Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 257/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Maurizio Vilona Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione notificato il 1.3.2024
da nato a [...] al Serio (BG) il 24/7/1954 Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
, nato a [...] il [...] Parte_3
, nato a [...] al Serio (BG) l'1/10/1957 Parte_4
, nata a [...], il [...] Parte_5
, nato a [...], il [...] Parte_6 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fulvio De Lucia e Maria Raffaella Rodeschini entrambi del foro di Bergamo, domiciliati presso lo studio di quest'ultima appellanti nei confronti di
, nata a [...] al Serio (BG) il 29.9.1955, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Domenica Monica Pellegrino del foro di Bergamo, presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 2400/2021 pubblicata il 22.12.2021 e contro la sentenza definitiva n. 213/2024 pubblicata 30.1.2024 e notificata il 31.1.2024, entrambe emesse dal
Tribunale di Bergamo nel proc. 11432/2018 RG in punto: impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Appellanti: - nel merito, in via principale:
1. in riforma del capi primo e terzo della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2400/2021 del
22/12/2021, dichiararsi che la scrittura a mano di del 29/9/2013 ha natura ed efficacia Persona_1 di testamento olografo e, per l'effetto, dichiararsi che l'eredità della stessa si è devoluta, in base a detta
1
scrittura prevalente sul precedente testamento pubblico del 9/6/2007 ratione temporis, a favore dei sei beneficiari in parti uguali e soltanto a loro favore (salva l'applicazione delle norme sulla successione necessaria);
2. in riforma del capo secondo della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 213/2024 del 30/1/2024, determinarsi la massa attiva da dividersi oggetto della successione di in Euro Persona_1
473.553,70; determinarsi la quota (quota disponibile + quota di legittima) della medesima, spettante a ciascuno degli appellanti in forza del testamento olografo del 29/9/2013, in Euro 71.408,89; dichiararsi in ogni caso non dovuta dagli appellanti medesimi la somma di Euro 196.311,42, liquidata dal Tribunale
a favore di in forza del testamento pubblico del 9/6/2007, prevalendo su di esso il predetto CP_1 testamento olografo del 29/9/2013;
3. in riforma del capo quarto della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 213/2024 del 30/1/2024, dichiararsi non dovuta dagli appellanti la somma di Euro 5.391,42, liquidata dal Tribunale a favore di
a titolo di indennità per il mancato godimento del complesso immobiliare di pertinenza CP_1 dell'eredità di nel periodo dal 9/10/2017 alla data di detta sentenza;
Persona_2
- in ogni caso, condannarsi l'appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, compreso il rimborso forfettario delle spese generali, e dei relativi accessori;
- in via subordinata, per il caso di rigetto dei precedenti motivi d'appello:
1. in riforma del capo secondo della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 213/2024 del 30/1/2024, dichiararsi la natura parziaria dell'obbligazione di pagamento della somma di Euro 196.311,42 e, per l'effetto, respingersi la domanda di condanna in solido degli appellanti a pagare all'appellata l'intera detta somma, invece che la quota di stretta pertinenza di ciascuno;
2. in riforma del capo nono della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 213/2024 del 30/1/2024 ed in considerazione della soccombenza reciproca delle parti o quantomeno della soccombenza soltanto parziale dei convenuti in primo grado e dell'accoglimento in questa sede del quarto motivo d'appello, compensarsi almeno parzialmente le spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal Tribunale;
- in ogni caso, condannarsi l'appellata a restituire, per la parte che sarà stata riconosciuta come non dovuta, la somma totale di Euro 234.374,69, corrispostale in esecuzione della sentenza n. 213/2024 del
30/1/2024 del Tribunale di Bergamo;
e di essa Euro 38.583,86 ciascuno a Pt_2 Pt_3 Pt_4
ed ed Euro 41.455,39 a con gli interessi legali dalle date di ogni Pt_5 Parte_6 Parte_7 singolo pagamento al saldo.
Appellata: , non accettando il contraddittorio relativo ad eventuali domande nuove, CP_1 precisa le proprie conclusioni come segue: in via principale e di merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n.2400/2021 del 22/12/2021 del Tribunale di Bergamo e la sentenza n.213/2024 del 30/01/2024 del Tribunale di Bergamo e per l'effetto confermare le sentenze n.2400/2021 e n.213/2024 in ogni loro parte.
In via istruttoria: Solo qualora fosse ritenuto necessario e senza inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle prove per testi così come formulate nelle memorie istruttorie nel giudizio di primo grado.
In ogni caso: spese del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 n. 257/2024 RG
Con atto di citazione notificato il 27.12.2018 conveniva in giudizio i fratelli CP_1 Parte_7
e , tutti in qualità di eredi del padre deceduto Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Persona_2 in data 16.5.1990 senza lasciare testamento, e della madre deceduta l'1.8.2017, Persona_1 chiedendo:
. dichiarare efficace e valido il testamento pubblico del 9.6.2007 della madre Persona_3 riconoscendo in capo all'attrice la quota di legittima e quella disponibile dei beni materni con condanna dei convenuti a conferire nell'asse ereditario materno la somma di 476.000 euro, oltre interessi e rivalutazione.
. dichiarare che l'atto redatto dalla madre il 29.9.20132 non costituisce un testamento olografo;
in subordine nel caso in cui tale scrittura fosse stata riconosciuta come testamento olografo, annullarlo perché redatto da persona incapace di intendere e volere o da mano guidata e dichiarare quindi l'indegnità
a succedere di tutti i convenuti.
. qualora la scrittura 29.9.2013 fosse stata ritenuta atto di donazione, dichiararne la nullità perché priva della forma ad substantiam e quindi condannare i convenuti a restituire all'asse ereditario i 476.000 euro.
. disporre la divisione fra tutti gli eredi in base al testamento pubblico del 9.6.2007, con condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento di tutte le somme all'attrice spettanti quale quota ereditaria lesa, pari alla somma di euro 204.000, o quella maggiore o minore, oltre rimborso delle spese notarili di
857,14 euro (fattura notaio di 1.000 euro); Per_4
. in via subordinata, nel caso di riconoscimento della validità della scrittura del 29.9.2013, disporre la reintegrazione della quota ereditaria dell'attrice lesa a mezzo di riduzione della disposizione testamentaria o della donazione di € 476.000 ai coeredi , e Pt_4 Pt_7 Pt_2 Pt_6 Pt_3
e disporre la divisione;
Parte_5
. condannare i convenuti in solido fra loro alla consegna delle chiavi della casa materna e al pagamento all'attrice, a titolo di risarcimento danni per il mancato godimento, di euro 215.00 al mese (pari a 1/7 del valore di un'indennità di occupazione) per avere i convenuti goduto in via esclusiva dell'immobile senza permettere alla sorella il pari godimento dall'agosto 2017 alla consegna delle chiavi, oltre al rimborso della somma di euro 284,17 quale quota di spettanza dei fratelli per la tassa di bonifica dall'attrice pagata. L'attrice esponeva di avere sempre avuto un rapporto privilegiato con la madre, rapporto che aveva indotto la madre, con testamento pubblico del 2007, ad attribuire a lei la quota disponibile;
all'incirca dal
2012- 2013 i fratelli, gelosi della relazione tra l'attrice e la madre, avevano iniziato a tenerla lontana dalla madre, tanto che il 17.1.2007 la aveva redatto una lettera indirizzata ai figli nella quale aveva _1 dichiarato “di non avere mai donato né soldi né beni materiali alla IA ”; nonostante questo CP_1 il comportamento ostile dei fratelli era continuato e, proprio mentre 1a mamma presentava già i primi sintomi dell'Alzheimer, i convenuti avevano continuato ad ostacolare la frequentazione madre-IA, n. 257/2024 RG
l'avevano esclusa dalle riunioni familiari e il 29.9.2013 non le era stato permesso di partecipare ai festeggiamenti per il compleanno della mamma a casa della stessa;
da ultimo nel 2013 i fratelli avevano messo un lucchetto con catena al cancello d'ingresso della casa materna così da impedirle di arrivare alla porta della casa, qualora fosse stata in possesso delle chiavi del cancellino;
l'attrice aveva anche sporto una querela nei confronti sorella e il GIP, a seguito dell'opposizione proposta da alla Pt_5 CP_1 richiesta di archiviazione, aveva rilevato che non era ipotizzabile una specifica fattispecie penale, ma che era nondimeno evidente che i fratelli avevano steso un “cordone sanitario” intorno alla madre ai CP_1 danni della sorella . CP_1
In data 20.3.2019 si costituivano in giudizio e Parte_7 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
i quali così concludevano:
. l'eredità materna andava devoluta sulla base dell'atto 29.9.2013, da considerarsi un testamento olografo.
. alla massa ereditaria andavano conferiti i beni donati a dalla madre (30.000.000 di lire CP_1 mediante due assegni bancari datati 28.11.1995 e le somme servite per l'acquisto nel 1992 di un immobile arredato a TA, che era stato intestato a e al marito di ). CP_1 CP_1
. nessuno aveva mai impedito all'attrice di utilizzare, al pari dei fratelli, la casa della madre, facente parte dell'eredità paterna, perché tale casa era rimasta vuota fino al maggio 2018 quando separatosi Pt_7 dalla moglie, si era trasferito in una parte di casa col consenso dei fratelli e la tolleranza dell'attrice.
. chiedevano la divisione del compendio materno e paterno (costituito il secondo da un solo bene immobile).
. l'attrice doveva poi ai fratelli 1.714,28 euro (1/7 dei 12.000 euro spesi dai fratelli per il salario e il TFR della badante della mamma), 642,85 euro (1/7 delle spese funerarie) ed euro 73,33 (1/7 delle spese per i fiori della cerimonia funebre).
Osservavano che l'attrice aveva forzato la volontà della madre (come si ricavava dalla lettera del
17.1.2007) e che aveva interrotto i rapporti con madre e fratelli dopo che questi ultimi, nel 2007, le avevano chiesto chiarimenti avendo la madre riferito loro che le aveva sottratto diversi oggetti CP_1
e le chiedeva spesso denaro.
Rigettate le domande di ammissione di tutti i capitoli di prova orale dedotti dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU grafologica sull'atto del 29.9.2013 che concludeva nel senso che lo scritto era riconducibile in ogni sua parte alla mano di . Persona_1
Quindi il Tribunale di Bergamo, con sentenza non definitiva n. 2400/2021 pubblicata il 22.12.2021, così statuiva:
1. dichiara aperta la successione testamentaria di , nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta a Casazza il 1.8.2017, in favore di , e CP_1 Pt_3 Pt_7 Pt_2 Pt_4 Pt_5
sulla base del testamento pubblico del 9.6.2007; Parte_6
2. dichiara aperta la successione ab intestato di , nato a [...] al Serio il 28.2.1927 e ivi Persona_2 deceduto in data 16.5.1990, in favore di , e CP_1 Pt_3 Pt_7 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Pt_6
[...]
3. dichiara l'inefficacia, ai fini della delazione, della scrittura privata a firma della de cuius del
29.9.2013;
4 n. 257/2024 RG
4. rigetta la domanda di accertamento negativo e/o autenticità della scrittura del 29.9.2013;
5. rigetta la domanda di dichiarazione di nullità e annullabilità del documento qualificato come testamento olografo del 29.9.2013;
6. rigetta la domanda di dichiarazione di indegnità a succedere dei convenuti;
7. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per provvedere in ordine alle ulteriori domande
e procedersi all'operazione di riunione fittizia ex art. 556 c.c. per la determinazione delle quote di riserva
e, per differenza, della quota disponibile in relazione alla successione della sig.ra e per la _1 formazione di un progetto divisionale in relazione ad entrambe le masse, sul quale raggiungere, possibilmente, accordo bonario.”
Osservava:
. la scrittura del 19.9.2013 non aveva natura di testamento: perché si abbia testamento è infatti necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte (Cass. n. 150/2014) non essendo sufficiente il riscontro dei requisiti di forma ma occorrendo altresì l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso (cfr. Cass. n. 8490/2012). Nel caso in esame dalla lettura dell'atto emergeva il contrasto tra l'inciso “sin da subito” e l'art. 587 CC il quale prevede che il de cuius dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere e dunque l'atto contiene un inciso che depone nel senso di una volontà di trasferimento immediato dei risparmi materni ai figli indicati (e non “mortis causa”). E' vero che il giudice comunque può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale quando “si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius” (Cass. 28.11.1986 n. 7025) ma nel caso in esame però non emergono elementi che rendevano evidente un utilizzo della locuzione “sin da subito” in senso diverso rispetto a quello letterale e la semplice indicazione delle quote (“in parti uguali”) tra i figli (ad esclusione della IA ), sebbene molto frequente negli atti “mortis causa”, non è CP_1 comunque modalità di disposizione del patrimonio incompatibile con un trasferimento “inter vivos”.
Inoltre la sebbene di livello culturale modesto, come affermato dalle parti, aveva comunque avuto _1 modo di apprendere in prima persona le modalità con cui andava compilato un valido ed efficace atto di ultima volontà, avendo la stessa già redatto un testamento pubblico nel 2007 nel quale aveva utilizzato, sebbene con l'aiuto di un notaio, espressioni più precise come “quota legittima” e “quota disponibile”, ma anche espressioni più comuni come “istituisco erede” e “queste sono le mie ultime volontà”, non reiterate nel documento del 29.9.2013. Dalla documentazione relativa al procedimento di amministrazione di sostegno della aperto nel 2015 era emerso inoltre che tra il mese di novembre _1
2012 e il mese di settembre 2013 sul conto corrente della erano stati effettuati otto prelievi (tramite _1 assegni) dai figli e per un totale di 476.000 euro, dunque la sig.ra Pt_7 Pt_5 Pt_3 _1 nell'anno 2013 aveva già iniziato a disporre dei suoi risparmi con atti immediatamente efficaci nei confronti dei figli e di conseguenza il documento con cui la aveva disposto dei suoi risparmi nello _1 stesso periodo in cui erano stati emessi gli otto assegni era verosimilmente espressivo di una volontà dell'autore diretta a disporre attualmente di tutti i propri beni, come peraltro aveva già iniziato a fare con
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la gran parte delle proprie sostanze. Né i convenuti avevano allegato ulteriori circostanze, ad esempio il comportamento della madre prima della morte, volte a sostenere il carattere testamentario dello scritto.
. l'eredità della sig.ra andava quindi devoluta sulla base del testamento pubblico del 2007 il quale _1 prevedeva che la quota disponibile andasse in favore di . Pertanto andava determinato il valore CP_1 del beni che appartenevano alla al momento della morte e delle donazioni (dirette o indirette), _1 tenendo conto dei debiti ereditari (quindi relictum - debiti + donatum) e la quota di 2/3 del patrimonio sarebbe stata devoluta in parti uguali tra i sette figli, mentre la quota di 1/3 (la quota disponibile) spettava per intero a . CP_1
. alla statuizione di inefficacia del documento ai fini della delazione seguiva il rigetto delle ulteriori domande spiegate dall'attrice (dichiarazione di nullità e annullabilità del documento del 29.9.2013, dichiarazione di indegnità dei convenuti).
. con riguardo all'eredità paterna, andava dichiarata l'apertura della successione legittima di , Persona_2 deceduto senza lasciare testamento: attesa la rinuncia alla suddetta eredità da parte della moglie e la morte di quest'ultima, la delazione operava in favore dei figli , CP_1 Pt_3 Pt_7 Pt_2 Pt_4
e nella misura di 1/7 ciascuno. Pt_5 Parte_6
. in ordine alle ulteriori domande - scioglimento della comunione ereditaria e conseguente divisione del compendio ereditario, previa collazione e determinazione della massa ereditaria - la causa andava rimessa in istruttoria.
Rimessa la causa in istruttoria, veniva disposta CTU estimativa che, tenendo distinte le due masse ereditarie, accertasse il valore dell'immobile caduto nella successione paterna nonché l'ammontare del canone di locazione dell'unità abitativa occupata in via esclusiva dai convenuti e predisponesse due progetti divisionali.
In data 15.6.2022 veniva depositata perizia di stima dell'immobile nella quale il CTU determinava il valore locativo dei locali utilizzati da e degli altri spazi. Pt_7
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza definitiva n. 213 pubblicata il 30.1.2024, così statuiva:
1. dichiara la nullità delle donazioni avvenute in favore dei convenuti per la complessiva somma di €
476.000, corrispondenti ai risparmi della de cuius;
2. condanna i sigg.ri , e in solido tra loro, al Parte_3 Pt_4 Pt_2 Pt_6 Pt_5 Pt_8 versamento in favore della sig.ra della complessiva somma di € 196.311,42 (quota CP_1 disponibile + quota legittima alla stessa spettante alla luce delle disposizioni testamentarie materne), con interessi dall'apertura della successione al saldo;
3. dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della divisione ereditaria del complesso immobiliare sito in Cologno Al Serio (BG), via Monsignor Drago;
4. condanna i sigg.ri , e in solido tra loro, al Parte_3 Pt_4 Pt_2 Pt_6 Pt_5 Pt_8 versamento in favore della sig.ra della complessiva somma di € 5.391,42, a titolo di CP_1 mancato godimento del complesso immobiliare sito in Cologno al Serio;
5. condanna al pagamento in favore di della somma di € 2.871,42 a titolo Parte_7 CP_1 di mancato godimento dell'appartamento dallo stesso abitato;
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6. condanna i convenuti al pagamento a favore di della somma di € 451,88 quale quota di CP_1 spettanza dei fratelli per la tassa di bonifica pagata dalla sorella sino al 2022;
7 rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
8. pone definitivamente a carico delle parti in solido le somme così come liquidate in favore dei CTU con ordinanza del 21.7.2021 e del 18.1.2024;
9. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1
€ 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso così liquidato, IVA e C.P.A. come per legge.”
Osservava:
. l'attrice aveva sostenuto in atto di citazione che e avevano prelevato, Pt_7 Pt_5 Pt_3 suddividendoli poi tra i sei fratelli, dal conto corrente della madre la somma complessiva di 476.000 euro. Tale circostanza non era stata specificamente e tempestivamente contestata dai convenuti nella comparsa di costituzione ove non vi era alcun cenno in merito alla predetta somma;
solo nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 CPC pag. 2 i convenuti avevano dichiarato che “non è dimostrato che vi siano state le pretese elargizioni di denaro dalla madre ai figli, dato che gli assegni depositati dall'attrice sub doc. 5 e citati nell'istanza dell'amministratore di sostegno depositata dalla stessa sub doc. 23 (i quali erano tutti a favore della de cuius e di alcuni dei convenuti) non furono incassati da questi ultimi”: detta contestazione era dunque tardiva. Né corrispondeva al vero che l'attrice aveva specificato solo con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 CPC che l'obbligo di restituzione all'eredità materna riguardava la somma portata dagli otto assegni circolari e che questi ultimi costituivano l'oggetto del presunto atto di donazione del 29.9.2013, prospettando una causa petendi del tutto nuova: aveva infatti CP_1 già allegato la già avvenuta suddivisione dei risparmi materni tra i fratelli (producendo copia degli otto assegni circolari e la documentazione relativa alla procedura di amministrazione di sostegno) e chiedendo la restituzione della somma di € 476.000 euro con dichiarazione di nullità della donazione di tali somme e reintegrazione nell'asse. Ad ogni modo dall'esame della documentazione prodotta con l'atto di citazione (anche questa non tempestivamente contestata) era emerso che l'amministratrice di sostegno della dott.ssa nominata con decreto del Tribunale di Bergamo del 6.11.2015, dopo _1 Persona_7 aver esaminato il conto corrente n. 3653 della sig.ra aveva rilevato dei prelievi per € 476.000 a _1 seguito di disinvestimento titoli alla scadenza - 8 assegni circolari in favore di , Persona_1 Pt_7
e di € 33.000 (18.1.2013); € 7.000 (5.3.2013), € 6.000 (4.9.2013);
[...] Parte_5 Parte_3
€ 55.000 (16.11.2012); € 75.000 (7.12.2012) € 100.000 (5.3.2013); € 100.000 (5.3.2013) ed € 100.000 (4.9.2013) e nell'ambito della procedura di tutela dietro richiesta di chiarimenti da parte Parte_3 della dott.ssa aveva riferito che non esistevano altri conti e/o depositi titoli intestati alla madre Per_7
e che le somme erano state assegnate ai figli i quali, in caso di necessità, le avrebbero messe a disposizione in favore della madre, tant'è che, dopo il ricovero della in una RSA, avvenuto in data _1
26.6.2017, l'amministratrice di sostegno aveva chiesto ai convenuti la restituzione delle somme prelevate con gli assegni e , e avevano provveduto a contribuire Pt_3 Pt_4 Pt_2 Pt_6 Pt_5 Pt_8 al mantenimento delle spese per il mantenimento della madre versando € 2.000 cadauno, pari a complessivi € 12.000. Andava dunque ritenuta provata la suddivisione tra i convenuti dei risparmi della madre per € 476.000 e doveva essere dichiarata senz'altro la nullità (rilevabile anche d'ufficio) delle donazioni complessivamente considerate per ciascuno dei convenuti per difetto di forma, atteso che le elargizioni non potevano essere considerate di modico valore sia in ragione del breve lasso di tempo
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intercorso tra i vari prelievi (meno di un anno) sia del valore delle stesse, pari sostanzialmente a tutti i propri risparmi: non rientrando nel computo del donatum le donazioni nulle, il relictum era pari a €
476.000 euro.
. relativamente al donatum, i convenuti avevano allegato che aveva ricevuto in vita dalla madre CP_1
a titolo di donazione sia cospicue somme di denaro impiegate per l'acquisto di un immobile a TA (un appartamento con autorimessa acquistati dall'attrice in comunione con il marito) sia la somma di
30.000.000 di lire a mezzo di due assegni bancari di pari importo in data 28.11.1995, circostanze contestate da parte attrice all'udienza del 9.4.2019: quanto alla somma per l'acquisto dell'immobile a
TA, elemento atto a provare tale donazione era costituito dal documento del 29.9.2013 il cui contenuto però contrastava con quello della lettera del 17.1.2007 in cui la dichiarava che “nulla ho _1 mai donato, né soldi né cose materiali di valore, a mia IA . Quanto sopra per togliere ogni CP_1 dubbio agli altri miei figli che mi assillano con sospetti infondati circa il particolare legame affettivo che lega mia IA a me”. Peraltro l'attrice aveva prodotto le fatture relative all'acquisto CP_1 dell'immobile, tutte intestate al marito . Relativamente, invece, alla donazione di Lire Controparte_2
30.000.000, parte convenuta aveva prodotto i tagliandi di due assegni circolari di Lire 15.000.000 cadauno in favore di del 28.11.1995; aveva eccepito anzitutto che non era stato provato CP_1 CP_1 che le somme provenissero dal conto della madre e che le matrici erano state appoggiate e pinzate sopra la comunicazione della negoziazione titoli indirizzata alla Aveva comunque rilevato che il marito _1 nel 1995 era un artigiano edile di professione e aveva realizzato in favore della suocera l'appartamento in cui questa aveva vissuto negli anni precedenti al decesso (circostanza non contestata) e aveva prodotto numerose fatture relative a tali lavori. Pertanto, anche laddove avesse ricevuto dette somme da CP_1 parte della madre, non vi era prova dello spirito di liberalità dell'elargizione atteso che la produzione delle numerose fatture emesse tra il 1995 e il 1996 per l'esecuzione dei lavori dimostrava l'esistenza di una funzione economico sociale diversa, come quella di scambio cosa/servizio con prezzo.
. l'asse ereditario era dunque quantificabile in complessivi € 458.060 [relictum (€ 476.000) – debiti (17.9403) + donatum (€ 0)] con conseguente quota disponibile pari a € 152.686,66 e quota spettante a ciascuno dei figli pari a € 43.624,76 (1/7 cadauno). Ne conseguiva che, sulla base di quanto disposto dalla con testamento pubblico del 2007, spettava all'attrice la complessiva somma di € 196.311,42. _1
. con riferimento invece alla successione di , la l'8.11.1990 aveva rinunciato all'eredità Persona_2 _1 del marito, pertanto il complesso immobiliare posto a Cologno Al Serio via Monsignor Drago risultava di proprietà di tutti i figli per la quota di 1/7 ciascuno. Dalla CTU disposta era emerso che l'immobile era affetto da difformità edilizie non regolarizzabili mediante predisposizione di una specifica pratica edilizia ma solo con la rimessione in pristino dei luoghi. Pertanto, secondo quanto affermato dalla
Cassazione del 7.3.2019 n. 6684, la domanda di divisione di tale immobile era improcedibile.
. circa la domanda avanzata da parte attrice di condanna dei fratelli al pagamento a titolo di risarcimento danni per il mancato godimento dell'intero compendio per avere i fratelli goduto dell'immobile in via esclusiva non permettendole il pari godimento dall'agosto 2017 sino alla consegna delle chiavi, ai sensi dell'art. 1102 CC il possesso esclusivo del bene in comunione da parte di uno solo o di alcuni dei comproprietari non è illegittimo di per sé, in quanto tale occupazione si presume legittima perché trova n. 257/2024 RG
titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune (v. Cass. 468/2019; 7881/2011)
e si colora di illegittimità ove, ai sensi del I comma dell'art. 1102 CC, i possessori impediscono agli altri titolari di fare uso del bene o mutino la destinazione di questo e in tal caso il comproprietario cui viene impedito l'uso del bene può agire in via risarcitoria per il mancato godimento del bene corrispondente indennità (Cass. 30.3.2012 n. 5156). Infatti l'occupante è "tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non sia stato loro concesso" (Cass.
9.2.2015 n. 2423). Nel caso in esame era documentato e incontestato che parte attrice, dopo il decesso della madre, aveva formalmente richiesto ai fratelli la consegna delle chiavi di casa e del lucchetto del cancello di ingresso lamentando l'impossibilità di accedervi – v. lettera di diffida del 9.10.2017 - e che dal mese di maggio 2018 il fratello dopo la separazione dalla moglie, aveva occupato Pt_7
l'appartamento sito all'interno del complesso immobiliare. Non era invece risultato provato che CP_1 avesse potuto godere del bene al pari degli altri ed era ragionevole ritenere, secondo il principio del più probabile che non, che non disponesse delle chiavi (sin dagli ultimi anni di vita della madre) CP_1 sulla base della documentazione allegata da quest'ultima (in particolare nel verbale di udienza del
26.3.2015 si dava atto che aveva dichiarato che la madre stessa quando stava bene aveva messo Pt_3 un lucchetto in più al cancello esterno e aveva dato le chiavi ad alcuni figli e non a mentre CP_1 Pt_6 aveva dichiarato di non avere le chiavi, ma di non avere difficoltà ad entrare). In data 22.12.2014 la badante della alla domanda “chi ha le chiavi?” ha risposto “io e tutti i fratelli tranne lei” e poi _1 alla domanda “perché non ha le chiavi?” aveva risposto che “per quanto a mia CP_1 conoscenza perché la stessa non si preoccupava di sua mare da circa 20 anni” (verbale sommarie informazioni), mentre il sig. alla domanda “chi ha le chiavi dell'appartamento della Parte_2 sig.ra ” ha risposto “Tutti i fratelli meno che , in quanto la mamma non ha voluto perché _1 CP_1 da 6/7 anni non si fa vedere” (verbale sommarie informazioni). Era verosimile quindi che l'attrice, la quale, come attestato dal CTU, aveva ricevuto le sole chiavi del cortile nel mese di giugno 2022 (o meglio
31.5.2022), non avesse potuto accedere al complesso fino a tale data. Quanto alla quantificazione del danno effettuata dal CTU, tenuto conto dello stato di degrado dell'immobile e della quasi esclusiva possibilità di utilizzo dello stesso come deposito e/o posto auto, il valore di godimento dei locali non occupati da era pari a € 510 al mese (= 255 mq x Euro 2/mese), mentre il valore locativo Pt_7 dell'immobile occupato da quest'ultimo a partire dal maggio 2018 era pari € 300 mensili. Non avendo l'attrice potuto godere dell'immobile per il periodo complessivo di mesi 74 (dalla data della formale diffida alla data della sentenza), i convenuti andavano condannati al rimborso della somma di € 5.391,42 (pari a 1/7 di € 37.740 (510 x74), mentre il fratello al pagamento della somma di € 2.871,42 (pari Pt_7
a 1/7 di € 21.100 dal maggio 2018 alla data della sentenza).
. era risultato il pagamento del contributo consortile al Consorzio di bonifica della Media Pianura
Bergamasca eseguito da per un totale di euro 376 per contributo + euro 4,03 per commissioni, CP_1 oltre ad € 143 per contributo + euro 4,30 per commissioni: andava disposta quindi la condanna dei convenuti a rifondere alla sorella la somma di € 451,88 (pari a 6/7 della quota versata).
. le spese di lite andavano poste a carico dei convenuti soccombenti e si liquidavano tenuto conto del valore di causa (indeterminabile – complessità media).
. le spese di CTU grafologica e estimativa andavano poste definitivamente a carico delle parti, in solido, in ragione della necessarietà delle stesse ai fini della decisione e all'esito del giudizio (accertamento del
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carattere autografo della scrittura del 2013 e improcedibilità della domanda di scioglimento della divisione).
Avverso la sentenza non definitiva – per la quale i convenuti il 15.3.2022 formulato espressa riserva di appello – e avverso quella definitiva notificata il 31.1.2024 Parte_7 Pt_2 Pt_3 Pt_4
e proponevano appello con atto di citazione notificato in data 1.3.2024 concludendo come Pt_5 Pt_6 in epigrafe.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, con spese di primo grado e del CP_1 giudizio d'appello integralmente rifuse.
All'udienza dell'11.9.2024 il Cons. Istr. invitava la difesa di parte appellata a depositare tutta la documentazione depositata in primo grado che non risultava visibile nel fascicolo telematico.
All'udienza cartolare del 21.10.2024 il Cons. istr. fissava per la rimessione in decisione l'udienza cartolare del 12.3.2025 concedendo alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 352 CPC.
All'udienza del 12.3.2025 il Cons. istr., verificato che le parti avevano depositato nei termini le note di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche, rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza parziale n. 2400/2021 e della sentenza definitiva n.
213/2024 del Tribunale di Bergamo evidenziando:
1) il Tribunale ha dichiarato aperta la successione testamentaria della sulla base del testamento _1 pubblico del 9.6.2007 e dichiarato l'inefficacia, ai fini della delazione, della scrittura del 29.9.2013 con motivazione insufficiente e incongrua: la decisione si è infatti basata unicamente sulla locuzione “sin da subito” riportata nello scritto avendo il Tribunale ritenuto che tale espressione deponga nel senso di una volontà di trasferimento immediato dei risparmi della madre ai figli indicati. In realtà dal tenore dello scritto si ricava la volontà della di disporre dei suoi risparmi “post mortem” (destinandoli ai sei _1 figli in parti uguali, con esclusione di , perché già favorita in vita) e non di donarli mentre era CP_1 ancora in vita. Ciò è desumibile dall'incipit “Io sottoscritta nata a [...] il 29- Persona_1
9-1925…” che dimostra una solennità non propria degli atti tra vivi, dall'espressione “dispongo” che suggerisce la volontà della di disporre per il periodo successivo alla sua morte e dalle parole Pt_9
“dispongo che i miei risparmi vengano divisi…” che manifesta ancora una volta la volontà della testatrice di decidere la ripartizione dei suoi beni, volontà che non viene rimessa all'apprezzamento degli eredi ovvero alla loro accettazione. Anche la dichiarazione di non disporre nulla in favore di in quanto CP_1 favorita in vita è tipica affermazione degli atti di ultima volontà. La locuzione “da subito” era riferita quindi a una volontà definitiva della de cuius con riguardo al momento della redazione della scrittura e la circostanza che la avesse dimestichezza con le formule e con le espressioni testamentarie per _1 avere già “redatto” un testamento pubblico nel 2007 non rilevava in quanto il testamento pubblico era stato stilato da un notaio. Né poteva desumersi che i figli avrebbero dovuto, nella volontà della _1 ricevere di lì a poco (“da subito”) l'intero patrimonio in quanto gli otto assegni erano stati emessi tutti
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dal 16.11.2012 al 4.9.2013, quindi prima della redazione dell'atto del 29.9.2013. La scrittura del 2013 ha tutti i requisiti di un testamento olografo prevalente rispetto a quello precedente del 2007 sicché i 476.000 euro vanno devoluti in sede ereditaria ai sei figli in parti uguali e solo a loro.
2) erroneamente il Tribunale non ha ritenuto di far confluire nella massa ereditaria materna in collazione le donazioni ricevute da dalla madre in vita: quanto all'acquisto dell'immobile di TA pagato CP_1
75.000.000 di lire (circa 38.734 euro), la con la scrittura del 2013 aveva espressamente indicato di _1 avere già donato in vita alla IA le somme per l'acquisto di tale appartamento e tale
CP_1 dichiarazione costituiva una confessione stragiudiziale avente un'efficacia probatoria liberamente apprezzabile dal giudice. Anche l'elargizione a di 30.000.000 di lire era stata dimostrata atteso
CP_1 che i convenuti in primo grado avevano depositato le matrici di due assegni circolari da 15.000.000 di lire ciascuno sulle quali compariva come beneficiaria . Invece il Tribunale, in contraddizione col
CP_1 ragionamento secondo cui i pagamenti delle somme portate dagli assegni non erano dimostrati, aveva ritenuto che tali assegni fossero stati intestati a a titolo di pagamento delle fatture emesse dal
CP_1 marito di stessa a titolo di corrispettivo per i lavori edili da lui eseguiti nell'appartamento della
CP_1 suocera;
il Tribunale non aveva però considerato che i pagamenti dei lavori effettuati nell'esercizio di un'impresa non avrebbero potuto mai essere fatti al moglie dell'“artigiano edile”, soggetto a normativa fiscale.
3) erroneamente il Tribunale ha condannato i convenuti al versamento dell'indennità per il mancato godimento del complesso immobiliare di pertinenza dell'eredità di dalla data della diffida Persona_2 del 9.10.2017 alla data di pubblicazione della sentenza definitiva: come ritenuto dal CTU, date le condizioni di degrado dell'immobile, gli appellanti non avevano avuto, dopo la morte della madre, la possibilità materiale e giuridica di abitarlo o di locarne a terzi singole porzioni e pertanto non CP_1 avuto subito una sorte peggiore di quella degli altri comproprietari e certamente non aveva subito alcun danno essendo del tutto irrealistico che l'immobile, in stato di degrado, potesse essere usato come deposito e parcheggio per auto. Peraltro non era stato neanche dimostrato che gli appellati avessero impedito alla sorella di accedere all'immobile negandole le chiavi del lucchetto del cancello.
4) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei suesposti motivi di appello, gli appellanti lamentano che erroneamente il Tribunale ha condannato i convenuti a versare a euro 196.311,42 CP_1 in solido tra loro: la domanda attorea di restituzione alla massa o di collazione di 476.000 euro era stata avanzata da parte attrice in atto di citazione e nel foglio di pc del 14.9.2021 con molteplici formulazioni
(“condannare i convenuti…”, “si chiede la restituzione della somma di 476.000 euro”, “condannando i convenuti, tutti in solido tra loro”) ma l'obbligazione restitutoria è un'obbligazione non solidale ma parziaria ex art. 1314 CC e all'istituto della collazione è estraneo al concetto di solidarietà passiva. Pertanto, anche ove trovasse conferma l'obbligo di restituzione a della somma di 196.311,42 CP_1 euro, ciascuno degli appellanti andrebbe condannato a versare solo la sua quota del debito (1/6 del totale pari a 32.718,57 euro).
5) erroneamente il Tribunale ha posto le spese di lite interamente a carico dei convenuti nonostante fosse soccombente in ordine alla domanda di accertamento negativo della provenienza e/o CP_1 dell'autenticità della scrittura del 2013, a quella di dichiarazione di nullità e di annullabilità della stessa scrittura e a quella di dichiarazione di indegnità a succedere dei convenuti: tenuto conto della soccombenza reciproca o comunque della soccombenza soltanto parziale, avrebbe dovuto essere disposta la compensazione, quantomeno parziale.
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Di contro, parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello condividendo la decisione del Tribunale circa la non riconducibilità dello scritto del 19.9.2013 a una disposizione testamentaria, circa la qualificazione di donazione diretta affetta da nullità delle elargizioni di 476.000 euro effettuate dalla in favore dei _1 convenuti, circa il fatto che non vi era prova che avesse ricevuto donazioni dalla madre e che CP_1 invece era provato che dopo la morte della mamma aveva rivendicato il diritto di godimento CP_1 dell'immobile avendone la comproprietà con i fratelli chiedendo loro la consegna delle chiavi (v. raccomandata del 9.10.2017) evidenziando che non era vero che l'immobile si trovava in uno stato di degrado tale da non essere abitabile atteso che nel 2018 si era trasferito nell'appartamento Pt_7 occupato dalla madre e altri locali erano stati utilizzati dai fratelli come magazzino o deposito mentre il cortile come posto auto mentre l'appellata aveva ottenuto solo il 30.5.2022 la chiave del cancello carraio e non aveva ancora ottenuto le chiavi dei locali interni;
infine ha rilevato che per l'importo di 476.000 euro, costituente i risparmi della madre, vi è identità di fonte, identità di prestazioni e una pluralità di debitori e che comunque gli appellanti prima del deposito dell'atto di appello avevano già adempiuto
“pro quota” alla loro obbligazione in maniera spontanea versando le somme dovute a;
quindi CP_1 manca l'interesse degli appellanti ad agire sul punto. Circa il motivo di appello relativo alle spese di lite, le difese svolte dai convenuti in primo grado erano state tutte disattese e le domande attoree rigettate erano state proposte solo in via subordinata.
La Corte osserva:
1) il primo motivo di appello è infondato: circa la qualificazione dell'atto datato 29.9.2013, riconosciuto dalla CTU espletata in primo grado senz'altro riconducibile alla mano della la Corte _1 condivide la decisione adottata dal Tribunale circa la non riconducibilità di tale scritto ad un atto di disposizione “mortis causa” e condivide le argomentazioni svolte dal Tribunale per sostenere tale affermazione, argomentazioni convincenti che non sono state efficacemente contrastate da parte appellante nell'atto di impugnazione.
Va premesso che perché un atto possa essere qualificato come testamento è necessario che dallo stesso emerga la volontà dell'autore di disporre dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587
CC). La Cassazione afferma che il giudice, al fine di qualificare un atto come disposizione testamentaria,
è tenuto ad indagare l'effettiva volontà di colui che ha redatto l'atto attraverso la valutazione di insieme delle espressioni usate (Cass. 10612/2016 e Cass. 25936/2021 secondo cui “ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo altresì l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto ma un atto di disposizione del suo patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento - che ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione - involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità”). In sostanza è necessario accertare che l'estensore abbia avuto la volontà di creare un documento che si qualifica come testamento e deve risultare con certezza che con esso abbia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà. Giova citare a tale proposito, perché affronta una situazione che presenta una qualche analogia con quella oggetto del presente giudizio, la sentenza della Corte di Cassazione n. 8490/2012 con la quale è stata cassata la sentenza del giudice di
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secondo grado che aveva ritenuto di qualificare come testamento olografo un atto nel quale l'estensore aveva scritto la seguente frase: “tutti i miei beni sono esclusivamente di proprietà della mia signora”: la Corte d'Appello aveva qualificato l'atto come testamento basandosi sul fatto che la frase usata dall'estensore non poteva avere senso se non in quanto riferita al futuro e contenendo l'atto anche la frase
“in piene facoltà mentali” riferita all'estensore, frase che viene generalmente associata alla redazione di ultime volontà. Ebbene, la Cassazione ha osservato che, pur non essendo necessario che l'estensore usi formule sacramentali per manifestare l'intenzione di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla sua morte essendo sufficiente che tale volontà risulti in modo univoco dal contenuto dell'atto, ha rilevato che nella scrittura in esame mancava l'elemento fondamentale, ovvero l'espressione della volontà di disporre in ordine alla sorte futura dei beni, e ha evidenziato che scrivere “tutti i miei beni sono esclusivamente di proprietà della mia signora” non equivale a scrivere “istituisco coerede di tutti i miei beni mia moglie”; ancora ha evidenziato che, in considerazione della serietà dell'atto testamentario e delle sue conseguenze giuridiche, lo scritto deve presentare elementi che consentano di qualificarlo come atto mortis causa e di distinguerlo, ad esempio da una donazione o da un riconoscimento di debito.
Ebbene, nel caso in esame la nel 2007, volendo disporre dei suoi beni dopo la morte, aveva scelto _1 di recarsi da un notaio e aveva redatto un testamento pubblico. La scrittura del 29.9.2013 invece è stata redatta il giorno dell'ottantesimo compleanno della giorno in cui i figli odierni appellanti avevano _1 organizzato a casa della madre una festa alla quale solo , da anni in disaccordo con i fratelli, non CP_1 era presente. L'atto, come sopra evidenziato, recita testualmente: “io sottoscritta nata Persona_1
d ND il 29.09.1925 e residente a [...]al Serio, in piena liberà, dispongo che da subito tutti
i miei risparmi vengano divisi in parti uguali tra i miei figli , e Persona_8 Persona_6 in quanto ho già dato a la sua quota per pagare la machina e per comperare nel Pt_2 CP_1
1992 l'apartamento arredato a ”. La Corte osserva che, benché nell'atto si Parte_10 rinvengano alcune espressioni formali (“io sottoscritta in piena libertà…. Parte_11 dispongo”), non vi è nulla che possa fare pensare che la intendesse con quello scritto redigere un _1 altro testamento e che intendesse disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla sua morte. Nello scritto la dispone che “da subito” tutti i suoi risparmi vengano divisi in parti uguali tra i figli _1
, e e l'espressione “da subito”, come correttamente Pt_7 Pt_4 Pt_6 Pt_5 Pt_3 Pt_2 rilevato dal Tribunale, depone nel senso che la intendeva compiere un atto dispositivo dei suoi beni _1 destinato a trovare efficacia in quel momento e non per il periodo successivo alla sua morte. L'uso di espressioni solenni è peraltro compatibile anche con la redazione di un atto inter vivos al quale comunque l'estensore intenda attribuire rilevanza.
Inoltre se davvero, come sostengono gli appellanti, nel 2013 la mamma era ancora lucida (circostanza contestata da la quale invece ha rilevato come dalla relazione di dimissione in occasione del CP_1 ricovero dal 14 al 24 settembre 2014 risultava già, tra le note anamnestiche, la dicitura “recente evidenza di iniziale decadimento cognitivo” e come nelle note di degenza la risultasse “durante la degenza _1 sempre disorientata”) è lecito chiedersi, come ha fatto il giudice di primo grado, come mai la non _1 sia stata più esplicita e non abbia pensato di usare espressioni che conosceva avendo già redatto un testamento pubblico, quali “nomino erede”, “revoco il mio precedente testamento” o “queste sono le mie ultime volontà”.
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Vi è poi un altro elemento, a parere di questa Corte molto significativo, che porta a ritenere che con l'atto in questione la non intendesse esprimere volontà destinate a trovare attuazione dopo la sua morte: _1
è infatti pacificamente emerso che la disponesse solo di risparmi dei quali di fatto il 29.9.2013 si _1 era già spogliata visto che tra il novembre 2012 e il 4.9.2013 dal suo conto corrente erano stati prelevati
476.000 euro mediante otto assegni: tale circostanza è indubitabile essendo agli atti gli assegni e inoltre lo stesso aveva dichiarato all'amministratrice di sostegno della madre, nominata nel 2015 Parte_3
e che aveva rilevato che sul conto corrente al novembre 2015 vi era un saldo di soli 6.000 euro circa, che
“le somme erano state assegnate ai figli” i quali in caso di necessità le avrebbero messe a disposizione della madre. L'atto del 29.9.2013 è quindi stato redatto proprio appena dopo che gli odierni appellanti avevano incassato la gran parte dei risparmi della mamma sicché è più facile intravedere in tale scritto una sorta di “ratifica” e formalizzazione dell'attribuzione dei beni già operata dalla in favore dei _1 figli, mentre nulla rimanda ad un atto di ultima volontà legato all'evento morte.
Alla non qualificazione dell'atto 29.9.2013 come testamento deriva che la delazione è regolata dal testamento pubblico del 2007 che attribuiva la quota disponibile (1/3) a mentre i restanti 2/3 CP_1 vanno divisi in parti uguali tra i sette figli.
2) quanto alle donazioni delle quali avrebbe beneficiato da parte della madre gli appellanti CP_1 fanno riferimento nell'atto di appello a due donazioni: quella per l'acquisto di un immobile a TA effettuato nel 1992 (un appartamento con autorimessa acquistato da dal marito) e quella di CP_1
30.000.000 di lire, donazioni che in primo grado ha sin da subito negato di avere mai ricevuto. CP_1
Della prima donazione l'unico elemento di prova è ravvisabile nella scrittura del 29.9.2013 nella quale, come si è visto, si legge “io sottoscritta .. dispongo che da subito tutti i miei risparmi Persona_9 vengano divisi in parti uguali tra i miei figli , e in Pt_7 Pt_4 Pt_6 Persona_6 Pt_2 quanto ho già dato a la sua quota per pagare la macchina e per comprare nel 1992 CP_1
l'appartamento arredato a TA”; tuttavia quanto riportato in tale atto contrasta con il contenuto della precedente dichiarazione scritta redatta dalla il 17.1.2007 - epoca peraltro nella quale pacificamente _1 la era lucida mentre, come si è visto, nel settembre 2013 non è escluso che potesse essere avviato _1 il declino cognitivo al quale si è sopra fatto riferimento -, scritto che recita: “nulla ho mai donato, né soldi né cose materiali di valore, a mia IA . Quanto sopra per togliere ogni dubbio agli altri CP_1 miei figli che mi assillano con sospetti infondati circa il particolare legame affettivo che lega mia IA
a me”: quindi a proposito di tale presunta donazione vi sono due scritti contrastanti della CP_1 _1
Va poi considerato che ha prodotto in giudizio le fatture intestate al marito CP_1 CP_2
per l'importo complessivo di 75.000.000 di lire, che rappresentava il prezzo di acquisto
[...] dell'immobile di TA. Non si può quindi ritenere raggiunta la prova che abbia nel 1992 CP_1 ricevuto dalla madre il denaro per acquistare la casa che poi venne cointestata a e la marito. CP_1
Quanto all'asserita donazione di 30.000.000 di lire, per provarla gli appellanti hanno depositato le matrici di due assegni circolari del 28.11.1995 da 15.000.000 di lire ciascuno sui quali compare come beneficiaria al di là del fatto che ha contestato di avere mai ricevuto dalla madre CP_1 CP_1 tale cifra a titolo di donazione (ipotizzando solo che tali importi potessero riferirsi a pagamenti fatti dalla madre al marito il quale, artigiano edile, aveva curato l'esecuzione di lavori presso la casa della suocera e ha prodotto all'uopo numerose fatture emesse tra il 1995 e il 1996), tali matrici risultano appoggiate e pinzate sopra una comunicazione di negoziazione titoli indirizzata alla per il diverso importo di _1
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25.199.410 lire. Inoltre non vi è prova che abbia incassato il denaro portato dalle due matrici di CP_1 assegni;
a tale proposito va ricordato che la produzione della matrice di un assegno non è sufficiente a provare un pagamento essendo invece necessaria la prova dell'incasso da parte del creditore, costituendo la matrice di un assegno una mera annotazione da parte del debitore che, in assenza del titolo e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento (Cass. 14372/2018 e Cass.
15709/2021): e, nel caso in esame, nessuna prova gli appellanti hanno fornito che i due assegni siano stati consegnati e incassati da . Anche tale motivo di appello va quindi rigettato. CP_1
3) parte appellante lamenta poi la condanna al pagamento in favore di della somma di 5.391,42 CP_1 euro a titolo di indennità per il mancato godimento del complesso immobiliare di pertinenza dell'eredità di deducendo due circostanze che avrebbero dovuto portare ad escludere tale Persona_2 condanna: la prima si riferisce al fatto che l'immobile era in stato di degrado, come risultava dalla CTU del geom. e ciò aveva impedito non solo a , ma anche agli appellanti, di usare di Persona_10 CP_1 tale immobile abitandolo o locandolo a terzi;
osserva che anche l'uso come deposito o come parcheggio di autoveicoli ipotizzato dal CTU era irrealistico, tanto è vero che l'immobile era rimasto sempre vuoto;
solo nel maggio 2018 separatosi dalla moglie, si era trasferito nell'appartamento a suo tempo Pt_7 occupato dalla madre. Sul punto questa Corte osserva, conformemente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, che il CTU ha nel suo elaborato evidenziato come comunque la sig.ra , non potendo CP_1 accedere all'immobile nonostante la richiesta, si è vista privata della possibilità di godimento della sua quota immobiliare dall'agosto 2017 (morte della madre). Correttamente il Tribunale ha riconosciuto l'indennità non dal momento del decesso della ma dalla data della formale diffida con la quale _1
aveva comunicato ai fratelli di volere godere anche lei del bene comune e fino al momento
CP_1 dell'emissione della sentenza (a fine maggio 2022 aveva avuto solo le chiavi del cancello
CP_1 esterno e non aveva comunque potuto accedere dentro l'immobile): invero l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione è sottoposto dall'art. 1102 CC a due limiti, il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne anche loro uso secondo il loro diritto e a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni: quindi dal momento in cui ha ufficializzato tramite l'invio della
CP_1 raccomandata del 9.10.2017 la volontà di accedere all'immobile di cui era anche lei comproprietaria chiedendo le chiavi di casa e del lucchetto che chiudeva la catena all'ingresso, l'indennità le è dovuta. A nulla rileva la circostanza che l'immobile fosse fatiscente perché, come evidenziato dal CTU, avrebbe potuto essere utilizzato come deposito o parcheggio auto;
e comunque era diritto di Carolina entrare, verificare lo stato dei luoghi e decidere poi come potere utilizzare il bene di cui era comproprietaria. La seconda circostanza dedotta dagli appellanti si riferisce al fatto che non era dimostrato che gli appellanti avessero impedito alla sorella di usufruire del bene negandole le chiavi del lucchetto del cancello e che comunque dopo la morte della madre poteva essersi procurata le chiavi rivolgendosi a un fabbro.
CP_1
Tale deduzione di parte appellante non è assolutamente idonea a contrastare le argomentazioni svolte dal
Tribunale: risulta documentalmente che già prima della morte della madre non aveva libero CP_1 accesso alla casa materna: è agli atti una denuncia sporta da dinnanzi ai Carabinieri di Urgnano CP_1 il 12.1.2015 nella quale la stessa aveva fatto presente che la sorella si rifiutava di farle incontrare Pt_5 la madre e non le dava le chiavi per accedere alla casa dove abitava la madre. Ci sono poi verbali di sit
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rese dinnanzi ai Carabinieri di Urgnano dai quali emerge che senza dubbio non poteva entrare CP_1
a casa della madre per salutarla perché non aveva le chiavi e non le veniva aperto (v. sit. Usubelli
Alessandra, sit. , badante della che ha proprio esplicitato che tutti i fratelli avevano CP_3 _1 le chiavi di casa tranne , circostanza confermata nelle sit. del 22.12.2014 anche da CP_1 [...]
. La situazione non mutò dopo la morte della perché , tramite l'avv. Pellegrino, Pt_2 _1 CP_1 inviò a tutti i fratelli una raccomandata datata 9.10.2017 nella quale lamentava le fosse impedito entrare in casa nonostante, a seguito della morte della mamma, tale abitazione fosse in comproprietà di tutti, lamentando di non avere le chiavi e che il cancello di ingresso fosse chiuso da una grossa catena con lucchetto;
in tale raccomandata invitava appunto i fratelli a consegnarle le chiavi di casa e del lucchetto entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata. Risulta poi agli atti altra raccomandata datata
11.3.2021 indirizzata a nella quale tramite l'avv. Pellegrino, lamenta che le chiavi _11 CP_1 di casa e del lucchetto del cancello esterno ancora non le erano state consegnate e chiedeva pertanto nuovamente la consegna delle chiavi affinché fosse consentito a di godere della proprietà CP_1 comune così come ne godevano gli altri fratelli. in primo grado ha dedotto che solo il CP_1
31.5.2022 i fratelli le avevano finalmente consegnato la chiave del lucchetto che apriva il cancello esterno sicché era potuta entrare nel cortile senza però potere accedere all'interno. Né, del resto, la circostanza che i fratelli non le avessero consegnato le chiavi di casa neppure dopo la morte della madre, dedotta da nell'atto di citazione in primo grado, è stata contestata dagli odierni appellanti i quali in CP_1 comparsa di costituzione in primo grado si erano limitati genericamente ad affermare che nulla vietava a di godere della casa materna, senza però prendere posizione in punto consegna chiavi;
solo nella CP_1 memoria di replica dei convenuti alla seconda conclusionale attorea si leggeva, a pag. 7, che i convenuti avevano consegnato alla sorella le chiavi dopo la morte della madre: deve quindi ritenersi provato che solo il 31.5.2022 ebbe la possibilità di entrare nel cortile ma non all'interno della casa. CP_1
La pronuncia del Tribunale, basata su conteggi effettuati dal CTU relativi all'indennità di occupazione, non censurati nel quantum, va quindi confermata anche sotto questo profilo. Anche il terzo motivo di appello è quindi infondato.
4) altro motivo di appello, proposto in via subordinata, si riferisce alla statuizione con la quale il
Tribunale ha condannato gli appellanti a pagare a in solido tra loro euro 196.311,42: gli CP_1 appellanti censurano tale condanna solidale ritenendo non essersi in presenza di un'obbligazione solidale ex artt. 1292 e 1294 CC ed evidenziano che all'istituto della collazione è estraneo il concetto di solidarietà passiva sicché ciascuno degli appellanti avrebbe semmai dovuto essere condannato a pagare a CP_1 solo la propria quota di debito pari a un sesto del totale, ovvero solo 32.718,57 euro: la Corte osserva che ai sensi dell'art. 752 CC gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote ma qui i 196.311,42 euro non rappresentano debiti ereditari bensì la parte di eredità complessivamente spettante a sulla base del testamento pubblico della madre del 2007, comprensiva della CP_1 quota disponibile (152.686,66 euro) e della quota di 1/7 che le spetta alla pari dei sei fratelli (43.624,76 euro): al di là del fatto che risulta che tutti gli appellanti abbiano già versato alla sorella, prima del deposito dell'atto di appello e in esecuzione della sentenza del Tribunale, la loro quota, tutti i convenuti erano tenuti a restituire alla massa ereditaria materna le donazioni ricevute dalla madre, nulle per difetto
16 n. 257/2024 RG
di forma, e la condanna solidale era giustificata dal fatto che il Tribunale ha ritenuto provato (pagg. 6 e
7 sentenza definitiva) che i risparmi della madre erano stati incassati tramite assegni da Pt_7 Pt_5
e e poi erano stati divisi tra i sei fratelli, circostanza quest'ultima che non ha costituito specifico Pt_3 oggetto di appello.
5) l'ultimo motivo di appello, anch'esso infondato, si riferisce alla condanna alle spese di lite poste dal
Tribunale a carico integrale degli odierni appellanti: la Corte ritiene che correttamente siano state poste a carico integrale dei convenuti che erano risultati soccombenti su ogni allegazione (qualificazione dell'atto datato 29.9.2013, donazioni in favore di , indennità di occupazione) mentre le domande CP_1 attoree erano state accolte (devoluzione dell'eredità materna sulla base del testamento pubblico del 2007, dichiarazione della natura non testamentaria dell'atto 29.9.2013, condanna dei convenuti a conferire all'asse ereditario i 476.000 euro e a pagare l'indennità di occupazione); le domande di che sono CP_1 state dal Tribunale rigettate erano tutte proposte in via subordinata e sono risultate assorbite dall'accoglimento della domanda principale che aveva visto accertata la natura non testamentaria dell'atto 29.9.2013.
In conclusione, l'appello va rigettato e le sentenze impugnate confermate.
Anche le spese di lite del presente grado vanne poste a carico degli appellanti soccombenti e si liquidano in 12.156 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità media, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria.
Parte appellante ai sensi dell'art. 13 comma I quater DPR 115/2002 è altresì tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da , Parte_3 Parte_7 Parte_2 Parte_4 Parte_6
e avverso le sentenze del Tribunale di Bergamo n. 2400/2021 (non definitiva) e 213/2024 Parte_5
(definitiva) rese nel proc. 11432/2018 RG, così decide:
. rigetta l'appello e conferma le sentenze impugnate.
. condanna gli appellanti a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio che CP_1 si liquidano in euro 12.156, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
. dà atto che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Brescia, 14.3.2025
il Cons. rel. est. il Presidente
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Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il testamento pubblico datato 9.6.2007 così disponeva: “istituisco erede nella quota di legittima e nell'intera quota disponibile mia IA , che con amore e dedizione mi è stata vicina più degli altri miei figli, che pure amo Persona_5 e a cui sono riconoscente per l'affetto manifestatomi e che spero conserveranno amore e rispetto per me. Istituisco eredi nelle residue quote di legittima tutti gli altri miei figli: RD RO, RD RI, RD SE, RD SA, RD US,
RD I”. 2 L'atto 29.9.2013 recita: “Io sottoscritta , nata a [...] il [...] e residente a [...]al Persona_1 Serio, in piena libertà, dispongo che da subito tutti i miei risparmi vengano divisi in parti uguali tra i miei figli
[...]
e in quanto ho già dato a la sua quota per pagare la macchina e per comperare Persona_6 Pt_2 CP_1 nel 1992 l'appartamento arredato a TA”.
3 3 Corresponsione da parte dei convenuti di € 12.000 per il mantenimento della madre presso la RSA;
pagamento, sempre da parte dei convenuti, di € 4.500 per il funerale e € 440 per i fiori per il funerale della madre;
pagamento da parte dell'attrice della somma di € 1.000 per il passaggio del testamento pubblico.
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