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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/10/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2555/2025 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott. Gianluca FIORELLA - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 17.10.2025 la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 2555 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale e divorzio”;
promosso da (c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1 Cagnazzo, procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Luisa Avellis, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 7.10.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti, espresse nelle note di trattazione scritta depositate. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato con rito concordatario da e Parte_1 il 6.12.2014 ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in Controparte_1 questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, con note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 7.10.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione prevedendo che ognuno provveda al proprio sostentamento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi, atteso che, in assenza di figli e di cointeressenze economiche, di fatto chiedono la sola pronuncia di separazione. La causa, con contestuale ordinanza, viene rimesse sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
- spese al definitivo. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessano per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Lecce, 17.10.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott. Gianluca FIORELLA - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 17.10.2025 la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 2555 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale e divorzio”;
promosso da (c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1 Cagnazzo, procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Luisa Avellis, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 7.10.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti, espresse nelle note di trattazione scritta depositate. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato con rito concordatario da e Parte_1 il 6.12.2014 ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in Controparte_1 questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, con note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 7.10.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione prevedendo che ognuno provveda al proprio sostentamento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi, atteso che, in assenza di figli e di cointeressenze economiche, di fatto chiedono la sola pronuncia di separazione. La causa, con contestuale ordinanza, viene rimesse sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
- spese al definitivo. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessano per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Lecce, 17.10.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE