Art. 2.
La gestione del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo precedente e' concessa ad una societa' con capitale sottoscritto, direttamente o indirettamente, dall'IRI.
Iniziata la gestione da parte della societa' concessionaria, la regione Lazio, il comune di Roma ed altri enti pubblici interessati, nonche' gli istituti di credito di interesse nazionale, previo assenso del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, potranno partecipare alla societa' stessa in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale.
((La societa' concessionaria provvedera' a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornira' gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci))
La gestione del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo precedente e' concessa ad una societa' con capitale sottoscritto, direttamente o indirettamente, dall'IRI.
Iniziata la gestione da parte della societa' concessionaria, la regione Lazio, il comune di Roma ed altri enti pubblici interessati, nonche' gli istituti di credito di interesse nazionale, previo assenso del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, potranno partecipare alla societa' stessa in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale.
((La societa' concessionaria provvedera' a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornira' gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci))