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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 987 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in cesare C.F._1
battisti 98122 messina MESSINA presso lo studio dell'Avv. MILETI
DONATELLA CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIO EMANUELE N° 100 C/O SEDE PROVINCIALE CP_2
presso lo studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.12.2019, la Sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio l' , chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dei CP_1 provvedimenti con cui l' le aveva richiesto la restituzione delle Controparte_3
somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, e la conseguente condanna dell' alla sua CP_1
reiscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato per le annualità suddette.
La parte resistente si è costituita, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, e, in subordine,
l'infondatezza della domanda nel merito.
La questione centrale attiene pertanto alla tempestività dell'azione giudiziaria promossa dalla parte ricorrente e, più precisamente, alla verifica del rispetto dei termini decadenziali previsti dalla normativa vigente per impugnare la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
L'art. 22 del citato D.L. n. 7/1970 stabilisce che:
“Contro i provvedimenti definitivi, adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di centoventi giorni dalla notificazione o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Tale disposizione si coordina con quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 11 agosto
1993, n. 375, che, in materia di accertamento e iscrizione dei lavoratori agricoli, prevede un termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo alla competente Commissione provinciale, termine che, se non rispettato, rende definitivo il provvedimento dell'amministrazione. È ormai consolidato in giurisprudenza che il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorre dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo, qualora quest'ultimo non sia stato esperito.
Nel caso di specie, è documentato che la sig.ra è stata cancellata Parte_1
dagli elenchi OTD del Comune di San Salvatore di Fitalia a seguito di accertamento ispettivo nei confronti del datore di lavoro, con pubblicazione delle relative variazioni trimestrali sul sito web dell' , ai sensi dell'art. 38 del D.L. CP_1
6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111).
La modalità di pubblicazione telematica, introdotta dal legislatore e ulteriormente disciplinata all'art. 12-bis del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, è oggi ritenuta modalità pienamente legale ed efficace di notifica nei confronti degli interessati.
In tal senso, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 2021, che ha confermato la legittimità costituzionale della notifica per via telematica, evidenziando come tale modalità garantisca un equilibrio tra l'esigenza di tutela dell'interessato e l'interesse pubblico all'efficienza amministrativa, specie in settori come quello agricolo, caratterizzato da alta mobilità e frammentarietà della forza lavoro.
Pertanto, con la pubblicazione avvenuta tra il 15.09.2017 e il 16.10.2017 (secondo elenco trimestrale) e successivamente tra il 10.03.2018 e il 25.03.2018 (quarto elenco trimestrale), deve ritenersi perfezionata la notifica legale del provvedimento di cancellazione.
La sig.ra non ha fornito prova né di aver presentato ricorso Pt_1
amministrativo nei termini di 30 giorni ex art. 11 del D.Lgs. 375/1993, né di aver proposto azione giudiziaria entro i successivi 120 giorni. Al contrario, risulta che il ricorso giudiziario sia stato depositato soltanto in data 04.12.2019, ben oltre il termine massimo previsto dal combinato disposto delle norme sopra richiamate.
È giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui il termine di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970 ha natura sostanziale, e pertanto non può essere interrotto, sospeso o prorogato. La relativa decadenza è altresì rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., essendo posta a tutela di un interesse pubblico – quello alla stabilità della spesa previdenziale – e sottratta alla disponibilità delle parti.
L'azione giudiziaria della ricorrente si presenta pertanto irrimediabilmente tardiva. Né può assumere rilievo la dedotta mancata conoscenza effettiva del provvedimento di cancellazione, atteso che, a partire dal 2011, la pubblicazione telematica sul sito dell' produce tutti gli effetti della notifica legale, e il CP_1 lavoratore ha l'onere di consultare regolarmente i propri dati previdenziali.
Si aggiunga, a sostegno della decisione, che la Corte di Cassazione, con orientamento uniforme ,ha ribadito che l'inosservanza del termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria determina decadenza sostanziale definitiva, non sanabile, non prorogabile e non soggetta a rimessione in termini.
Nel merito, quindi, non è possibile procedere all'esame delle doglianze della ricorrente, poiché la questione sulla decadenza riveste carattere assorbente, rendendo improcedibile e inammissibile qualsiasi valutazione di fondatezza del rapporto lavorativo o di legittimità dell'operato dell' . CP_1
Tuttavia, tenuto conto della particolare complessità della questione, del continente evolutivo della giurisprudenza in materia, nonché della possibile incertezza interpretativa derivante da recenti pronunce della Corte Costituzionale e di legittimità, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' , ogni contraria istanza disattesa,
[...] CP_1
DICHIARA
l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. 3 febbraio
1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83.
PRECISA che la questione relativa alla decadenza è assorbente e preclude l'esame del merito della controversia.
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti, in considerazione della complessità
e della continua evoluzione giurisprudenziale in materia, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
Così deciso in Patti 11/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo