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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42942/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42942/2023 tra
Parte_1
attore e
CP_1
convenuto
Oggi 25 febbraio 2025 ad ore 9,40 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. MASTICE EDOARDO, oggi sostituito dall'avv. Giuditta Vargiolu Parte_1
Per CP_1
Nessuno compare per parte opposta sino ad ore 9,40 e il procuratore di parte opponente chiede procedersi, precisando le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42942/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASTICE Parte_1 C.F._1
EDOARDO, elettivamente domiciliato in VIALE ABRUZZI N. 20 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI VIVIANA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA GREGORIO VII, 466 ROMA, presso il difensore parte opposta
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- nel merito, in via preliminare: preso atto della narrativa che precede, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito di P.I.V.A. , con sede legale in Roma, CP_1 P.IVA_1
Via Gregorio VII n. 474, in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo al pagamento
degli interessi legali e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 15470/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Milano, dott.ssa Bellesi, in data 6 ottobre 2023 dichiarando non dovute, in
tutto od in parte, le somme di cui allo stesso;
- nel merito, in via principale: preso atto della narrativa che precede,
revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 15470/2023, emesso dal Tribunale
Ordinario di Milano, dott.ssa Bellesi, in data 6 ottobre 2023 e, per l'effetto, dichiarare non dovute, in
tutto od in parte, le somme di cui allo stesso.
Per parte opposta:
Nel merito:
1) rigettare l'opposizione proposta da parte opponente in quanto infondata sia in fatto che in diritto,
come ampliamente dedotto e motivato nel presente atto e assolutamente non provata;
2) di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto, ed ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere
la provvisoria esecuzione dello stesso in pendenza di opposizione, poiché l'opponente non ha addotto
nessun elemento di prova scritta idonea che possa giustificare la fondatezza dell'opposizione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
pagina 3 di 7 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15470/2023 emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 23.563,14, era riferita all'azione di regresso esercitata nei
Con suoi confronti da , quale cessionaria del credito vantato da per Parte_2
l'indennizzo da questa versata alla mutuante Banco BPM;
- che, infatti, l'opponente il 30.4.2009 stipulava con la Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., oggi
Banco BPM, un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, garantito per legge per il caso di morte o di perdita del rapporto di lavoro da;
Parte_2
- che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la compagnia assicuratrice avrebbe effettuato il pagamento del capitale ancora dovuto;
- che la domanda monitoria era improcedibile, non essendo stata preceduta dall'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- che la parte del credito relativa agli interessi era prescritta, rimanendo assoggettata al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c.;
- che l'opposta non aveva fornito prova del credito e, in particolare, non aveva prodotto la polizza assicurativa, che l'opponente non ricordava di avere mai sottoscritto;
- che, viceversa, l'opposta aveva prodotto solo un mero certificato di polizza.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, CP_1
evidenziando come la polizza assicurativa prevista per legge fosse stata stipulata dalla banca erogatrice del finanziamento e non dall'opponente.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario del fascicolo pagina 4 di 7 rinviava all'udienza del 20.5.2025 per la rimessione della causa in decisione.
A seguito di riassegnazione della controversia a questo giudice, in sostituzione dell'udienza sopra indicata la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, infatti, è stata data attuazione alla procedura di mediazione obbligatoria, con ciò sconfessando l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Sul punto va solo ricordato come detta procedura deflattiva vada esperita nelle opposizioni a decreto ingiuntivo successivamente alla decisione in punto di provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, per cui la mancata preventiva instaurazione nella fase inaudita altera parte non comporta alcuna sanzione di improcedibilità della domanda.
Nel caso di specie, peraltro, una volta instaurato il procedimento di mediazione, parte opponente non vi ha partecipato senza giustificato motivo, come emerge dal verbale prodotto in atti.
Infondata è, altresì, l'eccezione d prescrizione di parte del credito e, più precisamente, della parte relativa agli interessi, assoggettati a dire dell'opponente al termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c.
Senza entrare nel merito della fondatezza della ricostruzione oggetto di eccezione, nel caso di specie va solo detto come il credito azionato monitoriamente non riguardi la restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento, bensì il regresso dell'indennizzo versato dalla compagnia assicuratrice in favore della banca mutuante.
pagina 5 di 7 L'importo ingiunto, pertanto, non è suscettibile di una scomposizione in capitale e interessi, ma è per l'intero un capitale, ossia la somma versata a titolo di indennizzo per effetto della polizza assicurativa azionata dal creditore, assicurato per legge.
L'invocata prescrizione quinquennale, pertanto, non risulta conferente alla fattispecie oggetto di causa,
considerato come l'intero credito azionato monitoriamente attenga al capitale e la relativa pretesa creditoria rimanga soggetta al termine prescrizionale ordinario.
Per ultimo infondata è, altresì, la contestazione riguardante la prova del credito dedotto in giudizio.
In particolare, l'opponente ha lamentato come non fosse stata prodotta la polizza assicurativa,
precisando di non ricordare di averne sottoscritta alcuna.
La difesa non coglie nel segno, se solo si consideri come la polizza assicurativa risulta stipulata non dall'opponente, bensì dal soggetto assicurato per legge, ossia la banca che ha erogato il finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio.
L'opposta, viceversa, ha prodotto il certificato di polizza, con riferimento specifico al finanziamento erogato in favore del nonché la quietanza rilasciata dalla banca a seguito del pagamento Pt_1
dell'indennizzo.
Tale documentazione costituisce prova sufficiente del diritto di credito in regresso esercitato dalla opposta, nella sua qualità di cessionaria del credito, attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo.
In difetto di ulteriori profili di contestazione, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre c.p.a., di cui euro 300,00 per spese generali.
Visto l'art. 12 bis del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come pagina 6 di 7 parte opponente non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 15470/2023 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.300,00, oltre c.p.a., di cui euro 300,00 per spese generali;
- condanna ex art. 12 bis del D.L.vo 28/2010 parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Milano il 25 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42942/2023 tra
Parte_1
attore e
CP_1
convenuto
Oggi 25 febbraio 2025 ad ore 9,40 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. MASTICE EDOARDO, oggi sostituito dall'avv. Giuditta Vargiolu Parte_1
Per CP_1
Nessuno compare per parte opposta sino ad ore 9,40 e il procuratore di parte opponente chiede procedersi, precisando le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42942/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASTICE Parte_1 C.F._1
EDOARDO, elettivamente domiciliato in VIALE ABRUZZI N. 20 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI VIVIANA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA GREGORIO VII, 466 ROMA, presso il difensore parte opposta
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- nel merito, in via preliminare: preso atto della narrativa che precede, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito di P.I.V.A. , con sede legale in Roma, CP_1 P.IVA_1
Via Gregorio VII n. 474, in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo al pagamento
degli interessi legali e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 15470/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Milano, dott.ssa Bellesi, in data 6 ottobre 2023 dichiarando non dovute, in
tutto od in parte, le somme di cui allo stesso;
- nel merito, in via principale: preso atto della narrativa che precede,
revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 15470/2023, emesso dal Tribunale
Ordinario di Milano, dott.ssa Bellesi, in data 6 ottobre 2023 e, per l'effetto, dichiarare non dovute, in
tutto od in parte, le somme di cui allo stesso.
Per parte opposta:
Nel merito:
1) rigettare l'opposizione proposta da parte opponente in quanto infondata sia in fatto che in diritto,
come ampliamente dedotto e motivato nel presente atto e assolutamente non provata;
2) di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto, ed ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere
la provvisoria esecuzione dello stesso in pendenza di opposizione, poiché l'opponente non ha addotto
nessun elemento di prova scritta idonea che possa giustificare la fondatezza dell'opposizione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
pagina 3 di 7 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15470/2023 emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 23.563,14, era riferita all'azione di regresso esercitata nei
Con suoi confronti da , quale cessionaria del credito vantato da per Parte_2
l'indennizzo da questa versata alla mutuante Banco BPM;
- che, infatti, l'opponente il 30.4.2009 stipulava con la Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., oggi
Banco BPM, un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, garantito per legge per il caso di morte o di perdita del rapporto di lavoro da;
Parte_2
- che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la compagnia assicuratrice avrebbe effettuato il pagamento del capitale ancora dovuto;
- che la domanda monitoria era improcedibile, non essendo stata preceduta dall'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- che la parte del credito relativa agli interessi era prescritta, rimanendo assoggettata al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c.;
- che l'opposta non aveva fornito prova del credito e, in particolare, non aveva prodotto la polizza assicurativa, che l'opponente non ricordava di avere mai sottoscritto;
- che, viceversa, l'opposta aveva prodotto solo un mero certificato di polizza.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, CP_1
evidenziando come la polizza assicurativa prevista per legge fosse stata stipulata dalla banca erogatrice del finanziamento e non dall'opponente.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario del fascicolo pagina 4 di 7 rinviava all'udienza del 20.5.2025 per la rimessione della causa in decisione.
A seguito di riassegnazione della controversia a questo giudice, in sostituzione dell'udienza sopra indicata la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, infatti, è stata data attuazione alla procedura di mediazione obbligatoria, con ciò sconfessando l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Sul punto va solo ricordato come detta procedura deflattiva vada esperita nelle opposizioni a decreto ingiuntivo successivamente alla decisione in punto di provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, per cui la mancata preventiva instaurazione nella fase inaudita altera parte non comporta alcuna sanzione di improcedibilità della domanda.
Nel caso di specie, peraltro, una volta instaurato il procedimento di mediazione, parte opponente non vi ha partecipato senza giustificato motivo, come emerge dal verbale prodotto in atti.
Infondata è, altresì, l'eccezione d prescrizione di parte del credito e, più precisamente, della parte relativa agli interessi, assoggettati a dire dell'opponente al termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c.
Senza entrare nel merito della fondatezza della ricostruzione oggetto di eccezione, nel caso di specie va solo detto come il credito azionato monitoriamente non riguardi la restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento, bensì il regresso dell'indennizzo versato dalla compagnia assicuratrice in favore della banca mutuante.
pagina 5 di 7 L'importo ingiunto, pertanto, non è suscettibile di una scomposizione in capitale e interessi, ma è per l'intero un capitale, ossia la somma versata a titolo di indennizzo per effetto della polizza assicurativa azionata dal creditore, assicurato per legge.
L'invocata prescrizione quinquennale, pertanto, non risulta conferente alla fattispecie oggetto di causa,
considerato come l'intero credito azionato monitoriamente attenga al capitale e la relativa pretesa creditoria rimanga soggetta al termine prescrizionale ordinario.
Per ultimo infondata è, altresì, la contestazione riguardante la prova del credito dedotto in giudizio.
In particolare, l'opponente ha lamentato come non fosse stata prodotta la polizza assicurativa,
precisando di non ricordare di averne sottoscritta alcuna.
La difesa non coglie nel segno, se solo si consideri come la polizza assicurativa risulta stipulata non dall'opponente, bensì dal soggetto assicurato per legge, ossia la banca che ha erogato il finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio.
L'opposta, viceversa, ha prodotto il certificato di polizza, con riferimento specifico al finanziamento erogato in favore del nonché la quietanza rilasciata dalla banca a seguito del pagamento Pt_1
dell'indennizzo.
Tale documentazione costituisce prova sufficiente del diritto di credito in regresso esercitato dalla opposta, nella sua qualità di cessionaria del credito, attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo.
In difetto di ulteriori profili di contestazione, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre c.p.a., di cui euro 300,00 per spese generali.
Visto l'art. 12 bis del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come pagina 6 di 7 parte opponente non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 15470/2023 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.300,00, oltre c.p.a., di cui euro 300,00 per spese generali;
- condanna ex art. 12 bis del D.L.vo 28/2010 parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Milano il 25 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7