Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA0 1 8 46/0 3 612c/2002 oggetto REPUB LICA ITAMANA LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giuseppe Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 21783/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 4262 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 04.12.2002 da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
IM LF rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio Salvia, del Foro di Potenza, e Giovanni Angelozzi, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, viale delle Milizie, n. 38, giusta procura speciale par atto notar Beatrice ON del 15 novembre 2000, rep. n. 41119, in atti, 5087 1
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza n. 00800/2000 del 21 luglio 2000, R.G. n. 00184/1998, notificata il 09 settembre 2000. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Potenza accoglieva l'appello proposto da FO ON avverso la sentenza del Pretore di Potenza n. 00038/98 con la quale era stata rigettata la domanda di quest'ultima proposta contro il Ministero dell'Interno per il riconoscimento del suo diritto alla indennità di accompagnamento. Osservava il Tribunale: le conclusioni del consulente tecnico nominato in che secondo grado riconoscevano la sussistenza delle condizioni fisiche per il beneficio della prestazione richiesta, correttamente motivate, specie in relazione alle diverse conclusioni del consulente di primo grado, e comunque basate su adeguati esami, erano da condividere;
la diagnosi formulata dal consulente "ritardo nell'evoluzione psico- motoria con deficit intellettivo grave in soggetto affetto da meta emoglobinemia conferma congenita" ne era quanto mai significativa quanto all'accertamento della idoneità delle infermità a rivelare il requisito richiesto per la prestazione richiesta a decorrere dal novembre 1997 e non dalla domanda amministrativa del 15 dicembre 1993. 2 Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi a dieci motivi di censura. L'intimata si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i detti motivi di ricorso il Ministero del Tesoro denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, 34 e 295 c.p.c., nullità del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, 1 della legge n. 18 del 1980 e vizi di motivazione sotto i profili della mancata motivazione del contrasto fra le relazioni in atti, della indicazione di un mero e insufficiente dato diagnostico quanto alla retrodatazione, della valutazione di probabilità e non di certezza del conseguita invalidità. Deduce, in particolare, il Ministero che: era nullo o inesistente il rapporto processuale e nulla o inesistente la stessa procura ove da ritenersi l'assistito effettivamente affetto da incapacità assoluta;
lo status sulla capacità di intendere e di volere avrebbe dovuto costituire pregiudiziale accertamento in altra sede, non essendo esso accertabile incidenter tantum nel presente giudizio. I motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati. Circa la eventualità della sussistenza, a causa della totale incapacità lavorativa per effetto della natura della malattia accertata, della contemporanea incapacità di intendere e di volere, con conseguente nullità della procura e dell'intero procedimento per nullità del mandato, non può rilevarsi, allo stato, che l'assoluta genericità della h 3 censura. In realtà, la presupposta e implicita sussistenza della capacità dell'assistito, nello specifico all'atto del mandato alle liti, non può ritenersi minimamente scalfita dell'accertamento in corso di causa della invalidità del 100%, e, se si vuole, della impossibilità di attendere alle occupazioni quotidiane della vita, attesa la sostanziale differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale, quest'ultima comunque integrante la mancanza, o comunque la grave menomazione, delle facoltà intellettive al discernimento degli atti da compiere in proprio vantaggio;
sicché, fra l'altro, l'accertamento dell'una non si pone neanche minimamente in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno status. D'altronde l'art. 75 c.p.c. si riferisce alle "persone che non hanno il libero esercizio dei diritti", e cioè che siano state già private del tutto e in modo assoluto della capacità di agire per effetto di sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di sentenza di inabilitazione, e che siano, di conseguenza, rappresentate o assistite da un da un tutore o curatore. La mancata previsione fra esse delle persone colpite, invece, da incapacità naturale è ampiamente giustificata, da un lato, dalla esigenza che una così grave limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito dello specifico procedimento garantito da peculiari regole processuali e dalla conclusiva sentenza con efficacia costitutiva, dall'altro, che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni di non agevole e immediato accertamento. Né, in tal caso, può farsi ricorso alla sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.) non essendovi alcuna pregiudizialità necessaria, normativamente prevista, tra il procedimento ex art. 712 c.p.c. e quello diretto all'accertamento di un credito e alla h + condanna della relativa prestazione, che nulla ha a che fare con l'accertamento di uno status. Quanto alla disposta retrodatazione in rapporto alla data dell'accertamento (comunque successiva a quella della domanda amministrativa) è opportuno ricordare che costituisce indirizzo alquanto consolidato della giurisprudenza di legittimità la superfluità di ogni altra indagine del giudice di merito e relativa motivazione, oltre quelle relative alla correttezza metodologica del percorso del consulente tecnico di ufficio cui si aderisce, delle difformi valutazioni e dei diversi criteri applicati da altro consulente. In realtà, la diversa valutazione costituisce il naturale effetto del giudizio di appello che viene instaurato proprio per il conseguimento di risultati opposti o comunque difformi da quello di primo grado. Sicché, ove vi sia stata acritica adesione da parte del giudice del riesame alla consulenza di secondo grado, disposta ed espletata dall'ausiliare di fiducia dello stesso giudice, e non vi sia contemporanea censura sulla correttezza metodologica dell'operato del consulente, con sostanziale, e illogica e irrazionale, incidenza anche sulla motivazione della sentenza, le rilevate differenze non integrano gli estremi dei motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c., rimanendo esse nell'ambito delle mere critiche di un risultato semplicemente non condiviso (in tal senso, in motivazione, e su più, e diversi, profili sopra enunciati, Cass. nn. 00083 del 2001, 03093 del 2001, 06792 del 1996). La sentenza impugnata si è attenuta al citato orientamento, né il ricorso in questa sede introduce censure sul percorso metodologico della relazione del consulente tecnico, cui il giudice di merito ha prestato la propria adesione, limitandosi solo a 55 denunziare, peraltro in via di mera ipotesi, una possibile diversa valutazione derivante dal tempo trascorso fra le due consulenze agli atti. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato, e il Ministero dell'Interno va condannato, per il principio della soccombenza, al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e distratte, come da richiesta, in favore dell'avv. Giovanni Angelozzi per dichiarazione di anticipo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso, e condanna il Ministero dell'Interno al rimborso in favore di ON FO delle spese del giudizio di cassazione in €. 25,00,oltre a €. 1300,00 per onorari di avvocato, da attribuirsi all'avv. Giovanni Angelozzi. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Grovementifappanile Giuseppe IannirubertoP IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, FEB. 2012003 IL CANCELIVERE 1 06