Versione
30 luglio 1952
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12 agosto 1982
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Art. 21.
L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di, cui al precedente comma. ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21) La L. agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio".
L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di, cui al precedente comma. ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21) La L. agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio".
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- 1. Art. 161 testo unico bancariohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Sono o restano abrogati: il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 15 luglio 1906, n. 441; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255; il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge …
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