Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 30/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati PA VE, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore; l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in persona del Dirigente pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, piazza S. Marco n. 63;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, sez. Lavoro, n. -OMISSIS- del 07.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Francesco Avino e rinviato al verbale di causa quanto alla presenza dei difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di -OMISSIS-, sezione lavoro, con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 7 novembre 2023, ha:
-accertato la debenza, in favore del sig. -OMISSIS-, della retribuzione professionale del docente in ragione delle supplenze a lui conferite durante l’anno scolastico 2020-2021 come risultanti dal suo stato matricolare;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare al sig. -OMISSIS- il conseguente importo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere ai procuratori del ricorrente, avv.ti -OMISSIS-, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, liquidate in complessivi € 700,00, oltre a c.p.a. ed i.v.a. ed al rimborso forfetario del 15% e alle spese di contributo unificato per € 49,00.
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata l’8 novembre 2023 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Avvocatura dello Stato di -OMISSIS- (ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it; uffgabinetto@postacert.istruzione.it; drve.contenzioso@postacert.istruzione.it; uspve@postacert.istruzione.it) in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge.
3. Il sig. -OMISSIS- ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, sezione lavoro, n. -OMISSIS-/2023, disponendo l’accredito dell’importo di € 1.244,76 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi;
-nominare sin d’ora, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm.;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge e oltre alla rifusione del contributo unificato, somme tutte da distrarsi in favore degli avv.ti Andrea Giannattasio, Salvatore Giannattasio e PA VE, dichiaratisi antistatari.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo un rinvio al fine di poter ottemperare spontaneamente al giudicato.
5. All’esito della camera di consiglio del 14 novembre 2024 il Tribunale ha dunque fissato la nuova udienza pubblica del 23.1.2025 onde consentire all’Amministrazione di adempiere.
6. Con memoria depositata il 22.1.2025 la difesa del ricorrente ha dato atto del fatto che alcun importo risulta ad oggi essere accreditato.
7. All’udienza del 23.1.2025 la causa è stata assunta in decisione.
8. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di -OMISSIS- il 17 luglio 2024;
-all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 8.11.2023, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. -OMISSIS-, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
9. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
10. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe e in particolare:
-previo conteggio di quanto dovuto al sig. -OMISSIS- in ragione dei periodi di servizio a titolo di supplenza, durante l’anno scolastico 2020-2021, indicati nel suo stato matricolare, di corrispondergli il conseguente importo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
-di rifondere ai procuratori del ricorrente, avv.ti -OMISSIS-, dichiaratisi antistatari, le spese di lite liquidate dal Tribunale di -OMISSIS- in complessivi € 700,00, oltre a c.p.a. ed i.v.a. ed al rimborso forfetario del 15% e alle spese di contributo unificato per € 49,00.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
11. In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale della “ Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito o nel dirigente o funzionario dallo stesso delegato: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e di quella dell’Istituzione scolastica di attuale o di ultima titolarità del docente (per i compiti a quest’ultima strettamente pertinenti), nell’ulteriore termine di 60 giorni.
12. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
13. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, sezione lavoro, n. -OMISSIS-, pubblicata il 7 novembre 2023 e dunque:
-previo conteggio di quanto dovuto al sig. -OMISSIS- in ragione dei periodi di servizio a titolo di supplenza, durante l’anno scolastico 2020-2021, indicati nel suo stato matricolare, di corrispondergli il conseguente importo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, entro il termine di 60 gg. dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza;
-di rifondere ai procuratori del ricorrente, avv.ti -OMISSIS-, dichiaratisi antistatari, le spese di lite liquidate dal Tribunale di -OMISSIS- in complessivi € 700,00, oltre a c.p.a. ed i.v.a. ed al rimborso forfetario del 15% e alle spese di contributo unificato per € 49,00;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “ Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o il dirigente/funzionario dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 1000,00 (mille/00), oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge, spese tutte distratte in favore degli avv.ti Andrea Giannattasio, Salvatore Giannattasio e PA VE, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO