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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dott.ssa Francesca Fucci, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1/2024 del R.G. Affari Previdenza tra
, rapp. e dif dall'Avv. ANNALISA FRANCIOSA;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'Avv. ROSSELLA DEL CP_1
SARTO;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/01/2024, la ricorrente affermava di aver subito un infortunio sul lavoro in data 29/11/2021 alle ore 8.40 in quanto mentre svolgeva la mansione di collaboratore scolastico presso l'Istituto IPSEOA Carmine Russo di Cicciano, scivolava cadendo rovinosamente a terra a causa della pavimentazione bagnata.
Deduceva la ricorrente che a seguito della caduta veniva trasportata presso il P.S. del PO “Santa Maria delle Pietà” di Nola dove i sanitari le diagnosticavano: “ Traumatologia degli arti con prognosi a 20 giorni”. Rilevava che, eseguita in data 15/12/2021 ecografia ove veniva accertata “la presenza di lesione sub-totale inserzionale del t. sovraspinoso, ed assotigliamento da lesione parziale del t. del sottoscapolare”, veniva sottoposta ad intervento chirurgico (riparazione del sovraspinoso e cruentazione del sottoscapolare ed acromionplastica spalla destra). Evidenziava che denunciato l'infortunio, l' con provvedimento del 20/01/2022 accertava un CP_1 grado complessivo di invalidità pari al 2% e che la stessa avverso tale provvedimento inoltrava, in data 04/11/2022, ricorso in opposizione, ai sensi dell'art 104 D.P.R. n.1124/1965 a seguito del quale veniva riconvocata presso la sede di Nola che con provvedimento del 20/06/2023 CP_1 riconfermava la precedente valutazione. Ciò premesso, la ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la condanna CP_1 dell'Istituto alla costituzione della rendita nella misura del 12% con decorrenza dalla data dell'infortunio, oltre interessi legali, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto non CP_1 provata, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Disposta la perizia medico legale richiesta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza all'esito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.. Osserva il Tribunale che la domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Giova rilevare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato: - per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25 .7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965) ;
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece:
a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione del D.Lvo 38/2000,trattandosi di infortunio occorso in data 29/11/2021. Premesso che la parte ha chiesto il riconoscimento della rendita vitalizia in ragione di una percentuale del 12% laddove il dettato normativo è chiaro nel disporre che tale prestazione spetti in caso di postumi in misura ari o superiore al 16%, va in ogni modo rilevato come il C.T.U. nominato dott. , all'esito delle operazioni peritali, ha ritenuto la lesione dell'integrità Persona_1 psico-fisica della ricorrente pari al 3%, fondando tale giudizio sull'evidenza del quadro clinico obiettivato nel corso della visita medico-legale e tenuto conto della documentazione sanitaria esaminata (tre per cento - Voci 224 e 227, per analogia, della Tabella delle Menomazioni approvata con D.M. del 12.07. 2000).
La decorrenza è stata individuata nell'epoca dell'infortunio sul lavoro del 29.11.2021.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né avverso le stesse parte ricorrente ha mosso specifiche censure chiedendo, anzi, la decisione della causa.
Ne deriva che va dichiarata in capo alla parte la sussistenza di postumi nella misura del 3% dalla data dell'infortunio, per cui la domanda per come formulata deve essere rigettata. Atteso il riconoscimento a seguito della CTU di una percentuale di invalidità del 3% sia pur lievemente superiore a quella accertata dall' con provvedimento del 20/01/2022 e confermata CP_1 con provvedimento del 20/06/2023 si reputa equo compensare le spese di lite per intero.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Si Comunichi
Nola, 21/05/2025 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Francesca Fucci)