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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2953/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg 2953/2023, avente ad oggetto azione di regresso per imposte e sanzioni a seguito di compravendita immobiliare, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Nicola Schellino, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti RICORRENTE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Degiovanni, come da procura in atti CONVENUTO Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il presente procedimento trae origine da un contratto di compravendita immobiliare intervenuto il 12 aprile 2018 tra le odierne parti del giudizio, con cui il convenuto CP_1 ha trasferito all'odierno ricorrente la proprietà dell'immobile sito in
[...] Parte_1
Limone Piemonte, via Senatore Riberi n. 6/n. 8 e censita al Catasto Fabbricati al foglio 5 e mappale 690, sub 3, piani T-1, cat. A/4, cl. 2, vani 3, R.C.E. 193,67 (doc. 1 fascicolo parte ricorrente). L'immobile, originariamente adibito a magazzino, era stato acquistato nel 2017 dal convenuto, che aveva presentato domanda di variazione catastale da magazzino ad abitazione, in data 26 maggio 2017 (doc. 2 fascicolo parte convenuta). L'istanza era stata tuttavia respinta dal Comune di Limone Piemonte pochi giorni prima della stipula del rogito, il 5 aprile 2018, con conseguente ripristino della precedente categoria catastale C/2 (doc. 14 fascicolo parte ricorrente).
1.1. Nelle more, le parti erano addivenute alla stipula indicando la categoria catastale A/4; conseguentemente il ricorrente aveva optato per il regime di tassazione agevolata del “prezzo valore”, il cui presupposto è costituito, tra gli altri, dall'uso abitativo dell'immobile, riponendo
1 pertanto l'affidamento nella indicazione della categoria catastale A/4, riportata nel contratto definitivo. aveva pertanto riliquidato l'imposta, applicando la tassazione Controparte_2 sul corrispettivo dichiarato in contratto, con conseguente applicazione della maggiore imposta, nonché sanzioni e interessi;
all'avviso aveva fatto seguito la notifica di cartella esattoriale, per un complessivo importo di euro 43.076,78 (doc. 9 fascicolo parte ricorrente). La somma, posta a carico di entrambe le parti, è stata interamente corrisposta a mezzo assegno circolare dal ricorrente (doc. 10 fascicolo parte ricorrente), che pertanto agisce in regresso nei confronti del convenuto, quale obbligato in solido e tenuto al pagamento delle somme riconducibili alla sua responsabilità, per la erronea dichiarazione contenuta nel rogito notarile e pertanto: imposta di registro sanzione, pari ad euro 21.703,50, oltre oneri di riscossione, per l'importo di euro 1.302,21; interessi su tasse e imposte indirette, per l'importo di euro 1.954,68, oltre euro 117,28 per oneri di riscossione;
euro 10.65 per costo della notifica degli atti, euro 0,64 per oneri di riscossione, euro 95,34 per registro cassa nazionale del notariato, euro 22,70 per registro tassa archivio ed oneri di riscossione pari ad euro 1,36, per un complessivo importo di euro 25.214,08.
2. La difesa del convenuto si attesta su diversi motivi di contestazione. In primo luogo, deduce che all'atto della stipula del contratto preliminare, era stata allegata attestazione di avvenuta richiesta di variazione catastale, formulata nel maggio 2017 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), sicchè il ricorrente era ben a conoscenza della pendenza della variazione catastale, scegliendo conseguentemente il regime di tassazione agevolata previsto per gli immobili ad uso abitativo. In particolare, dal momento della presentazione della domanda di variazione catastale con Do.c.Fa, l'immobile sarebbe stato iscritto a catasto fabbricati come abitazione, come è stato poi riportato nell'atto pubblico. All'esito del diniego della variazione catastale, avvenuto entro l'anno, oltre il quale sarebbe maturato il silenzio assenso, secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe stato onere del notaio provvedere a verificare gli estremi catastali e la coerenza con quanto riportato nell'atto pubblico, rilevando che era stato lo stesso acquirente a scegliere il regime di imposizione fiscale in base al “prezzo valore”, che presuppone la sussistenza di due requisiti: l'acquirente deve essere persona fisica e l'immobile acquistato deve essere ad uso abitativo. In altri termini, il convenuto respinge gli addebiti di responsabilità, invocando, sotto un primo profilo, la responsabilità del notaio per non aver verificato la correttezza dei dati catastali e, conseguentemente, che l'acquisto non poteva avvenire secondo la tassazione agevolata del prezzo valore.
3. I rilievi di parte convenuta non colgono tuttavia nel segno. Vero è che la scelta del regime di tassazione è stata una scelta rimessa all'acquirente, ma è altrettanto vero che quest'ultimo ha senz'altro fatto affidamento sulla circostanza della presentazione della variazione catastale proposta con modello Do.c.Fa., in conseguenza della quale l'immobile era stato classificato come “abitazione”, come peraltro emerge pacificamente dalla documentazione in atti e, in particolare, dal contratto preliminare, sottoscritto dalle parti il 9 agosto 2017, che recava in allegato la ridetta attestazione di richiesta di variazione catastale. A ciò si aggiunga che, come risulta dall'atto pubblico, l'alienante aveva confermato la conformità allo stato di fatto dei dati catastali, dando atto della insussistenza di “difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale”.
2 3.1. È tuttavia particolarmente significativa la circostanza della motivazione del diniego della variazione richiesta dall'acquirente nel maggio 2017, ben prima della stipula del preliminare. Risulta che con la domanda di variazione catastale, presentata dal tecnico incaricato dal convenuto, geom. , quest'ultima aveva depositato Persona_1 relazione tecnica in cui si era dato atto che l'immobile non aveva mai subito alcun intervento edilizio dalla sua realizzazione, oltre opere di manutenzione ordinaria e che il fabbricato non era dotato di “alcuna rete impiantistica”, sicchè era di fatto inidoneo ad essere adibito ad uso abitativo. L' , nel rigettare la richiesta il 5 aprile 2018, aveva motivato Controparte_2 evidenziando che nessun intervento, strutturale e impiantistico, aveva mutato l'organismo edilizio in origine, sicchè tali caratteristiche “unità priva di impianti e servizi, altezze interne”, aveva indotto l'ente accertatore a riconfermare gli originari dati di classamento.
3.2. Nella nota si legge in conclusione: “…appare, pertanto, evidente come l' abbia Controparte_3 ritenuto insussistenti i presupposti che consentissero all'immobile, oggetto del presente atto, di essere ritenuto ad uso abitativo stante l'assenza anche di interventi strutturali ed impiantistici indispensabili per tale variazione”. Conseguentemente, l'ente accertatore aveva rilevato l'erronea indicazione delle parti in ordine alla categoria assegnata all'immobile all'atto della stipula del rogito notarile. Le osservazioni fin qui esposte inducono pertanto a ritenere sussistente in ogni caso una responsabilità del venditore, che ab origine aveva richiesto la variazione catastale non dando tuttavia seguito alla realizzazione degli impianti e delle strutture necessarie per consentirne la variazione catastale.
3.3. La circostanza che l'acquirente fosse a conoscenza della pendenza della variazione catastale e avesse nondimeno scelto il regime di tassazione agevolata, peraltro proprio sulla scorta di tale indicazione catastale, facendo affidamento evidentemente sull'esito positivo della richiesta, non toglie rilievo alle superiori osservazioni in punto di responsabilità dell'alienante, che aveva modulato la scelta del regime fiscale proprio in base alla dichiarazione del venditore. Al più, da quanto fin qui osservato emerge la concorrente responsabilità di entrambe le parti del rapporto contrattuale: quella del venditore, nei termini poc'anzi richiamati e quella dell'acquirente, per aver “frettolosamente” fatto affidamento sul positivo esito della richiesta, quando ben avrebbe potuto verificare la reale indicazione catastale dell'immobile prima della stipula del rogito, come peraltro evidenziato dallo stesso ente accertatore.
3.4. Resta fuori dal perimetro dell'oggetto della presente controversia l'eventuale responsabilità che parte convenuta pretende di addebitare al notaio, che ben può essere fatta valere in altra sede e fermo restando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la responsabilità del notaio per non aver effettuato la verifica circa l'esistenza o meno di irregolarità urbanistiche sull'immobile oggetto di compravendita – nel caso affrontato dalla Corte – essendo onere del notaio rogante acquisire la dichiarazione del venditore sul punto e non accertarne la veridicità (C. Civ. n. 14567/2023; in tal senso anche C. Civ. 10474/2022; C. Civ. n. 21775/2019).
4. Il quantum di cui parte ricorrente richiede il pagamento in regresso è stato oggetto di contestazione da parte del convenuto, che ritiene le maggiori somme dovute a titolo di sanzioni imputabili al contegno del ricorrente, che avrebbe omesso il pagamento al momento della notifica dell'avviso di liquidazione, ricevendo successivamente la cartella esattoriale (doc. 9 fascicolo parte ricorrente). Il rilievo è tuttavia generico e infondato;
dalla documentazione in
3 atti risulta confermata la prospettazione di parte ricorrente, in parte qua non contestata dal convenuto, posto che tra le parti vi erano stati diversi contatti al fine di definire la questione, nel 2020 e nel 2022. A seguito della diffida inviata dal Difensore del il 14 marzo 2022 Pt_1
(doc. 6 fascicolo parte ricorrente), il convenuto aveva trasmesso documentazione attestante il pagamento rateizzato, che tuttavia aveva ad oggetto un diverso atto impositivo, risalente al 2016 (doc. 7 fascicolo parte ricorrente), circostanza che era stata contestata dal ricorrente con missiva del 18 maggio 2022 (doc. 8 fascicolo parte ricorrente).
4.1. Il ricorrente aveva quindi provveduto all'integrale pagamento delle somme richieste dall' (doc. 10 fascicolo parte ricorrente), richiedendo al convenuto il Controparte_2 rimborso pro quota delle somme versate (doc. 11 fascicolo parte ricorrente). Il rilievo di parte convenuta è pertanto infondato, non essendo direttamente imputabile al ricorrente il ritardo nel pagamento delle imposte e sanzioni. La domanda di parte ricorrente è pertanto fondata e va integralmente accolta. Il convenuto deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro 25.214,08, risultanti dalla cartella esattoriale notificata al ricorrente ed ivi dettagliati (doc. 9 fascicolo parte ricorrente): euro 21.703,50 per imposta di registro sanzione, euro 1.302,21 per oneri di riscossione, euro 1.954,68 per interessi su tasse e imposte indirette, euro 117,28 per oneri di riscossione, euro 10,65 per costi di notifica, oltre oneri di riscossione pari ad euro 0,64; euro 95,34 per registro cassa nazionale del notariato ed oneri di riscossione pari ad euro 5,72, nonché euro 22,70 per registro tassa archivio, oltre euro 1,36 per oneri di riscossione.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate si ritiene congruo liquidare le spese di lite che il convenuto soccombente dovrà rifondere al ricorrente in complessivi euro 3.500,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 25.214,08; condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 20 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg 2953/2023, avente ad oggetto azione di regresso per imposte e sanzioni a seguito di compravendita immobiliare, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Nicola Schellino, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti RICORRENTE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Degiovanni, come da procura in atti CONVENUTO Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il presente procedimento trae origine da un contratto di compravendita immobiliare intervenuto il 12 aprile 2018 tra le odierne parti del giudizio, con cui il convenuto CP_1 ha trasferito all'odierno ricorrente la proprietà dell'immobile sito in
[...] Parte_1
Limone Piemonte, via Senatore Riberi n. 6/n. 8 e censita al Catasto Fabbricati al foglio 5 e mappale 690, sub 3, piani T-1, cat. A/4, cl. 2, vani 3, R.C.E. 193,67 (doc. 1 fascicolo parte ricorrente). L'immobile, originariamente adibito a magazzino, era stato acquistato nel 2017 dal convenuto, che aveva presentato domanda di variazione catastale da magazzino ad abitazione, in data 26 maggio 2017 (doc. 2 fascicolo parte convenuta). L'istanza era stata tuttavia respinta dal Comune di Limone Piemonte pochi giorni prima della stipula del rogito, il 5 aprile 2018, con conseguente ripristino della precedente categoria catastale C/2 (doc. 14 fascicolo parte ricorrente).
1.1. Nelle more, le parti erano addivenute alla stipula indicando la categoria catastale A/4; conseguentemente il ricorrente aveva optato per il regime di tassazione agevolata del “prezzo valore”, il cui presupposto è costituito, tra gli altri, dall'uso abitativo dell'immobile, riponendo
1 pertanto l'affidamento nella indicazione della categoria catastale A/4, riportata nel contratto definitivo. aveva pertanto riliquidato l'imposta, applicando la tassazione Controparte_2 sul corrispettivo dichiarato in contratto, con conseguente applicazione della maggiore imposta, nonché sanzioni e interessi;
all'avviso aveva fatto seguito la notifica di cartella esattoriale, per un complessivo importo di euro 43.076,78 (doc. 9 fascicolo parte ricorrente). La somma, posta a carico di entrambe le parti, è stata interamente corrisposta a mezzo assegno circolare dal ricorrente (doc. 10 fascicolo parte ricorrente), che pertanto agisce in regresso nei confronti del convenuto, quale obbligato in solido e tenuto al pagamento delle somme riconducibili alla sua responsabilità, per la erronea dichiarazione contenuta nel rogito notarile e pertanto: imposta di registro sanzione, pari ad euro 21.703,50, oltre oneri di riscossione, per l'importo di euro 1.302,21; interessi su tasse e imposte indirette, per l'importo di euro 1.954,68, oltre euro 117,28 per oneri di riscossione;
euro 10.65 per costo della notifica degli atti, euro 0,64 per oneri di riscossione, euro 95,34 per registro cassa nazionale del notariato, euro 22,70 per registro tassa archivio ed oneri di riscossione pari ad euro 1,36, per un complessivo importo di euro 25.214,08.
2. La difesa del convenuto si attesta su diversi motivi di contestazione. In primo luogo, deduce che all'atto della stipula del contratto preliminare, era stata allegata attestazione di avvenuta richiesta di variazione catastale, formulata nel maggio 2017 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), sicchè il ricorrente era ben a conoscenza della pendenza della variazione catastale, scegliendo conseguentemente il regime di tassazione agevolata previsto per gli immobili ad uso abitativo. In particolare, dal momento della presentazione della domanda di variazione catastale con Do.c.Fa, l'immobile sarebbe stato iscritto a catasto fabbricati come abitazione, come è stato poi riportato nell'atto pubblico. All'esito del diniego della variazione catastale, avvenuto entro l'anno, oltre il quale sarebbe maturato il silenzio assenso, secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe stato onere del notaio provvedere a verificare gli estremi catastali e la coerenza con quanto riportato nell'atto pubblico, rilevando che era stato lo stesso acquirente a scegliere il regime di imposizione fiscale in base al “prezzo valore”, che presuppone la sussistenza di due requisiti: l'acquirente deve essere persona fisica e l'immobile acquistato deve essere ad uso abitativo. In altri termini, il convenuto respinge gli addebiti di responsabilità, invocando, sotto un primo profilo, la responsabilità del notaio per non aver verificato la correttezza dei dati catastali e, conseguentemente, che l'acquisto non poteva avvenire secondo la tassazione agevolata del prezzo valore.
3. I rilievi di parte convenuta non colgono tuttavia nel segno. Vero è che la scelta del regime di tassazione è stata una scelta rimessa all'acquirente, ma è altrettanto vero che quest'ultimo ha senz'altro fatto affidamento sulla circostanza della presentazione della variazione catastale proposta con modello Do.c.Fa., in conseguenza della quale l'immobile era stato classificato come “abitazione”, come peraltro emerge pacificamente dalla documentazione in atti e, in particolare, dal contratto preliminare, sottoscritto dalle parti il 9 agosto 2017, che recava in allegato la ridetta attestazione di richiesta di variazione catastale. A ciò si aggiunga che, come risulta dall'atto pubblico, l'alienante aveva confermato la conformità allo stato di fatto dei dati catastali, dando atto della insussistenza di “difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale”.
2 3.1. È tuttavia particolarmente significativa la circostanza della motivazione del diniego della variazione richiesta dall'acquirente nel maggio 2017, ben prima della stipula del preliminare. Risulta che con la domanda di variazione catastale, presentata dal tecnico incaricato dal convenuto, geom. , quest'ultima aveva depositato Persona_1 relazione tecnica in cui si era dato atto che l'immobile non aveva mai subito alcun intervento edilizio dalla sua realizzazione, oltre opere di manutenzione ordinaria e che il fabbricato non era dotato di “alcuna rete impiantistica”, sicchè era di fatto inidoneo ad essere adibito ad uso abitativo. L' , nel rigettare la richiesta il 5 aprile 2018, aveva motivato Controparte_2 evidenziando che nessun intervento, strutturale e impiantistico, aveva mutato l'organismo edilizio in origine, sicchè tali caratteristiche “unità priva di impianti e servizi, altezze interne”, aveva indotto l'ente accertatore a riconfermare gli originari dati di classamento.
3.2. Nella nota si legge in conclusione: “…appare, pertanto, evidente come l' abbia Controparte_3 ritenuto insussistenti i presupposti che consentissero all'immobile, oggetto del presente atto, di essere ritenuto ad uso abitativo stante l'assenza anche di interventi strutturali ed impiantistici indispensabili per tale variazione”. Conseguentemente, l'ente accertatore aveva rilevato l'erronea indicazione delle parti in ordine alla categoria assegnata all'immobile all'atto della stipula del rogito notarile. Le osservazioni fin qui esposte inducono pertanto a ritenere sussistente in ogni caso una responsabilità del venditore, che ab origine aveva richiesto la variazione catastale non dando tuttavia seguito alla realizzazione degli impianti e delle strutture necessarie per consentirne la variazione catastale.
3.3. La circostanza che l'acquirente fosse a conoscenza della pendenza della variazione catastale e avesse nondimeno scelto il regime di tassazione agevolata, peraltro proprio sulla scorta di tale indicazione catastale, facendo affidamento evidentemente sull'esito positivo della richiesta, non toglie rilievo alle superiori osservazioni in punto di responsabilità dell'alienante, che aveva modulato la scelta del regime fiscale proprio in base alla dichiarazione del venditore. Al più, da quanto fin qui osservato emerge la concorrente responsabilità di entrambe le parti del rapporto contrattuale: quella del venditore, nei termini poc'anzi richiamati e quella dell'acquirente, per aver “frettolosamente” fatto affidamento sul positivo esito della richiesta, quando ben avrebbe potuto verificare la reale indicazione catastale dell'immobile prima della stipula del rogito, come peraltro evidenziato dallo stesso ente accertatore.
3.4. Resta fuori dal perimetro dell'oggetto della presente controversia l'eventuale responsabilità che parte convenuta pretende di addebitare al notaio, che ben può essere fatta valere in altra sede e fermo restando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la responsabilità del notaio per non aver effettuato la verifica circa l'esistenza o meno di irregolarità urbanistiche sull'immobile oggetto di compravendita – nel caso affrontato dalla Corte – essendo onere del notaio rogante acquisire la dichiarazione del venditore sul punto e non accertarne la veridicità (C. Civ. n. 14567/2023; in tal senso anche C. Civ. 10474/2022; C. Civ. n. 21775/2019).
4. Il quantum di cui parte ricorrente richiede il pagamento in regresso è stato oggetto di contestazione da parte del convenuto, che ritiene le maggiori somme dovute a titolo di sanzioni imputabili al contegno del ricorrente, che avrebbe omesso il pagamento al momento della notifica dell'avviso di liquidazione, ricevendo successivamente la cartella esattoriale (doc. 9 fascicolo parte ricorrente). Il rilievo è tuttavia generico e infondato;
dalla documentazione in
3 atti risulta confermata la prospettazione di parte ricorrente, in parte qua non contestata dal convenuto, posto che tra le parti vi erano stati diversi contatti al fine di definire la questione, nel 2020 e nel 2022. A seguito della diffida inviata dal Difensore del il 14 marzo 2022 Pt_1
(doc. 6 fascicolo parte ricorrente), il convenuto aveva trasmesso documentazione attestante il pagamento rateizzato, che tuttavia aveva ad oggetto un diverso atto impositivo, risalente al 2016 (doc. 7 fascicolo parte ricorrente), circostanza che era stata contestata dal ricorrente con missiva del 18 maggio 2022 (doc. 8 fascicolo parte ricorrente).
4.1. Il ricorrente aveva quindi provveduto all'integrale pagamento delle somme richieste dall' (doc. 10 fascicolo parte ricorrente), richiedendo al convenuto il Controparte_2 rimborso pro quota delle somme versate (doc. 11 fascicolo parte ricorrente). Il rilievo di parte convenuta è pertanto infondato, non essendo direttamente imputabile al ricorrente il ritardo nel pagamento delle imposte e sanzioni. La domanda di parte ricorrente è pertanto fondata e va integralmente accolta. Il convenuto deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro 25.214,08, risultanti dalla cartella esattoriale notificata al ricorrente ed ivi dettagliati (doc. 9 fascicolo parte ricorrente): euro 21.703,50 per imposta di registro sanzione, euro 1.302,21 per oneri di riscossione, euro 1.954,68 per interessi su tasse e imposte indirette, euro 117,28 per oneri di riscossione, euro 10,65 per costi di notifica, oltre oneri di riscossione pari ad euro 0,64; euro 95,34 per registro cassa nazionale del notariato ed oneri di riscossione pari ad euro 5,72, nonché euro 22,70 per registro tassa archivio, oltre euro 1,36 per oneri di riscossione.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate si ritiene congruo liquidare le spese di lite che il convenuto soccombente dovrà rifondere al ricorrente in complessivi euro 3.500,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 25.214,08; condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 20 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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