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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2024
Udienza “cartolare” del 7-4-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1989/2024, avente ad oggetto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
149/2023 emessa dalla Provincia di Lucca in data 16.5.2023 e notificata in data 5.6.2023, promossa da:
(C.F. ) e (P.IVA Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_1
Rachele Vatteroni (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._2
in Carrara, Via Ingolstadt n. 12, in forza di delega in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beatrice Mancini (C.F.
e Laura Fiamma (C.F. ) dell'Avvocatura C.F._3 C.F._4
Provinciale, in forza della determina dirigenziale d'incarico n.1349 del 25. 10.2024 ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia di Lucca in Lucca, Piazza Napoleone, n.1 Palazzo
Ducale, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “per le causali di cui in premessa, previa acquisizione del fascicolo RG.
2010/2023 Giudice di Pace di Lucca, dichiarare comunque illegittima e/o nulla e/o annullabile
l'ordinanza ingiunzione opposta e gli atti presupposti;
in ogni caso con vittoria di spese e di onorari da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
Per parte resistente: “Piaccia al Giudice adito respingere l'opposizione di controparte in quanto infondata nel merito, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 149 del 16.05.2023 a firma del dirigente della Provincia di Lucca - Settore Sicurezza e Ambiente – Ufficio Ambiente –
Gestione rifiuti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Lucca, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 149 emessa dalla Provincia di Lucca in data
16.5.2023 e notificata in data 5.6.2023, chiedendone l'annullamento.
L'ordinanza opposta, richiamando il verbale di accertamento e contestazione n. PRT 2311000018 del 18.1.2021, accertava in capo agli opponenti la violazione degli artt. 193 comma 1 e 258 comma
4 del D. Lgs. n. 152/2006 per aver effettuato un trasporto da località Stiava (Comune di Massarosa)
a Marina di Massa (Comune di Carrara) di rifiuti non pericolosi, nella specie, un carico di pannelli isolanti assimilabili al codice CER 170604 e delle guaine bituminose derivanti da demolizione edilizia, senza il prescritto formulario identificativo e ingiungeva agli stessi il pagamento della somma complessiva di €. 3.125,48, di cui €. 3.100,00 a titolo di sanzione amministrativa, €. 11,48 per spese di notifica ed €. 14,00 rimborso spese procedimento.
Con un unico motivo di opposizione i ricorrenti sostenevano l'illegittimità del provvedimento poiché difettava il presupposto della contestazione e cioè la presenza di un rifiuto, alla luce della definizione normativa di “rifiuto” e della nozione dello stesso accolta dalla giurisprudenza maggioritaria.
Congiuntamente all'opposizione, i ricorrenti avanzavano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace dal momento che, quando la sanzione è applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, come nel caso di specie, la competenza è del Tribunale e contestando nel merito l'opposizione.
All'udienza del 23.4.2024, il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale di Lucca ed assegnava alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. e riassumevano tempestivamente la causa di fronte a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, richiamando quanto esposto e prodotto nel giudizio di fronte al Giudice di Pace di Lucca.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Lucca contestando puntualmente quanto dedotto da controparte, poiché infondato, e sostenendo la correttezza dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
La causa veniva istruita con sole produzioni documentali.
All'udienza del 12.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la discussione l'udienza del 7.4.2025 da tenersi con modalità “cartolari” con deposito di note scritte, assegnando termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che i ricorrenti, deliberatamente, hanno adito un giudice incompetente, il Giudice di Pace, nonostante l'indicazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione opposta relativa alla possibilità di proporre ricorso davanti al Tribunale di Lucca e nonostante il chiaro tenore dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 150/2011 che prevede la competenza del Tribunale quando la sanzione è applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento.
Ad ogni modo, l'opposizione non è fondata e va respinta.
Parte opponente eccepisce l'inammissibilità delle questioni, domande e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata in questo giudizio dalla Provincia di Lucca poiché nuove e/o diverse rispetto a quelle formulate dinanzi al Giudice di Pace, ma l'eccezione è del tutto infondata in quanto la Provincia di Lucca ben avrebbe potuto limitarsi ad eccepire l'incompetenza del giudice adito, riservandosi di articolare le proprie difese dinanzi al giudice competente, ma ha comunque contestato nel merito l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto.
Di conseguenza, le più ampie difese formulate in questa sede non possono considerarsi nuove questioni, domande e conclusioni ma legittima precisazione ed integrazione di quanto già dedotto.
Nel merito della contestazione, i ricorrenti lamentano l'insussistenza della violazione: in particolare, affermano che, in base alla definizione normativa e alla nozione di “rifiuto” accolta dalla giurisprudenza ove è centrale l'elemento del “disfarsi”, il materiale trasportato non poteva qualificarsi come tale ma doveva essere identificato come “sottoprodotto” in quanto destinato ad essere conservato in magazzino e riutilizzato in altri cantieri.
Si osserva, anzitutto, che le difese degli opponenti riguardano unicamente la guaina e che niente viene specificatamente dedotto in ordine all'altro materiale trasportato, i pannelli isolanti;
di conseguenza, deve ritenersi pacifico che questi non erano in alcun modo destinati ad essere riutilizzati e, quindi, costituivano rifiuti.
Quanto alle guaine bituminose, è pacifica la loro provenienza da attività di demolizione edilizia svolta presso un cantiere sito nel Comune di Massarosa.
Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, vengono classificati come “rifiuti speciali”, tra gli altri, anche “b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis”.
L'art. 184-bis del medesimo testo normativo individua la categoria di “sottoprodotto”, contrapposta a quella di “rifiuto”.
Come recentemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III,
Sent. n. 18020/2024), il richiamo all'art. 184-bis operato dall'art. 184 è esclusivamente riferito ai materiali derivanti dalle attività di scavo;
ciò si ricava dal tenore letterale della disposizione e dal previgente richiamo (prima della modifica operata con D. Lgs. n. 205/2010) all'art. 186, che riguardava le terre e rocce da scavo. Di conseguenza, va affermato che l'art. 184 qualifica espressamente come rifiuti i materiali provenienti da attività di demolizione.
Peraltro, l'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 individua le condizioni al ricorrere delle quali è possibile qualificare una sostanza come “sottoprodotto” e non come rifiuto, e tra queste figura l'origine della sostanza o dell'oggetto da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, “l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" ai sensi dell'art. 184-bis, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 152 del 2006, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti” (tra le altre, v. Cass. pen. Sez. 3, Sent. n. 33028/2015; Sez. 3, Sent. n.
2867/2023; Sez. 3, Sent. n. 38435/2021; Sez. 3, Sent. n. 25316/2019).
Stante anche la mancanza del primo requisito richiesto per qualificare i materiali oggetto di causa come sottoprodotto, è evidente che gli stessi non possono che essere identificati come rifiuti, il cui trasporto deve essere accompagnato da un formulario di identificazione ai sensi dell'art. 193 co. 1
D. Lgs. 205/2010. Alla luce di quanto sopra, va pertanto integralmente confermata l'ordinanza- ingiunzione opposta.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e dei valori minimi tabellari, attesa la relativa semplicità della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione n. 149/2023 emessa dalla
Provincia di Lucca in data 16.5.2023; condanna e al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Pt_2 Parte_2
Provincia di Lucca liquidate in €. 1.278,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali e oneri come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente