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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5389/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 12/12/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. LEONE VALENTINO ha concluso come da nota Parte_1
depositata in data 4/04/2025 per 'avv. TOMASELLI PIERO ha concluso come da nota depositata Controparte_1
in data 19/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:43 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5389/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5389/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LEONE VALENTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cisterna di Latina
(LT), Via A. Manzoni n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attore contro
c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TOMASELLI PIERO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frosinone (FR), Via Tiburtina n. 191, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: assicurazione contro danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto Parte_1
in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la propria compagnia assicurativa
[...]
in persona del l.r.p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo dell'importo pari al valore commerciale del motociclo che fu oggetto di furto ( FS2 SV1 targato EJ13424) per le motivazioni esposte innanzi e Controparte_2 per l'effetto; - condannare la in persona del l.r.p.t. alla liquidazione, in Controparte_1 favore del Sig. di euro 21.300,00 a titolo di indennizzo per il furto subito, Parte_1
ovvero ad una somma maggiore o minore come ritenuta di giustizia, ovvero come determinata in esito a C.T.U., qualora ammessa;
- condannare la al risarcimento del Controparte_1
danno subito ex art. 96 c.p.c. per le motivazioni esplicate in narrativa nella misura equitativamente determinata. Con vittoria di spese, compensi IVA e CPA come per legge. In subordine: Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree, Voglia: - condannare la Controparte_1
alla refusione delle spese di lite in favore della soccombente attrice, ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l'art. 92 c.p.c. e 88 c.p.c”, deducendo: - di aver subìto, nella notte tra il 3 ed il 4/10/2017, il furto del proprio motociclo, modello
Harley Davindson FS2SV1 targato EJ13424 assicurato con la polizza n. 40013333007119 stipulata con la convenuta e di averne denunciato l'accaduto tanto alla Questura di Latina, quanto alla propria compagnia assicurativa e che quest'ultima, con missiva del 26/03/2018, le aveva negato la liquidazione del sinistro, in quanto “le chiavi inviate non appartengono al mezzo descritto in polizza”. tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 22/01/2020, contestando integralmente la ricostruzione avversaria e, in particolare la veridicità delle circostanze addotte da controparte circa l'asserito furto, ha chiesto la reiezione delle domande avversarie, per essere le stesse totalmente infondate e, in estremo subordine e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, la liquidazione dell'indennizzo secondo quanto stabilito in polizza al netto delle franchigie e/o degli scoperti concordati, rigettando ogni diversa pretesa e domanda, il tutto con il favore delle spese di lite.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Secondo l'insegnamento di legittimità, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III,
02/04/2021, n. 9205; I, 14/06/2018, n. 15630; Cass. III, 21/12/2017 n. 30656; Cass. 8/1/1987, n. 17;
Cass. 4/3/1978 n. 1081). Ed ancora, «Ai fini della prova del fatto costitutivo della pretesa, consistente nella ricomprensione dell'accaduto nell'ambito della garanzia assicurativa, è necessario per l'assicurato provvedere al deposito delle condizioni generali di polizza. In caso di mancato deposito da parte dell'assicurato, il rilievo di inoperatività della copertura assicurativa da parte dell'assicuratore convenuto per
l'adempimento non costituisce eccezione in senso stretto in quanto mira a far valere la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto piuttosto che ad allegare un fatto estintivo dello stesso.» (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2022, n.21016).
Nel caso di specie, è dato pacifico ed incontestato la mancata produzione nei termini processuali da parte del patrocinio attoreo delle condizioni generali di assicurazione e della quietanza di premio, come altresì rilevato dal patrocinio di parte convenuta, ancorché contenuto nelle note conclusionali
(vd. dep. 20.3.24), comunque, non soggetto a preclusioni, in quanto rilievo finalizzato a far valere la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto, piuttosto che ad allegare un fatto estintivo dello stesso.
Ad abundantiam, si consta, comunque, anche alla luce della documentazione versata in atti dal patrocinio convenuto in allegato alla propria comparsa e dalla mancata contestazione della stessa (art. 115 c.p.c.), come non possa ritenersi raggiunta la prova in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento lamentato («an»), ovvero il furto del motociclo di proprietà attorea e, dunque, il diritto dell'attore a percepire l'agognato indennizzo.
A tale riguardo, del tutto irrilevante la denuncia/querela di furto contro ignoti presentata dall'attore in data 5/10/2017, presso la Questura di Latina (all. 2, citazione), posto che, come chiarito in più occasioni dai Giudici di legittimità, “…la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato.” (Cassazione civile, sez. VI,
03/02/2023, n. 3446, conf. Cassazione civile, sez. VI, 07/11/2022, n. 32637), né l'avveramento di tale episodio avrebbe potuto essere demandato ad escussioni testimoniali articolati su circostanze fattuali contrastanti con la documentazione allegata dalla compagnia assicuratrice e non fatta oggetto di specifica contestazione (vd. all.ti 2-6, comparsa).
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, in presenza di quadro probatorio particolarmente spurio di allegazioni e di documentazione attestante l'esistenza della stessa polizza assicurativa, delle condizioni generali e di operatività della stessa, risulta legittimo il rifiuto della compagnia assicuratrice al pagamento dell'agognato indennizzo (“In tema di polizza per furto d'auto,
l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” Corte appello, Milano, sez. IV, 09/09/2021, n. 2616). Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea non merita accoglimento e va, pertanto, integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna altresì l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
4.237,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini