Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2024, n. 196
CASS
Sentenza 4 gennaio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 21 dicembre 2023 e pubblicata il 4 gennaio 2024. Le parti in causa sono una società e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La società ha impugnato una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'opposizione del Ministero, revocando un decreto ingiuntivo basato su un lodo arbitrale, ritenendo che la nullità del lodo fosse stata sollevata tardivamente. La società ha sostenuto che il Ministero non avesse contestato adeguatamente la decisione di primo grado, mentre il Ministero ha argomentato che la nullità del lodo fosse rilevabile in ogni momento, essendo una questione di ordine pubblico.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l'eccezione di nullità del lodo era stata correttamente considerata ammissibile dalla Corte d'appello, poiché il Ministero aveva sollevato la questione non appena ne era venuto a conoscenza. La Corte ha sottolineato che la produzione di documenti in appello era giustificata dalla loro indispensabilità per la decisione, e che la tardività della produzione non precludeva la rilevazione della nullità. Inoltre, ha chiarito che la mancata riassunzione del giudizio di impugnazione del lodo comportava la caducazione degli effetti del lodo stesso. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale riguardante la rilevabilità d'ufficio delle nullità e l'ammissibilità di prove nuove in appello.

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Massime2

In tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ammesso, in quanto decisiva, la prova documentale dedotta in appello e non dichiarata inammissibile in primo grado, siccome idonea a dimostrare la fondatezza della sollevata eccezione di nullità del lodo posto a base del provvedimento monitorio, dovuta al fatto che il giudizio di impugnazione del lodo, annullato in sede d'appello, non era stato riassunto dopo la sentenza della Cassazione).

In ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo arbitrale, l'estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, comporta l'efficacia prevista dall'art. 310 c.p.c. della sentenza di nullità e travolge la decisione degli arbitri, che, quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale, non conserva alcuna validità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2024, n. 196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 196
Data del deposito : 4 gennaio 2024

Testo completo