Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3817/2023 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato ad Augusta in via S. Giuseppe n. 35 presso lo studio dell'avv. Nadia Gallitto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
P.I. ), in persona del responsabile sinistri Controparte_1 P.IVA_1
e contenzioso, elettivamente domiciliata a Siracusa in viale Teracati n. 182 presso lo studio dell'avv.
Alessandra Formisano, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione contro i danni
Con decreto del 28/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta rimessa in decisone ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e premessa la polizza assicurazione casa n. 51940199603 a garanzia, tra le altre, dei
[...]
danni provocati da agenti atmosferici, deduceva, che a seguito dell'alluvione del 17/11/2021 la propria abitazione aveva subito ingenti danni, riconducibili sia alle gravi lesioni di cui alla copertura del fabbricato, sia al completo allagamento del piano interrato, e invocava a supporto della propria pretesa quanto previsto al punto 2.6 delle condizioni particolari modulo proprietario dell'abitazione.
Al riguardo quantificava in danni in €. 12.172,00, oltre a quelli che in dettaglio interessavano i beni allocati al piano interrato, completamente allagato, con stima approssimativa pari ad €. 12.000,00 o in altra somma ritenuta di giustizia.
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare che i danni patrimoniali subiti erano riconducibili all'evento indicato e indennizzabili nella misura di €. 24.172,00 o in quella somma maggiore o minore da accertare eventualmente in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio deducendo che l'evento lamentato non Controparte_1
rientrava nelle garanzie previste dalla polizza sottoscritta, richiamando al riguardo anche la disciplina prevista in ordine alle clausole di delimitazione dell'oggetto del contratto, sottratto ab origine alle prescrizioni previste.
Faceva rilevare altresì che la polizza risultava abbinata a mutuo e che pertanto ai fini della liquidazione dell'indennizzo occorreva ottenere il consenso scritto della unica legittimata ex CP_2
art. 2742 c.c.
Lamentava, in ogni caso, il mancato rispetto dei criteri di determinazione e delle franchigie indicate nel contratto assicurativo rispetto all'accertamento e alla quantificazione del danno e richiamava la disciplina eventualmente applicabile in ordine al calcolo degli interessi.
Tanto premesso chiedeva il rigetto della domanda, dichiararsi il difetto di legittimazione alla riscossione delle somme e, conseguentemente, dichiarare la banca mutuante unico soggetto legittimato ai fini della liquidazione;
in subordine chiedeva di limitare la pretesa ai limiti del contratto di assicurazione, al netto degli scoperti e della franchigia. Con vittoria di spese e compensi.
All'esito della compiuta istruttoria, con decreto del 28/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta rimessa in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e decisa come segue
*****
Va disattesala rilevata carenza di legittimazione attiva di parte attrice, ai fini della riscossione - liquidazione dell'eventuale indennizzo, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “.. la cosiddetta surrogazione reale dell'indennità della cosa assicurata, prevista dall'art. 2742 c.c. ha l'effetto di imporre all'indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell'assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo” (Cass. civ. n. 3655/2013).
La citata norma pone infatti un vincolo sulle somme dovute dagli assicuratori, per il pagamento dei creditori (privilegiati, pignoratizi o ipotecari) secondo il loro grado, il tutto al fine garantire loro giusta tutela mantenendogli una posizione di preferenza anche nei confronti del debitore, ma allo stesso tempo non autorizza il subingresso del creditore privilegiato nella titolarità del diritto all'indennizzo che rimane esclusivamente in capo all'assicurato, unico legittimato all'esercizio dell'azione al fine di ottenere quanto dovuto dalla compagnia assicuratrice.
Conseguentemente, per ciò che attiene il caso di specie, non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva di parte attrice che, in quanto assicurata, gode del diritto di esercitare l'azione al fine di vedere riconosciuto il proprio indennizzo. 3
Tanto premesso, la domanda di non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1
espresse.
In tema di garanzie assicurative contro i danni, la Suprema Corte, fermo restando i principi di cui a
(Sezioni Unite Cass. Civ. n. 13533/2001) ha avuto modo di precisare che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato – danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro;
spetta invece all'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. ex multis Cass. civ. n.
31251/2023; Cass. civ. n. 30656/2017).
Quanto al caso di specie si osserva che parte attrice fonda la propria richiesta di indennizzo in ragione dei danni che hanno interessato il proprio immobile a seguito degli eventi di carattere alluvionale del
17/11/2021.
Pertanto, invoca, a suo sostegno, l'operatività della garanzia “alluvione” di cui al punto 2.6 delle condizioni particolari del contratto, inserita all'interno della sezione che indica le coperture accessorie comprese nella polizza.
Orbene, dalla lettura del contratto si evince che la copertura assicurativa risulta estesa solo ad alcune delle sezioni presenti all'interno del modulo sopra citato.
Difatti, nell'indicare le voci incluse nella polizza, è stata espressamente indicata la garanzia in ordine ai danni relativi: a) copertura casa – fabbricato, con particolare riferimento alle voci altri eventi fabbricato, responsabilità civile del fabbricato e ricorso terzi da incendio;
b) contenuto, tanto rispetto all'incendio contenuto quanto ad altri eventi contenuto.
Non si riscontra invece alcuna specifica indicazione in ordine alla esistenza di una garanzia relativa alla voce 2.6 che, sebbene prevista genericamente nei moduli prestampati, se oggetto dell'accordo tra le parti, doveva necessariamente essere menzionata, con specificazione del massimale, unitamente alle altre già indicate.
Chiaro è pertanto che l'evento alluvione di cui all'art.
2.6 delle condizioni particolari del contratto non rientra tra garanzia acquistate che legittimano la richiesta di indennizzo.
Né a conclusioni diverse può giungersi sussumendo l'evento in questione all'interno della garanzia altri eventi fabbricato che alla voce fenomeni atmosferici include quelli derivanti da vento (anche sottoforma di tempesta, bufera, uragano), urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento, precipitazioni atmosferiche.
Invero, la sezione 3 delle condizioni particolari del contratto, indicando cosa non è oggetto di assicurazione, sia in ordine alle ipotesi di incendio fabbricato che altri eventi fabbricato, nell'ambito 4
dei fenomeni atmosferici esclude l'indennizzo nel caso di danni causati da, inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
formazioni di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe o slavine;
gelo; rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque.
Orbene, interpretando secondo i criteri generali di ermeneutica contrattuale, prioritariamente quello letterale, la richiamata esclusione determina la chiara conseguenza che i danni derivati da alluvioni risultano, anche qualora riferibili ai fenomeni atmosferici, non possono in ogni caso costituire oggetto rispetto all'ambito operativo della polizza.
Non è inutile evidenziare peraltro che secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per
l'adempimento del contratto alleghi l'esclusione della garanzia -come di fatto avvenuto nel caso di specie, - non propone un'eccezione in senso stretto, risolvendosi nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, sicché l'assicuratore non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore (cfr. Cass. Civ. 15630/2018 – Cass. Civ. 9205/2021).
In conformità al citato principio si osserva che a fronte delle eccezioni di esclusione della garanzia avanzate dalla società convenuta, parte attrice, sebbene onerata, non ha fornito elementi utili che consentissero di ricostruire il nesso causale tra i danni lamentati e le garanzie prevista nella polizza.
Al rigetto della domanda consegue che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata ( non essendosi svolta una fase istruttoria) e della difficoltà della stessa, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
3817/2023 rigetta la domanda promossa da;
Parte_1
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €. 1.700,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 25.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore