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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 30144-2021 proposto da: RD IZ, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Susa l presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA NA US (studio Gallo);
- ricorrente -
2,Gtz contro EN AG, domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA BELINDA POZZI;
- controricorrente- 9 Civile Sent. Sez. 3 Num. 2222 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 25/01/2023 avverso l'ordinanza n. 15706/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 4/6/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: FATTI DI CAUSA 1. Cass. sez. 3, ord. 4 giugno 2021 n. 15706 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 4730/2018 della Corte d'appello di Milano, che figurava proposta da AU CA, e in cui si era difesa con controricorso GR AG, ravvisando la "mancanza di valida procura alle liti" (così in motivazione, a pagina 6; nel dispositivo poi: "dichiara inammissibile il ricorso"), condannando a rifondere le spese a controparte l'avv. Anna Scalzi. L'ordinanza, a pagina 4 della motivazione, ha appunto affermato che il ricorso fosse "inammissibile per mancanza di idonea procura: come, fra l'altro, si eccepisce sia nel controricorso sia nella memoria di parte resistente, la procura risulta rilasciata a sé stesso dalla parte avvocato CA„ è da lui sottoscritta ed è autenticata dall'Avvocato Anna Scalzi", onde "difetta una valida procura ... non potendosi l'attività di autentica di una dichiarazione di conferimento della procura allo stesso conferente intendersi come idonea a superare la risultanza formale come se fosse errore materiale. L'Avvocato CA non è, invero, avvocato cassazionista ...". In seguito l'ordinanza ha aggiunto, implicitamente ad abundantiam, ulteriori ragioni di inammissibilità, per violazione dell'articolo 342 c.p.c. 2. AU CA, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Scalzi, ha presentato ricorso per revocazione sulla base di tre motivi. GR si è difesa con controricorso. La causa è stata cameralizzata, e il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. In data 13 dicembre 2022 è stata depositata "comparsa di costituzione di nuovo difensore", in cui l'avv. Anna Scalzi, essendo stata il 12 maggio 202 sospesa dalla funzione forense per essere stata assunta nell'Ufficio del processo, è stata sostituita, con regolare procura speciale, dall'avv. Anna Maria OM SS. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 II primo motivo denuncia "irregolare costituzione" di GR per inesistenza di procura speciale anteriormente alla notifica del controricorso, con conseguente inammissibilità di questo ed "errata liquidazione di spese di giudizio a favore di controparte non regolarmente costituita"; decisione che sarebbe affetta da errore di fatto "risultante dagli atti e documenti della causa", essenziale e decisivo ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione agli articoli 391 bis e 395 c.p.c. 3.2 Il secondo motivo denuncia mancata percezione dell'effettiva esistenza della procura speciale conferita da AU CA all'avv. Scalzi, in calce al ricorso, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. in relazione agli articoli 391 bis e 395 c.p.c. 3.3 Il terzo motivo denuncia errore materiale di indicazione di importo errato nella liquidazione delle spese in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. in relazione agli articoli 391 bis e 395 c.p.c. 4. Il primo e il terzo motivo, per l'evidente comunanza della tematica delle spese processuali, meritano vaglio congiunto. Il primo motivo, invero, argomenta in ordine alla pretesa illegittimità della costituzione di GR allo scopo di ottenere conseguente dichiarazione di illegittimità della condanna a rifonderle le spese pronunciata nell'ordinanza nonostante sia, appunto, "controparte non regolarmente costituita". A tacer d'altro, il motivo è privo dell'interesse ex articolo 100 c.p.c. in relazione a tale condanna alla rifusione delle spese, in quanto l'ordinanza n. 15706/2021 non dispone la condanna alla rifusione delle spese a carico del ricorrente CA, bensì condanna a rifonderle l'avv. Scalzi. Invero, dopo avere esposto (a pagina 4 della motivazione) perché il ricorso sarebbe stato da qualificarsi inammissibile - "per mancanza di idonea procura ... rilasciata a sé stesso dalla parte avvocato CA, è da lui sottoscritta ed è autenticata dall'Avvocato Anna Scalzi. A tanto consegue che difetta una valida procura alla proposizione di ricorso per cassazione, non potendosi l'attività di autentica di una dichiarazione di conferimento della procura allo stesso conferente intendersi come idonea a superare la risultanza formale come se fosse mero errore materiale. L'Avvocato CA non è, invero, avvocato cassazionista ... e, pertanto, non è legittimato ad agire in giudizio in proprio dinanzi a questa Corte" - , l'ordinanza, svolta una breve argomentazione su ulteriore inammissibilità ex articolo 342 c.p.c., ritorna poi in tema, affermando: "Il difensore del ricorrente deve, conseguentemente, essere condannato in proprio alle spese di questo giudizio di legittimità ... Deve, sul punto, ribadirsi che l'avvocato AU CA non è iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti...". Nel dispositivo, dunque, l'ordinanza "condanna l'avvocato Scalzi al pagamento delle spese di lite". Se, allora, la condanna alle spese nella ordinanza n. 15706/2021 non è stata pronunciata nei confronti dell'attuale ricorrente (e già allora ricorrente) CA, non si vede quale suo interesse possa sostenere il motivo - il primo - che nel presente ricorso è diretto a far venir meno tale condanna, e parimenti il motivo - il terzo - vertente sulla quantificazione delle spese oggetto di tale condanna. Da ciò deriva l'inammissibilità di entrambi i motivi, che assorbe ogni altro profilo. 5. Il secondo motivo è infondato, in quanto nella ordinanza impugnata non si rinviene un travisamento di fatto, bensì una inequivoca interpretazione giuridica, che ha implicitamente ritenuto irrilevanti anche tutti gli elementi di contestualizzazione processuale che il motivo pure invoca per sostenere la fattualità dell'errore (in particolare, l'intestazione del ricorso che ha generato tale ordinanza in cui figurava che AU CA era difeso e rappresentato dall'avv. Scalzi, che poi lo ha firmato, e l'elezione di domicilio presso l' Il Consi Scalzi), per cui l'ordinanza è giunta ad espressamente esc udere la presenza di un errore materiale nel passo motivazionale già sopra riportato: "A tanto consegue che difetta una valida procura alla proposizione di ricorso per cassazione, non potendosi l'attività di autentica di una dichiarazione di conferimento della procura allo stesso conferente intendersi come idonea a superare la risultanza formale come se fosse mero errore materiale." Tale interpretazione giuridica, che sia condivisibile o meno, non può essere comunque oggetto di revocazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 391 bis e 395 n.4 c.p.c. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, la spiccata peculiarità della vicenda giustificando la compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022
- ricorrente -
2,Gtz contro EN AG, domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA BELINDA POZZI;
- controricorrente- 9 Civile Sent. Sez. 3 Num. 2222 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 25/01/2023 avverso l'ordinanza n. 15706/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 4/6/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: FATTI DI CAUSA 1. Cass. sez. 3, ord. 4 giugno 2021 n. 15706 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 4730/2018 della Corte d'appello di Milano, che figurava proposta da AU CA, e in cui si era difesa con controricorso GR AG, ravvisando la "mancanza di valida procura alle liti" (così in motivazione, a pagina 6; nel dispositivo poi: "dichiara inammissibile il ricorso"), condannando a rifondere le spese a controparte l'avv. Anna Scalzi. L'ordinanza, a pagina 4 della motivazione, ha appunto affermato che il ricorso fosse "inammissibile per mancanza di idonea procura: come, fra l'altro, si eccepisce sia nel controricorso sia nella memoria di parte resistente, la procura risulta rilasciata a sé stesso dalla parte avvocato CA„ è da lui sottoscritta ed è autenticata dall'Avvocato Anna Scalzi", onde "difetta una valida procura ... non potendosi l'attività di autentica di una dichiarazione di conferimento della procura allo stesso conferente intendersi come idonea a superare la risultanza formale come se fosse errore materiale. L'Avvocato CA non è, invero, avvocato cassazionista ...". In seguito l'ordinanza ha aggiunto, implicitamente ad abundantiam, ulteriori ragioni di inammissibilità, per violazione dell'articolo 342 c.p.c. 2. AU CA, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Scalzi, ha presentato ricorso per revocazione sulla base di tre motivi. GR si è difesa con controricorso. La causa è stata cameralizzata, e il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. In data 13 dicembre 2022 è stata depositata "comparsa di costituzione di nuovo difensore", in cui l'avv. Anna Scalzi, essendo stata il 12 maggio 202 sospesa dalla funzione forense per essere stata assunta nell'Ufficio del processo, è stata sostituita, con regolare procura speciale, dall'avv. Anna Maria OM SS. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 II primo motivo denuncia "irregolare costituzione" di GR per inesistenza di procura speciale anteriormente alla notifica del controricorso, con conseguente inammissibilità di questo ed "errata liquidazione di spese di giudizio a favore di controparte non regolarmente costituita"; decisione che sarebbe affetta da errore di fatto "risultante dagli atti e documenti della causa", essenziale e decisivo ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione agli articoli 391 bis e 395 c.p.c. 3.2 Il secondo motivo denuncia mancata percezione dell'effettiva esistenza della procura speciale conferita da AU CA all'avv. Scalzi, in calce al ricorso, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. in relazione agli articoli 391 bis e 395 c.p.c. 3.3 Il terzo motivo denuncia errore materiale di indicazione di importo errato nella liquidazione delle spese in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. in relazione agli articoli 391 bis e 395 c.p.c. 4. Il primo e il terzo motivo, per l'evidente comunanza della tematica delle spese processuali, meritano vaglio congiunto. Il primo motivo, invero, argomenta in ordine alla pretesa illegittimità della costituzione di GR allo scopo di ottenere conseguente dichiarazione di illegittimità della condanna a rifonderle le spese pronunciata nell'ordinanza nonostante sia, appunto, "controparte non regolarmente costituita". A tacer d'altro, il motivo è privo dell'interesse ex articolo 100 c.p.c. in relazione a tale condanna alla rifusione delle spese, in quanto l'ordinanza n. 15706/2021 non dispone la condanna alla rifusione delle spese a carico del ricorrente CA, bensì condanna a rifonderle l'avv. Scalzi. Invero, dopo avere esposto (a pagina 4 della motivazione) perché il ricorso sarebbe stato da qualificarsi inammissibile - "per mancanza di idonea procura ... rilasciata a sé stesso dalla parte avvocato CA, è da lui sottoscritta ed è autenticata dall'Avvocato Anna Scalzi. A tanto consegue che difetta una valida procura alla proposizione di ricorso per cassazione, non potendosi l'attività di autentica di una dichiarazione di conferimento della procura allo stesso conferente intendersi come idonea a superare la risultanza formale come se fosse mero errore materiale. L'Avvocato CA non è, invero, avvocato cassazionista ... e, pertanto, non è legittimato ad agire in giudizio in proprio dinanzi a questa Corte" - , l'ordinanza, svolta una breve argomentazione su ulteriore inammissibilità ex articolo 342 c.p.c., ritorna poi in tema, affermando: "Il difensore del ricorrente deve, conseguentemente, essere condannato in proprio alle spese di questo giudizio di legittimità ... Deve, sul punto, ribadirsi che l'avvocato AU CA non è iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti...". Nel dispositivo, dunque, l'ordinanza "condanna l'avvocato Scalzi al pagamento delle spese di lite". Se, allora, la condanna alle spese nella ordinanza n. 15706/2021 non è stata pronunciata nei confronti dell'attuale ricorrente (e già allora ricorrente) CA, non si vede quale suo interesse possa sostenere il motivo - il primo - che nel presente ricorso è diretto a far venir meno tale condanna, e parimenti il motivo - il terzo - vertente sulla quantificazione delle spese oggetto di tale condanna. Da ciò deriva l'inammissibilità di entrambi i motivi, che assorbe ogni altro profilo. 5. Il secondo motivo è infondato, in quanto nella ordinanza impugnata non si rinviene un travisamento di fatto, bensì una inequivoca interpretazione giuridica, che ha implicitamente ritenuto irrilevanti anche tutti gli elementi di contestualizzazione processuale che il motivo pure invoca per sostenere la fattualità dell'errore (in particolare, l'intestazione del ricorso che ha generato tale ordinanza in cui figurava che AU CA era difeso e rappresentato dall'avv. Scalzi, che poi lo ha firmato, e l'elezione di domicilio presso l' Il Consi Scalzi), per cui l'ordinanza è giunta ad espressamente esc udere la presenza di un errore materiale nel passo motivazionale già sopra riportato: "A tanto consegue che difetta una valida procura alla proposizione di ricorso per cassazione, non potendosi l'attività di autentica di una dichiarazione di conferimento della procura allo stesso conferente intendersi come idonea a superare la risultanza formale come se fosse mero errore materiale." Tale interpretazione giuridica, che sia condivisibile o meno, non può essere comunque oggetto di revocazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 391 bis e 395 n.4 c.p.c. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, la spiccata peculiarità della vicenda giustificando la compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022