Articolo 62 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1097
Articolo 61Articolo 63
Versione
14 febbraio 1970
Art. 62.
I residui attivi alla chiusura del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate ac-
certate per la competenza propria del periodo 1
luglio-31 dicembre 1964 (articolo 58)............ L. 20.079.169.618 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 60)................ " 1.842.808.848 Somme riscosse e non versate (colonna s del
riepilogo dell'entrata).......................... " 48.820.192.450
--------------- Residui attivi al 31 dicembre 1964... L. 70.742.170.916
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970