Art. 21.
L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di, cui al precedente comma. ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21) La L. agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio".
L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di, cui al precedente comma. ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21) La L. agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio".