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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4233/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 9.4.2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi materialmente congiunto in calce all'atto di appello, dagli avv.ti CIRO ESPOSITO (c.f.
) e MARIA LUISA DAMIANO (c.f. ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Nocera Inferiore, alla via Matteotti n. 30;
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.7.2018, l' proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 924/2018, emesso in data 5.6.2018 in favore della (d'ora in poi Parte_1
”), con il quale il Tribunale di Torre Annunziata le aveva ingiunto il pagamento della CP_2
1 somma di € 391.646,18, oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c., a titolo di saldo per l'espletamento di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978, in regime ambulatoriale e domiciliare in favore degli assistiti residenti nell'ambito territoriale di competenza, rese nei mesi di novembre e dicembre 2016, sulla base delle fatture nn. 56, 57, 58 del 30.11.2016 e nn. 60, 61, 62, 63 del Cont 31.12.2016. A fondamento dell'opposizione l' deduceva l'infondatezza della domanda per l'avvenuto superamento del tetto di spesa di struttura contrattualmente fissato per l'anno 2016 (pari complessivamente ad € 1.903.000,00, di cui € 1.297.000,00 per prestazioni ambulatoriali ed €
606.000,00 per prestazioni domiciliari), sostenendo di aver già corrisposto al Centro tutto quanto dovuto e, in particolare, di avere interamente adempiuto le fatture n. 57 del 30.11.2016 e nn. 61 e 63 del 31.12.2016, con pagamento avvenuto a mezzo di ordinativo n. 5824 del 12.4.2018 e di aver pagato in parte (giusta determinazione dirigenziale U.O.C. Riabilitazione n. 50 del 28.3.2018), nei limiti del suddetto tetto di spesa, le fatture n. 56 e n. 60, per l'importo rispettivamente di € Cont 33.979,51 e di € 6.389,49, con storno della differenza mediante nota di debito del 10.4.2018.
Contestava, invece, interamente la debenza degli importi riportati nelle fatture nn. 58 e 62, Cont interamente stornate con nota di debito n. 411 del 10.4.2018, in quanto afferenti a prestazioni rese dopo il superamento del tetto.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 18.10.2018, il Centro insisteva per la fondatezza della domanda azionata, supportata dalle fatture e dallo stesso contratto sottoscritto tra le parti, Cont rilevando, in particolare, la mancanza di prova da parte dell' in ordine al superamento del tetto di spesa, nonché la sussistenza di provvedimenti di autorizzazione all'esecuzione delle prestazioni sanitarie in deroga al budget stabilito, al fine di garantire la continuità assistenziale nella macroarea di riferimento.
Con sentenza n. 846/2020, pubblicata l'8.6.2020, il Tribunale di Torre Annunziata, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Centro al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell'ambito del contenzioso tra Controparte_3
e Centri privati operanti in regime di convenzionamento, ripercorreva l'iter processuale del
[...] giudizio al fine di circoscriverne il thema decidendum e stabilire la ripartizione dell'onere della Cont prova tra le parti in ordine al diritto di credito azionato;
proseguiva osservando che, poiché l' aveva eccepito una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito per sforamento del limite di spesa annuale nella macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833/1978, era suo onere fornire la prova dell'inosservanza del predetto limite, incombendo sul Centro l'onere di provare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni. Richiamato, quindi, il potere autoritativo delle Regioni di fissare i limiti di spesa sanitaria nell'osservanza dell'ineludibile obbligo di equilibrio finanziario e l'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti, riteneva “pacifico tra
2 le parti l'avvenuto sconfinamento del tetto di spesa” fissato per l'anno 2016 e accertava che “non è configurabile nella fattispecie un diritto di fonte contrattuale in favore del centro opposto legittimante il pagamento di quanto richiesto in sede monitoria. Dopo l'esaurimento del tetto di spesa, le eventuali prestazioni erogate dall'operatore sanitario sono extracontrattuali e, pertanto sono escluse dalla possibilità di ottenere alcuna remunerazione…”, precisando ulteriormente che, invece, per le prestazioni erogate prima dell'esaurimento del suddetto limite o in mancanza di comunicazione di esaurimento, le remunerazioni devono necessariamente avvenire secondo il meccanismo della regressione tariffaria. Concludeva, quindi, che è “strutturalmente inconfigurabile una pretesa economica…in difetto dei presupposti (rispetto dei limiti tariffari correlati a un limite di spesa)”, aggiungendo che doveva ritenersi irrilevante la relazione prodotta dal , atteso che CP_2
P Cont nella stessa “si limitava esclusivamente a riconoscere il carattere improcrastinabile dei trattamenti sanitari prestati dal ed autorizzava la prosecuzione delle terapie in corso” (pag. CP_2
6 sentenza di primo grado).
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 1.12.2020, ha proposto appello il
, chiedendo di: “a) riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare CP_2
l'opposizione proposta dall' avverso il d.i. del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_1
924/2018 o, comunque, condannare l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di Euro 104.578,28, o quella maggiore o Parte_1 minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi al tasso previsto dal D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. già scaduti e a scadere dalla proposizione della domanda monitoria (17.1.2019) fino al saldo, nonché delle spese e delle competenze legali ad essa relative;
b) condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori antistatari”. A sostegno dell'appello il ha formulato un unico complesso motivo di impugnazione, CP_2 articolato in plurime doglianze: con una prima censura, ha lamentato l'erroneità della sentenza Cont impugnata per avere accolto l'opposizione dell' e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo infondata l'intera domanda di pagamento azionata dal , omettendo di considerare che una CP_2 parte del credito (pari ad € 48.987,48) si riferiva a prestazioni rese entro il limite di spesa assegnato, Cont tanto che erano pagate dall' con l'ordinativo n. 5824 del 12.4.2018 e il successivo Pt_4 mandato di pagamento del 17.4.2018; mentre un'altra parte del credito (pari ad € 104.578,28) si riferiva a prestazioni rese nel periodo 4.11.2016-31.12.2016, erogate in eccedenza rispetto al limite Cont di spesa di struttura contrattualmente stabilito, espressamente autorizzate dall' in quanto Cont improcrastinabili, e anch'esse pagate dall' in corso di causa, in virtù di finanziamenti aggiuntivi (cfr. pag. 11 appello). Con una seconda doglianza ha ribadito che i trattamenti resi, poiché rientravano in un programma riabilitativo già iniziato e le cui prestazioni erano state
3 dettagliatamente relazionate dai Direttori dei Distretti e validate dal Direttore della struttura di
Riabilitazione, dovevano essere “senz'altro liquidate anche, eventualmente, in deroga ai tetti di Cont struttura”, tanto che l' con determina dirigenziale n. 106 del 2.8.2018, aveva provveduto a corrispondere al Centro l'ulteriore importo di € 104.578,28 con un finanziamento aggiuntivo anche in deroga al tetto di struttura contrattualmente fissato. Con una terza argomentazione, infine, ha dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., nonché ai criteri di cui all'art. 112 c.c. per aver il giudice di prime cure erroneamente interpretato le allegazioni e le risultanze probatorie prodotte in giudizio, dichiarando conseguentemente totalmente infondata la richiesta di pagamento azionata dal Centro in sede monitoria.
L , nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi a mezzo PEC in Controparte_1 data 1.12.2020, non si è costituita in giudizio e, pertanto, all'udienza collegiale del 29.9.2021, trattata in modalità scritta, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 9.4.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'appello, le cui doglianze vanno esaminate congiuntamente stante la loro evidente connessione, è inammissibile.
Nella formulazione dell'unico complesso motivo di impugnazione la si è di fatto Pt_1 limitata a censurare l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non avrebbe considerato che la pretesa creditoria originariamente azionata non era totalmente infondata, in quanto parte delle somme rivendicate con il decreto monitorio (rispettivamente corrispondenti agli importi di € 48.987,48 ed € 104.578,28) erano, in realtà, dovute, tanto che erano state effettivamente Cont corrisposte dall'
Il motivo, così come formulato, non contesta né il ritenuto pacifico sforamento del tetto di spesa, né il dichiarato principio per cui le prestazioni rese in eccedenza rispetto al tetto (nel caso di Cont specie di struttura) non possono essere remunerate dall'
Non si è, cioè, l'appellante, nel formulare il motivo d'appello specificamente riferito, come avrebbe dovuto, alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di non aver debitamente e compiutamente valutato le prospettazioni esposte dal Centro opposto, non presentando l'atto di appello nessuna specifica correlazione con la motivazione di detta pronuncia
(cfr., tra le molte, Cass., SU, n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
Non è, infatti, sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante abbia dedotto l'erroneità della
4 valutazione del primo giudice in ordine alla totale infondatezza della domanda di pagamento azionata, senza considerare la debenza degli importi effettivamente liquidati.
Il motivo, così come articolato, quindi, da un lato, non censura specificamente le ragioni della decisione che hanno dichiarato le prestazioni non remunerabili in quanto rese successivamente al Cont superamento del limite di spesa, non chiarendo se gli importi non corrisposti direttamente dall' erano o meno relativi a prestazioni rese oltre il tetto di struttura;
dall'altro lato, pur invocando che una parte del credito era effettivamente dovuta non precisa l'interesse ad agire con l'appello, omettendo di indicare le conseguenze invocate dal suo eventuale accoglimento, tenuto conto che lo stesso appellante riconosce che gli importi, di cui lamenta l'omessa considerazione da parte del Cont primo giudice, erano già stati pagati direttamente dall' nel corso della procedura monitoria.
Così come dedotte, infatti, le circostanze potrebbero al massimo comportare una modifica della motivazione resa dal primo giudice (nel senso di revocare il decreto ingiuntivo in parte perché cessata la materia del contendere e in parte perché l'opposizione era fondata), ma non anche una modifica in senso sostanziale della pronuncia, posto che, comunque, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in parte perché pagato e, per l'altra parte, per la non debenza delle somme richieste, non specificamente censurata dal con l'appello in esame. CP_2
Invero il Centro aveva già rappresentato in sede di comparsa di costituzione e risposta nel Cont giudizio di primo grado che l'importo di € 48.987,48 (liquidato e pagato dall' con ordinativo n.
5284 del 12.4.2018) era riferito a prestazioni rese entro il rispetto del limite di struttura stabilito, mentre l'ulteriore somma, pari ad € 104.578,28, era invece relativa a prestazioni rese ultra budget, Cont espressamente autorizzate con delibera n. 382 del 7.5.2018 e pagate con finanziamenti aggiuntivi. Tuttavia, nell'appello in esame il , dopo aver integralmente trascritto la parte della CP_2 sentenza che si intendeva impugnare, si è limitato a riproporre le argomentazioni già dedotte in primo grado, senza indicarne l'incidenza sulle statuizioni contenute nella sentenza impugnata in termini di modifica a sé favorevole.
Né le anzidette circostanze risultano invocate quale presupposto per una modifica della sentenza sulla statuizione inerente alla condanna al pagamento delle spese di lite ovvero per ottenere il pagamento degli eventuali interessi maturati sugli importi tardivamente corrisposti.
In definitiva nessuna specifica argomentazione si rinviene, nell'atto di appello, idonea ad evidenziare l'erroneità della pronuncia del Tribunale, limitandosi lo stesso a reiterare difese già esposte nel giudizio di primo grado.
Dall'inammissibilità dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata. Cont Nella per le spese di lite del presente grado di appello, stante la contumacia dell'
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
5 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 846/2020 dell'8.6.2020, nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4233/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 9.4.2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi materialmente congiunto in calce all'atto di appello, dagli avv.ti CIRO ESPOSITO (c.f.
) e MARIA LUISA DAMIANO (c.f. ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Nocera Inferiore, alla via Matteotti n. 30;
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.7.2018, l' proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 924/2018, emesso in data 5.6.2018 in favore della (d'ora in poi Parte_1
”), con il quale il Tribunale di Torre Annunziata le aveva ingiunto il pagamento della CP_2
1 somma di € 391.646,18, oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c., a titolo di saldo per l'espletamento di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978, in regime ambulatoriale e domiciliare in favore degli assistiti residenti nell'ambito territoriale di competenza, rese nei mesi di novembre e dicembre 2016, sulla base delle fatture nn. 56, 57, 58 del 30.11.2016 e nn. 60, 61, 62, 63 del Cont 31.12.2016. A fondamento dell'opposizione l' deduceva l'infondatezza della domanda per l'avvenuto superamento del tetto di spesa di struttura contrattualmente fissato per l'anno 2016 (pari complessivamente ad € 1.903.000,00, di cui € 1.297.000,00 per prestazioni ambulatoriali ed €
606.000,00 per prestazioni domiciliari), sostenendo di aver già corrisposto al Centro tutto quanto dovuto e, in particolare, di avere interamente adempiuto le fatture n. 57 del 30.11.2016 e nn. 61 e 63 del 31.12.2016, con pagamento avvenuto a mezzo di ordinativo n. 5824 del 12.4.2018 e di aver pagato in parte (giusta determinazione dirigenziale U.O.C. Riabilitazione n. 50 del 28.3.2018), nei limiti del suddetto tetto di spesa, le fatture n. 56 e n. 60, per l'importo rispettivamente di € Cont 33.979,51 e di € 6.389,49, con storno della differenza mediante nota di debito del 10.4.2018.
Contestava, invece, interamente la debenza degli importi riportati nelle fatture nn. 58 e 62, Cont interamente stornate con nota di debito n. 411 del 10.4.2018, in quanto afferenti a prestazioni rese dopo il superamento del tetto.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 18.10.2018, il Centro insisteva per la fondatezza della domanda azionata, supportata dalle fatture e dallo stesso contratto sottoscritto tra le parti, Cont rilevando, in particolare, la mancanza di prova da parte dell' in ordine al superamento del tetto di spesa, nonché la sussistenza di provvedimenti di autorizzazione all'esecuzione delle prestazioni sanitarie in deroga al budget stabilito, al fine di garantire la continuità assistenziale nella macroarea di riferimento.
Con sentenza n. 846/2020, pubblicata l'8.6.2020, il Tribunale di Torre Annunziata, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Centro al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell'ambito del contenzioso tra Controparte_3
e Centri privati operanti in regime di convenzionamento, ripercorreva l'iter processuale del
[...] giudizio al fine di circoscriverne il thema decidendum e stabilire la ripartizione dell'onere della Cont prova tra le parti in ordine al diritto di credito azionato;
proseguiva osservando che, poiché l' aveva eccepito una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito per sforamento del limite di spesa annuale nella macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833/1978, era suo onere fornire la prova dell'inosservanza del predetto limite, incombendo sul Centro l'onere di provare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni. Richiamato, quindi, il potere autoritativo delle Regioni di fissare i limiti di spesa sanitaria nell'osservanza dell'ineludibile obbligo di equilibrio finanziario e l'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti, riteneva “pacifico tra
2 le parti l'avvenuto sconfinamento del tetto di spesa” fissato per l'anno 2016 e accertava che “non è configurabile nella fattispecie un diritto di fonte contrattuale in favore del centro opposto legittimante il pagamento di quanto richiesto in sede monitoria. Dopo l'esaurimento del tetto di spesa, le eventuali prestazioni erogate dall'operatore sanitario sono extracontrattuali e, pertanto sono escluse dalla possibilità di ottenere alcuna remunerazione…”, precisando ulteriormente che, invece, per le prestazioni erogate prima dell'esaurimento del suddetto limite o in mancanza di comunicazione di esaurimento, le remunerazioni devono necessariamente avvenire secondo il meccanismo della regressione tariffaria. Concludeva, quindi, che è “strutturalmente inconfigurabile una pretesa economica…in difetto dei presupposti (rispetto dei limiti tariffari correlati a un limite di spesa)”, aggiungendo che doveva ritenersi irrilevante la relazione prodotta dal , atteso che CP_2
P Cont nella stessa “si limitava esclusivamente a riconoscere il carattere improcrastinabile dei trattamenti sanitari prestati dal ed autorizzava la prosecuzione delle terapie in corso” (pag. CP_2
6 sentenza di primo grado).
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 1.12.2020, ha proposto appello il
, chiedendo di: “a) riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare CP_2
l'opposizione proposta dall' avverso il d.i. del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_1
924/2018 o, comunque, condannare l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di Euro 104.578,28, o quella maggiore o Parte_1 minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi al tasso previsto dal D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. già scaduti e a scadere dalla proposizione della domanda monitoria (17.1.2019) fino al saldo, nonché delle spese e delle competenze legali ad essa relative;
b) condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori antistatari”. A sostegno dell'appello il ha formulato un unico complesso motivo di impugnazione, CP_2 articolato in plurime doglianze: con una prima censura, ha lamentato l'erroneità della sentenza Cont impugnata per avere accolto l'opposizione dell' e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo infondata l'intera domanda di pagamento azionata dal , omettendo di considerare che una CP_2 parte del credito (pari ad € 48.987,48) si riferiva a prestazioni rese entro il limite di spesa assegnato, Cont tanto che erano pagate dall' con l'ordinativo n. 5824 del 12.4.2018 e il successivo Pt_4 mandato di pagamento del 17.4.2018; mentre un'altra parte del credito (pari ad € 104.578,28) si riferiva a prestazioni rese nel periodo 4.11.2016-31.12.2016, erogate in eccedenza rispetto al limite Cont di spesa di struttura contrattualmente stabilito, espressamente autorizzate dall' in quanto Cont improcrastinabili, e anch'esse pagate dall' in corso di causa, in virtù di finanziamenti aggiuntivi (cfr. pag. 11 appello). Con una seconda doglianza ha ribadito che i trattamenti resi, poiché rientravano in un programma riabilitativo già iniziato e le cui prestazioni erano state
3 dettagliatamente relazionate dai Direttori dei Distretti e validate dal Direttore della struttura di
Riabilitazione, dovevano essere “senz'altro liquidate anche, eventualmente, in deroga ai tetti di Cont struttura”, tanto che l' con determina dirigenziale n. 106 del 2.8.2018, aveva provveduto a corrispondere al Centro l'ulteriore importo di € 104.578,28 con un finanziamento aggiuntivo anche in deroga al tetto di struttura contrattualmente fissato. Con una terza argomentazione, infine, ha dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., nonché ai criteri di cui all'art. 112 c.c. per aver il giudice di prime cure erroneamente interpretato le allegazioni e le risultanze probatorie prodotte in giudizio, dichiarando conseguentemente totalmente infondata la richiesta di pagamento azionata dal Centro in sede monitoria.
L , nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi a mezzo PEC in Controparte_1 data 1.12.2020, non si è costituita in giudizio e, pertanto, all'udienza collegiale del 29.9.2021, trattata in modalità scritta, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 9.4.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'appello, le cui doglianze vanno esaminate congiuntamente stante la loro evidente connessione, è inammissibile.
Nella formulazione dell'unico complesso motivo di impugnazione la si è di fatto Pt_1 limitata a censurare l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non avrebbe considerato che la pretesa creditoria originariamente azionata non era totalmente infondata, in quanto parte delle somme rivendicate con il decreto monitorio (rispettivamente corrispondenti agli importi di € 48.987,48 ed € 104.578,28) erano, in realtà, dovute, tanto che erano state effettivamente Cont corrisposte dall'
Il motivo, così come formulato, non contesta né il ritenuto pacifico sforamento del tetto di spesa, né il dichiarato principio per cui le prestazioni rese in eccedenza rispetto al tetto (nel caso di Cont specie di struttura) non possono essere remunerate dall'
Non si è, cioè, l'appellante, nel formulare il motivo d'appello specificamente riferito, come avrebbe dovuto, alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di non aver debitamente e compiutamente valutato le prospettazioni esposte dal Centro opposto, non presentando l'atto di appello nessuna specifica correlazione con la motivazione di detta pronuncia
(cfr., tra le molte, Cass., SU, n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
Non è, infatti, sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante abbia dedotto l'erroneità della
4 valutazione del primo giudice in ordine alla totale infondatezza della domanda di pagamento azionata, senza considerare la debenza degli importi effettivamente liquidati.
Il motivo, così come articolato, quindi, da un lato, non censura specificamente le ragioni della decisione che hanno dichiarato le prestazioni non remunerabili in quanto rese successivamente al Cont superamento del limite di spesa, non chiarendo se gli importi non corrisposti direttamente dall' erano o meno relativi a prestazioni rese oltre il tetto di struttura;
dall'altro lato, pur invocando che una parte del credito era effettivamente dovuta non precisa l'interesse ad agire con l'appello, omettendo di indicare le conseguenze invocate dal suo eventuale accoglimento, tenuto conto che lo stesso appellante riconosce che gli importi, di cui lamenta l'omessa considerazione da parte del Cont primo giudice, erano già stati pagati direttamente dall' nel corso della procedura monitoria.
Così come dedotte, infatti, le circostanze potrebbero al massimo comportare una modifica della motivazione resa dal primo giudice (nel senso di revocare il decreto ingiuntivo in parte perché cessata la materia del contendere e in parte perché l'opposizione era fondata), ma non anche una modifica in senso sostanziale della pronuncia, posto che, comunque, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in parte perché pagato e, per l'altra parte, per la non debenza delle somme richieste, non specificamente censurata dal con l'appello in esame. CP_2
Invero il Centro aveva già rappresentato in sede di comparsa di costituzione e risposta nel Cont giudizio di primo grado che l'importo di € 48.987,48 (liquidato e pagato dall' con ordinativo n.
5284 del 12.4.2018) era riferito a prestazioni rese entro il rispetto del limite di struttura stabilito, mentre l'ulteriore somma, pari ad € 104.578,28, era invece relativa a prestazioni rese ultra budget, Cont espressamente autorizzate con delibera n. 382 del 7.5.2018 e pagate con finanziamenti aggiuntivi. Tuttavia, nell'appello in esame il , dopo aver integralmente trascritto la parte della CP_2 sentenza che si intendeva impugnare, si è limitato a riproporre le argomentazioni già dedotte in primo grado, senza indicarne l'incidenza sulle statuizioni contenute nella sentenza impugnata in termini di modifica a sé favorevole.
Né le anzidette circostanze risultano invocate quale presupposto per una modifica della sentenza sulla statuizione inerente alla condanna al pagamento delle spese di lite ovvero per ottenere il pagamento degli eventuali interessi maturati sugli importi tardivamente corrisposti.
In definitiva nessuna specifica argomentazione si rinviene, nell'atto di appello, idonea ad evidenziare l'erroneità della pronuncia del Tribunale, limitandosi lo stesso a reiterare difese già esposte nel giudizio di primo grado.
Dall'inammissibilità dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata. Cont Nella per le spese di lite del presente grado di appello, stante la contumacia dell'
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
5 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 846/2020 dell'8.6.2020, nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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