunale di Roma per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, prevedono un valore punto di € 11.356,15, considerando 20 punti per la perdita del genitore. Considerato, inoltre, seguendo il percorso logico trasfuso in tali Tabelle, che, nel caso di specie occorre calcolare ulteriori 4,5 punti per la giovane età della figlia e ulteriori 2,5 punti per l'età del genitore, si arriva a determinare l'importo risarcitorio in € 306.616,05.
Tale importo, considerata la decisione di di trasferirsi presso la madre in Gallipoli Parte_2
e, quindi, di cessare la convivenza con il padre può essere approssimativamente dimezzato, così da pervenire all'importo risarcitorio richiesto di Euro 150.000,00.
Il danno così equitativamente determinato, deve intendersi comprensivo di rivalutazione e interessi legali sino alla data della presente decisione e dovrà, pertanto, essere maggiorato di interessi legali dalla data della decisione al saldo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. 10.3.2014 n.
55 e successive modifiche, vanno poste a carico del convenuto, poiché soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel presente giudizio introdotto da e Parte_1
nei confronti di così provvede: Parte_2 Controparte_1
a) Accerta il diritto di ad ottenere un contributo al mantenimento Parte_2
da parte di e per l'effetto pone a carico di Controparte_1 Controparte_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_2
di Euro 500,00 a tale titolo, a decorrere dalla domanda introduttiva del presente giudizio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
b) condanna al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1
di Euro 66.500,00 a titolo di regresso per gli oneri sostenuti in via esclusiva per il mantenimento della figlia, dal mese di giugno 2009 sino alla notifica dell'atto di citazione, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, sulla somma devalutata e poi annualmente rivalutata sino alla presente decisione;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2 dell'importo di euro 150.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
d) condanna al pagamento, in favore delle attrici delle spese processuali, Controparte_1 liquidate in complessivi € 545,00 per spese ed € 12.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Lecce, il 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4910 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Maria Margherita Caggiula del Foro di C.F._2
Lecce, come da mandato a margine dell'atto di citazione, procuratore domiciliatario che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec:
Email_1
- ATTRICI -
E
(c.f.; ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Controparte_1 C.F._3
Scieri del Foro di Padova, come da mandato in atti, procuratore domiciliatario, che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec:
Email_2
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate dai difensori delle parti in data 4.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il 14.7.2020, e Parte_1 [...]
esponevano: che era nata a [...] il Parte_2 Parte_2
2.12.1994 da una relazione sentimentale tra e durata 14 anni e Parte_1 Controparte_1 terminata nel 2007; che, con decreto dell'8.10.2007, depositato il 12.10.2007, il Tribunale per i
Minorenni di Venezia aveva omologato il ricorso congiunto con cui i genitori di Parte_2
avevano concordato che il mantenimento della minore fosse integralmente a carico del
[...] padre, incluse spese straordinarie;
che dall'estate del 2009 il convenuto non aveva più provveduto in alcun modo al mantenimento della figlia, cui aveva provveduto in via esclusiva la madre;
che la figlia, da quell'estate, si era trasferita presso la madre a Gallipoli dove la lavorava presso Pt_1
Banca Intesa, in quanto il padre le aveva imposto di convivere con la sua nuova compagna CP_2
privandola persino della stanza da letto in cui si era trasferito il figlio della mentre
[...] CP_2
la stanza degli ospiti era occupata dalla madre della che le attrici con raccomandata del CP_2
22.5.2019 avevano chiesto al convenuto il pagamento di una somma per il mancato mantenimento della figlia dal 2009 in poi;
che con pec del 4.7.2019, , Colonnello dei Controparte_1
Carabinieri, aveva risposto di non potersi occupare della figlia, in quanto impegnato nella sua attività lavorativa, continuando a disinteressarsi della figlia medesima, dal punto di vista economico, morale e assistenziale, e non versando alcunché; che , dopo il Parte_2
diploma di maturità, non aveva proseguito gli studi per il rifiuto del padre di mantenerla all'Università e non riusciva a trovare lavoro;
che il a solo otto giorni dal ricevimento Parte_2
della predetta raccomandata, aveva alienato fittiziamente la propria abitazione in Salvezzano
Dentro, alla via Lamarmora n. 10, alla sua compagna . CP_2
Pertanto, concludevano chiedendo di: accertare e disporre il diritto al mantenimento di
[...]
da parte del padre;
condannare il al rimborso delle spese sostenute dalla Parte_2 Parte_2
per il mantenimento della figlia dal 2009 al 2020 e al risarcimento del danno nei confronti Pt_1
della e della figlia nella misura di Euro 150.000,00 ciascuna, oltre rivalutazione dal 2009 Pt_1
sino al soddisfo o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta dell'11.11.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e richieste. In particolare, sosteneva: di aver subito un dissesto finanziario per la ristrutturazione della casa familiare, da quando aveva cominciato la convivenza con la che la figlia continuava ad avere la sua stanza nella casa familiare;
CP_2 Parte_2 cha dall'estate 2009 c'era stato un allontanamento tra padre e figlia, peggiorato anche a causa dei successivi problemi di salute del che la vendita della casa familiare alla si era resa Parte_2 CP_2
necessaria per il pagamento dei debiti contratti per la ristrutturazione e per precedenti debiti cagionati dalla;
che era economicamente autosufficiente. Pt_1 Parte_2
Concludeva eccependo il difetto di legittimazione attiva di la Parte_2
prescrizione del diritto al mantenimento dal 2009 al 2014, nel merito per il rigetto delle domande attoree, con condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c. al pagamento in suo favore della somma di Euro
25.000,00, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, perché si disponesse il versamento a carico del in favore della figlia della somma di Euro 300,00 Parte_2
mensili dalla data della domanda o, in ulteriore subordine, dal 1.6.2014.
La causa veniva istruita tramite prove documentali ed orali e previa precisazione delle conclusioni, mediante deposito di note scritte, con ordinanza del 10.12.2024, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
_______________
Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di Parte_2
che ha chiesto in proprio la condanna del convenuto al suo mantenimento, in quanto non
[...]
autosufficiente economicamente, sebbene abbia superato la maggiore età, ed in quanto ha chiesto il risarcimento del danno morale, come emerge dal contenuto dell'atto di citazione e come meglio precisato nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La domanda di rimborso delle spese già sostenute per il mantenimento va, invece, riferita solo ad
Parte_1
Va anche rigettata l'eccezione di prescrizione, con riferimento a quest'ultima domanda, in quanto il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dal genitore che ha allevato il figlio è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. 4.4.2014, n. 7986).
Nel merito, deve rilevarsi che, all'esito dell'istruttoria, è emerso il disinteresse manifestato da nei confronti della figlia sia sotto il profilo economico che Controparte_1 Parte_2
sotto il profilo morale, a partire dal mese di giugno 2009 in poi, cioè dal trasferimento di quest'ultima presso la madre in Gallipoli.
In sede di interrogatorio formale, il convenuto ha chiaramente ammesso di aver fatto mancare i mezzi di sostentamento alla figlia, “ma non completamente”, a suo dire, avendo sostenuto di aver corrisposto “taluni alimenti”. Ha affermato di aver effettuato alcuni bonifici sulla carta pestepay della e di aver corrisposto somme in contanti, ma non ne ha fornito alcuna prova. Ha tentato Pt_1 di “giustificare” il suo comportamento, sostenendo di aver dovuto far fronte a ingenti debiti, ma anche in questo caso non ha fornito alcuna prova dei pagamenti effettuati. D'altra parte, l'aver contratto dei debiti certamente non può essere una valida motivazione per sottrarsi al dovere di mantenimento che ogni genitore ha nei confronti dei figli. Ancor meno giustificabile appare tale condotta a fronte della documentazione fiscale depositata dalle attrici da cui si evince l'elevato reddito del Colonnello dei Carabinieri Controparte_1 Il quadro offerto dallo stesso della propria assenza quale genitore nella vita della Controparte_1
figlia si è arricchito di particolari a seguito della deposizione di tutti i testi escussi. Parte_2
La teste ha confermato il completo disinteresse sia economico che affettivo del Testimone_1
convenuto verso la figlia e di aver visto in più occasioni dare Parte_2 Parte_1
soldi alla figlia per qualsivoglia necessità. Ha aggiunto di essere a conoscenza, per averglielo riferito , di contrasti tra quest'ultima e la compagna del padre e che la Parte_2 stanza della giovane, presso l'abitazione del padre, era stata data al figlio della di lui compagna.
Anche il teste ha dichiarato di essere a conoscenza che dall'estate 2009 Testimone_2
aveva provveduto a tutte le esigenze di sua figlia, e che il disinteresse del padre era Parte_1
tale da giungere a dimenticarsi perfino del compleanno della giovane, che conseguentemente ne soffriva. Ha pure confermato che la stanza di nell'abitazione di suo padre era stata Parte_2
data al figlio della con forte dispiacere della stessa attrice che era costretta, quando CP_2 Parte_2 si trovava a Padova, a dormire in un'altra camera o sul divano.
La teste ha poi dichiarato: “…da quando si è trasferita a Gallipoli Testimone_3 Parte_2
è sparito completamente dalla vita di sia economicamente non Controparte_1 Parte_2
versando alcun mantenimento sia affettivamente arrivando a non darle gli auguri di Natale e a non rispondere al telefono per mesi-anni ed impedendole di iscriversi all'Università in quanto non voleva contribuire economicamente, né voleva che la stessa tornasse a vivere nella casa familiare di Padova dove aveva vissuto fino al suo trasferimento a Gallipoli. So tutto questo Parte_2
perché mi sento ogni mattina con negli ultimi dieci anni ed in quanto ha Parte_2 Parte_2
dormito diverse volte a casa mia a Padova. Posso dire che quando è venuta a trovare suo padre che era a Padova lo stesso le impediva di andare nella sua abitazione e era costretta a Parte_2 venire a dormire da me, anche dopo in alcune circostanze era stata picchiata dal padre”.
Ha aggiunto che era invece a contribuire economicamente e moralmente in favore Parte_1
di sottolineando il completo disinteresse di . Parte_2 Controparte_1
Ha precisato che in un'occasione era anch'ella presente in casa del e aveva potuto Parte_2 constatare che la trattava come se quest'ultima non facesse parte della famiglia. CP_2 Parte_2
Non è contestato dal convenuto che fosse tenuto al mantenimento della figlia Controparte_1
fino al raggiungimento della maggiore età, quanto meno nella misura del 50%, gravando su entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento dei figli, malgrado il sulla base dell'accordo Parte_2 raggiunto dalle parti e omologato dal Tribunale per i Minorenni si fosse assunto anche l'impegno al mantenimento integrale della figlia.
Dall'istruttoria è emerso che dal mese di giugno 2009 in poi è stata Parte_2 mantenuta esclusivamente dalla madre. E' anche emerso, con riguardo al periodo successivo al raggiungimento della maggiore età, per quanto riferito dai testi escussi, che ella non lavorava, salvo qualche recente saltuaria esperienza tale da non renderla certamente economicamente autosufficiente.
Va anche esaminata la domanda di rimborso delle spese già sostenute da Parte_1 nell'interesse della figlia a partire dal mese di giugno 2009.
In proposito va richiamato il principio più volte ribadito dalla S.C., secondo cui “l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ.” (così Cass.
4.11.2010 n. 22506; conf., più di recente, Cass. 10.4.2012 n. 5652, 14.7.2016
n. 14417 e 7.4.2017 n. 9059).
In ordine al quantum dovuto in restituzione, va considerato che il relativo importo, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova un limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che in entrambi i casi non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (così Cass.
4.11.2010 n. 22506).
Sulla base dei principi sin qui richiamati va, quindi, affermato il diritto di al Parte_1
richiesto rimborso pro quota.
Nel caso in esame, considerato l'elevato reddito del come documentato dalle attrici, Parte_2 nonché l'elevato tenore di vita goduto da sin dall'infanzia, l'importo da Parte_2
riconoscere in favore di può determinarsi in via equitativa, tenendo conto anche Parte_1
delle spese straordinarie, sulla base di un contributo mensile pro quota del padre (valutato all'attualità) di euro 500,00 dal mese di giugno 2009 al mese di luglio 2020 (notifica dell'atto di citazione), così pervenendo ad un importo complessivo di Euro 66.500,00, comprensivo delle spese straordinarie, già rivalutato alla data della presente decisione. Su tale importo sono, altresì, dovuti all'attrice gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, sulla somma devalutata e poi annualmente rivalutata sino alla presente decisione. Il mantenimento pro quota da disporsi direttamente in favore di può Parte_2
essere quantificato nel medesimo importo onnicomprensivo di Euro 500,00 mensili, a partire dalla domanda introduttiva del presente giudizio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. non ha provato di aver subito ulteriori danni. Parte_1
Va accolta, inoltre, la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla figlia per il disinteresse manifestato dal padre (danno da deprivazione genitoriale).
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio nato fuori dal matrimonio, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della
Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (così Cass. 16.2.2015 n. 3079, conf.
Cass. 10.4.2012 n. 5652).
Nel caso in esame, risulta, senza dubbio, provata la sofferenza subita da oltre che Parte_2 per il disinteresse economico da parte del padre anche per l'essere stata trascurata moralmente, privata di ogni attenzione da parte del genitore che le negava anche solo una telefonata o un pensiero d'auguri per il compleanno e per le altre festività, che non era più disponibile ad accoglierla nella propria dimora, manifestando più accoglienza per il figlio della propria compagna, cui aveva destinato finanche la camera da letto di che nei confronti di Parte_2 quest'ultima.
Il danno per il rifiuto del padre di rapportarsi al figlio e per la mancanza di assistenza morale e materiale da parte del genitore, d'altra parte, può ritenersi provato anche secondo criteri presuntivi, sulla base delle comuni regole di esperienza, e legittima, pertanto, alla stregua dei principi giuridici e di tutti gli elementi di valutazione sin qui richiamati, il riconoscimento del risarcimento richiesto, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Può farsi ricorso, a tal fine, ai criteri “tabellati” di liquidazione del danno per la morte del genitore, secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, qui condiviso. E' stato, infatti, osservato che se anche la morte del genitore è situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro, debitamente corretto, è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione (cfr. Trib. Roma
22.7.2014 e 19.5.2017).
Le tabelle del 2023 elaborate dal Tribunale di Roma per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, prevedono un valore punto di € 11.356,15, considerando 20 punti per la perdita del genitore. Considerato, inoltre, seguendo il percorso logico trasfuso in tali Tabelle, che, nel caso di specie occorre calcolare ulteriori 4,5 punti per la giovane età della figlia e ulteriori 2,5 punti per l'età del genitore, si arriva a determinare l'importo risarcitorio in € 306.616,05.
Tale importo, considerata la decisione di di trasferirsi presso la madre in Gallipoli Parte_2
e, quindi, di cessare la convivenza con il padre può essere approssimativamente dimezzato, così da pervenire all'importo risarcitorio richiesto di Euro 150.000,00.
Il danno così equitativamente determinato, deve intendersi comprensivo di rivalutazione e interessi legali sino alla data della presente decisione e dovrà, pertanto, essere maggiorato di interessi legali dalla data della decisione al saldo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. 10.3.2014 n.
55 e successive modifiche, vanno poste a carico del convenuto, poiché soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel presente giudizio introdotto da e Parte_1
nei confronti di così provvede: Parte_2 Controparte_1
a) Accerta il diritto di ad ottenere un contributo al mantenimento Parte_2
da parte di e per l'effetto pone a carico di Controparte_1 Controparte_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_2
di Euro 500,00 a tale titolo, a decorrere dalla domanda introduttiva del presente giudizio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
b) condanna al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1
di Euro 66.500,00 a titolo di regresso per gli oneri sostenuti in via esclusiva per il mantenimento della figlia, dal mese di giugno 2009 sino alla notifica dell'atto di citazione, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, sulla somma devalutata e poi annualmente rivalutata sino alla presente decisione;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2 dell'importo di euro 150.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
d) condanna al pagamento, in favore delle attrici delle spese processuali, Controparte_1 liquidate in complessivi € 545,00 per spese ed € 12.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Lecce, il 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino