TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1000/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GUGLIELMI VINCENZO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. SERVODIO CRISTINA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2024, la ricorrente in epigrafe domandava , nei confronti dell' CP_1
,il riconoscimento della rendita o dell' indennizzo per la malattia professionale asseritamente contratta in dipendenza del suo lavoro di infermiera professionale.
L'ente convenuto resisteva.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, si espletava una prova testimoniale e una consulenza tecnica per il tramite del Dott. specialista in medicina legale . Tes_1 La presente causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, 127-ter c.p.c., introdotto con il d. lgs. n. 149 del 2022 ed in vigore dal 1° Gennaio
2023.
Per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè alle malattie professionali denunciate, a far tempo dall'entrata in vigore del nuovo sistema normativo incentrato sull'art. 13
d.lgs. 23.2.2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 del
2000), spetta il risarcimento del danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona), in luogo della rendita per l'inabilità permanente di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), t.u. 1124/65.
Le coordinate per l'erogazione dell'indennizzo, previsto dalla legge di riforma a titolo di ristoro del danno biologico e parametrato in base a una specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, sono le seguenti:
- l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
- dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico";
- le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
----------
Nella fattispecie oggetto di disamina, oltre alla prova testimoniale descrittiva delle mansioni svolte dalla ricorrente ,è stata disposta ed espletata ctu medico-legale .
Occorre riportare testualmente il percorso argomentativo- motivazionale svolto dall' ausiliario.
“E' documentato che la ricorrente infermiera dipendente di strutture sanitarie dal Parte_1
1989 a tutt'oggi, è affetta da ernia discale L4-L5 con altre discopatie lombari multiple.
Quanto alla riconducibilità dell'infermità alla tutela , l'ernia discale lombare CP_1 rientra nella tabella delle malattie professionali vigente all'epoca della domanda amministrativa
(D.M. 9.4.2008, n. 77 della lista dell'industria) con riferimento alle: “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
D'altro canto, l'artrosi, di cui anche la discopatia rappresenta un epifenomeno, è una malattia reumatica caratterizzata inizialmente da fenomeni degenerativi della cartilagine articolare e, nei casi più avanzati, da scomparsa dei limiti fra quest'ultima e il tessuto osseo con neoproduzione di formazioni ossificate ai margini articolari (osteofiti). La diminuita capacità di resistenza del tessuto cartilagineo fa sì che nell'età matura molti soggetti presentino manifestazioni artrosiche, le quali possono interessare ogni distretto articolare. Trattasi dunque di patologia estremamente diffusa, la cui frequenza aumenta col crescere dell'età al punto da non risparmiare pressoché alcuno nell'età senile. I fattori implicati nell'eziologia dell'artrosi sono di tipo costituzionale su base genetica, sessuale (relativamente più frequente nelle donne), legati all'invecchiamento, ad alterazioni metaboliche, a malformazioni congenite dei capi articolari, a postumi di eventi traumatici o di processi infiammatori articolari, nonché a sovraccarico meccanico in rapporto a sovrappeso o ad attività particolari. A tale ultimo proposito, pur non potendo sottacersi che posture anomale ripetute e protratte su una o più articolazioni possono determinare uno squilibrio a carico delle strutture articolari, è altresì vero che solo in alcune attività lavorative particolarmente pesanti ciò è dimostrabile con interessamento più precoce dei distretti maggiormente sollecitati dalle specifiche mansioni lavorative.
Nel caso che ci occupa, dall'esame degli atti di causa posti alla nostra attenzione e dall'anamnesi raccolta non emerge l'utilizzo costante e significativo di macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero né l'adibizione costante e significativa a lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci, né infine appaiono provati altri fattori lavorativi di per sé idonei a determinare la malattia. Inoltre, l'anamnesi raccolta e documentata (infermiera presso strutture sanitarie private e successivamente pubbliche in svariati reparti;
negli ultimi anni presso l'ambulatorio di Nefrologia e dialisi peritoneale dell'Ospedale di
Molfetta) non fa emergere il rischio lavorativo della movimentazione manuale di carichi pesanti, come potrebbe essere nel caso di operatrici socio-sanitarie (OSS) e non certo di professioniste infermiere. Pertanto non può parlarsi di malattia tabellata.
Inoltre, va considerato che la professione infermieristica è di alta competenza intellettuale, i cui compiti si sostanziano nella partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute delle persone, nell'assistenza infermieristica, nell'assicurarsi che le prescrizioni diagnostico-terapeutiche siano applicate in modo corretto, nell'educazione del paziente, dei caregiver e dei familiari.
Peraltro, la patologia in questione è di tipo cronico degenerativo e, tutt'al più, a genesi multifattoriale, riconducibile a fattori di nocività ubiquitari, ai quali si può essere esposti anche al di fuori degli ambienti di lavoro. Nel caso che ci occupa la tipologia delle lavorazioni svolte non consente di attribuire, con ragionevole certezza, un ruolo concausale efficiente e determinante ai fattori legati al lavoro nella genesi della malattia.
CONCLUSIONI
La ricorrente è affetta da ernia discale L4-L5 con altre discopatie Parte_1 lombari multiple. Dall'esame degli atti di causa probatori posti alla nostra attenzione, gli aspetti lavorativi (trattasi di infermiera – professione intellettuale – senza utilizzo costante e significativo di macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero, né adibizione a lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci) non consentono di qualificare il caso come ascrivibile alla tabella di legge.
Peraltro, la patologia in questione è di tipo cronico degenerativo e, tutt'al più, a genesi multifattoriale, riconducibile a fattori di nocività ubiquitari, ai quali si può essere esposti anche al di fuori degli ambienti di lavoro. Nel caso che ci occupa la tipologia delle lavorazioni svolte non consente di attribuire ai fattori legati al lavoro, con ragionevole certezza, un ruolo concausale efficiente e determinante nella genesi della malattia.”
Il dott. così ulteriormente argomentava a seguito delle osservazioni del legale della Tes_1 ricorrente.
“CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Con riferimento alle osservazioni dell'Avvocato Vincenzo Guglielmi, appena fedelmente trascritte, occorre innanzitutto precisare che il sottoscritto, nella sua valutazione, ha tenuto conto anche delle testimonianze acquisite e quindi non vi sono stati problemi di accesso o di consultazione del fascicolo elettronico.
Quanto al merito della valutazione, pur acquisito che la signora in determinate circostanze Pt_1 di tempo, ha svolto, per la supposta carenza di personale ausiliario (peraltro non provata documentalmente), anche compiti non strettamente propri della sua professione intellettuale infermieristica, quali possono essere l'aiuto nello spostamento di pazienti non autosufficienti, non si ritiene che ciò possa configurare mansioni di movimentazione di carichi pesanti svolte in modo significativo in quanto proprie e tipiche della specifica attività lavorativa. Pertanto, non si ritiene che ciò possa raggiungere quel grado di ragionevole certezza per attribuire al lavoro un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nella genesi della patologia erniaria che, lo ricordiamo, è malattia di tipo cronico degenerativo e, tutt'al più, a genesi multifattoriale, riconducibile a fattori di nocività ubiquitari.”
Poiché le risultanze processuali non forniscono significativi spunti ulteriori;
considerato che
gli elementi di valutazione disponibili sono adeguati ai fini della decisione;
deve statuirsi allora il rigetto della domanda attorea.
Le spese processuali possono essere regolate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Il costo dell'indagine peritale rimane interamente a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione (art. 57 l. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni;
Cass. 6.5.1998, n. 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 6.2.2024, nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Così deciso in Trani, il 10/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore