Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/1973, n. 1800
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Sentenza 18 giugno 1973

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E insindacabile nel merito e correttamente motivato sotto il profilo giuridico, il giudizio col quale, in fattispecie esauritasi prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n 300 (statuto dei lavoratori), sia stato ritenuto giustificato motivo di licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, il rifiuto del lavoratore di trasferirsi in una Sede per coprirvi una vacanza, sebbene,nell'atto di assunzione, all'impresa fosse stata riservata la insindacabile facolta di disporre il trasferimento per esigenze di servizio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/1973, n. 1800
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1800
    Data del deposito : 18 giugno 1973

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