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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 947/2024
Il Giudice designato NN GU, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa in materia di previdenza e assistenza
TRA
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Antonella De Rosa che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Patrizia Bontempo, presso la stessa elettivamente domiciliato;
resistente
in esito all'udienza cartolare del 3.07.23025 ha così deciso RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.03.2024 parte ricorrente esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento della corretta percentuale di invalidità a seguito di istanza di aggravamento in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 21.11.2028
(allorquando subiva sul lavoro un infortunio, a causa del mancato sostegno di una diagonale del ponteggio ove lo stesso si trovava), ha convenuto in giudizio l CP_1
chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, CP_1
oltre accessori.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale CP_1
contestava le risultanze della consulenza di parte allegata al ricorso introduttivo, sostenendo che la menomazione riportata comportava un aggravamento pari all'11%, già liquidato in rendita.
Non sussistendo contestazione alcuna sulle modalità dell'infortunio occorso, autorizzata Ctu medico legale, in esito all'udienza cartolare del 3.07.2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
In applicazione del principio di non contestazione, l'infortunio occorso al ricorrente è sicuramente ascrivibile alla categoria degli infortuni sul lavoro, peraltro già trattato in fase amministrativa dall' , riconoscendo un CP_2
aggravamento nella misura pari all'11%.
Ciò detto va osservato che il Ctu medico-legale nominato (dr.ssa Persona_1
ha accertato che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro in questione ed il
[...] conseguente aggravamento delle accertate lesioni a carico del ricorrente (“Esiti di frattura pluriframmentaria esposta del pilone tibiale sinistro e del terzo distale del perone omolaterale con anchilosi della caviglia sinistra e del complesso sottoastragalico mediotarsico in posizione favorevole;
cicatrici cutanee discromiche in corrispondenza del terzo distale di tibia e perone sinistro”) hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 17%.
Ha invero accertato che:
“a seguito dell'infortunio sul lavoro, il signor ha riportato in data Parte_1
21/11/2018: frattura pluriframmentaria esposta del pilone tibiale sinistro e del terzo distale del perone omolaterale.
In conseguenza delle suddette lesioni sono residuati i seguenti postumi permanenti: - 1) Anchilosi della caviglia e del complesso sottoastragalico- mediotarsico di sx in posizione favorevole (cod.294) 15% -
2) Cicatrici chirurgiche della caviglia-gamba sx (cod.36) 2%.
Tali postumi determinano una invalidità permanente complessiva (danno biologico permanente) nella misura del 17% (diciassette per cento) della totale”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Per quanto riguarda le prestazioni richieste deve essere precisato che, in seguito alla riforma apportata dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 38 del 2000 risulta più articolata la disciplina della rendita, che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% (comma 2 del citato articolo): tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Fatta tale necessaria premessa sul nuovo assetto normativo ed in presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 17%, ex art. 13, comma 2 lett.
b), del D.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza di legge.
Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il CP_1
predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla visita di revisione e fino al saldo, detratto quanto già corrisposto in ragione del medesimo titolo in virtù di riconoscimento in via amministrativa del danno biologico nella misura dell'11%.
Le spese di lite si determinano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo, in relazione al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento (5.201-
26.000), in relazione a tutte le fasi del giudizio. Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' CP_1
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
alla rendita per danno biologico nella misura del 20%, ex art. 13, comma 2 lett.
b), del D.Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza di legge;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente la predetta rendita, da erogarsi CP_1
in rendita con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla data della visita di revisione fino al saldo;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex ar.t 93 c.p.c.
Cassino, 4.07.2025
Il Giudice
NN GU
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 947/2024
Il Giudice designato NN GU, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa in materia di previdenza e assistenza
TRA
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Antonella De Rosa che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Patrizia Bontempo, presso la stessa elettivamente domiciliato;
resistente
in esito all'udienza cartolare del 3.07.23025 ha così deciso RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.03.2024 parte ricorrente esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento della corretta percentuale di invalidità a seguito di istanza di aggravamento in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 21.11.2028
(allorquando subiva sul lavoro un infortunio, a causa del mancato sostegno di una diagonale del ponteggio ove lo stesso si trovava), ha convenuto in giudizio l CP_1
chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, CP_1
oltre accessori.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale CP_1
contestava le risultanze della consulenza di parte allegata al ricorso introduttivo, sostenendo che la menomazione riportata comportava un aggravamento pari all'11%, già liquidato in rendita.
Non sussistendo contestazione alcuna sulle modalità dell'infortunio occorso, autorizzata Ctu medico legale, in esito all'udienza cartolare del 3.07.2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
In applicazione del principio di non contestazione, l'infortunio occorso al ricorrente è sicuramente ascrivibile alla categoria degli infortuni sul lavoro, peraltro già trattato in fase amministrativa dall' , riconoscendo un CP_2
aggravamento nella misura pari all'11%.
Ciò detto va osservato che il Ctu medico-legale nominato (dr.ssa Persona_1
ha accertato che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro in questione ed il
[...] conseguente aggravamento delle accertate lesioni a carico del ricorrente (“Esiti di frattura pluriframmentaria esposta del pilone tibiale sinistro e del terzo distale del perone omolaterale con anchilosi della caviglia sinistra e del complesso sottoastragalico mediotarsico in posizione favorevole;
cicatrici cutanee discromiche in corrispondenza del terzo distale di tibia e perone sinistro”) hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 17%.
Ha invero accertato che:
“a seguito dell'infortunio sul lavoro, il signor ha riportato in data Parte_1
21/11/2018: frattura pluriframmentaria esposta del pilone tibiale sinistro e del terzo distale del perone omolaterale.
In conseguenza delle suddette lesioni sono residuati i seguenti postumi permanenti: - 1) Anchilosi della caviglia e del complesso sottoastragalico- mediotarsico di sx in posizione favorevole (cod.294) 15% -
2) Cicatrici chirurgiche della caviglia-gamba sx (cod.36) 2%.
Tali postumi determinano una invalidità permanente complessiva (danno biologico permanente) nella misura del 17% (diciassette per cento) della totale”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Per quanto riguarda le prestazioni richieste deve essere precisato che, in seguito alla riforma apportata dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 38 del 2000 risulta più articolata la disciplina della rendita, che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% (comma 2 del citato articolo): tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Fatta tale necessaria premessa sul nuovo assetto normativo ed in presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 17%, ex art. 13, comma 2 lett.
b), del D.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza di legge.
Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il CP_1
predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla visita di revisione e fino al saldo, detratto quanto già corrisposto in ragione del medesimo titolo in virtù di riconoscimento in via amministrativa del danno biologico nella misura dell'11%.
Le spese di lite si determinano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo, in relazione al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento (5.201-
26.000), in relazione a tutte le fasi del giudizio. Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' CP_1
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
alla rendita per danno biologico nella misura del 20%, ex art. 13, comma 2 lett.
b), del D.Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza di legge;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente la predetta rendita, da erogarsi CP_1
in rendita con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla data della visita di revisione fino al saldo;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex ar.t 93 c.p.c.
Cassino, 4.07.2025
Il Giudice
NN GU