Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Galloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del decreto in data -OMISSIS-, con cui veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso l’avviso orale, contemplato dall’art. 3 del d.lgs. 159/2011, emesso dal Questore di Terni in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nei confronti del ricorrente, in data -OMISSIS- la Questura di Terni ha adottato l’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. 159/2011.
1.1. Il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento è stato respinto dalla Prefettura di Terni in data -OMISSIS-.
1.2. I provvedimenti motivano il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del ricorrente e l’invito a cambiare condotta, sulla base dei suoi precedenti:
- l’arresto in data -OMISSIS- per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ex art.73 del d.P.R. 309/90, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bologna a chiusura dell’attività di indagine nell’ambito dell’operazione denominata “-OMISSIS-” condotta dalla D.D.A. e in cui lo stesso è stato ritenuto uno dei 21 solidali concorrenti nel reato;
- il deferimento all’A.G. in data -OMISSIS- dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (TR) per il reato di cui all’art.38 c.1-7-17 T.U.L.P.S., in quanto ha omesso di ripresentare la denuncia di detenzione alla competente autorità di P.S. delle armi a lui intestate, a seguito del trasferimento delle stesse da -OMISSIS- a -OMISSIS-(GR); inoltre, vi è stato deferimento all’A.G. anche per la violazione di cui all’art.58 c.3 R.D. 635/1940 e dell’art.221 del T.U.L.P.S., per aver omesso di presentare la denuncia delle munizioni relative alle armi da lui trasferite;
- l’arresto in flagranza in data -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 648 c.p. da parte dei Carabinieri di -OMISSIS- (RC), in quanto durante un controllo di polizia è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare e trovato in possesso della somma contante pari a circa 2000,00 euro, e successivamente, l’immediata attività di analisi dei dispositivi multimediali in uso allo stesso ha consentito di accertare la provenienza delittuosa del denaro; successivamente alla convalida dell’arresto, il GIP di Locri ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza a far data dal -OMISSIS-, con l’autorizzazione ad allontanarsi dal comune di -OMISSIS- a quello di Terni per recarsi al lavoro, con l’obbligo di comunicare a quel Comando Stazione Carabinieri l’uscita ed il rientro in comune.
2. Nel ricorso, si riportano anzitutto le censure dedotte in sede di ricorso gerarchico:
(i) - Violazione dell’articolo 48 della Costituzione e dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione :
Il ricorrente è incensurato, e risulta meramente indagato per due episodi, la cui portata fattuale va ridimensionata rispetto a quanto indicato nel provvedimento: un episodio di preteso acquisto di stupefacente ed un altro di pretesa ricettazione, rispetto alle quali avrà modo di scagionarsi in sede penale; l’avviso orale impugnato si basa, dunque, su presupposti oggettivi e soggettivi non solo meramente ipotetici ma finanche errati in fatto, siccome differenti rispetto alle ben meno gravi ipotesi avanzate dal Pubblico Ministero in ordine agli stessi fatti ipotizzati, sinora mai neppure approdati in fase dibattimentale.
2.1. Quindi, avverso il rigetto di tale ricorso, si deducono ulteriori censure:
(ii) - Manifesta illogicità e violazione degli artt. 1 e 3 del Decreto Legislativo 159/2011:
Il provvedimento impugnato si limita a recepire in maniera sterile ed acritica le controdeduzioni della Questura di Terni, Divisione Anticrimine, del 6 luglio 2023 limitandosi sic et simpliciter a riportare nel provvedimento impugnato uno sterile elenco di segnalazioni, omettendo qualsiasi motivazione circa la prevalenza di un dato rispetto ad un altro e senza alcun vaglio critico degli elementi forniti. Omette completamente, peraltro, l’esame dei motivi di ricorso proposti, restando altresì completamente muta circa i motivi per cui quest’ultimo sarebbe - certamente ed attualmente – socialmente pericoloso.
(iii) – Violazione dell’articolo 48 della Costituzione e dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione:
L’avviso orale viene assunto dal Questore in assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale, ciò nonostante spiega immediatamente i suoi effetti ed il controllo sulla legittimità e fondatezza è solo successivo e meramente eventuale. Perciò si ripropongono, in quanto peraltro non scrutinati, i motivi già proposti col ricorso gerarchico al Prefetto.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio e, sottolineando la sufficienza degli elementi a carico del ricorrente per giustificare l’adozione dell’avviso orale, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
4.1. Questo Tribunale ha recentemente osservato (sent. n. 227/2025) che “ la più recente giurisprudenza (cfr. TAR Sicilia, Catania, IV, n. 2493/2024 e TAR Valle d’Aosta, n. 30/2024) ha confermato che, ai fini dell’adozione dell’avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l’Autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’AGO, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che permetta ragionevolmente di ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma. In particolare, è stato affermato che “Quanto alla misura dell'avviso orale, trattandosi di una misura di prevenzione e non repressiva, non occorre inoltre la prova dell’avvenuta commissione di reati, bensì una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale. Con riferimento al caso di specie, il Questore ha fondato la prognosi di pericolosità sociale del ricorrente su plurimi indizi fattuali che devono ritenersi idonei, con riguardo al momento dell'adozione della misura contestata, a manifestare -secondo la regola probatoria del “più probabile che non”, la quale prescinde dai canoni della responsabilità penale - il pericolo che l'odierno esponente possa commettere reati che offendano o mettano in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica” (così TAR Veneto, I, n. 2063/2024).”.
4.2. In sintesi, “ ai fini dell’avviso orale, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto interessato non richiede la sussistenza di prove quali quelle da porre a base di una sentenza penale in ordine alla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili ” (TAR Umbria, n. 504/2023).
4.3. Nel caso in esame, a carico del ricorrente sussistevano elementi, passati anche al primo vaglio dell’AGO, tali da connotarne negativamente la condotta, nel periodo più recente e prossimo all’adozione del provvedimento impugnato, nel senso della pericolosità sociale, e dunque da integrare i presupposti minimi richiesti dalla giurisprudenza ai fini della legittima adozione dell’avviso orale.
4.4. Nel ricorso, viene prospettata la insufficienza di tali elementi, sulla base di un asserito, ma non argomentato ridimensionamento della portata illecita delle condotte contestate, senza mettere specificamente in discussione l’esistenza delle misure cautelari adottate dal giudice penale, né le valutazioni sottostanti. In definitiva, non si comprende perché, al di là della generica allusione ad una errata interpretazione da parte della Questura delle contestazioni mosse in sede penale, gli elementi raccolti a carico del ricorrente, concernenti reati gravi - relativi allo spaccio di stupefacenti, al controllo delle armi o alla ricettazione – che si ipotizzano commessi con continuità in un arco di tempo limitato, non dovrebbero risultare sufficienti a formulare una prognosi di pericolosità sociale, così da giustificare l’adozione del provvedimento.
4.5. Stante, per le ragioni esposte, l’inadeguatezza del contenuto del ricorso gerarchico (formalmente riproposto con il primo e con il terzo motivo di ricorso) a mettere in discussione le valutazioni della Questura, nessun’ulteriore particolare considerazione avrebbe dovuto spendere la Prefettura per confermarne l’esito (ne discende l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso).
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.