Art. 3.
L'esonero di cui ai precedenti articoli viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il sindaco del comune di Campione d'Italia e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ad istanza del datore di lavoro interessato.
L'esonero di cui ai precedenti articoli viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il sindaco del comune di Campione d'Italia e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ad istanza del datore di lavoro interessato.