Decreto cautelare 16 settembre 2022
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 12/10/2022, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2022
N. 01022/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2022, proposto da
Phoenix Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie, Emilio Reboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ciisaf - Consorzio per L'Integrazione e L'Inclusione Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di Cisternino-Fasano-Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Anna Vannella, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolò Maria D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione n. 620 del 14.09.2022 del Consorzio Ciisaf, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies l. n. 241/90, della determinazione n. 544 del 17.09.2020, riguardante il Rilascio autorizzazione al funzionamento per tipologia struttura “micro Nido” ex art. 53 R.R. n. 4/07;
- della determinazione n. 621 del 14.09.2022 del Consorzio Ciisaf, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies l. n. 241/90, della determinazione n. 238 del 26.04.2021 – Autorizzazione al funzionamento, ex art. 49 L.R. n. 128/2021, della struttura Ludoteca ex art. 89 R.R. n. 4/07;
- della nota prot. n. 1841 del 22.07.2022, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, di avvio del procedimento;
- di ogni altro atto, conosciuto e non, presupposto, connesso o conseguente all'atto impugnato laddove lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Ciisaf;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. E. Reboli per la parte ricorrente, avv. A Tanzarella per la parte resistente, avv. C. Carrisi, in sostituzione degli avv.ti L. Parenti, N. M. D'Alessandro, per l'interveniente ad opponendum ;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Ciò in quanto:
a) il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 994/14, passata in giudicato, ha accertato “… l’avvenuto aggravamento della servitù pedonale a carico del fondo servente e in favore del fondo dominante del convenuto su cui insiste la civile abitazione, per responsabilità ascrivibile al convenuto ”, condannando il convenuto (legale rappresentante della società odierna ricorrente) al “ … ripristino della servitù come pedonale e a favore di civile abitazione ”;
b) la struttura è tuttora frequentata da numerosi minori (nonché dai genitori accompagnatori), i quali accedono alla stessa per il tramite della strada sulla quale insiste la servitù in esame, determinando dunque un aggravamento dell’originaria servitù, come accertata dal Tribunale di Brindisi con la citata pronuncia giudiziale, passata in giudicato;
c) avuto riguardo a tale pronuncia giudiziale – conosciuta dall’Amministrazione soltanto a valle dell’ulteriore istanza autorizzatoria proposta dalla ricorrente – gli atti impugnati non sembrano attinti da patenti errori e/o macroscopiche illegittimità, essendosi piuttosto l’Amministrazione limitata a prendere atto dell’impossibilità di insistenza della struttura in esame in area che non consente il passaggio di soggetti diversi dal proprietario del fondo servente;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO