TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 279/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...], residente in [...]degli Alpini, n. 11, Parte_1
38122 Trento, cod. fisc. cittadino italiano, rappresentato e difeso, C.F._1 giusta nomina in calce al ricorso, dall' AVV. ALESSANDRO SEGHETTA del Foro di Trento
(cod. Fisc.: ) con studio in 38057 Pergine Valsugana (TN), alla Via C.F._2
III Novembre, n. 22 ed ivi domiciliato ai fini della presente controversia (PEC:
Email_1
e nata il [...] a [...], residente in [...]al Corso Parte_2
degli Alpini, n. 11 (TN), cod. fisc. , cittadina rumena, rappresentata e C.F._3
difesa, giusta nomina in calce al ricorso, dall' AVV. MANUELA FEDRIZZI del Foro di
Trento (cod. Fisc.: con studio in 38122 Trento, alla Via Cavour, n. C.F._4 34 ed ivi domiciliata ai fini della presente controversia (PEC:
Email_2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 23 gennaio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 19 marzo 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23 gennaio 2025.
All'udienza del 19 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno dei genitori. Si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altro alla presenza dei figli;
2) entrambi si sforzeranno, altresì, di mantenere di fronte ai minori un comportamento maturo e dignitoso, consono al ruolo che ricoprono.
3) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, avendo entrambi un rapporto di lavoro stabile.
4) I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con regolamentazione della permanenza presso il padre come segue: i figli staranno con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera – impegnandosi il padre a curare e controllare il diligente e completo svolgimento dei compiti scolastici assegnati per il fine settimana – e, nella settimana non di competenza del padre, un giorno infrasettimanale previamente individuato con anticipo di sette giorni a seconda dei turni del padre, dalla sera fino alla mattina del giorno successivo, con accompagnamento a scuola a cura del padre;
5) La permanenza dei figli con ciascun genitore durante le vacanze di Natale e Pasqua sarà suddivisa in eguali periodi: i figli trascorreranno, durante le vacanze natalizie, una settimana con la madre e una con il padre, mentre rispetto alle vacanze pasquali saranno suddivise paritariamente tra i genitori;
la permanenza nei giorni di Natale, Pasqua e Pasquetta sarà alternata ogni anno tra i genitori, intendendosi che se i figli passeranno il 25.12 con la madre,
l'anno successivo lo trascorreranno con il padre, e ugualmente se i figli passeranno la
Pasqua con la madre, trascorreranno la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa.
6) Durante le vacanze estive, i figli staranno con il padre, in aggiunta ai periodi stabiliti al precedente punto 5), due settimane, anche consecutive;
i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente il calendario delle rispettive ferie estive entro la fine del mese di aprile precedente;
7) Compatibilmente con le proprie eIGenze ed impegni, la madre acconsente alla permanenza dei figli con il padre anche al di fuori dei periodi sopra stabiliti, a condizione che la frequenza e la durata di tale permanenza sia concordata con congruo preavviso, da entrambi i genitori, di volta in volta;
8) In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire in ogni modo il rapporto dell'altro genitore con i figli, preferendolo in ogni caso all'affidamento a terzi;
9) La casa familiare sita a Trento, al Corso degli Alpini, n. 11, attualmente in locazione, resterà assegnata alla madre IG.ra con obbligo di stipulare nuovo contratto di Pt_2
locazione a proprio nome e provvedere integralmente al pagamento del canone, alla gestione e mantenimento della stessa abitazione con obbligo di cambiare l'intestatario delle utenze;
10) Il IG. sposterà la propria residenza in altra abitazione entro un mese dalla Pt_1
sottoscrizione del presente accordo e libererà la casa coniugale dai propri beni personali e suppellettili, previamente individuati di accordo tra i coniugi. Il nuovo indirizzo verrà comunicato prontamente appena reperita altra idonea sistemazione. 11) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , entro il 25 (venticinque) di Pt_1 Pt_2
ogni mese, la somma di euro 275,00 (euro duecentosettantacinque,00) per ciascuno dei figli
(euro 550,00 totali per i minori) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli a decorrere dal mese di gennaio 2025.
12) La IG.ra tratterrà per i minori l'assegno unico, l'assegno provinciale ed ogni altro Pt_2
eventuale contributo pubblico relativo ai figli.
13) Concordemente le parti stabiliscono che nulla viene riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento alla IG.ra né al IG. Pt_2 Pt_1
14) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
15) Ugualmente, il padre presta sin da subito consenso ed autorizzazione alla frequenza e/o partecipazione dei minori a gite, vacanze, attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, e non, e tutto ciò che si renda e renderà necessario nell'espletamento delle attività quotidiane, secondo la discrezionalità della madre IG.ra . Pt_2
16) I genitori sono entrambi autorizzati a prendere decisioni in materia di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli.
17) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati sulle questioni relative ai figli.
18) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare sui minori la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
19) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno.
20) Le parti concordano di attenersi alla definizione ed alla regolamentazione delle spese straordinarie secondo le linee guida disposte dal protocollo del CNF attualmente vigente, allegato in copia (doc. allegato); ove il predetto protocollo dovesse essere modificato in futuro, le spese straordinarie saranno individuate secondo il citato protocollo, con le modifiche apportate.
21) In ogni caso, le spese straordinarie, eccettuate quelle indifferibili ed urgenti, necessitano di previo accordo se di importo superiore ad Euro 150,00 per singola spesa straordinaria.
Le spese straordinarie devono essere rimborsate dall'altro coniuge entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Il genitore interpellato in merito ad una spesa straordinaria dovrà pronunciarsi entro 5 giorni dalla richiesta, ed in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine la spesa si riterrà approvata.
22) I coniugi riconoscono di nulla avere a pretendere a titolo restituzione somme prestate o rimborso di spese effettuate in favore dell'altro coniuge in costanza di matrimonio, salve le spese effettuate dalla IG.ra per i figli per € 1.857,00, come da resoconto allegato alla Pt_2 presente, spese che il IG. si impegna a versare in rate mensili di € 300,00 a partire Pt_1
dal mese di gennaio 2025”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 23 gennaio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 7 febbraio 2009 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al N. 11 - P.
1 - Uff.
1 - Anno 2009);
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConIGlio del giorno 24-03-2025
Il giudice relatore Il Presidente
Laura Di Bernardi Luciano Spina