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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 88/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 88 /2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/08/1960 e nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avvocati Defilippi Claudio (C.F. C.F._2
- PEC e Sammicheli C.F._3 Email_1
Gianna (C.F. – PEC C.F._4 Email_2
con domicilio telematico, giuste procure in calce all'atto di citazione innanzi
[...]
al Tribunale appellante contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata in forza di procura a rogito Notaio del 10/09/2021, rep. Persona_1
51.695, racc. 23.930 da quale procuratrice speciale di Parte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Melley Matteo CP_1 P.IVA_2
(C. F. – PEC , con domicilio CodiceFiscale_5 Email_3
eletto in Spezia, Via Biassa 22, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 12/6/2024 nelle forme della trattazione scritta. * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello:
In via preliminare 1. dichiarare improcedibile l'azione per pendenza di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi.
Sempre in via preliminare, 2. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per difetto di procura, legittimazione attiva e/o mancata prova della titolarità del credito e per tutti gli altri motivi indicati, anche ex art 106 TUB;
Nel merito, 3. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del precetto e/o del contratto di mutuo azionato e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva sulla base del predetto contratto di mutuo e /o della fideiussione ivi prevista;
4. in tutti i casi, quale effetto della dichiarazione di nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo, dichiarare nulla e/o inefficace l'iscrizione dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo fondiario azionato e ordinarne la cancellazione dai registri della Conservatoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc per entrambi i gradi di giudizio”
* * *
-parte appellata quale procuratrice speciale di Parte_3
ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio".
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado. uale procuratrice speciale di cessionario Parte_3 CP_1
del credito, notificava a e atto di precetto per Parte_1 Parte_2
pag. 2/24 il pagamento di 66.747,35 euro oltre interessi e spese, per essere rispettivamente mutuatario, garantito da ipoteca, e fideiussore di BA Carige s.p.a., cedente del credito originario.
e evocano, quindi, in giudizio con Parte_1 Parte_2
opposizione all'esecuzione e contestavano i) il difetto di Parte_3
legittimazione attiva per assenza di una procura legittima e per non essere l'asserito mandante il cessionario del credito, ii) la nullità del precetto per mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione, iii) la improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria, iv) la nullità del titolo esecutivo, del precetto ed improcedibilità dell'azione esecutiva per violazione dell'art.474 c.p.c. per non essere il credito certo, liquido, esigibile per la genericità dei conteggi su capitale ed interessi, v) la inidoneità del mutuo fondiario condizionato quale legittimo titolo esecutivo, vi) la illegittimità del titolo esecutivo per avere superato il mutuo la soglia di finanziabilità e per non essere certo il credito contestato, “potendo essere assoggettato ad anatocismo e/o ad interessi usurari”, vii) la nullità della fideiussione per essere omnibus e per contenere clausole frutto di intese violative della concorrenza e del mercato, viii) e la improcedibilità della domanda per adesione del debitore al procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa.
e concludevano, quindi, chiedendo: “in Parte_1 Parte_2
via preliminare: -sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni esposte in narrativa;
-dichiarare improcedibile l'azione per mancata mediazione e /o rimettere le parti in mediazione;
obbligatoria; -dichiarare improcedibile l'azione per pendenza di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi. Sempre in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per difetto di procura, legittimazione attiva e/o mancata prova della titolarità del credito e per tutti gli altri motivi indicati;
nel merito: -accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del precetto e/o del contratto di mutuo azionato e per l'effetto dichiarare
l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva sulla base del predetto contratto di mutuo e /o della fideiussione ivi prevista;
-in tutti i casi, quale effetto della dichiarazione di nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo, dichiarare nulla e/o
pag. 3/24 inefficace l'iscrizione dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo fondiario azionato e ordinarne la cancellazione dai registri della Conservatoria. …”.
Si costituiva che contestava le difese degli opponenti, Parte_3
produceva documenti e chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Il Tribunale di Savona rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo con una articolata ordinanza e poi con sentenza n. 1086/2022 depositata il
22/12/2022 così decideva: “”
1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Il Tribunale di Savona rilevava che nella procura del 10/9/2021 conferita da
[...]
a erano stati attribuiti poteri per agire e chiedere la CP_1 Parte_3
riscossione dei crediti e che risultava provata la cessione del credito dai documenti prodotti in giudizio, cioè la Gazzetta Ufficiale, l'elencazione delle posizioni cedute e la dichiarazione proveniente dal cedente.
Il Giudice di primo grado rilevava poi che le contestazioni svolte dagli attori circa l'illegittimo addebito da parte della banca di interessi usurari e di interessi anatocistici erano del tutto generiche e non provate e che l'onere della prova di dimostrare quanto dedotto spettava agli opponenti, che avrebbero dovuto provare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia o l'addebito di somme illegittime.
Il Tribunale di Savona rigettava, poi, la richiesta di ordine di esibizione formulata dagli attori avente ad oggetto la “documentazione relativa alla intera posizione degli opponenti, ivi compresa l'istruttoria per il valore dell'immobile”, non avendo costoro preventivamente richiesto all'istituto di credito di fornire la documentazione in suo possesso ai sensi dell'articolo 119, comma quarto, TUB..
* * *
2. Sul giudizio di appello.
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Savona e formulavano plurime censure: i) sul difetto di legittimazione attiva e ius postulandi, con violazione degli articoli 81 e 100 c.p.c.; ii) sulla nullità del precetto per mancata indicazione del Giudice competente per l'esecuzione e sull'incompetenza del Giudice individuato con violazione dell'articolo
480, comma terzo, c.p.c.; iii) sulla nullità del titolo esecutivo precettato e sulla pag. 4/24 improcedibilità dell'azione esecutiva per l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile con genericità nel precetto dei conteggi su capitale ed interessi e violazione degli articoli 474 e 480, comma primo, c.p.c.; iv) sulla nullità per omessa notifica di un valido titolo esecutivo munito di formula esecutiva per la inidoneità del mutuo fondiario condizionato a costituire titolo esecutivo e violazione dell'articolo 474, comma primo,
c.p.c.; v) sulla nullità o inefficacia del titolo esecutivo per superamento nel mutuo della soglia di finanziabilità e violazione dell'articolo 38 del TUB;
vi) sulla violazione dell'articolo 1815, comma secondo, e degli articoli 1282 1283 1284 e 821, comma terzo,
c.c., per incertezza del credito contestato potendo essere oggetto di anatocismo o di interessi usurari;
vii) sulla nullità della fideiussione ed applicabilità degli articoli 1418 e
1419 c.c., per violazione degli articoli 1941 1944 e 1945 c.c. e della disciplina sulla concorrenza per la ricorrenza di clausole ABI nulle;
viii) sulla improcedibilità dell'esecuzione e sulla inutilizzabilità del titolo contro il debitore per adesione dello stesso al procedimento di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi di impresa.
Si costituiva rappresentata da che CP_1 Parte_3
contestava la fondatezza delle diverse doglianze di appello, richiamava le difese già formulate in primo grado e domandava il rigetto del gravame.
La Corte, alla prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta fissava per la precisazione delle conclusioni. La causa, precisate le conclusioni, era, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima doglianza lamenta la mancata prova della cessione del credito dall'originario creditore ad e che “nessuna cessione del credito, né CP_1
mandato conferito risulta infine essere mai stato comunicato al ricorrente, ovvero difetta la comunicazione di ogni modifica della titolarità del credito, con ogni conseguente ulteriore nullità. Tanto più che chi agisce non chiede il pagamento per sè stesso ma per , con conseguente ulteriore nullità” (cfr. pag. 13 appello). CP_1
La censura è infondata.
pag. 5/24 Invero, il Tribunale di Savona ha richiamato specifici documenti tempestivamente prodotti da ovvero la comunicazione di cessione pubblicata sulla G.U. 2/1/2020 CP_1
(doc. 6 appellata), l'elenco dei debiti ceduti indicati come “Hydra” (doc. 8 appellata), la dichiarazione di BA Carige con cui l'istituto di credito dava atto della cessione della posizione di quanto al conto corrente nr. 2076280 e al mutuo Parte_1
fondiario di iniziali 50.000 euro stipulato in data 24/4/2015- Rep. 66988 (doc. 3 appellata).
e con la loro prima censura non hanno Parte_1 Parte_2
indicato per quali ragioni tali documenti non sarebbero idonei a provare la cessione del credito ad I documenti prodotti dimostrano appieno la cessione (Cass. CP_1
Ord. 17944/2023; Cass. 31188/2017) ed è del tutto inconferente che i debitori ceduti non abbiano ricevuto alcuna comunicazione sulla cessione, giacché tale notifica potrebbe assumere rilievo solo ai fini dell'opponibilità al cessionario dell'avvenuto adempimento, per liberare il debitore ove questi avesse adempiuto la propria obbligazione a favore del creditore originario, fattispecie mai indicata dagli appellanti.
Risulta da ultimo documentata anche l'esistenza di un chiaro mandato di
[...]
a contenuto nella procura 10/9/2021 (doc. 1 CP_1 Parte_3 CP_1
ed è irrilevante la sua mancata indicazione sull'originale o sulla copia notificata dell'atto di precetto, come affermato dal Supremo Collegio da ultimo nella sentenza n.
8213/2012. Si osserva, poi, che “la censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche
d'ufficio” (Cass. 24927/2024).
Va, quindi, rigettata la prima censura di appello.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta che nell'atto di precetto parte appellata non abbia dichiarato la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente con nullità del precetto. contesta le affermazioni di controparte affermando che Parte_3
l'indicazione di un Ufficio Giudiziario non competente per l'esecuzione non comporti la pag. 6/24 nullità del precetto. L'art. 480, comma terzo, c.p.c., secondo l'appellata, prescriverebbe solo che le opposizioni vanno proposte davanti al Giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non incidendo sulla validità dell'atto. Parte appellata evidenzia poi che gli appellanti hanno potuto formulare la propria opposizione innanzi al Tribunale di
Savona, ove è stato notificato il precetto, esercitando ogni loro diritto.
La censura è inammissibile e infondata.
Invero, in sede di opposizione all'esecuzione non è possibile eccepire vizi formali del precetto che vanno sollevati tempestivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, ma solo questioni connesse all'inesistenza del credito o a fatti nuovi sopravvenuti utili ad incidere sul diritto azionato.
Inoltre, la Corte di Cassazione in relazione alla mancata indicazione, nell'atto di precetto, dell'ufficio giudiziario davanti al quale si potrà svolgere l'esecuzione forzata ha affermato che tale omissione “da sola, non crea incertezze sull'individuazione del giudice competente all'esecuzione e non comporta, pertanto, la nullità del precetto”
(Cass. 3336/1994) La Corte di Cassazione in merito all'elezione di domicilio cosiddetta
“anomala” ha affermato che “l'elezione di domicilio cd. “anomala” (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.” (cfr. Cass. Ord. 30141/17).
La seconda doglianza va, quindi, rigettata.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta la violazione dell'art. 474 c.p.c. secondo cui “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. e Parte_1 Parte_2
pag. 7/24 sostengono che il debito iniziale “titolo certo e liquido al momento della stipula, non è automaticamente tale successivamente, laddove come di regola nel tempo trascorso siano intervenuti pagamenti parziali ovvero si siano modificati iniziali parametri (quali quelli che determinano gli interessi convenzionali e moratori), tali da necessitare un riattualizzazione del credito” (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale Parte_4
), con la conseguenza che il precetto per essere esigibile avrebbe dovuto
[...]
contenere l'ammontare delle rate pagate, le rate restanti, l'indicazione degli interessi e come erano stati conteggiati.
La censura è infondata. Parte opposta, odierna appellata, ha prodotto il contrato di mutuo, titolo esecutivo, comprensivo delle tabelle per il calcolo nel corso del tempo di importi dovuti per capitale e interessi (cfr. doc. 5 appellata). Il contenuto dell'atto di precetto è, poi, chiaro giacché ha ricostruito la vicenda sottostante il titolo CP_1
e ha indicato i) il capitale residuo, ii) il capitale scaduto e impagato, iii) gli interessi scaduti e impagati, iv) il rateo di interessi e gli oneri scaduti e v) gli interessi moratori, come risulta dall'esame del documento prodotto in atti.
estratto dell'atto di precetto notificato
pag. 8/24 L'articolo 2697 c.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”, con la conseguenza che nel caso di specie sarebbe stato onere degli opponenti provare che importi versati non erano stati computati o che interessi richiesti erano stati domandati in modo erroneo indicando in modo puntuale quali fossero stati gli errori di calcolo.
La Corte di Cassazione, con un orientamento risalente ha precisato che
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 11281/1993, conforme Cass. 4008/2013 e Cass. Ord. 8906/2022).
La Corte di Cassazione ha poi aggiunto che “il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere
l'obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva” (Cass. 12230/2007).
La terza censura per le ragioni esposte risulta del tutto infondata e va rigettata.
* * *
6. Sulla quarta censura di appello.
Parte appellante con la quarta censura lamenta l'erroneità della decisione del
Tribunale di Savona che non ha ritenuto necessaria la notifica del titolo costituito dal mutuo così come previsto dall'art. 41 TUB.
e sostengono che un precetto per essere Parte_1 Parte_2
valido ed esigibile dall'avente diritto deve essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo munito di formula esecutiva. L'omessa indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, secondo gli opponenti, farebbe sì che il credito vantato potrebbe essere ritenuto incerto ab origine e non azionabile. Gli appellanti sostengono poi che nel contratto di mutuo fondiario stipulato da in data Parte_1
pag. 9/24 24/4/2015 vi sarebbero una serie di condizioni che smentirebbero l'erogazione diretta delle somme.
La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.
L'articolo 41 TUB, così come già correttamente affermato dal Giudice di prime cure, dispone che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso
l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” (cfr. art. 41 TUB). ha, quindi, correttamente azionato il proprio credito e la sentenza CP_1
impugnata sul punto è immune da vizi.
Risulta, poi, dall'esame dell'atto di mutuo fondiario che all'articolo 1 la parte mutuataria abbia dichiarato di “aver ricevuto dal medesimo rappresentante della BA la somma mutuata al netto dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29/9/1973 N. 601 e successive modificazioni essendo esercitata l'opzione relativa alla sua applicazione di cui all'articolo quattro del presente atto delle spese di istruttoria pari a euro 250,00 e delle spese di erogazione pari a euro 100,00 e della commissione a arrangement fee pari a euro 500,00 mediante accantonamento su partita numero 602318 cat. 86 Dip.
200 aperta presso la BA in capo alla parte mutuataria medesima, che pertanto rilascia quietanza dell'intero importo del mutuo” (cfr. pag. 2 doc. 5 appellata). La parte ha quindi dato quietanza con l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato che “in tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all'espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi;
non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata” (Cass. 6426/2009).
pag. 10/24 Risulta che nel caso in esame il contratto di mutuo è stato depositato con l'atto di costituzione dell'opposto nel giudizio di opposizione (cfr. doc. 5 e che, CP_1 comunque, ove tale produzione non fosse stata effettuata l'opponente avrebbe dovuto eccepirne il difetto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
La quarta doglianza formulata da parte appellante va, quindi, rigettata.
* * *
7. Sulla quinta censura di appello.
Parte appellante con la quinta censura lamenta la violazione dell'art. 38 TUB e sostiene che “… in applicazione di quanto previsto all'art. 38, comma 2, TUB è intervenuta la Delibera CICR del 22 aprile 1995, il cui art. 1 stabilisce: “L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…) Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla BA
d'TA” (cfr. pag. 19 appello ). Pt_1 Pt_2
e sostengono che nel caso di specie il Parte_1 Parte_2
mutuo fondiario avrebbe superato il limite della finanziabilità determinando la nullità del contratto e che la perizia svolta sull'immobile ipotecato, sula quale si sarebbe fondata parte della pronuncia, non sarebbe veritiera e pertanto non avrebbe potuto essere utilizzata ai fini della decisione.
La censura è infondata e va rigettata.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è,
pag. 11/24 dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. SS.UU. 33719/2022).
Va, inoltre, osservato che nel documento n. 4 prodotto da parte appellata, la
“relazione di stima” dell'immobile risulta richiesta da che Parte_1
nessuna delle parti ha impugnato la falsità di tale documento, e dall'esame della relazione di stima emerge che il tecnico allora nominato aveva assegnato all'immobile un valore non inferiore a 500.000,00 euro (cioè pari a dieci volte l'ammontare del mutuo concesso).
La doglianza è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
8. Sulla sesta censura di appello.
Parte appellante con la sesta censura si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha affermato che le doglianze relative all'applicazione di tassi usurari e dell'anatocismo
“risultano essere eccessivamente generiche, e che in particolare risultano essere state dedotte dagli attori in modo del tutto generico le eccezioni relative all'asserito addebito di interessi usurari e/o anatocistici, non essendo state minimamente specificate né le modalità con le quali la convenuta avrebbe proceduto all'addebito degli interessi usurari e/o anatocistici, né il periodo in cui tale addebito sarebbe avvenuto, né, tantomeno, l'importo anche solo approssimativo derivante da tale asserito addebito;
3) che deve conseguentemente ritenersi applicabile al caso di specie il condivisibile orientamento della migliore giurisprudenza di merito in base al quale è onere del cliente della banca che sollevi eccezioni in relazione ad asseriti addebiti a suo danno di emolumenti non dovuti quello di effettuare contestazioni specifiche in ordine agli addebiti medesimi”.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale di Savona avrebbe dovuto disporre una
CTU con una perizia non solo deducente (quanto ai calcoli matematici necessari) ma anche percipiente (in ordine alla necessità di “accertare i fatti stessi” cfr. pag. 19 appello).
pag. 12/24 e sostengono che “quando i fatti da Parte_1 Parte_2
accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche – come è naturale, in casi di accertamento in tema di rapporti bancari per la innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie - il Giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza cd. deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza cd. percipiente)”, giacché è “ritenuta esplorativa solo la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (v. Cass., sez. 1^, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314) “non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza” (cfr. ibidem).
Gli appellanti ancora lamentano che “grava sul creditore l'obbligo di provare il mancato superamento del tasso soglia, al pari dell'onere informativo. Con sentenza del
18 dicembre 2014, causa C-449/13, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha difatti affermato tra l'altro che le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, devono essere interpretate nel senso che: – da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l'onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore e,– dall'altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un'inversione dell'onere della prova dell'esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l'effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva
2008/48” (cfr. pag. 20 appello). e lamentano Parte_1 Parte_2
poi che il Tribunale ha rigettato la richiesta di ordine di esibizione, impedendo loro di poter dimostrare quanto sostenuto.
Gli appellanti, ancora, sostengono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente l'anatocismo sugli interessi praticati nel mutuo per essere gli stessi calcolati “alla francese”.
e infine, affermano che “dalla sola Parte_1 Parte_2
indicazione del non si riesce a pervenire ad una sola univoca Persona_2
pag. 13/24 rata. Solo l'indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) comporterebbe la definizione del regime finanziario (che poi nella quasi totalità dei casi è quello composto). Senza invece la indicazione del TAE dai dati contrattuali si possono determinare almeno due piani di ammortamento distinti (ma nella realtà sono molti di più): uno in regime semplice ed uno in regime composto” e aggiungono che “il contratto di mutuo fondiario sopra indicato potrebbe anche risultare soggetto ad interessi anatocistici in violazione degli articoli 1282-1283-1284 c.c., posto che nella specie nel piano di ammortamento non sono indicati gli interessi, in quanto “variabili”, ma la sola quota capitale in misura crescente. Il c.d. ammortamento alla francese utilizzato attualmente dalla massima parte delle banche italiane contiene una formula di matematica attuariale contenente l'interesse composto e non quello semplice previsto dal nostro
Codice civile all'art. 821, comma 3. Se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, è obbligato a tenere conto dell'incidenza che la modalità prescelta per l'imputazione del rimborso ha sui costi e, in definitiva, sul tasso che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. Il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c. rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può mutarsi nel diritto ad usare artifizi per incrementare surrettiziamente il tasso pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c. e, con ciò, gli interessi, ovvero la remunerazione del capitale prestato. Se nel mutuo si conviene un tasso nominale di interesse non si può assolutamente maggiorare detto tasso occultando tale incremento nel piano di ammortamento: anche il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito con le regole matematiche dell'interesse semplice. La banca al contrario, ove utilizzi la capitalizzazione composta, da un lato viola la norma di cui all'art. 1283 c.c., dall'altro viola anche la norma dell'art. 1284 c.c. che prevede
l'applicazione di un solo tasso ultra-legale semplice e, quindi, nell'ipotesi di incertezza
(tra un tasso nominale contrattuale e tasso effettivo di ammortamento) dovrà applicarsi il tasso legale semplice e non quello ultra legale (nominale o effettivo) indeterminato ed incerto.” (cfr. pag. 24-25 atto di appello ). Pt_1 Pt_2
* * *
pag. 14/24 La cesura è infondata.
È necessario esaminare in ordine logico le varie doglianze che compongono la sesta censura affrontando il tema della prova e della richiesta CTU, la questione del tasso usurario e, infine, quello dell'anatocismo.
* * *
È priva di pregio la questione sull'asserita erroneità del rigetto dell'ordine di esibizione poiché la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e
94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi
e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cass. 31251/2021). Gli appellanti non hanno fornito prova di aver chiesto accesso a BA Carige s.p.a. ai documenti ritenuti utili a provare l'esistenza di interessi usurari ai sensi dell'articolo 119 T.U.B., e la Corte di Cassazione sul punto ha precisato che “il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. Ord.
23861/2023).
e non hanno poi censurato la pronuncia Parte_1 Parte_2
impugnata indicando per quali ragioni avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che
“risultano essere state dedotte dagli attori in modo del tutto generico le eccezioni relative all'asserito addebito di interessi usurari …, non essendo state minimamente specificate né le modalità con le quali la convenuta avrebbe proceduto all'addebito degli interessi usurari …, né il periodo in cui tale addebito sarebbe avvenuto, né, tantomeno, l'importo anche solo approssimativo derivante da tale asserito addebito”
pag. 15/24 (cfr. pag. 5 e ss. sentenza impugnata). Gli appellanti si sono, però, limitati ad insistere nell'istanza di CTU senza produrre documentazione da poter sottoporre al consulente che avrebbe dovuto acquisire autonomamente tutti i documenti necessari, procedendo, quindi, a una consulenza tecnica esplorativa. Invero, la CTU può essere anche percipiente nella misura in cui sia necessario acquisire dati utili per effettuare valutazioni tecniche, ma il consulente non può sostituirsi alle parti surrogandole nell'onere probatorio di fornire quanto meno i documenti essenziali da porre a fondamento del proprio elaborato. La Corte di Cassazione ha affermato che “il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria” (Cass. Ord.
30218/2017). La Corte di Cassazione ha poi precisato che “il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando
l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria” Cass. Ord. 15774/2018).
* * *
Quanto all'asserita usurarietà degli interessi praticati e al riparto dell'onus probandi occorre ricordare, in primo luogo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, precisato come “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia
pag. 16/24 della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. SS.UU. 24675/2017).
Rileva, quindi, ai fine dell'eventuale pronuncia di nullità del contratto per usurarietà del tasso, il saggio di interesse pattuito dalle parti al momento della stipula che deve essere il tasso di interesse esaminato in concreto utilizzando il contenuto degli accordi contenuti nel contratto di mutuo e il D.M., relativo alla indicazione dei tassi medi e dei tassi soglia distinti per tipologia contrattuale, emesso nel trimestre successivo a quello in cui il contratto di cui si discute è stato concluso.
Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito quale è il riparto in tema di onere della prova nella presente materia e ha affermato che quando le parti solevano la questione della correttezza o meno degli interessi applicati “l'onere della prova si ripartisce - giusta la previsione dell'art. 2697 c.c. - come segue: a) il creditore ha l'onere di provare l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa;
b) il debitore ha l'onere di provarne il fatto impeditivo, modificativo od estintivo” ” (cfr. Cass. 34812/2021, pagg, 7 e 8). Il Supremo Collegio ha, ancora, precisato che il giudice di merito deve accertare quale fosse il saggio degli interessi vigente senza addossare al debitore “l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito” (cfr. ibdiem). ha prodotto il contratto di mutuo ove è indicata la misura pattuita degli CP_1
interessi corrispettivi e degli interessi moratori che risulta al di sotto del c.d. tasso soglia al momento della stipula. Invero per il primo semestre il tasso era al 5,2%, mentre per i semestri successivi era calcolato impiegando l'OR semestrale maggiorato del 2,5%, mentre gli interessi di mora erano pari all'OR semestrale maggiorato del 5%.
Gli interessi corrispettivi richiesti, ancorati all'OR sono leciti e non violano in sé il tasso di usura. Invero, il riferimento all'OR per calcolare il saggio di interessi è lecito e solo ove tale tasso sia stato “manipolato” e ne sia stata fornita la prova pag. 17/24 (circostanza non dimostrata nel caso di specie) è possibile pronunciare la nullità delle clausole sugli interessi. La Corte di Cassazione nella recente sentenza 12007/2024 ha precisato che “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'OR, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'OR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso
(ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'OR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento” (Cass. 12007/2024).
Quanto, poi, al calcolo in concreto dei tassi praticati, l'esame del contratto di mutuo e gli interessi ivi indicati non risultano usurari né in relazione agli interessi compensativi né agli interessi moratori. Esaminato il D.M. relativo ai tassi da applicare al contratto in esame al momento della stipula, si osserva che i dati riportati da parte opposta, odierna appellata, e i calcoli dalla stessa eseguiti a pagina 7 e 8 della propria comparsa di costituzione ove si legge che “il tasso soglia dei mutui a tasso variabile in EURO al secondo trimestre 2015 era pari all' 8,1375 % su base annua, mentre il tasso nominale al momento della stipula era pari al 5,2 % annuo” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione risultano corretti. Parte_3
I tassi praticati non erano, quindi, usurari al momento della sottoscrizione del contratto e gli opponenti non hanno fornito elementi utili a individuare in concreto pag. 18/24 somme diverse loro richieste e l'eventuale applicazione di interessi superiori al tasso soglia.
Risulta, inoltre, che in virtù dei parametri riportati e in applicazione ai criteri dettati da BA d'TA (cfr. Cass. SS.UU. 19597/2020) risulta corretto quanto affermato da parte opponete, odierna appellante, cioè che “- il teg medio relativo al secondo trimestre 2015 per i mutui a tasso variabile era pari al 3,31 %; applicando la maggiorazione del tasso di mora medio, pari al 2,1%, il teg medio aumenta al 5,41 %
(= 3,31 % + 2,10%); il tasso soglia comprensivo del tasso di mora medio, pertanto si attesta al 10,7625 % (= 5,41% + 5,3525% ovvero 0,25% di 5,41 + 4 punti percentuali).
Ne deriva la legittimità del tasso di mora, atteso che: T.M. (5,177 %) < T.S. (10,7625
%)” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione . Parte_3
Parte opposta ha quindi provato, come indicato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
34812/2021 e Cass. SS.UU. 19597/2020) “l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa”, producendo il contratto di mutuo e il capitolato allegato, così come la misura degli interessi richiesti, mentre sarebbe stato onere degli opponenti dimostrare “il fatto impeditivo, modificativo od estintivo”, ovvero che la banca le avesse chiesto importi maggiori di quelli pattuiti o l'effettivo superamento del tasso soglia.
* * *
Quanto poi alla illiceità del mutuo per violazione dell'anatocismo, l'appellante sostiene che il calcolo degli interessi con ammortamento “alla francese” comporterebbe l'applicazione di interessi illeciti.
Si osserva a tale riguardo che la Corte di Cassazione, risolvendo una annosa questione, ha affermato, pronunciando a Sezioni Unite, che in tema di mutuo bancario
“con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
SS.UU.15130/2024). Il Supremo Collegio ha, in sostanza, affermato che il meccanismo pag. 19/24 dell'ammortamento alla che “prevede la corresponsione di rate costanti di Pt_5
rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo” non comporta in sé un meccanismo anatocistico, giacché deve “escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”
(Cass. SS.UU.15130/2024). Il Supremo Collegio ha poi aggiunto che “… non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato” affermando l'estraneità sic et sempliciter dell'ammortamento “alla francese” alla tematica dell'anatocismo, giacché “non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” (Cass.
SS.UU.15130/2024)
Parte appellante, nel caso di specie, si è limitata ad affermate l'esistenza di interessi anatocistici nel contratto di mutuo, quale conseguenza del calcolo dei ratei effettuato con ammortamento “alla francese”, circostanza esclusa dalla pronuncia sopra richiamata.
La sesta doglianza per tutte le diverse ragioni sopra esposte va rigettata.
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9. Sulla settima censura di appello.
Parte appellante con la settima censura chiede che venga dichiarata la nullità della fideiussione stipulata da perché conterrebbe clausole frutto di intese Parte_2
tra banche, secondo quanto indicato nei moduli ABI, violative della concorrenza e del mercato.
pag. 20/24 e contestano la decisione del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Savona nella parte in cui ha ritenuto che “dalla lettura del testo contrattuale ed in particolare della clausola n° 3 bis del contratto di mutuo fondiario de quo non pare potersi desumere la natura di fideiussione omnibus della garanzia prestata dall'attrice, trattandosi invece di garanzia che pare essere stata prestata specificamente per il contratto di mutuo (cfr la clausola in esame, ove si legge: “la Signora dichiara Pt_2
di prestare fideiussione solidale e indivisibile, in favore della BA mutuante, per il pieno adempimento di tutte le obbligazioni che la Parte mutuataria assume con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse, in ispecie per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento degli interessi ordinari e di mora, accessori, spese anche giudiziarie, oneri tributari e in genere per la corresponsione di ogni altra somma per qualsiasi titolo e senza limite di tempo si riferisca al presente mutuo” (cfr. pag. 28 appello ). Pt_1 Pt_2
La doglianza è infondata è va rigettata.
La Corte di Cassazione ha affermato che il provvedimento della BA d'TA relativo alla violazione della disciplina sulla concorrenza delle clausole ABI “è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine evidenziata dall'Associazione BAria TAna quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione e solo rispetto ad essa può possedere efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce…” (cfr. pag. 5 Cass. n. 1170/2025). La fideiussione sottoscritta da era volta esclusivamente a garantire il mutuo contratto da Parte_2
e non è riconducibile allo schema delle fideiussioni omnibus Parte_1
connotate dalla assunzione della garanzia per categorie non predeterminate di debiti presenti o futuri.
Si osserva, inoltre, che la nota della BA D'TA n. 55/2005, “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990 … possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta
pag. 21/24 anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate” (Cass. 13846/2019), ma prende in considerazione i soli contratti di fideiussione omnibus e le intese anticoncorrenziali intercorse tra diversi istituti di credito tra il 2003 e il 2005. La fideiussione di cui si discute è stata sottoscritta nel 2015, motivo per cui non sarebbe stato comunque utilizzabile nel caso di specie a fini probatori l'accertamento svolto dalla BA D'TA e riportato nella nota n. 55/2005 perché relativo a un periodo di tempo diverso. Grava, quindi, su parte attrice in opposizione, odierna appellata, l'onere di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte e la predisposizione del contratto di fideiussione quale effetto di tale accordo antitrust, ma e non Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di poter provare tale accordo.
La settima censura è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
10. Sulla ottava censura di appello.
Parte appellante con l'ottava censura contesta la decisione del Tribunale di Savona nella parte in cui ha affermato che “non può allo stato essere tratta la prova in ordine al fatto che l'attore abbia intrapreso procedura di composizione Parte_1
negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e/o procedura per il sovraindebitamento personale, nè peraltro che in tali procedure eventualmente instaurate esso abbia richiesto ed ottenuto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata intrapresi nei suoi confronti” (cfr. pag. 30 atto di appello
). Pt_1 Pt_2
e sostengono che la normativa sulla Parte_1 Parte_2
risoluzione del sovraindebitamento è entrata in vigore dal 15/11/2021 e nel caso di specie titolare di un'impresa agricola, si starebbe avvalendo Parte_1
della composizione negoziata della crisi di impresa con riferimento al sovraindebitamento personale, con nomina di OCC. Gli appellanti, pertanto, chiedono di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per evitare di pregiudicare la par condicio creditorum.
La censura è infondata.
pag. 22/24 Gli appellanti hanno formulato una doglianza sull'improcedibilità dell'azione posta in essere da controparte per la asserita adesione alla procedura di sovraindebitamento e composizione negoziata, ma, come affermato dal Tribunale di Savona, non hanno allegato documenti utili a dimostrare l'avvio di tale procedura e l'eventuale lesione della par condicio creditorum. Inoltre, i rimedi cautelari e le misure protettive previsti dal
CCII vanno richiesti al Giudice della procedura e hanno una loro disciplina peculiare nell'ambito di tale procedimento.
Va, quindi, rigettata anche l'ottava censura di appello.
* * *
11. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate da parte appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del
D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (66.747,35 euro), nei valori medi (scaglione fino a
260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass.
12537/2019): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
* * *
12. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1
e nei confronti di QUALE
[...] Parte_2 Parte_3
PROCURATRICE SPECIALE DI s.p.a. CP_1
pag. 23/24
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 88/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 88 /2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/08/1960 e nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avvocati Defilippi Claudio (C.F. C.F._2
- PEC e Sammicheli C.F._3 Email_1
Gianna (C.F. – PEC C.F._4 Email_2
con domicilio telematico, giuste procure in calce all'atto di citazione innanzi
[...]
al Tribunale appellante contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata in forza di procura a rogito Notaio del 10/09/2021, rep. Persona_1
51.695, racc. 23.930 da quale procuratrice speciale di Parte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Melley Matteo CP_1 P.IVA_2
(C. F. – PEC , con domicilio CodiceFiscale_5 Email_3
eletto in Spezia, Via Biassa 22, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 12/6/2024 nelle forme della trattazione scritta. * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello:
In via preliminare 1. dichiarare improcedibile l'azione per pendenza di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi.
Sempre in via preliminare, 2. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per difetto di procura, legittimazione attiva e/o mancata prova della titolarità del credito e per tutti gli altri motivi indicati, anche ex art 106 TUB;
Nel merito, 3. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del precetto e/o del contratto di mutuo azionato e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva sulla base del predetto contratto di mutuo e /o della fideiussione ivi prevista;
4. in tutti i casi, quale effetto della dichiarazione di nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo, dichiarare nulla e/o inefficace l'iscrizione dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo fondiario azionato e ordinarne la cancellazione dai registri della Conservatoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc per entrambi i gradi di giudizio”
* * *
-parte appellata quale procuratrice speciale di Parte_3
ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio".
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado. uale procuratrice speciale di cessionario Parte_3 CP_1
del credito, notificava a e atto di precetto per Parte_1 Parte_2
pag. 2/24 il pagamento di 66.747,35 euro oltre interessi e spese, per essere rispettivamente mutuatario, garantito da ipoteca, e fideiussore di BA Carige s.p.a., cedente del credito originario.
e evocano, quindi, in giudizio con Parte_1 Parte_2
opposizione all'esecuzione e contestavano i) il difetto di Parte_3
legittimazione attiva per assenza di una procura legittima e per non essere l'asserito mandante il cessionario del credito, ii) la nullità del precetto per mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione, iii) la improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria, iv) la nullità del titolo esecutivo, del precetto ed improcedibilità dell'azione esecutiva per violazione dell'art.474 c.p.c. per non essere il credito certo, liquido, esigibile per la genericità dei conteggi su capitale ed interessi, v) la inidoneità del mutuo fondiario condizionato quale legittimo titolo esecutivo, vi) la illegittimità del titolo esecutivo per avere superato il mutuo la soglia di finanziabilità e per non essere certo il credito contestato, “potendo essere assoggettato ad anatocismo e/o ad interessi usurari”, vii) la nullità della fideiussione per essere omnibus e per contenere clausole frutto di intese violative della concorrenza e del mercato, viii) e la improcedibilità della domanda per adesione del debitore al procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa.
e concludevano, quindi, chiedendo: “in Parte_1 Parte_2
via preliminare: -sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni esposte in narrativa;
-dichiarare improcedibile l'azione per mancata mediazione e /o rimettere le parti in mediazione;
obbligatoria; -dichiarare improcedibile l'azione per pendenza di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi. Sempre in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per difetto di procura, legittimazione attiva e/o mancata prova della titolarità del credito e per tutti gli altri motivi indicati;
nel merito: -accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del precetto e/o del contratto di mutuo azionato e per l'effetto dichiarare
l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva sulla base del predetto contratto di mutuo e /o della fideiussione ivi prevista;
-in tutti i casi, quale effetto della dichiarazione di nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo, dichiarare nulla e/o
pag. 3/24 inefficace l'iscrizione dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo fondiario azionato e ordinarne la cancellazione dai registri della Conservatoria. …”.
Si costituiva che contestava le difese degli opponenti, Parte_3
produceva documenti e chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Il Tribunale di Savona rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo con una articolata ordinanza e poi con sentenza n. 1086/2022 depositata il
22/12/2022 così decideva: “”
1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Il Tribunale di Savona rilevava che nella procura del 10/9/2021 conferita da
[...]
a erano stati attribuiti poteri per agire e chiedere la CP_1 Parte_3
riscossione dei crediti e che risultava provata la cessione del credito dai documenti prodotti in giudizio, cioè la Gazzetta Ufficiale, l'elencazione delle posizioni cedute e la dichiarazione proveniente dal cedente.
Il Giudice di primo grado rilevava poi che le contestazioni svolte dagli attori circa l'illegittimo addebito da parte della banca di interessi usurari e di interessi anatocistici erano del tutto generiche e non provate e che l'onere della prova di dimostrare quanto dedotto spettava agli opponenti, che avrebbero dovuto provare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia o l'addebito di somme illegittime.
Il Tribunale di Savona rigettava, poi, la richiesta di ordine di esibizione formulata dagli attori avente ad oggetto la “documentazione relativa alla intera posizione degli opponenti, ivi compresa l'istruttoria per il valore dell'immobile”, non avendo costoro preventivamente richiesto all'istituto di credito di fornire la documentazione in suo possesso ai sensi dell'articolo 119, comma quarto, TUB..
* * *
2. Sul giudizio di appello.
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Savona e formulavano plurime censure: i) sul difetto di legittimazione attiva e ius postulandi, con violazione degli articoli 81 e 100 c.p.c.; ii) sulla nullità del precetto per mancata indicazione del Giudice competente per l'esecuzione e sull'incompetenza del Giudice individuato con violazione dell'articolo
480, comma terzo, c.p.c.; iii) sulla nullità del titolo esecutivo precettato e sulla pag. 4/24 improcedibilità dell'azione esecutiva per l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile con genericità nel precetto dei conteggi su capitale ed interessi e violazione degli articoli 474 e 480, comma primo, c.p.c.; iv) sulla nullità per omessa notifica di un valido titolo esecutivo munito di formula esecutiva per la inidoneità del mutuo fondiario condizionato a costituire titolo esecutivo e violazione dell'articolo 474, comma primo,
c.p.c.; v) sulla nullità o inefficacia del titolo esecutivo per superamento nel mutuo della soglia di finanziabilità e violazione dell'articolo 38 del TUB;
vi) sulla violazione dell'articolo 1815, comma secondo, e degli articoli 1282 1283 1284 e 821, comma terzo,
c.c., per incertezza del credito contestato potendo essere oggetto di anatocismo o di interessi usurari;
vii) sulla nullità della fideiussione ed applicabilità degli articoli 1418 e
1419 c.c., per violazione degli articoli 1941 1944 e 1945 c.c. e della disciplina sulla concorrenza per la ricorrenza di clausole ABI nulle;
viii) sulla improcedibilità dell'esecuzione e sulla inutilizzabilità del titolo contro il debitore per adesione dello stesso al procedimento di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi di impresa.
Si costituiva rappresentata da che CP_1 Parte_3
contestava la fondatezza delle diverse doglianze di appello, richiamava le difese già formulate in primo grado e domandava il rigetto del gravame.
La Corte, alla prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta fissava per la precisazione delle conclusioni. La causa, precisate le conclusioni, era, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima doglianza lamenta la mancata prova della cessione del credito dall'originario creditore ad e che “nessuna cessione del credito, né CP_1
mandato conferito risulta infine essere mai stato comunicato al ricorrente, ovvero difetta la comunicazione di ogni modifica della titolarità del credito, con ogni conseguente ulteriore nullità. Tanto più che chi agisce non chiede il pagamento per sè stesso ma per , con conseguente ulteriore nullità” (cfr. pag. 13 appello). CP_1
La censura è infondata.
pag. 5/24 Invero, il Tribunale di Savona ha richiamato specifici documenti tempestivamente prodotti da ovvero la comunicazione di cessione pubblicata sulla G.U. 2/1/2020 CP_1
(doc. 6 appellata), l'elenco dei debiti ceduti indicati come “Hydra” (doc. 8 appellata), la dichiarazione di BA Carige con cui l'istituto di credito dava atto della cessione della posizione di quanto al conto corrente nr. 2076280 e al mutuo Parte_1
fondiario di iniziali 50.000 euro stipulato in data 24/4/2015- Rep. 66988 (doc. 3 appellata).
e con la loro prima censura non hanno Parte_1 Parte_2
indicato per quali ragioni tali documenti non sarebbero idonei a provare la cessione del credito ad I documenti prodotti dimostrano appieno la cessione (Cass. CP_1
Ord. 17944/2023; Cass. 31188/2017) ed è del tutto inconferente che i debitori ceduti non abbiano ricevuto alcuna comunicazione sulla cessione, giacché tale notifica potrebbe assumere rilievo solo ai fini dell'opponibilità al cessionario dell'avvenuto adempimento, per liberare il debitore ove questi avesse adempiuto la propria obbligazione a favore del creditore originario, fattispecie mai indicata dagli appellanti.
Risulta da ultimo documentata anche l'esistenza di un chiaro mandato di
[...]
a contenuto nella procura 10/9/2021 (doc. 1 CP_1 Parte_3 CP_1
ed è irrilevante la sua mancata indicazione sull'originale o sulla copia notificata dell'atto di precetto, come affermato dal Supremo Collegio da ultimo nella sentenza n.
8213/2012. Si osserva, poi, che “la censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche
d'ufficio” (Cass. 24927/2024).
Va, quindi, rigettata la prima censura di appello.
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4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta che nell'atto di precetto parte appellata non abbia dichiarato la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente con nullità del precetto. contesta le affermazioni di controparte affermando che Parte_3
l'indicazione di un Ufficio Giudiziario non competente per l'esecuzione non comporti la pag. 6/24 nullità del precetto. L'art. 480, comma terzo, c.p.c., secondo l'appellata, prescriverebbe solo che le opposizioni vanno proposte davanti al Giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non incidendo sulla validità dell'atto. Parte appellata evidenzia poi che gli appellanti hanno potuto formulare la propria opposizione innanzi al Tribunale di
Savona, ove è stato notificato il precetto, esercitando ogni loro diritto.
La censura è inammissibile e infondata.
Invero, in sede di opposizione all'esecuzione non è possibile eccepire vizi formali del precetto che vanno sollevati tempestivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, ma solo questioni connesse all'inesistenza del credito o a fatti nuovi sopravvenuti utili ad incidere sul diritto azionato.
Inoltre, la Corte di Cassazione in relazione alla mancata indicazione, nell'atto di precetto, dell'ufficio giudiziario davanti al quale si potrà svolgere l'esecuzione forzata ha affermato che tale omissione “da sola, non crea incertezze sull'individuazione del giudice competente all'esecuzione e non comporta, pertanto, la nullità del precetto”
(Cass. 3336/1994) La Corte di Cassazione in merito all'elezione di domicilio cosiddetta
“anomala” ha affermato che “l'elezione di domicilio cd. “anomala” (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.” (cfr. Cass. Ord. 30141/17).
La seconda doglianza va, quindi, rigettata.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta la violazione dell'art. 474 c.p.c. secondo cui “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. e Parte_1 Parte_2
pag. 7/24 sostengono che il debito iniziale “titolo certo e liquido al momento della stipula, non è automaticamente tale successivamente, laddove come di regola nel tempo trascorso siano intervenuti pagamenti parziali ovvero si siano modificati iniziali parametri (quali quelli che determinano gli interessi convenzionali e moratori), tali da necessitare un riattualizzazione del credito” (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale Parte_4
), con la conseguenza che il precetto per essere esigibile avrebbe dovuto
[...]
contenere l'ammontare delle rate pagate, le rate restanti, l'indicazione degli interessi e come erano stati conteggiati.
La censura è infondata. Parte opposta, odierna appellata, ha prodotto il contrato di mutuo, titolo esecutivo, comprensivo delle tabelle per il calcolo nel corso del tempo di importi dovuti per capitale e interessi (cfr. doc. 5 appellata). Il contenuto dell'atto di precetto è, poi, chiaro giacché ha ricostruito la vicenda sottostante il titolo CP_1
e ha indicato i) il capitale residuo, ii) il capitale scaduto e impagato, iii) gli interessi scaduti e impagati, iv) il rateo di interessi e gli oneri scaduti e v) gli interessi moratori, come risulta dall'esame del documento prodotto in atti.
estratto dell'atto di precetto notificato
pag. 8/24 L'articolo 2697 c.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”, con la conseguenza che nel caso di specie sarebbe stato onere degli opponenti provare che importi versati non erano stati computati o che interessi richiesti erano stati domandati in modo erroneo indicando in modo puntuale quali fossero stati gli errori di calcolo.
La Corte di Cassazione, con un orientamento risalente ha precisato che
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 11281/1993, conforme Cass. 4008/2013 e Cass. Ord. 8906/2022).
La Corte di Cassazione ha poi aggiunto che “il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere
l'obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva” (Cass. 12230/2007).
La terza censura per le ragioni esposte risulta del tutto infondata e va rigettata.
* * *
6. Sulla quarta censura di appello.
Parte appellante con la quarta censura lamenta l'erroneità della decisione del
Tribunale di Savona che non ha ritenuto necessaria la notifica del titolo costituito dal mutuo così come previsto dall'art. 41 TUB.
e sostengono che un precetto per essere Parte_1 Parte_2
valido ed esigibile dall'avente diritto deve essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo munito di formula esecutiva. L'omessa indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, secondo gli opponenti, farebbe sì che il credito vantato potrebbe essere ritenuto incerto ab origine e non azionabile. Gli appellanti sostengono poi che nel contratto di mutuo fondiario stipulato da in data Parte_1
pag. 9/24 24/4/2015 vi sarebbero una serie di condizioni che smentirebbero l'erogazione diretta delle somme.
La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.
L'articolo 41 TUB, così come già correttamente affermato dal Giudice di prime cure, dispone che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso
l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” (cfr. art. 41 TUB). ha, quindi, correttamente azionato il proprio credito e la sentenza CP_1
impugnata sul punto è immune da vizi.
Risulta, poi, dall'esame dell'atto di mutuo fondiario che all'articolo 1 la parte mutuataria abbia dichiarato di “aver ricevuto dal medesimo rappresentante della BA la somma mutuata al netto dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29/9/1973 N. 601 e successive modificazioni essendo esercitata l'opzione relativa alla sua applicazione di cui all'articolo quattro del presente atto delle spese di istruttoria pari a euro 250,00 e delle spese di erogazione pari a euro 100,00 e della commissione a arrangement fee pari a euro 500,00 mediante accantonamento su partita numero 602318 cat. 86 Dip.
200 aperta presso la BA in capo alla parte mutuataria medesima, che pertanto rilascia quietanza dell'intero importo del mutuo” (cfr. pag. 2 doc. 5 appellata). La parte ha quindi dato quietanza con l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato che “in tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all'espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi;
non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata” (Cass. 6426/2009).
pag. 10/24 Risulta che nel caso in esame il contratto di mutuo è stato depositato con l'atto di costituzione dell'opposto nel giudizio di opposizione (cfr. doc. 5 e che, CP_1 comunque, ove tale produzione non fosse stata effettuata l'opponente avrebbe dovuto eccepirne il difetto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
La quarta doglianza formulata da parte appellante va, quindi, rigettata.
* * *
7. Sulla quinta censura di appello.
Parte appellante con la quinta censura lamenta la violazione dell'art. 38 TUB e sostiene che “… in applicazione di quanto previsto all'art. 38, comma 2, TUB è intervenuta la Delibera CICR del 22 aprile 1995, il cui art. 1 stabilisce: “L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…) Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla BA
d'TA” (cfr. pag. 19 appello ). Pt_1 Pt_2
e sostengono che nel caso di specie il Parte_1 Parte_2
mutuo fondiario avrebbe superato il limite della finanziabilità determinando la nullità del contratto e che la perizia svolta sull'immobile ipotecato, sula quale si sarebbe fondata parte della pronuncia, non sarebbe veritiera e pertanto non avrebbe potuto essere utilizzata ai fini della decisione.
La censura è infondata e va rigettata.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è,
pag. 11/24 dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. SS.UU. 33719/2022).
Va, inoltre, osservato che nel documento n. 4 prodotto da parte appellata, la
“relazione di stima” dell'immobile risulta richiesta da che Parte_1
nessuna delle parti ha impugnato la falsità di tale documento, e dall'esame della relazione di stima emerge che il tecnico allora nominato aveva assegnato all'immobile un valore non inferiore a 500.000,00 euro (cioè pari a dieci volte l'ammontare del mutuo concesso).
La doglianza è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
8. Sulla sesta censura di appello.
Parte appellante con la sesta censura si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha affermato che le doglianze relative all'applicazione di tassi usurari e dell'anatocismo
“risultano essere eccessivamente generiche, e che in particolare risultano essere state dedotte dagli attori in modo del tutto generico le eccezioni relative all'asserito addebito di interessi usurari e/o anatocistici, non essendo state minimamente specificate né le modalità con le quali la convenuta avrebbe proceduto all'addebito degli interessi usurari e/o anatocistici, né il periodo in cui tale addebito sarebbe avvenuto, né, tantomeno, l'importo anche solo approssimativo derivante da tale asserito addebito;
3) che deve conseguentemente ritenersi applicabile al caso di specie il condivisibile orientamento della migliore giurisprudenza di merito in base al quale è onere del cliente della banca che sollevi eccezioni in relazione ad asseriti addebiti a suo danno di emolumenti non dovuti quello di effettuare contestazioni specifiche in ordine agli addebiti medesimi”.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale di Savona avrebbe dovuto disporre una
CTU con una perizia non solo deducente (quanto ai calcoli matematici necessari) ma anche percipiente (in ordine alla necessità di “accertare i fatti stessi” cfr. pag. 19 appello).
pag. 12/24 e sostengono che “quando i fatti da Parte_1 Parte_2
accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche – come è naturale, in casi di accertamento in tema di rapporti bancari per la innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie - il Giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza cd. deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza cd. percipiente)”, giacché è “ritenuta esplorativa solo la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (v. Cass., sez. 1^, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314) “non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza” (cfr. ibidem).
Gli appellanti ancora lamentano che “grava sul creditore l'obbligo di provare il mancato superamento del tasso soglia, al pari dell'onere informativo. Con sentenza del
18 dicembre 2014, causa C-449/13, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha difatti affermato tra l'altro che le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, devono essere interpretate nel senso che: – da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l'onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore e,– dall'altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un'inversione dell'onere della prova dell'esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l'effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva
2008/48” (cfr. pag. 20 appello). e lamentano Parte_1 Parte_2
poi che il Tribunale ha rigettato la richiesta di ordine di esibizione, impedendo loro di poter dimostrare quanto sostenuto.
Gli appellanti, ancora, sostengono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente l'anatocismo sugli interessi praticati nel mutuo per essere gli stessi calcolati “alla francese”.
e infine, affermano che “dalla sola Parte_1 Parte_2
indicazione del non si riesce a pervenire ad una sola univoca Persona_2
pag. 13/24 rata. Solo l'indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) comporterebbe la definizione del regime finanziario (che poi nella quasi totalità dei casi è quello composto). Senza invece la indicazione del TAE dai dati contrattuali si possono determinare almeno due piani di ammortamento distinti (ma nella realtà sono molti di più): uno in regime semplice ed uno in regime composto” e aggiungono che “il contratto di mutuo fondiario sopra indicato potrebbe anche risultare soggetto ad interessi anatocistici in violazione degli articoli 1282-1283-1284 c.c., posto che nella specie nel piano di ammortamento non sono indicati gli interessi, in quanto “variabili”, ma la sola quota capitale in misura crescente. Il c.d. ammortamento alla francese utilizzato attualmente dalla massima parte delle banche italiane contiene una formula di matematica attuariale contenente l'interesse composto e non quello semplice previsto dal nostro
Codice civile all'art. 821, comma 3. Se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, è obbligato a tenere conto dell'incidenza che la modalità prescelta per l'imputazione del rimborso ha sui costi e, in definitiva, sul tasso che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. Il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c. rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può mutarsi nel diritto ad usare artifizi per incrementare surrettiziamente il tasso pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c. e, con ciò, gli interessi, ovvero la remunerazione del capitale prestato. Se nel mutuo si conviene un tasso nominale di interesse non si può assolutamente maggiorare detto tasso occultando tale incremento nel piano di ammortamento: anche il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito con le regole matematiche dell'interesse semplice. La banca al contrario, ove utilizzi la capitalizzazione composta, da un lato viola la norma di cui all'art. 1283 c.c., dall'altro viola anche la norma dell'art. 1284 c.c. che prevede
l'applicazione di un solo tasso ultra-legale semplice e, quindi, nell'ipotesi di incertezza
(tra un tasso nominale contrattuale e tasso effettivo di ammortamento) dovrà applicarsi il tasso legale semplice e non quello ultra legale (nominale o effettivo) indeterminato ed incerto.” (cfr. pag. 24-25 atto di appello ). Pt_1 Pt_2
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pag. 14/24 La cesura è infondata.
È necessario esaminare in ordine logico le varie doglianze che compongono la sesta censura affrontando il tema della prova e della richiesta CTU, la questione del tasso usurario e, infine, quello dell'anatocismo.
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È priva di pregio la questione sull'asserita erroneità del rigetto dell'ordine di esibizione poiché la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e
94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi
e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cass. 31251/2021). Gli appellanti non hanno fornito prova di aver chiesto accesso a BA Carige s.p.a. ai documenti ritenuti utili a provare l'esistenza di interessi usurari ai sensi dell'articolo 119 T.U.B., e la Corte di Cassazione sul punto ha precisato che “il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. Ord.
23861/2023).
e non hanno poi censurato la pronuncia Parte_1 Parte_2
impugnata indicando per quali ragioni avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che
“risultano essere state dedotte dagli attori in modo del tutto generico le eccezioni relative all'asserito addebito di interessi usurari …, non essendo state minimamente specificate né le modalità con le quali la convenuta avrebbe proceduto all'addebito degli interessi usurari …, né il periodo in cui tale addebito sarebbe avvenuto, né, tantomeno, l'importo anche solo approssimativo derivante da tale asserito addebito”
pag. 15/24 (cfr. pag. 5 e ss. sentenza impugnata). Gli appellanti si sono, però, limitati ad insistere nell'istanza di CTU senza produrre documentazione da poter sottoporre al consulente che avrebbe dovuto acquisire autonomamente tutti i documenti necessari, procedendo, quindi, a una consulenza tecnica esplorativa. Invero, la CTU può essere anche percipiente nella misura in cui sia necessario acquisire dati utili per effettuare valutazioni tecniche, ma il consulente non può sostituirsi alle parti surrogandole nell'onere probatorio di fornire quanto meno i documenti essenziali da porre a fondamento del proprio elaborato. La Corte di Cassazione ha affermato che “il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria” (Cass. Ord.
30218/2017). La Corte di Cassazione ha poi precisato che “il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando
l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria” Cass. Ord. 15774/2018).
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Quanto all'asserita usurarietà degli interessi praticati e al riparto dell'onus probandi occorre ricordare, in primo luogo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, precisato come “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia
pag. 16/24 della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. SS.UU. 24675/2017).
Rileva, quindi, ai fine dell'eventuale pronuncia di nullità del contratto per usurarietà del tasso, il saggio di interesse pattuito dalle parti al momento della stipula che deve essere il tasso di interesse esaminato in concreto utilizzando il contenuto degli accordi contenuti nel contratto di mutuo e il D.M., relativo alla indicazione dei tassi medi e dei tassi soglia distinti per tipologia contrattuale, emesso nel trimestre successivo a quello in cui il contratto di cui si discute è stato concluso.
Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito quale è il riparto in tema di onere della prova nella presente materia e ha affermato che quando le parti solevano la questione della correttezza o meno degli interessi applicati “l'onere della prova si ripartisce - giusta la previsione dell'art. 2697 c.c. - come segue: a) il creditore ha l'onere di provare l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa;
b) il debitore ha l'onere di provarne il fatto impeditivo, modificativo od estintivo” ” (cfr. Cass. 34812/2021, pagg, 7 e 8). Il Supremo Collegio ha, ancora, precisato che il giudice di merito deve accertare quale fosse il saggio degli interessi vigente senza addossare al debitore “l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito” (cfr. ibdiem). ha prodotto il contratto di mutuo ove è indicata la misura pattuita degli CP_1
interessi corrispettivi e degli interessi moratori che risulta al di sotto del c.d. tasso soglia al momento della stipula. Invero per il primo semestre il tasso era al 5,2%, mentre per i semestri successivi era calcolato impiegando l'OR semestrale maggiorato del 2,5%, mentre gli interessi di mora erano pari all'OR semestrale maggiorato del 5%.
Gli interessi corrispettivi richiesti, ancorati all'OR sono leciti e non violano in sé il tasso di usura. Invero, il riferimento all'OR per calcolare il saggio di interessi è lecito e solo ove tale tasso sia stato “manipolato” e ne sia stata fornita la prova pag. 17/24 (circostanza non dimostrata nel caso di specie) è possibile pronunciare la nullità delle clausole sugli interessi. La Corte di Cassazione nella recente sentenza 12007/2024 ha precisato che “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'OR, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'OR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso
(ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'OR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento” (Cass. 12007/2024).
Quanto, poi, al calcolo in concreto dei tassi praticati, l'esame del contratto di mutuo e gli interessi ivi indicati non risultano usurari né in relazione agli interessi compensativi né agli interessi moratori. Esaminato il D.M. relativo ai tassi da applicare al contratto in esame al momento della stipula, si osserva che i dati riportati da parte opposta, odierna appellata, e i calcoli dalla stessa eseguiti a pagina 7 e 8 della propria comparsa di costituzione ove si legge che “il tasso soglia dei mutui a tasso variabile in EURO al secondo trimestre 2015 era pari all' 8,1375 % su base annua, mentre il tasso nominale al momento della stipula era pari al 5,2 % annuo” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione risultano corretti. Parte_3
I tassi praticati non erano, quindi, usurari al momento della sottoscrizione del contratto e gli opponenti non hanno fornito elementi utili a individuare in concreto pag. 18/24 somme diverse loro richieste e l'eventuale applicazione di interessi superiori al tasso soglia.
Risulta, inoltre, che in virtù dei parametri riportati e in applicazione ai criteri dettati da BA d'TA (cfr. Cass. SS.UU. 19597/2020) risulta corretto quanto affermato da parte opponete, odierna appellante, cioè che “- il teg medio relativo al secondo trimestre 2015 per i mutui a tasso variabile era pari al 3,31 %; applicando la maggiorazione del tasso di mora medio, pari al 2,1%, il teg medio aumenta al 5,41 %
(= 3,31 % + 2,10%); il tasso soglia comprensivo del tasso di mora medio, pertanto si attesta al 10,7625 % (= 5,41% + 5,3525% ovvero 0,25% di 5,41 + 4 punti percentuali).
Ne deriva la legittimità del tasso di mora, atteso che: T.M. (5,177 %) < T.S. (10,7625
%)” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione . Parte_3
Parte opposta ha quindi provato, come indicato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
34812/2021 e Cass. SS.UU. 19597/2020) “l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa”, producendo il contratto di mutuo e il capitolato allegato, così come la misura degli interessi richiesti, mentre sarebbe stato onere degli opponenti dimostrare “il fatto impeditivo, modificativo od estintivo”, ovvero che la banca le avesse chiesto importi maggiori di quelli pattuiti o l'effettivo superamento del tasso soglia.
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Quanto poi alla illiceità del mutuo per violazione dell'anatocismo, l'appellante sostiene che il calcolo degli interessi con ammortamento “alla francese” comporterebbe l'applicazione di interessi illeciti.
Si osserva a tale riguardo che la Corte di Cassazione, risolvendo una annosa questione, ha affermato, pronunciando a Sezioni Unite, che in tema di mutuo bancario
“con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
SS.UU.15130/2024). Il Supremo Collegio ha, in sostanza, affermato che il meccanismo pag. 19/24 dell'ammortamento alla che “prevede la corresponsione di rate costanti di Pt_5
rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo” non comporta in sé un meccanismo anatocistico, giacché deve “escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”
(Cass. SS.UU.15130/2024). Il Supremo Collegio ha poi aggiunto che “… non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato” affermando l'estraneità sic et sempliciter dell'ammortamento “alla francese” alla tematica dell'anatocismo, giacché “non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” (Cass.
SS.UU.15130/2024)
Parte appellante, nel caso di specie, si è limitata ad affermate l'esistenza di interessi anatocistici nel contratto di mutuo, quale conseguenza del calcolo dei ratei effettuato con ammortamento “alla francese”, circostanza esclusa dalla pronuncia sopra richiamata.
La sesta doglianza per tutte le diverse ragioni sopra esposte va rigettata.
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9. Sulla settima censura di appello.
Parte appellante con la settima censura chiede che venga dichiarata la nullità della fideiussione stipulata da perché conterrebbe clausole frutto di intese Parte_2
tra banche, secondo quanto indicato nei moduli ABI, violative della concorrenza e del mercato.
pag. 20/24 e contestano la decisione del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Savona nella parte in cui ha ritenuto che “dalla lettura del testo contrattuale ed in particolare della clausola n° 3 bis del contratto di mutuo fondiario de quo non pare potersi desumere la natura di fideiussione omnibus della garanzia prestata dall'attrice, trattandosi invece di garanzia che pare essere stata prestata specificamente per il contratto di mutuo (cfr la clausola in esame, ove si legge: “la Signora dichiara Pt_2
di prestare fideiussione solidale e indivisibile, in favore della BA mutuante, per il pieno adempimento di tutte le obbligazioni che la Parte mutuataria assume con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse, in ispecie per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento degli interessi ordinari e di mora, accessori, spese anche giudiziarie, oneri tributari e in genere per la corresponsione di ogni altra somma per qualsiasi titolo e senza limite di tempo si riferisca al presente mutuo” (cfr. pag. 28 appello ). Pt_1 Pt_2
La doglianza è infondata è va rigettata.
La Corte di Cassazione ha affermato che il provvedimento della BA d'TA relativo alla violazione della disciplina sulla concorrenza delle clausole ABI “è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine evidenziata dall'Associazione BAria TAna quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione e solo rispetto ad essa può possedere efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce…” (cfr. pag. 5 Cass. n. 1170/2025). La fideiussione sottoscritta da era volta esclusivamente a garantire il mutuo contratto da Parte_2
e non è riconducibile allo schema delle fideiussioni omnibus Parte_1
connotate dalla assunzione della garanzia per categorie non predeterminate di debiti presenti o futuri.
Si osserva, inoltre, che la nota della BA D'TA n. 55/2005, “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990 … possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta
pag. 21/24 anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate” (Cass. 13846/2019), ma prende in considerazione i soli contratti di fideiussione omnibus e le intese anticoncorrenziali intercorse tra diversi istituti di credito tra il 2003 e il 2005. La fideiussione di cui si discute è stata sottoscritta nel 2015, motivo per cui non sarebbe stato comunque utilizzabile nel caso di specie a fini probatori l'accertamento svolto dalla BA D'TA e riportato nella nota n. 55/2005 perché relativo a un periodo di tempo diverso. Grava, quindi, su parte attrice in opposizione, odierna appellata, l'onere di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte e la predisposizione del contratto di fideiussione quale effetto di tale accordo antitrust, ma e non Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di poter provare tale accordo.
La settima censura è, quindi, infondata e va rigettata.
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10. Sulla ottava censura di appello.
Parte appellante con l'ottava censura contesta la decisione del Tribunale di Savona nella parte in cui ha affermato che “non può allo stato essere tratta la prova in ordine al fatto che l'attore abbia intrapreso procedura di composizione Parte_1
negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e/o procedura per il sovraindebitamento personale, nè peraltro che in tali procedure eventualmente instaurate esso abbia richiesto ed ottenuto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata intrapresi nei suoi confronti” (cfr. pag. 30 atto di appello
). Pt_1 Pt_2
e sostengono che la normativa sulla Parte_1 Parte_2
risoluzione del sovraindebitamento è entrata in vigore dal 15/11/2021 e nel caso di specie titolare di un'impresa agricola, si starebbe avvalendo Parte_1
della composizione negoziata della crisi di impresa con riferimento al sovraindebitamento personale, con nomina di OCC. Gli appellanti, pertanto, chiedono di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per evitare di pregiudicare la par condicio creditorum.
La censura è infondata.
pag. 22/24 Gli appellanti hanno formulato una doglianza sull'improcedibilità dell'azione posta in essere da controparte per la asserita adesione alla procedura di sovraindebitamento e composizione negoziata, ma, come affermato dal Tribunale di Savona, non hanno allegato documenti utili a dimostrare l'avvio di tale procedura e l'eventuale lesione della par condicio creditorum. Inoltre, i rimedi cautelari e le misure protettive previsti dal
CCII vanno richiesti al Giudice della procedura e hanno una loro disciplina peculiare nell'ambito di tale procedimento.
Va, quindi, rigettata anche l'ottava censura di appello.
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11. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate da parte appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del
D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (66.747,35 euro), nei valori medi (scaglione fino a
260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass.
12537/2019): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
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12. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1
e nei confronti di QUALE
[...] Parte_2 Parte_3
PROCURATRICE SPECIALE DI s.p.a. CP_1
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1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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