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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5646 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al numero 5177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt.
281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 6.10.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, prof.ssa , elettivamente domiciliato Persona_1 in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'avv. Cosenza Ermelinda, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Romano De Santis per pro- cura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione;
-attore in riassunzione- e
(cod. fisc.: ) E (cod. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...]
domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'avv. Raffaele Manfel- Parte_4 lotto (cod. fisc.: ) (p.e.c.: vvocati- CodiceFiscale_2 Email_1
, che li rappresenta e difende per procure alle liti in calce alla com- Email_2 parsa di costituzione e risposta;
-convenuti in riassunzione- e (cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'avv. Raffaele Manfellotto (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_2
(p.e.c.: , che la rappresenta e difende Email_3 per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta in riassunzione- OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis Parte_1 reiectis, uniformarsi ai principi di diritto e comunque a quanto stabilito nella suindicata ordinanza della Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione ci- vile, n.° sezionale 1115/2023 – n.° racc. gen. 18050/2023, pubblicata il 23/6/2023, e: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare l'appello proposto d , quale titolare di omonima ditta individuale, non- Parte_2 ché quale legale rappresentante dell Controparte_1 con atto dell‟1/5/2017, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino - Giu- dice dott. Montefusco -, n. 510/2017, pubblicata il 19/4/2017; in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Parte_1
, così provvedere: in parziale riforma della stessa impugnata sentenza
[...] del Tribunale di Cassino in composizione monocratica, n. 510/2017, pubbli- cata il 19/4/2017,: condannare anche e la (già
Parte_2 Parte_3 ditta individuale ) a rimuovere le antenne e gli impianti e le
Parte_2 opere e le cose che ess ha installato e/o realizzato e/o tenuto
Parte_2 sul terreno sito i , distinto in catasto alla particella n.° 153 del Parte_1 foglio 4, e ad eliminare ogni modifica e danno arrecati al terreno stesso con tali antenne e impianti e opere e cose, e condannare lo stess
Parte_2
e la a cessare immediatamente qualsiasi occupazione e utilizza- Parte_3 zione del suindicato terreno;
relativamente al periodo in cui ess Parte_5
ha tenuto – a decorrere come sopra al riguardo precisato nel presente
[...] atto (cioè dall'anno 1988, o in subordine dal 1993, o in subordine dal 1998
o in subordine dal 1999, o, in via più gradata, dalla diversa data che risulti giusta, comunque antecedente al marzo 2002) – e esso medesim Pt_4
e/o l terranno, sul suindicato terreno, i suindicati impianti,
[...] Parte_3 antenne ed opere e cose e/o qualsiasi altro impianto e antenna ed opera e cosa, condannare il medesimo e la a risarcire al Parte_2 Parte_3
tutti i danni – patrimoniali, morali, esistenziali e di Parte_1 ogni altro genere – da esso subiti e subendi a causa della installa- Pt_1 zione, realizzazione e presenza e funzionamento e utilizzazione di tali an- tenne, impianti ed opere e cose, o in subordine a pagare ad esso Pt_1 gli indennizzi e gli altri corrispettivi che siano dovuti, o, in via più gradata,
2 gli indennizzi ex art. 2041 C.C. ; in ogni caso, con rivalutazione monetaria e con interessi - moratori, compensativi e corrispettivi -, sugli importi di tali risarcimenti, corrispettivi e indennizzi, dalla data di insorgenza dei relativi diritti, e anche con anatocismo dalla data della domanda;
per quanto con- cerne la societ in parziale riforma della Parte_6 statuizione di cui al punto 3 del dispositivo della stessa impugnata sentenza del Tribunale di Cassino, nei confronti della stessa suindicata società esten- dere la condanna contenuta in tale statuizione anche al periodo antecedente al 14/03/2002, e condannare la sunnominata società Parte_6 ai risarcimenti in favore del relati-
[...] Parte_1 vamente al periodo a partire dall'anno 1990, o quanto meno dal finire di tale anno, o, in via più gradata, da anno immediatamente o di poco succes- sivo a tale anno 1990, o, in via più gradata, da prima del 1995, o, in via ancor più gradata, quanto meno dal 1995, o, in via più gradata, dalla diversa data che risulti giusta, comunque antecedente al 14/03/2002; e fino a quando avverrà il rilascio;
con vittoria di spese e compensi del presente giu- dizio, e anche del suindicato giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio”; per e “Voglia l'On.le Corte adita, dichiarare inam- Parte_2 Parte_3 missibile il gravame proposto;
in subordine riformare la sentenza di primo grado, ritenendo non raggiunta la prova che l'area occupata dal e poi Pt_2
d quale l'ha dismessa- sia di proprietà comunale. CP_2
In via del tutto subordinata, nel caso di riconoscimento della proprietà co- munale, voglia quantificare l'eventuale indennità di occupazione ai sensi dell'art. 93 Codice delle comunicazioni, anche previa CTU, e, in ogni caso, stabilendo che essa è dovuta una sola volta e solo da non in relazione Pt_2 al numero delle emittenti “ospiti”.
In via ulteriore, negare qualsivoglia legittimazione de er quanto attiene Pt_2 la manleva degli altri convenuti, poiché il canone richiesto per l'occupazione dell'etere, è elemento estraneo al rapporto con il e comunque soprav- Pt_2 venuto al contratto e non prevedibile all'epoca della sua conclusione;
- ulteriormente, negare ogni responsabilità del sia precontrattuale sia Pt_2 contrattuale, essendo, semmai, “colpa” degli altri convenuti non aver
3 regolarizzato la propria posizione con il CO o non aver locato un “posto antenna” dall'Ente;
- in ogni caso, escludendo la condanna in manleva a favore di e di Pt_6
, la prima per non averla chiesta, la seconda perché surrogata da CP_3
, parte della causa;
Controparte_4
- dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rila- scio, avend rimosso la postazione. (…) Pt_3
Con il favore delle spese anche della fase di legittimità”; per “Voglia l'On.le Corte adita, dichiarare Parte_6 inammissibile il gravame proposto;
in subordine riformare la sentenza di primo grado, ritenendo non raggiunta la prova che l'area occupata dal Pt_2
e poi d -la quale l'ha dismessa di proprietà comunale. Pt_3
In via del tutto subordinata, nel caso di riconoscimento della proprietà co- munale, voglia ritenere/dichiarare che nulla occupava e pertanto nulla deve o, in ulteriore subordine, ritenere dovuta solo dal l'eventuale in- Pt_2 dennità di occupazione o, se dovuta d , che sia proporzionata all'effettiva occupazione e non all'intero. (…)
Con il favore delle spese anche della fase di legittimità”.
FATTO E DIRITTO
1. Il , premessa la propria qualità di proprietario di Parte_1 un terreno sito in – località Castello, censito al Catasto Terreni Parte_1 di quel CO censuario al foglio 4, particella 153, e dedotto come lo stesso fosse abusivamente occupato con opere e impianti di trasmissione e diffusione radio o televisiva, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cas- sino, con distinti atti di citazione, la la Controparte_5 Controparte_6
la la
[...] Parte_6 Controparte_7
e quale titolare di omonima ditta individuale, chiedendo
[...] Parte_2 il rilascio da parte di ciascun convenuto di tale terreno e la loro condanna al risarcimento del danno. In ciascuno dei giudizi così introdotti si costituirono i rispettivi convenuti e alcune delle società convenute chiamarono in causa chiedendo di essere da questi manlevato in caso di loro con- Parte_2 danna.
4 Riuniti i giudizi, il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 510/2017 del 19.4.2017, accolse la domanda e, previa dichiarazione della proprietà in capo al CO di dell'area sopra indicata, condannò le società Parte_1 convenute – non anche – alla rimozione degli impianti e al Parte_2 rilascio dell'area, nonché al risarcimento del danno nella misura di € 500,00, mensili a decorrere dal 14.3.2002 fino al rilascio, oltre rivalutazione e inte- ressi;
e, inoltre, condannò a tenere indenni la Parte_2 Controparte_8 la la e la Controparte_9 Parte_6 degli importi al cui pagamento al CO queste Controparte_7 società vennero condannate con la stessa decisione.
2. Avverso la suddetta sentenza proposero appello quale ti- Parte_2 tolare dell'omonima impresa individuale, e la Parte_6
(d'ora innanzi soltanto . Il propose
[...] Parte_6 Parte_1 appello incidentale, impugnando la sentenza di primo grado per non avere condannato anche sia al rilascio del terreno sia al risarcimento Parte_2 del danno, nonché per avere condannato le società convenute al risarcimento soltanto a decorrere dal 15.3.2002, e non dal 1990 o almeno dal 1995.
Delle società condannate in primo grado si è costituita nel giudizio di se- condo grado innanzi a questa Corte esclusivamente la Controparte_5 che ha aderito all'impugnazione proposta dagli appellanti, mentre la
[...]
la e la CP_10 Controparte_11 Controparte_12 non si sono costituite.
Con sentenza n. 7071/2019 in data 18.11.2019 questa Corte d'appello accolse l'impugnazione proposta da e dalla Parte_2 Parte_6
rigettando dunque le domande proposte dal
[...] [...]
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
e, inoltre, Parte_1 rigettò l'appello incidentale proposto dal anziché ritenerlo assor- Pt_1 bito. In particolare, il giudice di secondo grado ritenne che la domanda pro- posta dall' aveva natura di rivendica ai sensi Parte_8 dell'art. 948 c.c., essendo fondata sul diritto di proprietà, e che l'originario attore non avesse assolto l'onere della prova del titolo originario d'acquisto, sino al primo acquisto, o dell'acquisto per usucapione;
e che dall'accogli- mento dell'appello e dal rigetto delle domande proposte dall'originario at- tore discendesse anche il rigetto dell'appello incidentale.
5 Avverso la suddetta decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il , affidandosi a sette motivi. Hanno re- Parte_1 sistito con controricorso e la (che si è dichiarata Parte_2 Parte_3 attuale titolare dell'attività di impresa in precedenza gestita da Parte_2
, nonché la In particolare, l'Amministrazione comunale ricor-
[...] Parte_6 rente ha dedotto come sia sia la - tanto nella loro Parte_2 Parte_6 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado quanto nel rendere il deferito interrogatorio formale - avessero “offerto di pagare un giusto canone per l'occupazione del suolo comunale”, con ciò riconoscendo la proprietà comunale dell'area.
Il non ha impugnato con ricorso per cassazione la Parte_1 sentenza di appello anche nei confronti della della Controparte_8 [...]
e della e quindi le statuizioni Controparte_13 Controparte_7 di rigetto delle domande nei confronti di tali società, proposte in primo grado da tale CO con distinti atti di citazione in primo grado, da parte del giudice di secondo grado sono passate in giudicato.
3. Con ordinanza n. 18050/2023 del 23.6.2023 la Suprema Corte, in primo luogo, ha ritenuto – rigettando il secondo motivo di ricorso – che quella proposta dal fosse un'azione reale, e segnatamente Parte_1 quella di revindica ai sensi dell'art. 948 c.c., e non un'azione personale. In particolare, premesso che “L'azione è stata proposta dal proprietario in re- lazione all'occupazione senza titolo dell'immobile”, il giudice di legittimità ha ritenuto che “La domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del con- venuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo con- venuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualifi- carsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato
6 dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile (Cass. n. 705 del 2013)”.
In secondo luogo, il Supremo Collegio ha ritenuto – accogliendo il terzo mo- tivo di ricorso – che “E' principio risalente della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in tema di rivendicazione il rigoroso onere probatorio cui è soggetto l'attore (cosiddetta probatio diabolica) - che consiste nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus - si attenua in relazione al comportamento ed alla linea difensiva della
contro
- parte (cfr. ad esempio Cass. n. 8394 del 1990)”. Rilevato come il Pt_1 ricorrente avesse allegato “circostanze, relative al comportamento ed alla linea difensiva della controparte, che il giudice del merito ha omesso di va- lutare ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio incombente sul rivendi- cante”, ha quindi rinviato a questo giudicante per tale “valutazione [che] do- vrà essere svolta (…) in sede di rinvio”.
4. Il ha tempestivamente riassunto il giudizio – che Parte_1 vede quali parti, come già quello di cassazione, oltre al attore in Pt_1 riassunzione, la (succeduta all'impresa individuale Parte_2 Parte_3 gestita dal primo) e la – e ha concluso come in epigrafe. Parte_6
Tutte le parti convenute in riassunzione, nel costituirsi nel presente giudizio, preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. della do- manda giudiziale proposta dal , perché violerebbe Parte_1
l'art. 392 c.p.c. In particolare, rilevato come il giudizio di rinvio “improprio”, quale sarebbe – secondo la difesa di tali parti – quello di specie, non costi- tuisca prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova e auto- noma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per ragioni di rito, alle norme sul corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescin- dente, ha natura integralmente rescissoria, mirando a una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia di appello, riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti, le quali rive- stono la mede-sima posizione del giudizio rescisso (cfr. Cass. civ., Sez.VI-3, ord. 17.3.2022, n. 8773).
7 In verità, a parte rilevare come quello in esame sarebbe un rinvio proprio (infatti, quello improprio o restitutorio si ha quando ricorre quando, per qual- siasi ragione di carattere processuale, il giudizio a quo si sia concluso senza una pronuncia nel merito della controversia: cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.9.2018, n. 22314; Cass. civ., Sez. VI-2, 4.3.2015, n. 4290), la giurisprudenza di le- gittimità pacificamente ritiene che non vizi la pronuncia resa in sede di rinvio che questa sia resa come se si trattasse di un nuovo appello sulla sentenza di primo grado, anziché come pronuncia in un nuovo giudizio di merito sulle domande, proposte con l'originario atto introduttivo del giudizio e ripropo- ste nel riassumere la causa, attenendosi al principio di diritto reso per il caso di specie. Questo implica che anche le conclusioni proposte dall'attore in riassunzione nel senso di chiedere al giudice del rinvio una riforma della sentenza di primo grado, travolta al pari di quella di appello dalla decisione di cassazione quanto alle parti di quest'ultimo giudizio, non sono inammis- sibili perché formulate come domanda di riforma delle statuizioni assunte dal primo giudice.
5. La circostanza non valutata dal giudice di appello, e che deve essere esa- minata nel presente giudizio di rinvio, è che – come ha dedotto l'Ammini- strazione comunale nel costituirsi in quel giudizio – sia che la Parte_2
sia nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado che Parte_6 nel rendere il deferito interrogatorio formale (il primo anche quale legale rappresentante della seconda), hanno affermato di avere “offerto di pagare un giusto canone per l'occupazione del suolo comunale” e di avere chiesto al di il rilascio di un titolo per l'utilizzazione dell'area Pt_1 Parte_1 per cui è causa, così riconoscendo la proprietà in capo all'Amministrazione originaria attrice del terreno in questione.
Più nello specifico, nella sua comparsa di costituzione e ri- Parte_2 sposta nel giudizio di primo grado, nel quale venne convenuto dal Pt_1
(quello iscritto al n. 2395 del r.g.a.c. dell'anno 2008 del Tribunale di Cassino, riunito a quello iscritto al n. 25 del r.g.a.c. dell'anno 2006), affermò che: (i)
“la postazione di che trattasi occupa un fazzoletto di terra rocciosa di collina” (pagg. 3 e 4); (ii) “egli ha sempre offerto di pagare un giusto canone per l'occupazione del suolo comunale“ (pag. 2); (iii) “a nulla è servito che i Pt_2 dichiarasse la propria disponibilità a versare un canone ragionevole, commi- surato al mercato e/o determinato da pubblici uffici” (pag. 4); e nella memoria 8 di cui all'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. depositata il 23.2.2007 chiese anche di essere ammesso a provare la circostanza per cui “dal 1993 i a sempre Pt_2 dato la disponibilità a pagare un canone rispondente al valore del suolo oc- cupato” (cap. 3).
Per quanto riguarda la nella sua comparsa di costituzione e rispo- Parte_6 sta nel giudizio in cui venne convenuta dal CO di (quello Parte_1 iscritto al n. 33 del r.g.a.c. dell'anno 2006 del Tribunale di Cassino, riunito a quello iscritto al n. 25 del r.g.a.c. dell'anno 2006), dichiarò che “a nulla è servito che l'occupante dichiarasse la propria disponibilità a versare un ca- none ragionevole, commisurato al mercato e/o determinato da pubblici uf- fici” (pag. 3). Nel rendere il deferito interrogatorio formale Parte_2 quale legale rappresentante della stessa dichiarò che: (i) “la società Pt_6 non ha alcun titolo di proprietà né di altro diritto reale relativo al suolo Pt_6 per cui è causa, né ha altro titolo relativo al terreno”; (ii) “l ha più volte Pt_6 chiesto al il rilascio di un titolo per l'utilizzo di detto terreno”; (iii) Pt_1
“a partire dagli anni '90 e comunque da prima del '95, i ha inviato Pt_1 più richieste all con le quali assumeva che l'occupazione del suolo era Pt_6 illegittima e chiedeva alla di rilasciare il terreno stesso e di liberarlo, o Pt_6 altrimenti di pagare un corrispettivo, ma non è mai stato raggiunto un ac- cordo. Il CO, con le prefate richieste, chiedeva anche i corrispettivi ar- retrati dall'inizio dell'occupazione. Tali richieste sono state almeno due, e poi, da ultimo, all'inizio degli anni 2000, i ha fatto una vera e pro- Pt_1 pria diffida a regolarizzare l'occupazione o altrimenti a rilasciare il terreno” (v. verbale dell'udienza del 18.1.2008).
6. Secondo parte attrice in riassunzione, dunque, e la Parte_2 Pt_6 non soltanto non hanno contestato la proprietà del terreno occupato
[...] dagli stessi in capo al CO di , ma anzi l'hanno espressa- Parte_1 mente riconosciuta. E hanno pure riconosciuto di non avere alcun titolo per occupare o detenere il terreno in questione, e hanno altresì dichiarato di avere offerto di pagare un giusto canone per l'occupazione del suolo comu- nale e di avere chiesto all'Amministrazione comunale il rilascio di un titolo per l'utilizzazione dell'area, riconoscendo così la proprietà in capo al mede- simo CO di tale sito.
9 Di contro, come deduce parte convenuta in riassunzione, non è possibile ritenere che vi sia stato un pieno riconoscimento del diritto della controparte laddove i) nella propria comparsa di costituzione e risposta Parte_2
(nel giudizio iscritto al 2395 del r.g.a.c. dell'anno 2008) dedusse che “Il non ha mai dimostrato la proprietà del suolo e quindi si eccepisce Pt_1 il difetto dei presupposti della domanda”; ii) la stessa identica deduzione venne svolta da nel costituirsi quale chiamato in causa nei Parte_2 giudizi promossi dal nei confronti delle società che avevano un Pt_1 impianto di ripetizione (iscritti ai n. 2396 dell'anno 2008, n. 25 dell'anno 2006 e n. 29 dell'anno 2006); iii) nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n.
3) c.p.c. depositata nel giudizio iscritto al n. 2395 del r.g.a.c. dell'anno 2008 da si legge: “Quel che invece controparte non dimostra –e Parte_2 dovrebbe farlo documentalmente- è ancora la titolarità del suolo e la sua natura (demaniale, patrimoniale, ecc.), poiché l'affermazione, contenuta an- che nelle note cui si replica, di possesso ininterrotto, non serve a provare nulla. Anzi è smentita dallo stato di fatto affermato dal CO secondo cui da tempo remoto il possesso si appartiene alle emittenti che hanno occupato il suolo”.
Ad ogni buon conto, le dichiarazioni effettuate da nel costi- Parte_2 tuirsi nel giudizio di primo grado e in sede di interrogatorio formale potreb- bero avere valenza di confessione giudiziale con riguardo alle circostanze riferite, e allo stesso sfavorevoli (cfr. Cass. civ. Sez. II, 6.6.2006 n. 13212), non anche sulla valutazione giuridica delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. I,
31.8.2020, n. 18122; Cass. civ., Sez. I, 19.4.2012, n. 6142), vale a dire sul riconoscimento della proprietà in capo al CO . Tale va- Parte_1 lutazione spetta al giudice e non è consentito alle parti trovare un accordo in giudizio, e incidente sulla decisione dello stesso, sulla qualificazione giu- dica dei fatti. Il riconoscimento dell'altrui diritto può sì essere effettuato dalla controparte, ma può determinare conseguenze in termini processuali di in- teresse all'azione (o all'impugnazione), se del caso, non implicando l'ado- zione di una decisione di accoglimento del diritto stesso.
7. In verità, a prescindere da un vero e proprio riconoscimento il diritto di proprietà sul terreno per cui è causa in capo al da Parte_1 Pt_1 parte di e della nel presente giudizio di rinvio – Parte_2 Parte_6 come ha statuito la Suprema Corte – l'originario attore in rivendicazione ai 10 sensi dell'art. 948 c.c. non è esonerato dal fornire la prova del proprio diritto di proprietà, come sostanzialmente deduce (in via principale) nel riassumere il giudizio, ma le dichiarazioni rese dalle odierne parti convenute in riassun- zione determinano un'attenuazione del suo onere probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17.4.2002, n. 5487; Cass. civ., Sez. II, 23.5.1996, n. 4748; Cass. civ., Sez. II, 16.12.1994, n. 10815). Questo giudicante deve valutare, dunque, in quale modo tale attenuazione, non valutata dal giudice di secondo grado (come ha statuito il giudice di legittimità), possa incidere sull'accoglimento o meno della domanda proposta dal nell'introdurre il giudizio di Pt_1 primo grado.
Ciò premesso, considerata l'attenuazione di cui questo giudicante deve te- nere presente, come statuito dalla Suprema Corte nel cassare la sentenza n. 7071/2019 emessa da questa Corte il 18.11.2019, si deve ritenere che il abbia assolto all'onere della prova gravante in capo Parte_1 allo stesso e, dunque, che abbia fornito la prova del proprio diritto di pro- prietà sulla particella n. 153 del foglio 4, essendo provati una serie di ele- menti indiziari, tutti univocamente convergenti in tale senso, i quali consen- tono dunque di ritenere indirettamente fornita tale prova, ai sensi dell'art. 948 c.p.c.
8. È vero che – come ha ritenuto il giudice di secondo grado – le risultanze catastali, su cui principalmente basa la propria decisione di accoglimento della domanda di rivendica ex art. 948 c.c. il Tribunale di Cassino, non costi- tuiscono prova della proprietà, ma queste hanno però un valore indiziario nella prova del diritto di proprietà ai fini dell'azione di revindica (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.11.1978, n. 5546). E in tale documentazione (visura per im- mobile) l'area censita con la particella n. 153 del foglio 4 risulta intestata al CO di (v. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice – Parte_1 primo grado di giudizio).
Nel caso in esame, peraltro, non sono state prodotte dal soltanto le Pt_1 risultanze catastali, ma anche copia del registro dell'Archivio di Stato, in cui parimenti tutta l'area in cui si trova la particella n. 153 del foglio 4 risulta intestata al CO di . E nella pagina, in alto, sulla sinistra, è Parte_1 indicato pure che l'intestazione delle particelle, tra le quali quella per cui è causa, è dall' “impianto” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice – primo
11 grado di giudizio). Inoltre, vi è annotata una nota di variazione datata 1949 e una nota di voltura datata “1959 settembre 2”, dal che si desume che l'
“impianto” è antecedente a tali date, che, per la loro collocazione, appaiono successive a detta annotazione di “impianto”, avendo così fornito elementi in ordine a una proprietà in capo allo stesso da un tempo idoneo a maturare l'usucapione, quella richiesta all'attore in rivendica.
Inoltre, il terreno in questione è indicato nell'elenco dei beni immobili del CO di predisposto dal tecnico di tale Amministrazione, Parte_1 geom. il 15.5.1996 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice Persona_2
– primo grado di giudizio). Una documentazione sì di provenienza dello stesso originario attore, ma redatto circa dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio, e quindi che non si può dire predisposto per essere utilizzato nel corso dello stesso, e quindi che può costituire un ulteriore ele- mento indiziario da valutare da parte di questo giudicante.
Il ha inserito l'area censura con la particella suddetta Parte_1 Pt_1 nel P.R.G. comunale risalente al 1978 qualificandolo in tale piano quale pro- prietà comunale (sul retro del documento prodotto vi è anche il seguente attestato: - Estratto autentico della tavola n.° 3 del Parte_1 Parte_1
P.R.G. de adottato con deliberazione del Consiglio Parte_1 comunale n. 32 del 18.12.1978 28 feb. 2007”). Ancora, l' Parte_1 [...]
ha prodotto, unitamente al deposito della propria Controparte_14 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. nel giudizio iscritto al n. 33 del r.g.a.c. dell'anno 2006, quello in cui era convenuta la un attestato rila- Parte_6 sciato e sottoscritto dal Responsabile dell'Area tecnica del CO, geom.
così formulato: “CO – Il Responsabile Persona_2 Parte_1 dell'Area tecnica Visti gli atti di ufficio;
attesta che il Cimitero d Parte_1 insiste sul terreno distinto in catasto alla particella 153 del foglio 4; che il cimitero esiste, nello stesso sito attuale, da prima del 1900; che anche gli ampliamenti del Cimitero, fatti eseguire dal CO nei decenni 1960 – 1970 e 1980 – 1990, sono stati realizzati sulla medesima particella sopra indicata;
che relativamente alla suindicata particella, nelle pratiche relative agli ampliamenti del cimitero, non risultano diritti né pretese né domande né opposizioni di terzi;
che, per utilizzare il terreno per i summenzionati amplia- menti del Cimitero stesso, i non ha fatto procedure di esproprio né Pt_1 ha stipulato contratti con terzi né ha richiesto né ha avuto consenso o 12 assenso di terzi né ha pagato somme a terzi, ma ha disposto direttamente del terreno stesso , li 31.12.2007” (v. doc n. 9 della produzione Parte_1 ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. nei giudizi proposti dal nei confronti Pt_1 delle società; doc. n. 12 del fascicolo di parte del nel giudizio in cui Pt_1 venne convenuto iscritto al n. 2395/2008 r.g.; doc. n. 13 del Parte_2 fascicolo di parte attrice negli altri giudizi riuniti).
9. la e la sostengono che non è possibile Parte_2 Parte_3 Parte_6 ritenere provata la proprietà in capo al in quanto “sia Parte_1 nel proc.n.2395/08 sia nel proc.n.2396/08 (…) produsse[ro] istanza per manutenzione straordinaria della postazione proposta da il 5/9/2001, Pt_2 regolarmente assentita da senza riserva alcuna: laddov fosse Pt_1 Pt_2 stato privo di titolo a detenere il sito, l'Ente non avrebbe autorizzato alcuna opera, conformemente all'art.11 TUED”.
Tuttavia, il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma- teria edilizia” prevedeva, all'art. 138, che entrasse in vigore il 1°.1.2002, quindi successivamente alla presentazione del titolo per la manutenzione straordinaria da parte di e peraltro: il d.l. 23.11.2001, n. 411, Parte_2 convertito con modificazioni dalla legge 31.12.2001, n. 463, ha disposto
(con l'art.
5-bis, co. 1) che il termine di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 30 giugno 2002; e, quindi, il d.l. 20.6.2002, n. 122, conver- tito con modificazioni dalla legge 1°.8.2002, n. 185, ha disposto (con l'art. 2, co. 1) che il termine di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 30.6.2003. Precedentemente a tale data gli uffici amministrativi comunali non verificavano che il richiedente un permesso a costruire fosse il proprie- tario dell'immobile o chi ne avesse titolo per richiederlo, come peraltro de- ducono gli stessi convenuti in riassunzione.
Non è allora possibile dedurre che “il non è occupante abusivo: il Co- Pt_2 mune lo legittimò assentendogli il titolo abilitativo edilizio del 5/9/2001 prodotto nei procc.nn.2395/08 e 2396/08”.
10. La Suprema Corte, rilevato come il giudice di appello, in luogo di pro- nunciare l'assorbimento una volta ritenuta l'insussistenza del titolo proprie- tario in capo al CO appellato, ha rigettato l'appello incidentale nei con- fronti di nei confronti di questo, ha esaminato anche il motivo Parte_2 di ricorso con cui la parte ricorrente ha censurato tale rigetto. Il giudice di
13 primo grado si limitò a provvedere sulle domande di manleva proposte nei confronti di e non lo ha condannato in proprio tanto al rilascio Parte_2 quanto al risarcimento dei danni, come invece ha fatto con le società evocate in giudizio dal nei giudizi riuniti. Parte_1 Parte_1
L'Amministrazione comunale propose, nell'introdurre il giudizio iscritto al n. 2395 del r.g.a.c. dell'anno 2008 in cui convenne innanzi al Tribunale di Cas- sino e quindi ripropone nel riassumere il giudizio, domanda Parte_2 di condanna al rilascio del terreno censito alla particella 153 del foglio 4 e di risarcimento danni anche nei confronti di questi, nonché della Parte_3 la quale, già nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione, ha di- chiarato di svolgere la medesima attività d'impresa “già [svolta dalla] ditta individual ”. Parte_2
Con riguardo alla domanda di rilascio, nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio e la deducono che “Sulla domanda di rilascio Parte_2 Parte_3 va dichiarata cessata materia del contendere, in quanto già da temp Pt_3
(avente causa da ha rimosso la postazione oggetto di causa”. Tuttavia, Pt_2 con le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.2.2025 (depositate il
17.1.2025), l'Amministrazione comunale deduce che “Allo stato, si impugna e si contesta tale asserzione e la relativa richiesta di cessazione della materia del contendere” note di trattazione scritta per l'udienza del 3.2.2025, depo- sitate in data 17.1.2025”.
La circostanza in ragione della quale sarebbe venuto meno l'interesse dell'odierno attore in riassunzione al rilascio del terreno per cui è causa, dunque, non è pacifica. Non è allora possibile statuire nel senso richiesto, non risultando concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.1.2016, n. 271; Cass. civ., Sez. III, 2.8.2004, n. 14775).
Soprattutto, e la si limitato a dedurre di avere Parte_2 Parte_3 rimosso “da tempo” l'impianto dal terreno di proprietà del CO, e quindi non di avere rimosso l'impianto in data successiva all'udienza camerale del giudizio di cassazione.
In ragione della struttura "chiusa" propria del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più
14 precisamente fino all'ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, specie quelle dell'art. 372 c.p.c.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cas- sazione in sede di rinvio. Ne consegue che, allorquando il giudice del rinvio sia chiamato a prendere in considerazione un fatto che si assuma integrare da una parte una pretesa cessazione della materia del contendere, intanto può esaminarlo in quanto si sia verificato successivamente all'udienza di di- scussione in cassazione, posto che, ove esso si fosse verificato prima, l'u- dienza stessa sarebbe stata il momento ultimo entro il quale sarebbe dovuta avvenirne l'allegazione. Pertanto, in questo caso, il fatto in questione resta non esaminabile e, allo stesso modo, non sono esaminabili gli eventuali do- cumenti con i quali si voglia farlo constare (cfr. Cass. civ., Sez. III, 8.6.2005,
n. 11962; Cass. civ., Sez. L, 11.5.2018, n. 11411) e non è possibile esple- tare una prova costituenda, quale quella testimoniale, volta a provare le cir- costanze poste a fondamento della dedotta cessazione della materia del con- tendere.
In conclusione, accolta la domanda di rivendicazione proposta dal CO di , la e la – non rilevando, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 ai fini della domanda di rilascio, quanto si dirà di seguito in ordine all'azione risarcitoria proposta nei loro confronti – devono essere condannate a rila- sciare il terreno per cui è causa al proprietario.
11. Secondo la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, “le conve- nute avrebbero locato dal lo stesso spazio ricevuto in disponibilità Pt_1 dal . Conseguentemente, il Tribunale di Cassino parametrò il risarci- Pt_2 mento ai contratti prodotti dal presumendo ulteriormente che “lad- Pt_1 dove il avesse stipulato contratti con le convenute avrebbe locato Pt_1 un posto sul traliccio ad ogni emittente piuttosto che locare l'area solo ad una di esse” e aggiunse: “Come si evince dai contratti in atti (in particolare 15 quelli stipulati con e con Teleuniverso s.r.l.) uno Controparte_15 spazio minimo per l'installazione di impianti si aggira intorno agli 8-10 mq. Il prezzo medio derivante dai diversi contratti prodotti è pari a 55,65 €/mq. Pertanto, ai sensi dell'art.1226 c.c., può essere liquidato l'importo di
€.500,00 mensili per ciascuna emittente”.
Nel riassumere il giudizio innanzi a questa Corte, e la Parte_2 Pt_6 evidenziano – come fecero nel proporre appello avverso la sentenza n.
[...]
n. 510/2017 emessa il 19.4.2017 dal Tribunale di Cassino, in composizione monocratica – la contraddizione logica insita nel ritenere che ciascuna delle società originariamente convenute avrebbero locato dal lo stesso Pt_1 spazio ricevuto in disponibilità da ma anche laddove il Tribu- Parte_2 nale di Cassino ritenne che “è presumibile che laddove il avesse Pt_1 stipulato contratti con le convenute avrebbe locato un posto sul traliccio ad ogni emittente piuttosto che locare l'area solo ad una di esse”. In buona sostanza, lo stesso giudice di prime cure ritenne che ad occupare il terreno per cui è causa sia stato pure citato in giudizio soltanto dopo Parte_2 avere convenuto le società suddette, e che queste avessero ricevuto in loca- zione da questi non il terreno stesso - essendo peraltro evidente come non fosse possibile una sublocazione a cinque operatori diversi della stessa por- zione di terreno di meno di dieci metri quadri - ma appunto un posto sul traliccio che aveva realizzato sul terreno. Parte_2
Quello che il Tribunale di Cassino ritenne, dunque, è che – come deducono nel costituirsi nel presente grado di giudizio lo stesso (e la Parte_2
, oltre che la – “Tra i gli altri convenuti [le società Parte_3 Parte_6 Pt_2 condannate in primo grado] intercorse un contratto definito 'di ospitalità', che comprende la disponibilità non di un'area libera da occupare, ma di uno spazio fisico in una cabina e l'utilizzo di un traliccio portantenna, ambedue già in opera e che già occupano un'area”. Le società in questione – si ripete, non più convenute dal non essendo state parti del giudizio di cas- Pt_1 sazione e nei cui confronti, dunque, non è stato riassunto il presente giudizio
– non corrispondevano per l'utilizzo di tale palo “un canone locativo, ma un corrispettivo di servizio, che comprende l'allocazione degli apparati nella po- stazione preesistente, il rimborso forfetario per il consumo di energia elet- trica e il c.d. primo intervento, ossia l'intervento in caso di guasto di lieve entità o di arresto degli apparati per mancanza di energia”. E che, “Pertanto, 16 la realtà dei fatti è che il e solo il ha occupato mq. 8,97 di suolo Pt_2 Pt_2
(misura risultante dalla CTU) con una cabina nella quale “ospita” a pagamento apparecchiature di emittenti radio e tv”.
Se così è, allora non può non concludersi nel senso di ritenere che soltanto
– e, quindi, in solido con questo la a cui il primo Parte_2 Parte_3 ha dichiarato di avere conferito l'azienda con cui esercitava attività di im- presa, trovando applicazione l'art. 2560 c.c. in mancanza di prova di una diversa disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi tra le parti – sono responsabili per l'occupazione del terreno per cui è causa, occupazione realizzata mediante un impianto atto ad ospitare apparecchiature di trasmis- sione e diffusione radio o televisiva e per l'ampiezza di tale impianto, quindi di circa mq. 10.
12. Con riguardo alla quantificazione del danno, non è possibile sostenere che, proprio perché l'occupazione realizzata da è stata realiz- Parte_2 zata mediante un “impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunica- zione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, debba allora trovare applicazione l'art. 93 del d.lgs. 1°.8.2003, n. 259.
Tale disposizione prevede, al co. 1, che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”; e al co. 2 che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettro- nica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'ar- ticolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo”, ossia in base ai regolamenti locali emanati a tale fine.
Il legislatore dell'art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 33/2016 ha anche offerto l'in- terpretazione autentica di tale art. 93, disponendo che “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione
17 elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”, senza distinzione alcuna.
Come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, non è possibile ritenere che sia obbligato a corrispondere all'Amministrazione Parte_2 quanto dovuto a titolo di TOSAP o COSAP, anziché a risarcire il Pt_8 danno da occupazione senza titolo, e questo per l'assorbente considerazione per cui non è stata fornita alcuna prova – come ha ritenuto anche la Suprema Corte, nel rigettare il quinto motivo di ricorso – che il bene immobile per cui è causa sia demaniale o rientri nel patrimonio indisponibile del CO, pre- supposto indispensabile perché possa trovare applicazione la disciplina in- vocata dagli occupanti convenuti in riassunzione.
13. In ordine alla liquidazione del danno da riconoscere al CO di Pt_1
per l'occupazione da parte di del terreno di sua pro-
[...] Parte_2 prietà, censito al foglio 4, particella 153, tale società convenuta in riassun- zione deduce, in primo luogo, che non è prospettabile un danno in re ipsa, e quindi che sia necessario fornire la prova del danno, come avrebbe fatto invece – secondo parte convenuta – il Tribunale di Cassino.
In verità, sulla scorta della circostanza nota e pacifica in giudizio per cui “le convenute avrebbero locato dal lo stesso spazio ricevuto in dispo- Pt_1 nibilità dal , quello che il Tribunale di Cassino ritenne in via presuntiva Pt_2
è che “laddove i avesse stipulato contratti con le convenute avrebbe Pt_1 locato un posto sul traliccio ad ogni emittente piuttosto che locare l'area solo ad una di esse”. Come deducono le odierne parti convenute, la circo- stanza posta a base del ragionamento presuntivo avrebbe dovuto incidere sulla decisione nel senso di escludere la condanna delle società occupanti del traliccio a pagare al il danno per l'occupazione illegittima, come Pt_1 invece dispose il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 510/2017 del
19.4.2017.
Con riguardo alla alla e alla Controparte_8 Controparte_9 la deduzione svolta dalle odierne convenute è Controparte_7 priva di rilevanza in quanto non sono parti del presente giudizio, e nei loro confronti quanto statuito dal giudice di primo grado è stato definitivamente travolto dal passaggio in giudicato del rigetto della domanda del CO
18 da parte del giudice di secondo grado. Con riguardo alla invece, Parte_6 la statuizione di primo grado è stata travolta dalla cassazione della sentenza di appello e sulla domanda di condanna della stessa proposta dal
[...]
nel riassumere il giudizio deve provvedere questo giudi- Parte_1 cante. È quanto deduce, peraltro, la stessa società convenuta in riassunzione nell'eccepire l'inammissibilità delle domande proposte dal (di cui si Pt_1
è detto sopra).
Una volta ritenuto che è il soggetto che, almeno dal 1990, Parte_2 occupa il terreno per cui è causa, e che la non occupi tale terreno, Parte_6 ma soltanto utilizzi l'impianto realizzato da per alloggiarvi la Parte_2 propria apparecchiatura di radio o video ripetizione, allora è di tutta evidenza come la domanda risarcitoria proposta nei confronti di tale società non possa trovare accoglimento.
14. Venendo alla liquidazione del danno, a cui deve essere condannato con la presente sentenza il solo come ritenne il Tribunale di Cas- Parte_2 sino, è provato che l'Amministrazione comunale attrice avesse stipulato, nello stesso periodo di tempo, contratti di locazione “(in particolare quelli stipulati co e con Teleuniverso s.r.l.)” che aveva Controparte_15 ad oggetto “uno spazio minimo per l'installazione di impianti si aggira in- torno agli 8-10 mq.”, vale a dire uno spazio pari a quello occupato dall'odierno convenuto in riassunzione.
È sufficiente questa circostanza per escludere che – come deducono le parti convenute in riassunzione – il danno dedotto dal sarebbe in re ipsa, Pt_1 ossia ritenuto sussistente soltanto in ragione dell'avvenuta occupazione del terreno. Di contro, è provato che lo stesso proprietario del bene lo ha locato a terzi, peraltro proprio per lo stesso utilizzo, e anche nello stesso periodo in cui è stata posta in essere l'occupazione da parte di Vi è Parte_2 dunque la prova – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – di un'utilizzazione a fini economici di tale terreno da parte del nonché Pt_1 del corrispettivo corrisposto a questo per l'utilizzo di porzioni della stessa estensione del medesimo terreno.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è
19 la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (re- stando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale); e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Entrambe le voci di danno, inoltre, devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l'attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presun- zioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (cfr.
Cass. civ., S.U., 15.11.2022, n. 33645).
Proprio sulla scorta del canone di locazione corrisposto da altre imprese per locare lo stesso terreno e per lo stesso utilizzo che ne faceva Parte_2 che deteneva sullo stesso un impianto, il giudice di primo grado ha proce- duto alla liquidazione del danno nella misura di € 500,00 al mese con ri- guardo alle società condannate con la stessa. E la liquidazione in questione, operata in quel giudizio sulla scorta di una c.t.u., può essere condivisa da questa Corte nel presente giudizio di rinvio.
Né osta alla liquidazione nella misura quantificata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado la deduzione per cui “I ben avrebbe potuto fittare aree, Pt_1
(…) nei sensi 'immaginati' dalla sentenza e alle condizioni altrettanto 'imma- ginate' dal Tribunale”. Il rilievo per cui l'area di cui alla particella n. 153 del foglio 4 è assai vasta, mentre la porzione occupata da ciascun impianto è assai limitata (mq. 10 circa), non esclude che la circostanza, provata, che l'Amministrazione comunale locasse porzioni di tale estensione al canone mensile indicato dal giudice di prime cure.
20 15. Peraltro, è lo stesso a rilevare come il canone di locazione Parte_2 praticato alla Teleuniverso s.r.l. (non più parte del presente giudizio) afferisse proprio allo stesso impianto per cui è causa.
Il contratto stipulato dal CO di con tale società non pre- Parte_1 vedeva il canone in quella misura in ragione della presenza dell'impianto, come deduce parte convenuta, tanto che – come rileva la stessa – il contratto prevede Ai paragrafi 3 e 4 il contratto prevede: ”l'utilizzo di tutte le opere stabilmente infisse al suolo (Cabina, traliccio ecc) di proprietà di terzi e non di proprietà della conduttrice (…) diventano di proprietà del locatore per effetto di incorporazione, per volontà ed obbligo del locatore stesso, senza che il CO debba versare alcunché alla conduttrice e/o a chiunque altro. Tali opere stabilmente fisse al suolo potranno essere detenute ed utilizzate dalla conduttrice unitamente al terreno oggetto della presente locazione, fino a quando durerà il presente rapporto di locazione”.
Neanche inficia la quantificazione effettuata dal c.t.u., parametrata ai contratti stipulati nello stesso periodo dell'occupazione da parte di che Parte_2 questi offrisse a coloro che ospitavano nel loro impianto anche “l'infrastrut- tura tecnologica e sopportare i costi sia per energia elettrica sia per un tec- nico, che andrebbero dedotti dall'ipotetico canone”. Come si è detto, i con- tratti presi a riferimento non sono della tipologia di quelli – denominati nella prassi “di ospitalità” – conclusi dalle cinque imprese (tra cui la Parte_6 ospitate nell'impianto realizzato da ma sono quello di occu- Parte_2 pazione del terreno. Per la medesima ragione non assume rilevanza la circo- stanza che nell'impianto realizzato abusivamente da fossero Parte_2 presenti anche cinque ripetitori radiotelevisivi.
Quello che rileva è il costo per un appezzamento simile a quello occupato da e questo è stato valutato dal c.t.u. e deve essere fatto Parte_2 proprio da questo giudicante – come già fece il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 510/2017 del 19.4.2017 – nella determinazione del risarci- mento del danno in favore del attore in riassunzione. Pt_1
16. Nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio, così come nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado, si deduce che “La sentenza er- roneamente include nella manlev ”, laddove non ha mai CP_3 chiesto manleva;
si è limitata a difendersi sostenendo di nulla dovere, poiché
21 'ospite' d ”; e non ha più impianti 'ospitati' d Parte_2 CP_3 Pt_2 fin dal 31/10/2003 –risulta dalle carte di causa-, poiché gli impianti di Eu- romixer, di cui si occupava, furono ceduti alla emittente La7, la quale, a sua volta, fu convenuta in nome della società proprietaria, . Controparte_4
Ciò risulta anche da missiva inviata da al che si produce e di CP_3 Pt_2 cui si chiede l'acquisizione”.
A seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte, sono travolte le sta- tuizioni tanto della sentenza di primo grado quanto di quella di appello nei confronti di e la e quindi risulta travolta anche la Parte_2 Parte_6 condanna del primo a manlevare la seconda disposta dal Tribunale di Cas- sino e che, nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio, rileva di non avere mai richiesto.
Quanto alla l'integrale riforma della sentenza emessa dal Tri- Controparte_8 bunale di Cassino travolse anche le statuizioni nei suoi confronti, e il rigetto nei confronti delle società originarie convenute, con la sola esclusione della oltre ad è passato in giudicato. Parimenti è venuta Parte_6 Parte_2 meno la condanna di a tenere indenni le società da quanto Parte_2 queste sono state condannate a corrispondere al CO di . Parte_1
17. In ragione di quanto dichiarato dallo stesso nel rendere Parte_2 interrogatorio formale quale legale rappresentante della è provato Parte_6 nel presente giudizio anche che, sin da quando ha iniziato ad occupare il terreno per cui è causa e fino alla dedotta cessazione di tale occupazione ovvero fino ad oggi, erano presenti sul sito gli stessi manufatti. In particolare, quale legale rappresentante di tale società, dopo avere di- Parte_2 chiarato che “La ha rilevato il detto impianto, con relativa struttura, Pt_6 intorno al 1990”, e quindi a quella data era già presente l'impianto su cui tale società posizionò la propria apparecchiatura di ripetizione, lo stesso im- pianto che venne concesso in uso anche ad altre società per il medesimo utilizzo. Questo trova conferma nella dichiarazione dello stesso Parte_2 per cui “L'impianto si compone di apparati radioelettrici, casotto e tra-
[...] licci, con relative antenne poste sul traliccio stesso”.
Dalle dichiarazioni sopra riportate è possibile ritenere che la conformazione e la composizione indicate, almeno quanto a superficie occupata del terreno di proprietà del erano tali già dal 1990, e tali sono rimaste nel Pt_1
22 corso del tempo. Ne consegue che non solo il risarcimento del danno deve essere riconosciuto a decorrere dal gennaio 1990, e non dal 2002, come fece il giudice di primo grado.
18. Con riguardo alla liquidazione del danno, il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado prese in considerazione:
“- contratto di locazione attuale tra CO di Rocca d'Aree e
[...]
di IV (TO) - Registrato a Sora il 01.07.96 N° 443; CP_15
- contratto di locazione attuale tra CO di Rocca d'Aree e TELEUNIVERSO sri di Aquino (FR) - In Atti nel CO di Rocca d'Aree Repertorio n. 4 del 31.07.2003;
- contratto di locazione attuale tra CO di Rocca d'Aree e Impresa Elet- tronica Industriale SpA di Lissone (MT) - In Atti nel CO di Rocca d'Aree Repertorio n. 6 del 14,09.2004”.
In particolare:
- “Per quanto riguarda il contratto di locazione in corso tra CO di Rocca d'Aree e di IV (TO), su una superficie occupata CP_15 CP_15 di mq. 10 per un immobile, si rileva Un canone mensile di euro 645,57 (sei centoquarantacinque/57) rivalutato a partire dalla data del luglio 1996 a oggi è pari ad euro 907,03 (novecentosette/03), pari a 90,70 (novanta/70) euro/mq*mese”;
- “La società TELEUNIVERSO srl di Aquino, per la locazione di una porzione di terreno, che si quantifica presumibilmente in 8 mq circa, nella stessa area, di cui all'oggetto per l'utilizzazione di impianti tecnologici di ricezione e tra- smissione del segnale e delle frequenze di sua proprietà con opere stabil- mente infisse al suolo (Cabina coibentata, traliccio, ecc.) corrisponde un ca- none mensile di locazione di curo 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalu- tato con indice ISTAT da luglio 2003 ad oggi, è pari ad curo 483,20 mensili, pari ad 60,40 (sessanta/40) euro/mq*mese”;
- “Il CO di Rocca d'Asce percepisce da Controparte_16
di Lissone (MI) per l'affitto di due porzioni di terreno, attigue al terreno
[...] oggetto di causa, di superficie complessiva di circa mq. 55, un canone men- sile all'atto della stipula del contratto (di euro 2.367,09 (duemilatrecento- sessantasette/09) rivalutato con indice Istat dal settembre 2004 alla data
23 odierna è pari ad curo 2.797,90 (duemilasettecentonovantasette/90), pari a 50,90 curo /mq*mese”.
Quindi, il consulente nominato nel giudizio di primo grado (precisamente, in quello iscritto al n. 29 del r.g.a.c. dell'anno 2006 del Tribunale di Cassino),
“in considerazione dei dati sopra riportati, considerato che il valore medio del canone di locazione mensile al metro quadro rilevato è di € 60,40 (ses- santa/40) del valore attualmente corrisposto da TELEUNIVERSO e di € 50,90 (cinquanta/90) del canone di locazione corrisposto da Controparte_16
, è possibile ipotizzare un canone di locazione medio pari a:
[...]
(60,40 + 50,90)12 = 55,65 (cinquanta cinque/65) curo al mq*mese”.
Tale quantificazione riguarda il periodo dei contratti considerati dal consu- lente, che – come si è detto – sono stati stipulati tra il 1996 e il 2004, quindi in epoca successiva a quella da cui si deve far decorrere l'obbligazione risar- citoria della come si è detto sopra. Al contempo, però, l'esame Parte_6 degli stessi evidenzia come il canone pattuito nel primo contratto fosse pari a circa il doppio di quello degli altri due contratti, e quindi prova come negli anni '90 del secondo scorso i canoni di locazione per l'occupazione della porzione di terreno per cui è causa fossero maggiori di quello stimato dal c.t.u. Si deve ritenere, allora, che in una liquidazione in via equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., da riconoscere al CO di , Parte_1 possa quantificarsi in misura di € 500,00 al mese, avuto appunto riguardo al canone locativo di una tale porzione di terreno (cfr. Cass. civ., S.U.,
15.11.2022, n. 33645), da rivalutare secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere da ciascuna men- silità fino alla data della presente sentenza.
19. Sulla somma liquidata all'attore in riassunzione, già rivalutata al mo- mento della presente decisione, vanno conteggiati gli interessi compensativi dalla data del fatto illecito fino a quella della presente decisione. In partico- lare, nel caso in esame, gli interessi compensativi vanno conteggiati con ri- guardo a ogni singolo importo liquidato per ciascuno dei quattro eventi dan- nosi per cui è causa.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla la sentenza n. 1712 del
17.2.1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, riconosce, in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito, la risarcibilità del
24 danno derivante da ritardo, e dunque dal mancato godimento dell'equiva- lente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'at- tribuzione di interessi;
e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056, co. 1, c.c., secondo il richiamato insegnamento della Suprema Corte, col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di pre- sumere un impiego maggiormente remunerativo della somma (come nel caso in esame, peraltro in mancanza di allegazione degli stessi da parte degli attori in riassunzione), un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate – somma rivalutata e interessi fino alla data della sentenza – do- vranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che at- tribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale in applicazione dell'art. 1282 c.c.
20. Le spese di tutti i gradi di giudizio, nonché del presente giudizio di rinvio, seguono la complessiva soccombenza tra il , Parte_1 Parte_1 da un lato, e e la dall'altro, e si liquidano nella Parte_2 Parte_3 misura indicata in dispositivo. Si ritiene che, invece, sussistano gravi ed ec- cezionali ragioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nell'avere tale società svolto difese pressoché sovrapponibili a quelle di e della Parte_2 Parte_3
25 peraltro svolte avvalendosi del medesimo difensore, per disporre l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio tra l'attore in riassunzione e la Parte_6
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accerta la proprietà da parte del CO di del terreno Parte_1 censito al Catasto Terreni di tale comune censuario, foglio 4, particella 153; condanna la e la Parte_2 Parte_3 Controparte_17
a rilasciare al CO di la porzione dagli stessi occu-
[...] Parte_1 pata del terreno censito al Catasto Terreni di tale comune censuario, foglio 4, particella 153; rigetta le restanti domande proposte dal nei Parte_1 confronti della Parte_6
condanna e la in solido tra loro, a pagare al Parte_2 Parte_3
la somma di € 500,00 al mese, da rivalutare all'at- Parte_1 tualità secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza da gennaio 1990 e fino alla data della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale, calcolati come indicato in motiva- zione, su ciascuna mensilità, e quindi sulla somma così determinata interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effet- tivo pagamento;
condanna la in solido tra loro, a rimborsare Parte_2 Parte_3 al le spese del giudizio di primo grado, che liquida Parte_1 in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2,
d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la in solido tra loro, a rimborsare Parte_2 Parte_3 al le spese del giudizio di appello, che liquida in € Parte_1 Pt_1
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la in solido tra loro, a rimborsare Parte_2 Parte_3 al le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Parte_1 Pt_1
26 € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la in solido tra loro, a rimborsare Parte_2 Parte_3 al le spese del presente giudizio di rinvio, che li- Parte_1 quida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, nonché del presente giudizio di rinvio, tra la e il Co- Parte_6 mune di;
Parte_1
mando alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 130001.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN BE Thellung de Courtelary
27
281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 6.10.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, prof.ssa , elettivamente domiciliato Persona_1 in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'avv. Cosenza Ermelinda, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Romano De Santis per pro- cura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione;
-attore in riassunzione- e
(cod. fisc.: ) E (cod. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...]
domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'avv. Raffaele Manfel- Parte_4 lotto (cod. fisc.: ) (p.e.c.: vvocati- CodiceFiscale_2 Email_1
, che li rappresenta e difende per procure alle liti in calce alla com- Email_2 parsa di costituzione e risposta;
-convenuti in riassunzione- e (cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'avv. Raffaele Manfellotto (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_2
(p.e.c.: , che la rappresenta e difende Email_3 per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta in riassunzione- OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis Parte_1 reiectis, uniformarsi ai principi di diritto e comunque a quanto stabilito nella suindicata ordinanza della Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione ci- vile, n.° sezionale 1115/2023 – n.° racc. gen. 18050/2023, pubblicata il 23/6/2023, e: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare l'appello proposto d , quale titolare di omonima ditta individuale, non- Parte_2 ché quale legale rappresentante dell Controparte_1 con atto dell‟1/5/2017, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino - Giu- dice dott. Montefusco -, n. 510/2017, pubblicata il 19/4/2017; in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Parte_1
, così provvedere: in parziale riforma della stessa impugnata sentenza
[...] del Tribunale di Cassino in composizione monocratica, n. 510/2017, pubbli- cata il 19/4/2017,: condannare anche e la (già
Parte_2 Parte_3 ditta individuale ) a rimuovere le antenne e gli impianti e le
Parte_2 opere e le cose che ess ha installato e/o realizzato e/o tenuto
Parte_2 sul terreno sito i , distinto in catasto alla particella n.° 153 del Parte_1 foglio 4, e ad eliminare ogni modifica e danno arrecati al terreno stesso con tali antenne e impianti e opere e cose, e condannare lo stess
Parte_2
e la a cessare immediatamente qualsiasi occupazione e utilizza- Parte_3 zione del suindicato terreno;
relativamente al periodo in cui ess Parte_5
ha tenuto – a decorrere come sopra al riguardo precisato nel presente
[...] atto (cioè dall'anno 1988, o in subordine dal 1993, o in subordine dal 1998
o in subordine dal 1999, o, in via più gradata, dalla diversa data che risulti giusta, comunque antecedente al marzo 2002) – e esso medesim Pt_4
e/o l terranno, sul suindicato terreno, i suindicati impianti,
[...] Parte_3 antenne ed opere e cose e/o qualsiasi altro impianto e antenna ed opera e cosa, condannare il medesimo e la a risarcire al Parte_2 Parte_3
tutti i danni – patrimoniali, morali, esistenziali e di Parte_1 ogni altro genere – da esso subiti e subendi a causa della installa- Pt_1 zione, realizzazione e presenza e funzionamento e utilizzazione di tali an- tenne, impianti ed opere e cose, o in subordine a pagare ad esso Pt_1 gli indennizzi e gli altri corrispettivi che siano dovuti, o, in via più gradata,
2 gli indennizzi ex art. 2041 C.C. ; in ogni caso, con rivalutazione monetaria e con interessi - moratori, compensativi e corrispettivi -, sugli importi di tali risarcimenti, corrispettivi e indennizzi, dalla data di insorgenza dei relativi diritti, e anche con anatocismo dalla data della domanda;
per quanto con- cerne la societ in parziale riforma della Parte_6 statuizione di cui al punto 3 del dispositivo della stessa impugnata sentenza del Tribunale di Cassino, nei confronti della stessa suindicata società esten- dere la condanna contenuta in tale statuizione anche al periodo antecedente al 14/03/2002, e condannare la sunnominata società Parte_6 ai risarcimenti in favore del relati-
[...] Parte_1 vamente al periodo a partire dall'anno 1990, o quanto meno dal finire di tale anno, o, in via più gradata, da anno immediatamente o di poco succes- sivo a tale anno 1990, o, in via più gradata, da prima del 1995, o, in via ancor più gradata, quanto meno dal 1995, o, in via più gradata, dalla diversa data che risulti giusta, comunque antecedente al 14/03/2002; e fino a quando avverrà il rilascio;
con vittoria di spese e compensi del presente giu- dizio, e anche del suindicato giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio”; per e “Voglia l'On.le Corte adita, dichiarare inam- Parte_2 Parte_3 missibile il gravame proposto;
in subordine riformare la sentenza di primo grado, ritenendo non raggiunta la prova che l'area occupata dal e poi Pt_2
d quale l'ha dismessa- sia di proprietà comunale. CP_2
In via del tutto subordinata, nel caso di riconoscimento della proprietà co- munale, voglia quantificare l'eventuale indennità di occupazione ai sensi dell'art. 93 Codice delle comunicazioni, anche previa CTU, e, in ogni caso, stabilendo che essa è dovuta una sola volta e solo da non in relazione Pt_2 al numero delle emittenti “ospiti”.
In via ulteriore, negare qualsivoglia legittimazione de er quanto attiene Pt_2 la manleva degli altri convenuti, poiché il canone richiesto per l'occupazione dell'etere, è elemento estraneo al rapporto con il e comunque soprav- Pt_2 venuto al contratto e non prevedibile all'epoca della sua conclusione;
- ulteriormente, negare ogni responsabilità del sia precontrattuale sia Pt_2 contrattuale, essendo, semmai, “colpa” degli altri convenuti non aver
3 regolarizzato la propria posizione con il CO o non aver locato un “posto antenna” dall'Ente;
- in ogni caso, escludendo la condanna in manleva a favore di e di Pt_6
, la prima per non averla chiesta, la seconda perché surrogata da CP_3
, parte della causa;
Controparte_4
- dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rila- scio, avend rimosso la postazione. (…) Pt_3
Con il favore delle spese anche della fase di legittimità”; per “Voglia l'On.le Corte adita, dichiarare Parte_6 inammissibile il gravame proposto;
in subordine riformare la sentenza di primo grado, ritenendo non raggiunta la prova che l'area occupata dal Pt_2
e poi d -la quale l'ha dismessa di proprietà comunale. Pt_3
In via del tutto subordinata, nel caso di riconoscimento della proprietà co- munale, voglia ritenere/dichiarare che nulla occupava e pertanto nulla deve o, in ulteriore subordine, ritenere dovuta solo dal l'eventuale in- Pt_2 dennità di occupazione o, se dovuta d , che sia proporzionata all'effettiva occupazione e non all'intero. (…)
Con il favore delle spese anche della fase di legittimità”.
FATTO E DIRITTO
1. Il , premessa la propria qualità di proprietario di Parte_1 un terreno sito in – località Castello, censito al Catasto Terreni Parte_1 di quel CO censuario al foglio 4, particella 153, e dedotto come lo stesso fosse abusivamente occupato con opere e impianti di trasmissione e diffusione radio o televisiva, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cas- sino, con distinti atti di citazione, la la Controparte_5 Controparte_6
la la
[...] Parte_6 Controparte_7
e quale titolare di omonima ditta individuale, chiedendo
[...] Parte_2 il rilascio da parte di ciascun convenuto di tale terreno e la loro condanna al risarcimento del danno. In ciascuno dei giudizi così introdotti si costituirono i rispettivi convenuti e alcune delle società convenute chiamarono in causa chiedendo di essere da questi manlevato in caso di loro con- Parte_2 danna.
4 Riuniti i giudizi, il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 510/2017 del 19.4.2017, accolse la domanda e, previa dichiarazione della proprietà in capo al CO di dell'area sopra indicata, condannò le società Parte_1 convenute – non anche – alla rimozione degli impianti e al Parte_2 rilascio dell'area, nonché al risarcimento del danno nella misura di € 500,00, mensili a decorrere dal 14.3.2002 fino al rilascio, oltre rivalutazione e inte- ressi;
e, inoltre, condannò a tenere indenni la Parte_2 Controparte_8 la la e la Controparte_9 Parte_6 degli importi al cui pagamento al CO queste Controparte_7 società vennero condannate con la stessa decisione.
2. Avverso la suddetta sentenza proposero appello quale ti- Parte_2 tolare dell'omonima impresa individuale, e la Parte_6
(d'ora innanzi soltanto . Il propose
[...] Parte_6 Parte_1 appello incidentale, impugnando la sentenza di primo grado per non avere condannato anche sia al rilascio del terreno sia al risarcimento Parte_2 del danno, nonché per avere condannato le società convenute al risarcimento soltanto a decorrere dal 15.3.2002, e non dal 1990 o almeno dal 1995.
Delle società condannate in primo grado si è costituita nel giudizio di se- condo grado innanzi a questa Corte esclusivamente la Controparte_5 che ha aderito all'impugnazione proposta dagli appellanti, mentre la
[...]
la e la CP_10 Controparte_11 Controparte_12 non si sono costituite.
Con sentenza n. 7071/2019 in data 18.11.2019 questa Corte d'appello accolse l'impugnazione proposta da e dalla Parte_2 Parte_6
rigettando dunque le domande proposte dal
[...] [...]
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
e, inoltre, Parte_1 rigettò l'appello incidentale proposto dal anziché ritenerlo assor- Pt_1 bito. In particolare, il giudice di secondo grado ritenne che la domanda pro- posta dall' aveva natura di rivendica ai sensi Parte_8 dell'art. 948 c.c., essendo fondata sul diritto di proprietà, e che l'originario attore non avesse assolto l'onere della prova del titolo originario d'acquisto, sino al primo acquisto, o dell'acquisto per usucapione;
e che dall'accogli- mento dell'appello e dal rigetto delle domande proposte dall'originario at- tore discendesse anche il rigetto dell'appello incidentale.
5 Avverso la suddetta decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il , affidandosi a sette motivi. Hanno re- Parte_1 sistito con controricorso e la (che si è dichiarata Parte_2 Parte_3 attuale titolare dell'attività di impresa in precedenza gestita da Parte_2
, nonché la In particolare, l'Amministrazione comunale ricor-
[...] Parte_6 rente ha dedotto come sia sia la - tanto nella loro Parte_2 Parte_6 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado quanto nel rendere il deferito interrogatorio formale - avessero “offerto di pagare un giusto canone per l'occupazione del suolo comunale”, con ciò riconoscendo la proprietà comunale dell'area.
Il non ha impugnato con ricorso per cassazione la Parte_1 sentenza di appello anche nei confronti della della Controparte_8 [...]
e della e quindi le statuizioni Controparte_13 Controparte_7 di rigetto delle domande nei confronti di tali società, proposte in primo grado da tale CO con distinti atti di citazione in primo grado, da parte del giudice di secondo grado sono passate in giudicato.
3. Con ordinanza n. 18050/2023 del 23.6.2023 la Suprema Corte, in primo luogo, ha ritenuto – rigettando il secondo motivo di ricorso – che quella proposta dal fosse un'azione reale, e segnatamente Parte_1 quella di revindica ai sensi dell'art. 948 c.c., e non un'azione personale. In particolare, premesso che “L'azione è stata proposta dal proprietario in re- lazione all'occupazione senza titolo dell'immobile”, il giudice di legittimità ha ritenuto che “La domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del con- venuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo con- venuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualifi- carsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato
6 dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile (Cass. n. 705 del 2013)”.
In secondo luogo, il Supremo Collegio ha ritenuto – accogliendo il terzo mo- tivo di ricorso – che “E' principio risalente della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in tema di rivendicazione il rigoroso onere probatorio cui è soggetto l'attore (cosiddetta probatio diabolica) - che consiste nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus - si attenua in relazione al comportamento ed alla linea difensiva della
contro
- parte (cfr. ad esempio Cass. n. 8394 del 1990)”. Rilevato come il Pt_1 ricorrente avesse allegato “circostanze, relative al comportamento ed alla linea difensiva della controparte, che il giudice del merito ha omesso di va- lutare ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio incombente sul rivendi- cante”, ha quindi rinviato a questo giudicante per tale “valutazione [che] do- vrà essere svolta (…) in sede di rinvio”.
4. Il ha tempestivamente riassunto il giudizio – che Parte_1 vede quali parti, come già quello di cassazione, oltre al attore in Pt_1 riassunzione, la (succeduta all'impresa individuale Parte_2 Parte_3 gestita dal primo) e la – e ha concluso come in epigrafe. Parte_6
Tutte le parti convenute in riassunzione, nel costituirsi nel presente giudizio, preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. della do- manda giudiziale proposta dal , perché violerebbe Parte_1
l'art. 392 c.p.c. In particolare, rilevato come il giudizio di rinvio “improprio”, quale sarebbe – secondo la difesa di tali parti – quello di specie, non costi- tuisca prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova e auto- noma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per ragioni di rito, alle norme sul corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescin- dente, ha natura integralmente rescissoria, mirando a una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia di appello, riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti, le quali rive- stono la mede-sima posizione del giudizio rescisso (cfr. Cass. civ., Sez.VI-3, ord. 17.3.2022, n. 8773).
7 In verità, a parte rilevare come quello in esame sarebbe un rinvio proprio (infatti, quello improprio o restitutorio si ha quando ricorre quando, per qual- siasi ragione di carattere processuale, il giudizio a quo si sia concluso senza una pronuncia nel merito della controversia: cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.9.2018, n. 22314; Cass. civ., Sez. VI-2, 4.3.2015, n. 4290), la giurisprudenza di le- gittimità pacificamente ritiene che non vizi la pronuncia resa in sede di rinvio che questa sia resa come se si trattasse di un nuovo appello sulla sentenza di primo grado, anziché come pronuncia in un nuovo giudizio di merito sulle domande, proposte con l'originario atto introduttivo del giudizio e ripropo- ste nel riassumere la causa, attenendosi al principio di diritto reso per il caso di specie. Questo implica che anche le conclusioni proposte dall'attore in riassunzione nel senso di chiedere al giudice del rinvio una riforma della sentenza di primo grado, travolta al pari di quella di appello dalla decisione di cassazione quanto alle parti di quest'ultimo giudizio, non sono inammis- sibili perché formulate come domanda di riforma delle statuizioni assunte dal primo giudice.
5. La circostanza non valutata dal giudice di appello, e che deve essere esa- minata nel presente giudizio di rinvio, è che – come ha dedotto l'Ammini- strazione comunale nel costituirsi in quel giudizio – sia che la Parte_2
sia nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado che Parte_6 nel rendere il deferito interrogatorio formale (il primo anche quale legale rappresentante della seconda), hanno affermato di avere “offerto di pagare un giusto canone per l'occupazione del suolo comunale” e di avere chiesto al di il rilascio di un titolo per l'utilizzazione dell'area Pt_1 Parte_1 per cui è causa, così riconoscendo la proprietà in capo all'Amministrazione originaria attrice del terreno in questione.
Più nello specifico, nella sua comparsa di costituzione e ri- Parte_2 sposta nel giudizio di primo grado, nel quale venne convenuto dal Pt_1
(quello iscritto al n. 2395 del r.g.a.c. dell'anno 2008 del Tribunale di Cassino, riunito a quello iscritto al n. 25 del r.g.a.c. dell'anno 2006), affermò che: (i)
“la postazione di che trattasi occupa un fazzoletto di terra rocciosa di collina” (pagg. 3 e 4); (ii) “egli ha sempre offerto di pagare un giusto canone per l'occupazione del suolo comunale“ (pag. 2); (iii) “a nulla è servito che i Pt_2 dichiarasse la propria disponibilità a versare un canone ragionevole, commi- surato al mercato e/o determinato da pubblici uffici” (pag. 4); e nella memoria 8 di cui all'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. depositata il 23.2.2007 chiese anche di essere ammesso a provare la circostanza per cui “dal 1993 i a sempre Pt_2 dato la disponibilità a pagare un canone rispondente al valore del suolo oc- cupato” (cap. 3).
Per quanto riguarda la nella sua comparsa di costituzione e rispo- Parte_6 sta nel giudizio in cui venne convenuta dal CO di (quello Parte_1 iscritto al n. 33 del r.g.a.c. dell'anno 2006 del Tribunale di Cassino, riunito a quello iscritto al n. 25 del r.g.a.c. dell'anno 2006), dichiarò che “a nulla è servito che l'occupante dichiarasse la propria disponibilità a versare un ca- none ragionevole, commisurato al mercato e/o determinato da pubblici uf- fici” (pag. 3). Nel rendere il deferito interrogatorio formale Parte_2 quale legale rappresentante della stessa dichiarò che: (i) “la società Pt_6 non ha alcun titolo di proprietà né di altro diritto reale relativo al suolo Pt_6 per cui è causa, né ha altro titolo relativo al terreno”; (ii) “l ha più volte Pt_6 chiesto al il rilascio di un titolo per l'utilizzo di detto terreno”; (iii) Pt_1
“a partire dagli anni '90 e comunque da prima del '95, i ha inviato Pt_1 più richieste all con le quali assumeva che l'occupazione del suolo era Pt_6 illegittima e chiedeva alla di rilasciare il terreno stesso e di liberarlo, o Pt_6 altrimenti di pagare un corrispettivo, ma non è mai stato raggiunto un ac- cordo. Il CO, con le prefate richieste, chiedeva anche i corrispettivi ar- retrati dall'inizio dell'occupazione. Tali richieste sono state almeno due, e poi, da ultimo, all'inizio degli anni 2000, i ha fatto una vera e pro- Pt_1 pria diffida a regolarizzare l'occupazione o altrimenti a rilasciare il terreno” (v. verbale dell'udienza del 18.1.2008).
6. Secondo parte attrice in riassunzione, dunque, e la Parte_2 Pt_6 non soltanto non hanno contestato la proprietà del terreno occupato
[...] dagli stessi in capo al CO di , ma anzi l'hanno espressa- Parte_1 mente riconosciuta. E hanno pure riconosciuto di non avere alcun titolo per occupare o detenere il terreno in questione, e hanno altresì dichiarato di avere offerto di pagare un giusto canone per l'occupazione del suolo comu- nale e di avere chiesto all'Amministrazione comunale il rilascio di un titolo per l'utilizzazione dell'area, riconoscendo così la proprietà in capo al mede- simo CO di tale sito.
9 Di contro, come deduce parte convenuta in riassunzione, non è possibile ritenere che vi sia stato un pieno riconoscimento del diritto della controparte laddove i) nella propria comparsa di costituzione e risposta Parte_2
(nel giudizio iscritto al 2395 del r.g.a.c. dell'anno 2008) dedusse che “Il non ha mai dimostrato la proprietà del suolo e quindi si eccepisce Pt_1 il difetto dei presupposti della domanda”; ii) la stessa identica deduzione venne svolta da nel costituirsi quale chiamato in causa nei Parte_2 giudizi promossi dal nei confronti delle società che avevano un Pt_1 impianto di ripetizione (iscritti ai n. 2396 dell'anno 2008, n. 25 dell'anno 2006 e n. 29 dell'anno 2006); iii) nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n.
3) c.p.c. depositata nel giudizio iscritto al n. 2395 del r.g.a.c. dell'anno 2008 da si legge: “Quel che invece controparte non dimostra –e Parte_2 dovrebbe farlo documentalmente- è ancora la titolarità del suolo e la sua natura (demaniale, patrimoniale, ecc.), poiché l'affermazione, contenuta an- che nelle note cui si replica, di possesso ininterrotto, non serve a provare nulla. Anzi è smentita dallo stato di fatto affermato dal CO secondo cui da tempo remoto il possesso si appartiene alle emittenti che hanno occupato il suolo”.
Ad ogni buon conto, le dichiarazioni effettuate da nel costi- Parte_2 tuirsi nel giudizio di primo grado e in sede di interrogatorio formale potreb- bero avere valenza di confessione giudiziale con riguardo alle circostanze riferite, e allo stesso sfavorevoli (cfr. Cass. civ. Sez. II, 6.6.2006 n. 13212), non anche sulla valutazione giuridica delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. I,
31.8.2020, n. 18122; Cass. civ., Sez. I, 19.4.2012, n. 6142), vale a dire sul riconoscimento della proprietà in capo al CO . Tale va- Parte_1 lutazione spetta al giudice e non è consentito alle parti trovare un accordo in giudizio, e incidente sulla decisione dello stesso, sulla qualificazione giu- dica dei fatti. Il riconoscimento dell'altrui diritto può sì essere effettuato dalla controparte, ma può determinare conseguenze in termini processuali di in- teresse all'azione (o all'impugnazione), se del caso, non implicando l'ado- zione di una decisione di accoglimento del diritto stesso.
7. In verità, a prescindere da un vero e proprio riconoscimento il diritto di proprietà sul terreno per cui è causa in capo al da Parte_1 Pt_1 parte di e della nel presente giudizio di rinvio – Parte_2 Parte_6 come ha statuito la Suprema Corte – l'originario attore in rivendicazione ai 10 sensi dell'art. 948 c.c. non è esonerato dal fornire la prova del proprio diritto di proprietà, come sostanzialmente deduce (in via principale) nel riassumere il giudizio, ma le dichiarazioni rese dalle odierne parti convenute in riassun- zione determinano un'attenuazione del suo onere probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17.4.2002, n. 5487; Cass. civ., Sez. II, 23.5.1996, n. 4748; Cass. civ., Sez. II, 16.12.1994, n. 10815). Questo giudicante deve valutare, dunque, in quale modo tale attenuazione, non valutata dal giudice di secondo grado (come ha statuito il giudice di legittimità), possa incidere sull'accoglimento o meno della domanda proposta dal nell'introdurre il giudizio di Pt_1 primo grado.
Ciò premesso, considerata l'attenuazione di cui questo giudicante deve te- nere presente, come statuito dalla Suprema Corte nel cassare la sentenza n. 7071/2019 emessa da questa Corte il 18.11.2019, si deve ritenere che il abbia assolto all'onere della prova gravante in capo Parte_1 allo stesso e, dunque, che abbia fornito la prova del proprio diritto di pro- prietà sulla particella n. 153 del foglio 4, essendo provati una serie di ele- menti indiziari, tutti univocamente convergenti in tale senso, i quali consen- tono dunque di ritenere indirettamente fornita tale prova, ai sensi dell'art. 948 c.p.c.
8. È vero che – come ha ritenuto il giudice di secondo grado – le risultanze catastali, su cui principalmente basa la propria decisione di accoglimento della domanda di rivendica ex art. 948 c.c. il Tribunale di Cassino, non costi- tuiscono prova della proprietà, ma queste hanno però un valore indiziario nella prova del diritto di proprietà ai fini dell'azione di revindica (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.11.1978, n. 5546). E in tale documentazione (visura per im- mobile) l'area censita con la particella n. 153 del foglio 4 risulta intestata al CO di (v. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice – Parte_1 primo grado di giudizio).
Nel caso in esame, peraltro, non sono state prodotte dal soltanto le Pt_1 risultanze catastali, ma anche copia del registro dell'Archivio di Stato, in cui parimenti tutta l'area in cui si trova la particella n. 153 del foglio 4 risulta intestata al CO di . E nella pagina, in alto, sulla sinistra, è Parte_1 indicato pure che l'intestazione delle particelle, tra le quali quella per cui è causa, è dall' “impianto” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice – primo
11 grado di giudizio). Inoltre, vi è annotata una nota di variazione datata 1949 e una nota di voltura datata “1959 settembre 2”, dal che si desume che l'
“impianto” è antecedente a tali date, che, per la loro collocazione, appaiono successive a detta annotazione di “impianto”, avendo così fornito elementi in ordine a una proprietà in capo allo stesso da un tempo idoneo a maturare l'usucapione, quella richiesta all'attore in rivendica.
Inoltre, il terreno in questione è indicato nell'elenco dei beni immobili del CO di predisposto dal tecnico di tale Amministrazione, Parte_1 geom. il 15.5.1996 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice Persona_2
– primo grado di giudizio). Una documentazione sì di provenienza dello stesso originario attore, ma redatto circa dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio, e quindi che non si può dire predisposto per essere utilizzato nel corso dello stesso, e quindi che può costituire un ulteriore ele- mento indiziario da valutare da parte di questo giudicante.
Il ha inserito l'area censura con la particella suddetta Parte_1 Pt_1 nel P.R.G. comunale risalente al 1978 qualificandolo in tale piano quale pro- prietà comunale (sul retro del documento prodotto vi è anche il seguente attestato: - Estratto autentico della tavola n.° 3 del Parte_1 Parte_1
P.R.G. de adottato con deliberazione del Consiglio Parte_1 comunale n. 32 del 18.12.1978 28 feb. 2007”). Ancora, l' Parte_1 [...]
ha prodotto, unitamente al deposito della propria Controparte_14 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. nel giudizio iscritto al n. 33 del r.g.a.c. dell'anno 2006, quello in cui era convenuta la un attestato rila- Parte_6 sciato e sottoscritto dal Responsabile dell'Area tecnica del CO, geom.
così formulato: “CO – Il Responsabile Persona_2 Parte_1 dell'Area tecnica Visti gli atti di ufficio;
attesta che il Cimitero d Parte_1 insiste sul terreno distinto in catasto alla particella 153 del foglio 4; che il cimitero esiste, nello stesso sito attuale, da prima del 1900; che anche gli ampliamenti del Cimitero, fatti eseguire dal CO nei decenni 1960 – 1970 e 1980 – 1990, sono stati realizzati sulla medesima particella sopra indicata;
che relativamente alla suindicata particella, nelle pratiche relative agli ampliamenti del cimitero, non risultano diritti né pretese né domande né opposizioni di terzi;
che, per utilizzare il terreno per i summenzionati amplia- menti del Cimitero stesso, i non ha fatto procedure di esproprio né Pt_1 ha stipulato contratti con terzi né ha richiesto né ha avuto consenso o 12 assenso di terzi né ha pagato somme a terzi, ma ha disposto direttamente del terreno stesso , li 31.12.2007” (v. doc n. 9 della produzione Parte_1 ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. nei giudizi proposti dal nei confronti Pt_1 delle società; doc. n. 12 del fascicolo di parte del nel giudizio in cui Pt_1 venne convenuto iscritto al n. 2395/2008 r.g.; doc. n. 13 del Parte_2 fascicolo di parte attrice negli altri giudizi riuniti).
9. la e la sostengono che non è possibile Parte_2 Parte_3 Parte_6 ritenere provata la proprietà in capo al in quanto “sia Parte_1 nel proc.n.2395/08 sia nel proc.n.2396/08 (…) produsse[ro] istanza per manutenzione straordinaria della postazione proposta da il 5/9/2001, Pt_2 regolarmente assentita da senza riserva alcuna: laddov fosse Pt_1 Pt_2 stato privo di titolo a detenere il sito, l'Ente non avrebbe autorizzato alcuna opera, conformemente all'art.11 TUED”.
Tuttavia, il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma- teria edilizia” prevedeva, all'art. 138, che entrasse in vigore il 1°.1.2002, quindi successivamente alla presentazione del titolo per la manutenzione straordinaria da parte di e peraltro: il d.l. 23.11.2001, n. 411, Parte_2 convertito con modificazioni dalla legge 31.12.2001, n. 463, ha disposto
(con l'art.
5-bis, co. 1) che il termine di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 30 giugno 2002; e, quindi, il d.l. 20.6.2002, n. 122, conver- tito con modificazioni dalla legge 1°.8.2002, n. 185, ha disposto (con l'art. 2, co. 1) che il termine di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 30.6.2003. Precedentemente a tale data gli uffici amministrativi comunali non verificavano che il richiedente un permesso a costruire fosse il proprie- tario dell'immobile o chi ne avesse titolo per richiederlo, come peraltro de- ducono gli stessi convenuti in riassunzione.
Non è allora possibile dedurre che “il non è occupante abusivo: il Co- Pt_2 mune lo legittimò assentendogli il titolo abilitativo edilizio del 5/9/2001 prodotto nei procc.nn.2395/08 e 2396/08”.
10. La Suprema Corte, rilevato come il giudice di appello, in luogo di pro- nunciare l'assorbimento una volta ritenuta l'insussistenza del titolo proprie- tario in capo al CO appellato, ha rigettato l'appello incidentale nei con- fronti di nei confronti di questo, ha esaminato anche il motivo Parte_2 di ricorso con cui la parte ricorrente ha censurato tale rigetto. Il giudice di
13 primo grado si limitò a provvedere sulle domande di manleva proposte nei confronti di e non lo ha condannato in proprio tanto al rilascio Parte_2 quanto al risarcimento dei danni, come invece ha fatto con le società evocate in giudizio dal nei giudizi riuniti. Parte_1 Parte_1
L'Amministrazione comunale propose, nell'introdurre il giudizio iscritto al n. 2395 del r.g.a.c. dell'anno 2008 in cui convenne innanzi al Tribunale di Cas- sino e quindi ripropone nel riassumere il giudizio, domanda Parte_2 di condanna al rilascio del terreno censito alla particella 153 del foglio 4 e di risarcimento danni anche nei confronti di questi, nonché della Parte_3 la quale, già nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione, ha di- chiarato di svolgere la medesima attività d'impresa “già [svolta dalla] ditta individual ”. Parte_2
Con riguardo alla domanda di rilascio, nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio e la deducono che “Sulla domanda di rilascio Parte_2 Parte_3 va dichiarata cessata materia del contendere, in quanto già da temp Pt_3
(avente causa da ha rimosso la postazione oggetto di causa”. Tuttavia, Pt_2 con le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.2.2025 (depositate il
17.1.2025), l'Amministrazione comunale deduce che “Allo stato, si impugna e si contesta tale asserzione e la relativa richiesta di cessazione della materia del contendere” note di trattazione scritta per l'udienza del 3.2.2025, depo- sitate in data 17.1.2025”.
La circostanza in ragione della quale sarebbe venuto meno l'interesse dell'odierno attore in riassunzione al rilascio del terreno per cui è causa, dunque, non è pacifica. Non è allora possibile statuire nel senso richiesto, non risultando concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.1.2016, n. 271; Cass. civ., Sez. III, 2.8.2004, n. 14775).
Soprattutto, e la si limitato a dedurre di avere Parte_2 Parte_3 rimosso “da tempo” l'impianto dal terreno di proprietà del CO, e quindi non di avere rimosso l'impianto in data successiva all'udienza camerale del giudizio di cassazione.
In ragione della struttura "chiusa" propria del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più
14 precisamente fino all'ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, specie quelle dell'art. 372 c.p.c.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cas- sazione in sede di rinvio. Ne consegue che, allorquando il giudice del rinvio sia chiamato a prendere in considerazione un fatto che si assuma integrare da una parte una pretesa cessazione della materia del contendere, intanto può esaminarlo in quanto si sia verificato successivamente all'udienza di di- scussione in cassazione, posto che, ove esso si fosse verificato prima, l'u- dienza stessa sarebbe stata il momento ultimo entro il quale sarebbe dovuta avvenirne l'allegazione. Pertanto, in questo caso, il fatto in questione resta non esaminabile e, allo stesso modo, non sono esaminabili gli eventuali do- cumenti con i quali si voglia farlo constare (cfr. Cass. civ., Sez. III, 8.6.2005,
n. 11962; Cass. civ., Sez. L, 11.5.2018, n. 11411) e non è possibile esple- tare una prova costituenda, quale quella testimoniale, volta a provare le cir- costanze poste a fondamento della dedotta cessazione della materia del con- tendere.
In conclusione, accolta la domanda di rivendicazione proposta dal CO di , la e la – non rilevando, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 ai fini della domanda di rilascio, quanto si dirà di seguito in ordine all'azione risarcitoria proposta nei loro confronti – devono essere condannate a rila- sciare il terreno per cui è causa al proprietario.
11. Secondo la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, “le conve- nute avrebbero locato dal lo stesso spazio ricevuto in disponibilità Pt_1 dal . Conseguentemente, il Tribunale di Cassino parametrò il risarci- Pt_2 mento ai contratti prodotti dal presumendo ulteriormente che “lad- Pt_1 dove il avesse stipulato contratti con le convenute avrebbe locato Pt_1 un posto sul traliccio ad ogni emittente piuttosto che locare l'area solo ad una di esse” e aggiunse: “Come si evince dai contratti in atti (in particolare 15 quelli stipulati con e con Teleuniverso s.r.l.) uno Controparte_15 spazio minimo per l'installazione di impianti si aggira intorno agli 8-10 mq. Il prezzo medio derivante dai diversi contratti prodotti è pari a 55,65 €/mq. Pertanto, ai sensi dell'art.1226 c.c., può essere liquidato l'importo di
€.500,00 mensili per ciascuna emittente”.
Nel riassumere il giudizio innanzi a questa Corte, e la Parte_2 Pt_6 evidenziano – come fecero nel proporre appello avverso la sentenza n.
[...]
n. 510/2017 emessa il 19.4.2017 dal Tribunale di Cassino, in composizione monocratica – la contraddizione logica insita nel ritenere che ciascuna delle società originariamente convenute avrebbero locato dal lo stesso Pt_1 spazio ricevuto in disponibilità da ma anche laddove il Tribu- Parte_2 nale di Cassino ritenne che “è presumibile che laddove il avesse Pt_1 stipulato contratti con le convenute avrebbe locato un posto sul traliccio ad ogni emittente piuttosto che locare l'area solo ad una di esse”. In buona sostanza, lo stesso giudice di prime cure ritenne che ad occupare il terreno per cui è causa sia stato pure citato in giudizio soltanto dopo Parte_2 avere convenuto le società suddette, e che queste avessero ricevuto in loca- zione da questi non il terreno stesso - essendo peraltro evidente come non fosse possibile una sublocazione a cinque operatori diversi della stessa por- zione di terreno di meno di dieci metri quadri - ma appunto un posto sul traliccio che aveva realizzato sul terreno. Parte_2
Quello che il Tribunale di Cassino ritenne, dunque, è che – come deducono nel costituirsi nel presente grado di giudizio lo stesso (e la Parte_2
, oltre che la – “Tra i gli altri convenuti [le società Parte_3 Parte_6 Pt_2 condannate in primo grado] intercorse un contratto definito 'di ospitalità', che comprende la disponibilità non di un'area libera da occupare, ma di uno spazio fisico in una cabina e l'utilizzo di un traliccio portantenna, ambedue già in opera e che già occupano un'area”. Le società in questione – si ripete, non più convenute dal non essendo state parti del giudizio di cas- Pt_1 sazione e nei cui confronti, dunque, non è stato riassunto il presente giudizio
– non corrispondevano per l'utilizzo di tale palo “un canone locativo, ma un corrispettivo di servizio, che comprende l'allocazione degli apparati nella po- stazione preesistente, il rimborso forfetario per il consumo di energia elet- trica e il c.d. primo intervento, ossia l'intervento in caso di guasto di lieve entità o di arresto degli apparati per mancanza di energia”. E che, “Pertanto, 16 la realtà dei fatti è che il e solo il ha occupato mq. 8,97 di suolo Pt_2 Pt_2
(misura risultante dalla CTU) con una cabina nella quale “ospita” a pagamento apparecchiature di emittenti radio e tv”.
Se così è, allora non può non concludersi nel senso di ritenere che soltanto
– e, quindi, in solido con questo la a cui il primo Parte_2 Parte_3 ha dichiarato di avere conferito l'azienda con cui esercitava attività di im- presa, trovando applicazione l'art. 2560 c.c. in mancanza di prova di una diversa disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi tra le parti – sono responsabili per l'occupazione del terreno per cui è causa, occupazione realizzata mediante un impianto atto ad ospitare apparecchiature di trasmis- sione e diffusione radio o televisiva e per l'ampiezza di tale impianto, quindi di circa mq. 10.
12. Con riguardo alla quantificazione del danno, non è possibile sostenere che, proprio perché l'occupazione realizzata da è stata realiz- Parte_2 zata mediante un “impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunica- zione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, debba allora trovare applicazione l'art. 93 del d.lgs. 1°.8.2003, n. 259.
Tale disposizione prevede, al co. 1, che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”; e al co. 2 che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettro- nica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'ar- ticolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo”, ossia in base ai regolamenti locali emanati a tale fine.
Il legislatore dell'art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 33/2016 ha anche offerto l'in- terpretazione autentica di tale art. 93, disponendo che “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione
17 elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”, senza distinzione alcuna.
Come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, non è possibile ritenere che sia obbligato a corrispondere all'Amministrazione Parte_2 quanto dovuto a titolo di TOSAP o COSAP, anziché a risarcire il Pt_8 danno da occupazione senza titolo, e questo per l'assorbente considerazione per cui non è stata fornita alcuna prova – come ha ritenuto anche la Suprema Corte, nel rigettare il quinto motivo di ricorso – che il bene immobile per cui è causa sia demaniale o rientri nel patrimonio indisponibile del CO, pre- supposto indispensabile perché possa trovare applicazione la disciplina in- vocata dagli occupanti convenuti in riassunzione.
13. In ordine alla liquidazione del danno da riconoscere al CO di Pt_1
per l'occupazione da parte di del terreno di sua pro-
[...] Parte_2 prietà, censito al foglio 4, particella 153, tale società convenuta in riassun- zione deduce, in primo luogo, che non è prospettabile un danno in re ipsa, e quindi che sia necessario fornire la prova del danno, come avrebbe fatto invece – secondo parte convenuta – il Tribunale di Cassino.
In verità, sulla scorta della circostanza nota e pacifica in giudizio per cui “le convenute avrebbero locato dal lo stesso spazio ricevuto in dispo- Pt_1 nibilità dal , quello che il Tribunale di Cassino ritenne in via presuntiva Pt_2
è che “laddove i avesse stipulato contratti con le convenute avrebbe Pt_1 locato un posto sul traliccio ad ogni emittente piuttosto che locare l'area solo ad una di esse”. Come deducono le odierne parti convenute, la circo- stanza posta a base del ragionamento presuntivo avrebbe dovuto incidere sulla decisione nel senso di escludere la condanna delle società occupanti del traliccio a pagare al il danno per l'occupazione illegittima, come Pt_1 invece dispose il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 510/2017 del
19.4.2017.
Con riguardo alla alla e alla Controparte_8 Controparte_9 la deduzione svolta dalle odierne convenute è Controparte_7 priva di rilevanza in quanto non sono parti del presente giudizio, e nei loro confronti quanto statuito dal giudice di primo grado è stato definitivamente travolto dal passaggio in giudicato del rigetto della domanda del CO
18 da parte del giudice di secondo grado. Con riguardo alla invece, Parte_6 la statuizione di primo grado è stata travolta dalla cassazione della sentenza di appello e sulla domanda di condanna della stessa proposta dal
[...]
nel riassumere il giudizio deve provvedere questo giudi- Parte_1 cante. È quanto deduce, peraltro, la stessa società convenuta in riassunzione nell'eccepire l'inammissibilità delle domande proposte dal (di cui si Pt_1
è detto sopra).
Una volta ritenuto che è il soggetto che, almeno dal 1990, Parte_2 occupa il terreno per cui è causa, e che la non occupi tale terreno, Parte_6 ma soltanto utilizzi l'impianto realizzato da per alloggiarvi la Parte_2 propria apparecchiatura di radio o video ripetizione, allora è di tutta evidenza come la domanda risarcitoria proposta nei confronti di tale società non possa trovare accoglimento.
14. Venendo alla liquidazione del danno, a cui deve essere condannato con la presente sentenza il solo come ritenne il Tribunale di Cas- Parte_2 sino, è provato che l'Amministrazione comunale attrice avesse stipulato, nello stesso periodo di tempo, contratti di locazione “(in particolare quelli stipulati co e con Teleuniverso s.r.l.)” che aveva Controparte_15 ad oggetto “uno spazio minimo per l'installazione di impianti si aggira in- torno agli 8-10 mq.”, vale a dire uno spazio pari a quello occupato dall'odierno convenuto in riassunzione.
È sufficiente questa circostanza per escludere che – come deducono le parti convenute in riassunzione – il danno dedotto dal sarebbe in re ipsa, Pt_1 ossia ritenuto sussistente soltanto in ragione dell'avvenuta occupazione del terreno. Di contro, è provato che lo stesso proprietario del bene lo ha locato a terzi, peraltro proprio per lo stesso utilizzo, e anche nello stesso periodo in cui è stata posta in essere l'occupazione da parte di Vi è Parte_2 dunque la prova – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – di un'utilizzazione a fini economici di tale terreno da parte del nonché Pt_1 del corrispettivo corrisposto a questo per l'utilizzo di porzioni della stessa estensione del medesimo terreno.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è
19 la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (re- stando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale); e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Entrambe le voci di danno, inoltre, devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l'attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presun- zioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (cfr.
Cass. civ., S.U., 15.11.2022, n. 33645).
Proprio sulla scorta del canone di locazione corrisposto da altre imprese per locare lo stesso terreno e per lo stesso utilizzo che ne faceva Parte_2 che deteneva sullo stesso un impianto, il giudice di primo grado ha proce- duto alla liquidazione del danno nella misura di € 500,00 al mese con ri- guardo alle società condannate con la stessa. E la liquidazione in questione, operata in quel giudizio sulla scorta di una c.t.u., può essere condivisa da questa Corte nel presente giudizio di rinvio.
Né osta alla liquidazione nella misura quantificata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado la deduzione per cui “I ben avrebbe potuto fittare aree, Pt_1
(…) nei sensi 'immaginati' dalla sentenza e alle condizioni altrettanto 'imma- ginate' dal Tribunale”. Il rilievo per cui l'area di cui alla particella n. 153 del foglio 4 è assai vasta, mentre la porzione occupata da ciascun impianto è assai limitata (mq. 10 circa), non esclude che la circostanza, provata, che l'Amministrazione comunale locasse porzioni di tale estensione al canone mensile indicato dal giudice di prime cure.
20 15. Peraltro, è lo stesso a rilevare come il canone di locazione Parte_2 praticato alla Teleuniverso s.r.l. (non più parte del presente giudizio) afferisse proprio allo stesso impianto per cui è causa.
Il contratto stipulato dal CO di con tale società non pre- Parte_1 vedeva il canone in quella misura in ragione della presenza dell'impianto, come deduce parte convenuta, tanto che – come rileva la stessa – il contratto prevede Ai paragrafi 3 e 4 il contratto prevede: ”l'utilizzo di tutte le opere stabilmente infisse al suolo (Cabina, traliccio ecc) di proprietà di terzi e non di proprietà della conduttrice (…) diventano di proprietà del locatore per effetto di incorporazione, per volontà ed obbligo del locatore stesso, senza che il CO debba versare alcunché alla conduttrice e/o a chiunque altro. Tali opere stabilmente fisse al suolo potranno essere detenute ed utilizzate dalla conduttrice unitamente al terreno oggetto della presente locazione, fino a quando durerà il presente rapporto di locazione”.
Neanche inficia la quantificazione effettuata dal c.t.u., parametrata ai contratti stipulati nello stesso periodo dell'occupazione da parte di che Parte_2 questi offrisse a coloro che ospitavano nel loro impianto anche “l'infrastrut- tura tecnologica e sopportare i costi sia per energia elettrica sia per un tec- nico, che andrebbero dedotti dall'ipotetico canone”. Come si è detto, i con- tratti presi a riferimento non sono della tipologia di quelli – denominati nella prassi “di ospitalità” – conclusi dalle cinque imprese (tra cui la Parte_6 ospitate nell'impianto realizzato da ma sono quello di occu- Parte_2 pazione del terreno. Per la medesima ragione non assume rilevanza la circo- stanza che nell'impianto realizzato abusivamente da fossero Parte_2 presenti anche cinque ripetitori radiotelevisivi.
Quello che rileva è il costo per un appezzamento simile a quello occupato da e questo è stato valutato dal c.t.u. e deve essere fatto Parte_2 proprio da questo giudicante – come già fece il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 510/2017 del 19.4.2017 – nella determinazione del risarci- mento del danno in favore del attore in riassunzione. Pt_1
16. Nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio, così come nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado, si deduce che “La sentenza er- roneamente include nella manlev ”, laddove non ha mai CP_3 chiesto manleva;
si è limitata a difendersi sostenendo di nulla dovere, poiché
21 'ospite' d ”; e non ha più impianti 'ospitati' d Parte_2 CP_3 Pt_2 fin dal 31/10/2003 –risulta dalle carte di causa-, poiché gli impianti di Eu- romixer, di cui si occupava, furono ceduti alla emittente La7, la quale, a sua volta, fu convenuta in nome della società proprietaria, . Controparte_4
Ciò risulta anche da missiva inviata da al che si produce e di CP_3 Pt_2 cui si chiede l'acquisizione”.
A seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte, sono travolte le sta- tuizioni tanto della sentenza di primo grado quanto di quella di appello nei confronti di e la e quindi risulta travolta anche la Parte_2 Parte_6 condanna del primo a manlevare la seconda disposta dal Tribunale di Cas- sino e che, nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio, rileva di non avere mai richiesto.
Quanto alla l'integrale riforma della sentenza emessa dal Tri- Controparte_8 bunale di Cassino travolse anche le statuizioni nei suoi confronti, e il rigetto nei confronti delle società originarie convenute, con la sola esclusione della oltre ad è passato in giudicato. Parimenti è venuta Parte_6 Parte_2 meno la condanna di a tenere indenni le società da quanto Parte_2 queste sono state condannate a corrispondere al CO di . Parte_1
17. In ragione di quanto dichiarato dallo stesso nel rendere Parte_2 interrogatorio formale quale legale rappresentante della è provato Parte_6 nel presente giudizio anche che, sin da quando ha iniziato ad occupare il terreno per cui è causa e fino alla dedotta cessazione di tale occupazione ovvero fino ad oggi, erano presenti sul sito gli stessi manufatti. In particolare, quale legale rappresentante di tale società, dopo avere di- Parte_2 chiarato che “La ha rilevato il detto impianto, con relativa struttura, Pt_6 intorno al 1990”, e quindi a quella data era già presente l'impianto su cui tale società posizionò la propria apparecchiatura di ripetizione, lo stesso im- pianto che venne concesso in uso anche ad altre società per il medesimo utilizzo. Questo trova conferma nella dichiarazione dello stesso Parte_2 per cui “L'impianto si compone di apparati radioelettrici, casotto e tra-
[...] licci, con relative antenne poste sul traliccio stesso”.
Dalle dichiarazioni sopra riportate è possibile ritenere che la conformazione e la composizione indicate, almeno quanto a superficie occupata del terreno di proprietà del erano tali già dal 1990, e tali sono rimaste nel Pt_1
22 corso del tempo. Ne consegue che non solo il risarcimento del danno deve essere riconosciuto a decorrere dal gennaio 1990, e non dal 2002, come fece il giudice di primo grado.
18. Con riguardo alla liquidazione del danno, il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado prese in considerazione:
“- contratto di locazione attuale tra CO di Rocca d'Aree e
[...]
di IV (TO) - Registrato a Sora il 01.07.96 N° 443; CP_15
- contratto di locazione attuale tra CO di Rocca d'Aree e TELEUNIVERSO sri di Aquino (FR) - In Atti nel CO di Rocca d'Aree Repertorio n. 4 del 31.07.2003;
- contratto di locazione attuale tra CO di Rocca d'Aree e Impresa Elet- tronica Industriale SpA di Lissone (MT) - In Atti nel CO di Rocca d'Aree Repertorio n. 6 del 14,09.2004”.
In particolare:
- “Per quanto riguarda il contratto di locazione in corso tra CO di Rocca d'Aree e di IV (TO), su una superficie occupata CP_15 CP_15 di mq. 10 per un immobile, si rileva Un canone mensile di euro 645,57 (sei centoquarantacinque/57) rivalutato a partire dalla data del luglio 1996 a oggi è pari ad euro 907,03 (novecentosette/03), pari a 90,70 (novanta/70) euro/mq*mese”;
- “La società TELEUNIVERSO srl di Aquino, per la locazione di una porzione di terreno, che si quantifica presumibilmente in 8 mq circa, nella stessa area, di cui all'oggetto per l'utilizzazione di impianti tecnologici di ricezione e tra- smissione del segnale e delle frequenze di sua proprietà con opere stabil- mente infisse al suolo (Cabina coibentata, traliccio, ecc.) corrisponde un ca- none mensile di locazione di curo 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalu- tato con indice ISTAT da luglio 2003 ad oggi, è pari ad curo 483,20 mensili, pari ad 60,40 (sessanta/40) euro/mq*mese”;
- “Il CO di Rocca d'Asce percepisce da Controparte_16
di Lissone (MI) per l'affitto di due porzioni di terreno, attigue al terreno
[...] oggetto di causa, di superficie complessiva di circa mq. 55, un canone men- sile all'atto della stipula del contratto (di euro 2.367,09 (duemilatrecento- sessantasette/09) rivalutato con indice Istat dal settembre 2004 alla data
23 odierna è pari ad curo 2.797,90 (duemilasettecentonovantasette/90), pari a 50,90 curo /mq*mese”.
Quindi, il consulente nominato nel giudizio di primo grado (precisamente, in quello iscritto al n. 29 del r.g.a.c. dell'anno 2006 del Tribunale di Cassino),
“in considerazione dei dati sopra riportati, considerato che il valore medio del canone di locazione mensile al metro quadro rilevato è di € 60,40 (ses- santa/40) del valore attualmente corrisposto da TELEUNIVERSO e di € 50,90 (cinquanta/90) del canone di locazione corrisposto da Controparte_16
, è possibile ipotizzare un canone di locazione medio pari a:
[...]
(60,40 + 50,90)12 = 55,65 (cinquanta cinque/65) curo al mq*mese”.
Tale quantificazione riguarda il periodo dei contratti considerati dal consu- lente, che – come si è detto – sono stati stipulati tra il 1996 e il 2004, quindi in epoca successiva a quella da cui si deve far decorrere l'obbligazione risar- citoria della come si è detto sopra. Al contempo, però, l'esame Parte_6 degli stessi evidenzia come il canone pattuito nel primo contratto fosse pari a circa il doppio di quello degli altri due contratti, e quindi prova come negli anni '90 del secondo scorso i canoni di locazione per l'occupazione della porzione di terreno per cui è causa fossero maggiori di quello stimato dal c.t.u. Si deve ritenere, allora, che in una liquidazione in via equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., da riconoscere al CO di , Parte_1 possa quantificarsi in misura di € 500,00 al mese, avuto appunto riguardo al canone locativo di una tale porzione di terreno (cfr. Cass. civ., S.U.,
15.11.2022, n. 33645), da rivalutare secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere da ciascuna men- silità fino alla data della presente sentenza.
19. Sulla somma liquidata all'attore in riassunzione, già rivalutata al mo- mento della presente decisione, vanno conteggiati gli interessi compensativi dalla data del fatto illecito fino a quella della presente decisione. In partico- lare, nel caso in esame, gli interessi compensativi vanno conteggiati con ri- guardo a ogni singolo importo liquidato per ciascuno dei quattro eventi dan- nosi per cui è causa.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla la sentenza n. 1712 del
17.2.1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, riconosce, in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito, la risarcibilità del
24 danno derivante da ritardo, e dunque dal mancato godimento dell'equiva- lente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'at- tribuzione di interessi;
e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056, co. 1, c.c., secondo il richiamato insegnamento della Suprema Corte, col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di pre- sumere un impiego maggiormente remunerativo della somma (come nel caso in esame, peraltro in mancanza di allegazione degli stessi da parte degli attori in riassunzione), un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate – somma rivalutata e interessi fino alla data della sentenza – do- vranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che at- tribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale in applicazione dell'art. 1282 c.c.
20. Le spese di tutti i gradi di giudizio, nonché del presente giudizio di rinvio, seguono la complessiva soccombenza tra il , Parte_1 Parte_1 da un lato, e e la dall'altro, e si liquidano nella Parte_2 Parte_3 misura indicata in dispositivo. Si ritiene che, invece, sussistano gravi ed ec- cezionali ragioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nell'avere tale società svolto difese pressoché sovrapponibili a quelle di e della Parte_2 Parte_3
25 peraltro svolte avvalendosi del medesimo difensore, per disporre l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio tra l'attore in riassunzione e la Parte_6
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accerta la proprietà da parte del CO di del terreno Parte_1 censito al Catasto Terreni di tale comune censuario, foglio 4, particella 153; condanna la e la Parte_2 Parte_3 Controparte_17
a rilasciare al CO di la porzione dagli stessi occu-
[...] Parte_1 pata del terreno censito al Catasto Terreni di tale comune censuario, foglio 4, particella 153; rigetta le restanti domande proposte dal nei Parte_1 confronti della Parte_6
condanna e la in solido tra loro, a pagare al Parte_2 Parte_3
la somma di € 500,00 al mese, da rivalutare all'at- Parte_1 tualità secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza da gennaio 1990 e fino alla data della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale, calcolati come indicato in motiva- zione, su ciascuna mensilità, e quindi sulla somma così determinata interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effet- tivo pagamento;
condanna la in solido tra loro, a rimborsare Parte_2 Parte_3 al le spese del giudizio di primo grado, che liquida Parte_1 in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2,
d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la in solido tra loro, a rimborsare Parte_2 Parte_3 al le spese del giudizio di appello, che liquida in € Parte_1 Pt_1
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la in solido tra loro, a rimborsare Parte_2 Parte_3 al le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Parte_1 Pt_1
26 € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la in solido tra loro, a rimborsare Parte_2 Parte_3 al le spese del presente giudizio di rinvio, che li- Parte_1 quida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, nonché del presente giudizio di rinvio, tra la e il Co- Parte_6 mune di;
Parte_1
mando alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 130001.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN BE Thellung de Courtelary
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