Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1256/2021 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 1256/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.07.1988, nella qualità di genitore esercente la podestà sul figlio minore Per_1
(C.F.: ), nato a [...] il
[...] C.F._2
03.09.2009, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Sotira
(indirizzo PEC: ; Email_1
attore nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente o disgiuntamente dagli Avv.ti Carlo Zioni (indirizzo PEC:
e Gaetano Cesario (indirizzo PEC: Email_2
; Email_3
convenuto
e di
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
23.01.1953 ed ivi residente a[...]; convenuto contumace preso atto che l'udienza del 18.03.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 29.01.2025, ritualmente comunicato alle parti;
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preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 12.03.2025 (parte attrice) ed 11.03.2025 (parte convenuta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Preliminarmente, va evidenziato che, rispetto alla prima udienza celebratasi il
08.02.2022, parte attrice è riuscita ad integrare il contraddittorio, con la regolare notifica al convenuto contumace , solo in data 23.03.2023. Controparte_2
La pretesa attorea risulta solo parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
Preliminarmente, si deve in linea generale evidenziare che l'art. 2054, comma secondo, C.C. stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli (nella cui nozione rientrano pacificamente anche i velocipedi, cfr. art. 47 C.d.S.), si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il danneggiato che evochi in giudizio il responsabile civile e la relativa Compagnia di Assicurazione è gravato, dunque, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, per poi dimostrare l'esclusiva riconducibilità della causazione del sinistro alla negligente condotta di guida del conducente il veicolo antagonista.
L'accertamento della colpa di uno dei conducenti, peraltro, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia, a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
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Inoltre, la presunzione di pari responsabilità sancita dal citato art. 2054, comma secondo, C.C. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (Corte di Cassazione n. 8409/2011).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria svolta non consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma secondo, C.C..
In particolare, nel caso di specie, la verificazione dell'accadimento lamentato da parte attrice, avvenuto in data 15.09.2018, alle ore 16.15 circa, nel Comune di Careri alla via F. Bandiera (allorquando il minore , nel mentre si trovava alla Persona_1
guida di una bicicletta e percorreva l'anzidetta strada, veniva urtato dall'autovettura
Audi A3, targata CP 105 XJ, di proprietà e condotta nell'occasione da _2
, nonché garantita con la compagnia che stava
[...] Controparte_1
eseguendo una manovra di retromarcia in uscita da una traversa, con la conseguenza che il minore cadeva in terra riportando lesioni), trova compiuta dimostrazione nelle dichiarazioni – disinteressate, puntuali e convergenti tra loro – rese dai testi addotti da parte attrice ed escussi nel corso del giudizio, (cfr. verbale di Testimone_1 udienza del 14.03.2024: “ “Conosco la parte attrice ed il figlio _2 Per_1
in quanto dello stesso paese che ha pochi abitanti. Non conosco
[...] _2
. Sono a conoscenza di un sinistro occorso a in quanto ero
[...] Persona_1 presente. E' avvenuto 6-7 anni fa, ricordo che era estate, alla via Fratelli Bandiera a
Natile di Careri. In particolare, mi stavo recando da mia zia, , Persona_2
che si trova alla via Giacomo Leopardi, che è una via stretta e, quindi, io avevo parcheggiato la mia autovettura alla via Fratelli Bandiera e, quindi, mi stavo recando a piedi verso l'abitazione di mia zia. C'era una Audi nera che faceva retromarcia all'incrocio tra la via Giacomo Leopardi e la via Fratelli Bandiara.
Preciso che io ho notato tale autovettura uscire a marcia indietro dalla via Giacomo
Leopardi, non ho notato che tipo di manovra stava facendo, in particolare da dove proveniva. Io mi trovavo ad una distanza di circa 10 metri rispetto all'Audi, sulla stessa parte del suddetto incrocio lungo un piccolo marciapiede. C'era quindi un bimbo che percorreva la via Fratelli Bandiera e l'autovettura l'ha urtata. Il minore percorreva la via F.lli Bandiera verso viale Aspromonte a bordo di una mountainbyke, preciso che camminava nella mia stessa direzione. L'autovettura ha
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urtato con il paraurti posteriore la parte centrale della bicicletta sul lato destro. Non rammento se vi fossero autovetture parcheggiate lungo la via F.lli Bandiera nelle immediate vicinanze dell'incrocio con via Giacomo Leopardi. A questo punto il bimbo cadeva a terra sulla sua parte destra, in particolare è caduto nella stessa parte in cui vi era l'autovettura più avanti subito dopo lo stesso veicolo. Da quanto ho notato, il ragazzino era da solo, ho visto solo lui. A questo punto, io mi sono avvicinato, la madre era sul balcone e poi è scesa, il conducente dell'auto è sceso dal veicolo. Non lo avevo mai visto. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio. A questo punto, si erano anche avvicinate diverse persone, la madre ha chiamato qualcuno per chiamare l'ambulanza. Preciso che io sono stato presente sul posto fino all'arrivo dell'ambulanza” ADR Avv. Lombardo: “Il bambino lamentava dolori alla gambe destra e non riusciva ad alzarsi”. ADR Avv. Cesario: “Preciso che rispetto alla direzione di marcia della bicicletta, l'Audi usciva dalla via Leopardi sulla sua destra”) e (cfr. verbale di udienza del 30.04.2024: “ Controparte_3 _2
“Conosco la parte attrice in quanto paesana. Non conosco . Conosco Controparte_2
il figlio della sig.ra di nome , in quanto anche lui dello stesso paese. _2 Per_1
Sono a conoscenza di un incidente accorso ad in quanto l'ho visto. E' Per_1
accaduto 7/8 anni fa. Era in estate, agosto o settembre, nel pomeriggio. Io mi trovavo alla via F.lli Bandiera e mi stavo recando verso casa mia a via Aspromonte.
Camminavo a piedi sul marciapiede. Mi ricordo che il bambino camminava con la bici ed una autovettura, una Audi nera, andando a marcia indietro l'ha buttato in terra. L'autovettura veniva a marcia indietro da una via verso la via F.lli Bandiera, se ben rammento tale via da cui proveniva l'autovettura si chiama via Giacomo
Leopardi. Preciso che la bicicletta aveva il mio stesso senso di marcia verso la via
Aspromonte e che la stessa bici si trovava vicino a me nel momento in cui venne urtata dall'autovettura, circa un paio di metri. Rispetto al mio senso di marcia
l'autovettura viaggiava a marcia indietro sulla mia destra. Mi sembra che la bicicletta venne colpita sul suo lato destro. La parte dell'autovettura che attinse la bicicletta era quella centrale e posteriore. Il ragazzo cadde in terra, non rammento se sulla sua destra o sinistra. Non rammento in quale punto venne attinta la bicicletta. Subito dopo uscì la madre e disse che avrebbe chiamato i soccorsi. Il ragazzo si lamentava di una gamba che non riusciva a muovere, non rammento se la destra o la sinistra. Quando è uscita la madre sono andato via”. ADR Avv. Cesario:
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“L'autovettura viaggiava a marcia indietro sul lato destro rispetto alla bicicletta. La via F.lli Bandiera è a doppio senso di marcia”), i quali hanno confermato le anzidette circostanze per averle direttamente apprese, come occasionali passanti a piedi sul luogo ed al momento del fatto, nei termini come rispettivamente precisati dagli stessi dichiaranti.
Va a siffatto proposito evidenziato che tali dichiarazioni devono considerarsi del tutto attendibili, in quanto risultano munite di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziate ed esenti da contraddizioni, non risultando altresì alcun dato concreto e significativo da cui poter desumere qualsivoglia intento compiacente dei dichiaranti nei confronti dell'odierno attore, con la conseguenza che i narrati in esame costituisce così piena prova circa gli accadimenti riferiti. In particolari, da tali contributi conoscitivi – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea, quale dato di per sé indicativo di intrinseca attendibilità – emerge sia una specifica descrizione della rispettiva posizione dei dichiaranti, intenti a percorrere a piedi il marciapiede a pochi metri dalla stradina laterale da cui proveniva l'autovettura in retromarcia, desumendosi, quindi, la piena possibilità per gli stessi di scorgere l'accadimento, sia la puntuale descrizione dell'elemento più saliente ed essenziale del fatto riferito.
Oltre ad essere tra loro convergenti in ordine a tale elemento e con l'assunzione di responsabilità del proprietario e conducente del veicolo Audi A3 Controparte_2
contenuta nella constatazione amichevole di sinistro allegato in atti, i narrati in esame risultano del tutto compatibili, trovando così un ulteriore riscontro estrinseco, nella documentazione medica in atti, allegata all'atto di citazione, a partire dall'ingresso al Tes_ Pronto Soccorso, trasportato ivi in ambulanza (come riferito dal teste ), del minore poco tempo dopo il fatto, alle ore 17:44 del 15.09.2018, con Persona_1 anamnesi patologica recente di “Sospetta frattura femore destro in seguito ad incidente stradale e caduta da bicicletta.”, trattandosi proprio dell'arto maggiormente interessato dalla caduta sul suo lato destro da parte del minore, per Tes_ come riferito dal teste . Risulta altresì evidente dall'anzidetta dicitura un ulteriore oggettivo, univoco e specifico riscontro esterno alle dichiarazioni testimoniali, atteso che tale dichiarazione resa nell'immediatezza del fatto al personale sanitario, al momento dell'ingresso nel pronto soccorso dell'ospedale di
Locri, circa l'avvenuto sinistro stradale con conseguente caduta da bicicletta da parte
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del minore, costituisce un apporto conoscitivo reso in termini del tutto spontanei e genuini.
A ciò si deve aggiungere che la C.T.U. medico legale espletata nel presente giudizio ha attestato, sulla base della visita diretta del minore e della Persona_1
documentazione medica prodotta in atti dalla parte attrice, la coerenza della dinamica del sinistro con le lesioni occorse allo stesso minore (“Con riferimento alla lettera
“c” si rileva che il periziando in data 15.09.2018 subì un traumatismo con la frattura chiusa scomposta del femore destro, tale frattura è stata definita spiroide dall'ortopedico dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza (ref. del 16.09.2018). La dinamica del sinistro prospettata da parte attrice è coerente con le lesioni che occorrono ad un giovane ciclista che si abbatte al suolo riportando una forte torsione della gamba la quale subisce la frattura diafisaria chiusa e scomposta del femore giovanile, con morfologia cosiddetta “spiroide”. Le circostanze della caduta non si possono affermare con certezza, si può solo dire è possibile che la caduta dalla bicicletta sia stata determinata dall'urto con una autovettura, urto che non necessariamente debba aver determinato altre importanti lesioni personali, specie se trattasi di urto non caratterizzato da particolare violenza. Affinché si realizzi in un ragazzo una frattura femorale chiusa e scomposta del tipo osservato si può tranquillamente escludere il concorso causale di altra patologia preesistente.”).
L'univoco e convergente quadro probatorio finora descritto non risulta posto in dubbio dalla circostanza, addotta da parte convenuta, per cui “il perito che veniva incaricato dalla compagnia con lo scopo di verificare la presenza di danni sia sulla vettura tg. CP 105 XJ che sulla bicicletta non riscontrava la presenza di tracce
d'urto e/o di abrasioni”. Sul punto, invero, va in primo luogo evidenziato l'omessa allegazione dell'elaborato scritto del perito dell'assicurazione e che, in secondo luogo, stante l'accertata dinamica del sinistro caratterizzata da una manovra in retromarcia dell'autovettura che necessariamente aveva una velocità moderata, quindi l'urto con la bicicletta può non aver lasciato evidenti tracce sui veicoli ma, al contempo, è stato di per sé sufficiente per far cadere in terra il minore.
Sulla base delle risultanze istruttorie appena descritte, risulta evidente che l'impatto tra l'autovettura Audi A3 e la bicicletta trova il proprio antecedente causale nell'imprudente condotta di guida tenuta nell'occasione dal conducente del primo veicolo, , il quale, uscendo da una stradina laterale in retromarcia per Controparte_2
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immettersi su quella nel frattempo percorsa dalla bicicletta condotta dal minore
, ometteva così di fermarsi e dare la precedenza a quest'ultimo Persona_1
andando invece ad impattare sulla bicicletta, in modo tale da violare così le norme prudenziali di cui all'art. 154, comma 1 e 3, C.d.S. (“
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare
a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
(…)
3. I conducenti devono, altresi': (…) c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. (…)”).
Per quanto riguarda, a sua volta, la condotta di guida della bicicletta contestualmente tenuta dal minore, va evidenziato – in considerazione del fatto che, come emerge dal narrato più puntuale e particolareggiato reso dal teste
[...]
, l'autovettura era perfettamente visibile nel mentre stava uscendo in Tes_1
retromarcia dalla strada laterale, tanto da essersi avveduto della stessa a circa dieci metri di distanza lungo il marciapiede adiacente alla strada percorsa dalla bicicletta condotta dal minore (“C'era una Audi nera che faceva retromarcia all'incrocio tra la via Giacomo Leopardi e la via Fratelli Bandiara. Preciso che io ho notato tale autovettura uscire a marcia indietro dalla via Giacomo Leopardi, non ho notato che tipo di manovra stava facendo, in particolare da dove proveniva. Io mi trovavo ad una distanza di circa 10 metri rispetto all'Audi, sulla stessa parte del suddetto incrocio lungo un piccolo marciapiede. C'era quindi un bimbo che percorreva la via
Fratelli Bandiera e l'autovettura l'ha urtata. Il minore percorreva la via F.lli
Bandiera verso viale Aspromonte a bordo di una mountainbyke, preciso che camminava nella mia stessa direzione. L'autovettura ha urtato con il paraurti posteriore la parte centrale della bicicletta sul lato destro. Non rammento se vi fossero autovetture parcheggiate lungo la via F.lli Bandiera nelle immediate vicinanze dell'incrocio con via Giacomo Leopardi.”) – che quindi il minore non aveva prestato la dovuta attenzione alla manovra pericolosa dell'autovettura proveniente dalla strada laterale (non risultando altresì dalle deposizioni testimoniali alcun ostacolo visivo che potesse impedire di notare in tempo l'autovettura uscire in
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retromarcia dalla strada laterale), in modo tale da poter prontamente arrestare la marcia dinanzi ad un ostacolo visibile e prevedibile, violando così la norma prudenziale di cui all'art. 141, comma secondo, C.d.S. (“
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”).
Dunque, parte attrice non ha assolto all'onere, ai sensi dell'art. 2697 C.C., di offrire la prova che il minore avesse a sua volta tenuto una condotta Persona_1 di guida diligente nello stesso frangente in cui l'autovettura condotta da _2
, non rispettando la precedenza, andava ad impattare in retromarcia contro la
[...]
bicicletta condotta dallo stesso con la conseguenza che all'esito dell'istruttoria Per_1
non è emerso che il minore avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura ed idonea, così, a superare la presunzione di cui all'art. 2054 C.C., come eccepito da parte convenuta.
Stante la specifica dinamica del sinistro come desumibile dal quadro probatorio poc'anzi illustrato ed analizzato, ove emerge una prevalente e più grave condotta imprudente del rispetto a quella tenuta dal minore all'epoca _2 Persona_1
ancora adolescente, ne consegue che la parte attrice ha diritto al risarcimento del
70% dei danni patiti dal figlio minore in occasione del sinistro oggetto di causa.
Così individuate la causa del sinistro e la sussistenza dell'obbligo risarcitorio in capo alle parti convenute, occorre quantificare i danni.
Nel corso del giudizio è stata disposta perizia medico-legale, sulla persona di
, effettuata dal dr. alla quale, integralmente, si Persona_1 Persona_3
rimanda condividendone le motivate argomentazioni medico-legali (cfr. la relazione scritta depositata in atti il 05.10.2024).
In particolare, all'esito di tale accertamento, fondato sull'esame diretto del periziando e sull'analisi della documentazione medica in atti, è emerso che il danneggiato ha riportato postumi permanenti causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo (“Con riferimento ai fatti di causa per il minore si può formulare la seguente diagnosi medico-legale: Persona_1
Frattura chiusa scomposta diafisaria al terzo medio del femore di destra, trattata chirurgicamente mediante impianto di due chiodi endomidollari successivamente
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rimossi. In atto residuano i seguenti postumi: Esiti algici e disfunzionali all'arto inferiore destro, dismetria di circa cm 1, cicatrici plurime post-chirurgiche con lieve impatto estetico”).
Dunque, il C.T.U. è giunto alla quantificazione al 5% dell'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico.
Le lesioni subite hanno determinato, altresì, un'inabilità temporanea assoluta di giorni trenta, nonché un'inabilità parziale di giorni 170 (di cui sessanta giorni di ITP al 50% e 100 giorni di ITP al 25%).
Il C.T.U. ha, inoltre, esaustivamente e con motivazione esente da errori e da vizi, risposto alle argomentate osservazioni mosse all'elaborato peritale dal consulente della compagnia convenuta in ordine alla valutazione del n esso di causalità e dell'inabilità temporanea al 25% (“Per quanto attiene il nesso di causalità il dott. si è limitato a riproporre le argomentazioni della Per_4 comparsa di costituzione e risposta prodotta dall'avvocato della società assicurativa convenuta, argomentazioni riguardanti le lacunosità circostanziali volte a far ritenere il non accadimento dell'evento per come rappresentato da parte attrice. Lo stesso CTP di parte convenuta ha sbrigativamente ignorato le considerazioni di lesività e patologia svolte nella relazione preliminare di CTU, incentrate sulla tipologia spiroide della frattura e sulla sua genesi da torsione con punto di rottura facilitato da un osso femorale infanto -giovanile. Infatti nella CTU il sottoscritto ha riportato che <la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice coerente con le lesioni che occorrono ad un giovane ciclista si abbatte al suolo riportando una forte torsione della gamba la quale subisce frattura diafisaria chiusa e scomposta femore giov anile morfologia cosiddetta circostanze caduta non possono affermare certezza pu solo dire possibile dalla bicicletta sia stata determinata dall autovettura urto necessariamente debba aver determinato altre importanti personali specie se trattasi di caratterizzato particolare violenza.>. Al proposito si fa anche presente che le fratture chiuse diafisarie da torsione di un osso lungo possono essere a bassa lesività tegumentaria e a scarso pronto rilievo all'ispezione esterna di ematomi o di più tenui lesioni a carattere ecchimotico. Pertanto circa la modalità degli accadimenti che nella fattispecie
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hanno determinato o concorso a determinare l'abbattimento al suolo del ciclista
(con meccanismo diretto od anche indiretto), il CTU medico-legale si può esprimere solo in termini di possibilità rispetto alla dinamica prospettata da parte attrice. Ciò si afferma in mancanza dell'intervento dell'Autorità e dell'esame dei mezzi coinvolti nel sinistro e quindi in assenza di una ricostruzione degli eventi basata su elementi oggettivi utili ad individuare con valida attendibilità medico -legale la causa che ha determinato la caduta da bicicletta. Per quanto attiene il periodo di inabilità temporanea parziale del 25% già quantificata in sede di relazione preliminare nella misura di giorni cento, il dott. propone una Per_4
quantificazione ridotta alla misura di trenta giorni motivando una completa guarigione sulla base delle buone risultanze di articolarità nella certificazione ortopedica del 23.01.2019. Lo stesso CTP tuttavia omette di considerare
l'insieme delle conclusioni dell'ortopedico laddove nella medesima certificazione riporta “Mai scalzo in casa, rimuove progressivamente le stampelle, prosegue con l'uso di calzature con forti e rigidi posteriori, prosegue
Dibase 10000 gc 10 gc ogni 7 gg durante il pasto più abbondante, controllo maggio con rx ed esami di laboratorio” (vedasi documentazione sanitaria riferita nella presente relazione). Inoltre al proposito richiamo la mia seguente considerazione esposta in sede di CTU: “Dimesso da Cosenza il paziente effettua una prolungata convalescenza con fisioterapia, ripetuti controlli medici
e radiologici, nonché monitoraggio laboratoristico per deficit di Vitamina D, inizialmente a bassi livelli, fino alla formazione di un callo osseo con soddisfacente consolidamento e accettabili conseguenze sull'articolarità del ginocchio e del piede omolaterale. Talché si è pervenuti nell'agosto 2019 presso l' alla rimozione dei mezzi Controparte_4
di sintesi non più tollerati.”. Pertanto, distinguendo tra il semplice recupero di articolarità post-operatoria e la protezione dell'accrescimento di un osso giovanile osteosintetizzato con due chiodi endomidollari di tipo elastico, non si ritiene di recepire l'osservazione del CTP dott. volta a rivalutare in minus il periodo di Per_4 inabilità temporanea parziale al 25%.”), confermando così la valutazione già espressa.
A siffatto proposito, quanto alla tipologia delle lesioni fisiche riportate ed alla determinazione della loro incidenza sull'integrità fisio-psichica del danneggiato, va
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evidenziato che l'accertamento operato dal consulente medico-legale d'ufficio risulta ampiamente attendibile. Invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze della documentazione medica acquista agli atti e della diretta visita del periziando, e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
Al riguardo rileva il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria della riportata relazione del c.t.u. che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ.
8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802) , come appunto verificatosi nel caso di specie.
L'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi insufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa la fondatezza delle premesse di fatto su cui si basa la pretesa risarcitoria azionata, né emergono sul punto risultanze poco chiare o non complete, con la conseguenza che le critiche sostanziali alla CTU formulate da parte convenuta appaiono prive di pregio, tenuto appunto conto, tra l'altro, delle puntuali ed attendibili osservazioni alle critiche e rilievi dell'anzidetta parte effettuate dal consulente d'ufficio in sede di deduzioni sulle stesse (cfr. sul punto, a contrario, Cass., sez. I, sent. n. 23637 del 21/11/2016: “Allorché ad una consulenza tecnica d' ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5,
c.p.c.)”; in proposito mette conto ancora osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
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necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”, così Cass. n. 282/2009;
Cass., sez. VI, 02/02/2015, n.1815: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”; nonché Cass. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.
26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e
7283 del 2003).
Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non
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implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n.
26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
Tenuto conto dell'entità dei danni ed alla tipologia delle lesioni, nonché alla loro incidenza sull'integrità fisica dell'attore, per come riscontrato dal medico legale d'ufficio nei termini sopra descritti, viene in rilievo, dunque, un'invalidità cd. micro permanente e nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, trova applicazione in via analogica il criterio di liquidazione del danno alla persona da circolazione stradale previsto, per le cosiddette microinvalidità, dall'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 (importi aggiornati col D.M.
16/07/2024), attesa l'identità del bene giuridico inciso dall'illecito ed al fine di evitare irragionevoli disparità.
A questo punto, a fronte delle determinazioni del CTU, si deve procedere, alla quantificazione per equivalente del danno suddetto ai fini risarcitori che ci occupano.
Al momento del consolidarsi del danno biologico il danneggiato aveva un'età di 8 anni e, pertanto, gli spettano:
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a) il risarcimento del danno permanente all'integrità psico-fisica che, sulla base del criterio innanzi indicato, si determina equitativamente in € 7.104,75 attuali;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida equitativamente (con riferimento all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 e D.M.
16/07/2024, considerato altresì il punto base di € 55,24 per l'inabilità assoluta) in € 1.657,20 per l'inabilità temporanea assoluta (€ 55,24 * gg. 30), nonché, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al 100%, in misura proporzionalmente ridotta (€ 55,24 x 50% x 60 = € 1.657,20; 55,24 x 25% x gg.
100 = € 1.381,00), per un totale di € 4.695,40 attuali.
Quanto all'invocato “danno morale”, vanno richiamati i principi da ultimo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11.11.2008 nn. 26972,
26973, 26974, 26975), che ha cercato di fare chiarezza sulla risarcibili tà del danno non patrimoniale.
In particolare, e per quanto qui interessa, premesso che è stata definitivamente accantonata la figura del cd danno morale soggettivo
(identificato con il patema d'animo transeunte) e che la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra un pregiudizio non patrimoniale, va detto, innanzitutto, che il danno morale si identifica con la sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto), senza degenerazioni patologiche, perché ove siano dedotte eventuali conseguenze del genere, si rientra nell'ambito del danno biologico (del quale ogni sofferenza psichica o fisica, per sua natura intrinseca, costituisce componente).
Dunque, una tale sofferenza psichica, che non è suscettibile di degenerare in patologia, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Ora, considerato che il danno non patrimoniale e, quindi, il danno morale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, specificamente, che tale danno morale non può essere più liquidato automaticamente in una percentuale del danno alla salute (“determina …duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale…sovente liquidato in percentuale del primo”): infatti, se il giudice liquida il danno morale in una percentuale del danno alla salute, questo vuol dire che sta
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risarcendo il dolore fisico e morale che accompagna l'invalidità temporanea e permanente ed è direttamente proporzionato ad essa. Ma se, per come affermato dalla
S.C., è vero che attraverso il danno alla salute vengono risarcite tutte le conseguenze pregiudizievoli correlate e direttamente proporzionate all'invalidità temporanea e/o permanente, non vi è dubbio che anche il dolore, fisico e morale, associato allo “star male”, sia compreso nella liquidazione del danno alla salute.
Tale conclusione, tuttavia, non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, se per danno morale si intende non la sofferenza intrinsecamente compresa nella patologia, ma la sofferenza ulteriore (ove esistente), espressione della reazione emotiva rispetto all'impatto lesivo.
Tale sofferenza ulteriore, infatti, non dipende dall'invalidità temporanea e permanente, ma va ancorata ad altri criteri, vale a dire, per esempio, a come il danneggiato abbia percepito la lesione, o alle circostanze concrete in cui è venuto a verificarsi l'illecito.
Discende da tali considerazioni, che il danno morale potrà essere una voce autonoma del danno non patrimoniale da risarcire solo nel caso in cui siano allegati fatti specifici, da cui evincere, anche presuntivamente, la sofferenza aggiuntiva
(rispetto a quella propria della patologia) subita dalla vittima.
Nella specie, né parte attrice ha allegato circostanze concrete peculiari né simili circostanze sono emerse dall'istruttoria, sicchè non può trovare ingresso, per i principi già affermati, il riconoscimento di alcun danno morale, stante appunto l'assenza in atti di idonea prova che il pregiudizio fisico subìto abbia arrecato al danneggiato un ulteriore dolore rispetto a quello implicito nella peculiare menomazione fisica occorsagli e, come tale, già considerato ai fini della liquidazione del danno biologico.
In definitiva l'ammontare del danno non patrimoniale è pari ad euro 11.800,15
(euro 7.104,75 + euro 4.695,40).
Pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma corrispondente al 70% di € 11.800,15 e, quindi, di € 8.260,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Sulla somma così determinata vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio
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del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Il Tribunale adìto fa applicazione del secondo criterio (anche perché più funzionale alla fase esecutiva) e calcola gli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del 2%, dalla data del fatto ad oggi sulla somma, calcolata in valori attuali, di euro 8.260,00.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
La liquidazione delle spese e competenze del giudizio segue il criterio della soccombenza nell'azione risarcitoria e, pertanto, in favore di parte attrice ed a carico delle parti convenute in solido, nonchè vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), vigenti al momento della conclusione del giudizio.
Infine, sulla base di siffatte considerazioni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto nel corso del giudizio, vanno poste a definitivo carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
- in parziale accoglimento della domanda attorea nei termini e nei limiti precisati in parte motiva, condanna la compagnia Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e al pagamento, in Controparte_2
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solido tra loro, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico, della somma di € 8.260,00 già rivalutata alla data odierna, oltre interessi ponderati, da calcolarsi sulla predetta somma, al tasso annuo del 2% dalla data del fatto illecito ad oggi ed interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
- condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione delle spese processuali della parte attrice che liquida in complessive € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico delle anzidette parti soccombenti, in solido tra loro, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Locri il 19 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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