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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/11/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cinzia Cattoretti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 212/2019
promossa da
(nato a [...] il [...] e residente a [...]– CT – Parte_1
Via Saturno n. 38 codice fiscale ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
CA UR ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico attore contro già “ (con Controparte_1 Controparte_2
sede in Grammichele – CT – Via Roma n. 7 P. IV ) P.IVA_1
(nato a [...] -CT - il 31.08.1978 e residente a Controparte_3
Grammichele – CT – Via Quintino Sella n. 37 codice fiscal ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DIBENEDETTO SANTO ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico convenuti
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2025 svoltasi con il deposito di note ex art. 127 ter c.pc., le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
▪ Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio la Parte_1
società “ (precedentemente “ Controparte_1 Controparte_4
[...] [... [
) e nella qualità nella qualità di socio accomandatario e
[...] Controparte_3
legale rappresentante pro tempore della predetta società, al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda del 05.04.2016, per inadempimento del resistente, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 10.000,00, oltre interessi e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c..; chiedeva, altresì, condannarsi il resistente ex art. 96
c.p.c. e alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio e di quelli afferenti la procedura di mediazione infruttuosamente esperita.
A suffragio delle domande proposte, l'attore esponeva che il sopra menzionato contratto preliminare era stato stipulato con l'allora socio accomandatario Controparte_3
, al fine di addivenire alla cessione, in suo favore, del ramo di azienda commerciale
[...]
avente ad oggetto l'attività di distribuzione di alimenti e bevande con auto negozio panineria
– rosticceria ambulante e che, oltre all'avviamento commerciale dell'attività e al parcheggio permanente in Grammichele Largo Martiri di RY (corrispondente all'autorizzazione comunale n. 528 del 13.08.2010),oltre che all'autocarro modello 75e17, targato DG681MX e la già posseduta autorizzazione amministrativa al commercio.
Il prezzo della suindicata cessione era stato convenuto in € 35.000,00 di cui € 3.000,00 da corrispondere, a titolo di caparra, in occasione della stipula del preliminare di cessione, €
20.000,00 da corrispondersi alla stipula dell'atto notarile e, infine, € 15.000,00 da corrispondersi il 31.122016.
Il ricorrente precisava come, tra le parti, non fosse stato pattuito nessun termine essenziale (oltre che nessuna clausola risolutiva) per il rogito notarile, la cui data indicativa era prevista per il 31.6.2016. Esponeva altresì che, nelle more dell'esecuzione del preliminare, lo stesso provvedeva a corrispondere al promittente venditore, - oltre ad € 3.000,00 a titolo di caparra - ulteriori € 1.900,00 in data 23.5.2016, € 1.100,00 in data 01.7.2016 ed € 1.000,00 in data l'8.7.2016.
Il promittente venditore, però, in data 25.07.2016 comunicava formalmente la volontà di non dare seguito alla promessa di cessione del ramo d'azienda.
L'odierno ricorrente, stante “… il comportamento gravemente inadempiente di controparte…“ in data 05.12.2016 invia al promittente venditore lettera di recesso / risoluzione del contratto per inadempimento con invito alla restituzione delle somme già versate e del doppio della caparra, così complessivamente pari ad € 10.000,00.
2 In data 28.12.2016 riscontrava la suddetta comunicazione, manifestando CP_2
l'intenzione di trattenere quanto ricevuto in forza del contratto di cessione del 05.04.2016 e di sciogliere il vincolo contrattuale a causa di un supposto inadempimento del ricorrente.
Al fine di addivenire ad un bonario componimento della lite, l'odierno ricorrente promuoveva il procedimento di mediazione dinanzi alla Camera Arbitrale di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Catania, ma conclusosi con esito negativo.
Il ricorrente deduceva, pertanto, la colpa grave e mala fede della controparte, per aver incamerato la cauzione e gli ulteriori acconti versati dopo la stipula del preliminare di vendita, sottraendosi agli accordi novativi volti a posticipare la data prevista per la cessione del ramo, nonché all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, avendo comunicato la risoluzione del contratto, peraltro, senza farla precedere dalla diffida ex art. 1454 c.c..
▪ Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva - in Controparte_3
proprio e quale legale rappresentante della “ - il quale contestava quanto Controparte_1
esposto e dedotto dal ricorrente, con particolare riferimento alla natura del termine del
30.06.2016 che, invero, sarebbe sempre stato inteso essenziale dalle parti e riguardo la mera comunicazione della volontà di non dare seguito al preliminare, esposta solo allorquando fosse scaduta – per responsabilità del ricorrente - l'ultima proroga accordata per la data del
22.07.2016, entro la quale le parti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo.
Tanto premesso, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e genericità delle domande proposte, l'irritualità del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.; nel merito: confutava la sussistenza di qualsivoglia accordo novativo essendo state meramente concesse due proroghe del termine essenziale del
30.06.2016 (a fronte dei due pagamenti aventi, a suo dire, lo scopo di compensare i mancati guadagni che egli, quale cedente, avrebbe realizzato continuando l'attività - temporaneamente chiusa in occasione dell'imminente trasferimento del ramo - e non già di acconto prezzo da detrarre dal corrispettivo della cessione); lamentava l'inadempimento della controparte in ordine alla stipula del contratto definitivo;
precisava che la funzione dell'assegno bancario corrisposto in occasione della stipula del preliminare fosse quella di
“cauzione/penale per il caso di inadempimento” e non di caparra confirmatoria;
eccepiva l'infondatezza e la genericità delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e morale proposte dal ricorrente.
▪ Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante concessione dei
3 termini di cui all'art 183 c.p.c., interrogatorio formale dell'attore e prove orali con i testimoni citati da parte convenuta e . CP_5 Controparte_6
▪ Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anteponendosi la disamina delle questioni preliminari, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo per vizio dell'editio actionis agitata da Controparte_3
evincendosi in modo sufficientemente chiaro dal contenuto del ricorso
[...]
introduttivo il petitum, la causa petendi e le circostanze di fatto essenziali poste alla base dell'azione, con ciò consentendo alla controparte, come in effetti avvenuto, di proporre le opportune difese.
2. Nel merito, le domande proposte da sono parzialmente Parte_1
fondate e, pertanto, vanno accolte nei limiti di cui infra.
Preliminarmente, in punto di diritto, va in proposito richiamato il più che granitico insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto adempimento. (così da ultimo Cass. Civ. n. 13793/2024)
Il debitore convenuto è, quindi, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento. (Cfr. sul punto, Cass. Civile n. 16324/2021).
Nel caso di specie, risulta documentato, nonché pacifico tra le parti, che queste abbiano
4 stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'attività di distribuzione di alimenti e bevande con auto negozio panineria – rosticceria ambulante (cfr. contratto preliminare allegato da parte attrice).
Il regolamento contrattuale fissava un prezzo complessivamente determinato nella misura di € 35.000,00 e prevedeva, contestualmente alla stipula del preliminare, il versamento della somma di € 3.000,00 a titolo di “caparra” mediante assegno che avrebbe dovuto essere
“restituito alla firma dell'atto” e, al momento della stipula dell'atto notarile (“entro il
31.6.2016”) la somma di € 20.000,00, il pagamento del prezzo residuo di € 15.000,00 mediante assegno circolare da corrispondere entro il 31.12.2016.
L'accordo preliminare di vendita stabiliva che la stipula dell'atto definitivo doveva avvenire “entro” la data del 31.6.2016.
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, posta, dunque, a fronte delle deduzioni attoree, l'eccezione del convenuto di inadempimento della controparte per la mancata stipula del definitivo entro la data indicata nel preliminare, occorre, innanzitutto, verificare se il termine previsto dal contratto preliminare per la stipulazione dell'atto di compravendita del ramo aziendale avesse, o meno, natura essenziale, dovendo valutare, in questa fase, la condotta delle parti ai limitati fini della ricostruzione della natura del termine stesso.
La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento ex art. 1457 c.c., va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.
Tale volontà non può essere desunta solo dall'uso di formule di stile (quale l'espressione
“entro”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione), se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (Cass. Civile 10353/2020; Cass. Civile n.
14426/2016; Cass. Civile n. 25549/2007; Cass. Civile n.21587/2007; Cass. Civile n.3645/2007;
Cass. Civile n.5797/2005).
In buona sostanza, l'essenzialità del termine va valutata secondo criteri oggettivi e alla luce della natura della prestazione, degli assetti contrattuali e del concreto atteggiarsi della volontà delle parti alla data della conclusione del contratto, anche in considerazione di
5 elementi esterni a esso.
Da ciò discende che l'essenzialità del termine per l'adempimento, anche se non esplicitamente dichiarata dalle parti, può essere implicitamente desunta dalla natura o dall'oggetto del contratto, da valutare in relazione agli interessi delle parti ed alla possibilità di realizzarli o alle concrete circostanze del caso, emergenti dalla manifestazione di volontà da cui desumere che l'utilità venga meno con il decorso della data indicata (Corte Appello
Torino, sez. II, 29.07.2021, n. 870).
Ragion per cui l'essenzialità è una caratteristica che può risultare, oltre che dalla natura del contratto, anche dalla “volontà espressa delle parti”, dove per “volontà espressa si intende una volontà inequivocabile e certa, nel senso che non è sufficiente una frase del tipo “la prestazione sarà effettuata entro e non oltre” o equivalenti, ma occorre la precisazione che alla scadenza del termine il contratto si intenderà risolto” (cfr. Corte Appello Milano sez. IV,
29.05.2023 n.1740).
Nel caso di specie, il contenuto letterale della disposizione contrattuale, anche in considerazione degli accordi sopravvenuti e novativi rispetto a quanto precedentemente stabilito dalle parti, induce ragionevolmente a ritenere che si tratti di un termine non essenziale. Dall'esame della clausola del preliminare, infatti, non emerge una chiara ed inequivocabile volontà dalle parti di ritenere che l'inutile decorso del termine concordato avrebbe causato la irrimediabile perdita dell'utilità economica ritraibile dalla conclusione dell'affare di compravendita immobiliare, posta la non indicazione, non soltanto della terminologia “entro e non oltre” ma, altresì, l'assenza dell'indicazione che l'eventuale mancato rispetto del termine avrebbe comportato l'automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Il tenore letterale delle espressioni utilizzate dai contraenti non induce a qualificare il termine come essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., atteso che le parti non hanno inteso ricollegare alla mancata stipula del contratto definitivo l'effetto della risoluzione di diritto del preliminare, dimostrando così, in modo inequivocabile, di poter avere interesse al tardivo adempimento dell'obbligazione principale, tant'è che le stesse si accordavano (circostanza pacifica) per prorogare il termine indicato nel contratto, a fronte di pagamenti parziali da parte del promissario acquirente (Né le prove testimoniali chieste da parte convenuta sono valse a fornire argomentazioni di segno opposto, così come la circostanza che parte convenuta abbia arbitrariamente sospeso l'attività lavorativa nel periodo estivo, in assenza di qualsivoglia statuizione contrattuale o indicazione dell'attore).
6 Va, infine, rammentato che l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi e che, in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo. (Cfr, sul punto: Cass. Civile n. 10353/2020;
Cass. Civile n. 32238/2019; Cass. civile n. 14426/2016).
3. Chiarita la natura del termine, deve osservarsi che il recesso comunicato dal promissario venditore appare del tutto ingiustificato e, pertanto, deve qualificarsi come inadempimento, in considerazione del breve lasso di tempo tra la data indicata nel preliminare (31.6.2016) e la comunicazione di non voler dare seguito allo stesso (25.7.2016), specie se intercorsa, nelle more, l'accettazione di due pagamenti parziali – mai ripetuti - volti, come ammesso dallo stesso convenuto, a prorogare il termine di stipula del definitivo, nonché in assenza di qualsivoglia precedente intimazione all'adempimento.
Quanto, in particolare, ai suddetti pagamenti parziali, risulta non provata la circostanza, meramente allegata, dedotta dal convenuto, relativa alla funzionalità degli stessi che
(secondo la ricostruzione di parte) sarebbero serviti, non già come anticipo del prezzo complessivo della cessione, quanto per ristorare il lucro cessante per il mancato esercizio dell'attività commerciale nel periodo estivo, tenuto conto, tra l'altro, dell'assenza di previsioni contrattuali che imponessero il fermo dell'attività, oltre che della mancanza della prova di qualsivoglia accordo sul punto.
Per quanto sopra, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda per inadempimento del promissario cedente e, conseguentemente, quest'ultimo deve essere condannato a restituire le somme documentate
– pari ad € 7.000,00 - già percepite ai fini della cessione, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale di risoluzione (sul punto, Cass. Civile n. 6911/2018), oltre al pagamento di ulteriori € 3.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della
7 domanda giudiziale (Cass. Civile n. 12188/2016) volti a ristorare forfettariamente i danni fisici e morali determinati dall'ingiustificato recesso, come da clausola penale presente nel contratto (cfr. punto n. 6. “Mentre se dopo l'accettazione del presente contratto una delle due parti dovesse recedere vi sarà riconosciuta la somma forfettaria di euro 3.000,00…penale a titolo di risarcimento fisico e morale”).
4. Deve, invece, essere rigettata la domanda volta alla rifusione delle spese asseritamente sostenute per la fase di mediazione (in quanto non provato l'effettivo esborso, essendo presente agli atti esclusivamente la nota spese del difensore), nonché all'ottenimento di un ulteriore risarcimento per il danno morale da liquidarsi in via equitativa, posto che quest'ultimo risulta meramente allegato e, dunque, non provato, tenuto conto, altresì, della clausola penale sopra richiamata, la quale vale a ristorare anche i danni morali.
Non sussistono i presupposti di condanna ex 96 c.p.c., poiché l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo previsione dell'art. 96 primo comma c.p.c., postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'attore deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima nonché la ricorrenza, in detto comportamento del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza della propria tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. Civile SS.UU n. 9912/2018; Cass. Civile Sez. UU. n .1722/1982).
5. Per quanto motivato, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della “ e di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M Parte_1
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e dell'attività difensiva effettivamente svolta (valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 212/2019, in parziale accoglimento delle domande proposte: accoglie la domanda di;
Parte_1
dichiara la risoluzione del contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 05.04.2016 per colpa grave dei convenuti “ Controparte_7
e di;
Controparte_3
8 condanna la società “ e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00 oltre Parte_1
interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
condanna la convenuta società “ e in solido Controparte_1 Controparte_3
tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di che Parte_1
vengono liquidate in € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 150% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
Così deciso in Caltagirone, il 05.11.2025
Il GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Cinzia Cattoretti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cinzia Cattoretti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 212/2019
promossa da
(nato a [...] il [...] e residente a [...]– CT – Parte_1
Via Saturno n. 38 codice fiscale ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
CA UR ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico attore contro già “ (con Controparte_1 Controparte_2
sede in Grammichele – CT – Via Roma n. 7 P. IV ) P.IVA_1
(nato a [...] -CT - il 31.08.1978 e residente a Controparte_3
Grammichele – CT – Via Quintino Sella n. 37 codice fiscal ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DIBENEDETTO SANTO ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico convenuti
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2025 svoltasi con il deposito di note ex art. 127 ter c.pc., le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
▪ Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio la Parte_1
società “ (precedentemente “ Controparte_1 Controparte_4
[...] [... [
) e nella qualità nella qualità di socio accomandatario e
[...] Controparte_3
legale rappresentante pro tempore della predetta società, al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda del 05.04.2016, per inadempimento del resistente, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 10.000,00, oltre interessi e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c..; chiedeva, altresì, condannarsi il resistente ex art. 96
c.p.c. e alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio e di quelli afferenti la procedura di mediazione infruttuosamente esperita.
A suffragio delle domande proposte, l'attore esponeva che il sopra menzionato contratto preliminare era stato stipulato con l'allora socio accomandatario Controparte_3
, al fine di addivenire alla cessione, in suo favore, del ramo di azienda commerciale
[...]
avente ad oggetto l'attività di distribuzione di alimenti e bevande con auto negozio panineria
– rosticceria ambulante e che, oltre all'avviamento commerciale dell'attività e al parcheggio permanente in Grammichele Largo Martiri di RY (corrispondente all'autorizzazione comunale n. 528 del 13.08.2010),oltre che all'autocarro modello 75e17, targato DG681MX e la già posseduta autorizzazione amministrativa al commercio.
Il prezzo della suindicata cessione era stato convenuto in € 35.000,00 di cui € 3.000,00 da corrispondere, a titolo di caparra, in occasione della stipula del preliminare di cessione, €
20.000,00 da corrispondersi alla stipula dell'atto notarile e, infine, € 15.000,00 da corrispondersi il 31.122016.
Il ricorrente precisava come, tra le parti, non fosse stato pattuito nessun termine essenziale (oltre che nessuna clausola risolutiva) per il rogito notarile, la cui data indicativa era prevista per il 31.6.2016. Esponeva altresì che, nelle more dell'esecuzione del preliminare, lo stesso provvedeva a corrispondere al promittente venditore, - oltre ad € 3.000,00 a titolo di caparra - ulteriori € 1.900,00 in data 23.5.2016, € 1.100,00 in data 01.7.2016 ed € 1.000,00 in data l'8.7.2016.
Il promittente venditore, però, in data 25.07.2016 comunicava formalmente la volontà di non dare seguito alla promessa di cessione del ramo d'azienda.
L'odierno ricorrente, stante “… il comportamento gravemente inadempiente di controparte…“ in data 05.12.2016 invia al promittente venditore lettera di recesso / risoluzione del contratto per inadempimento con invito alla restituzione delle somme già versate e del doppio della caparra, così complessivamente pari ad € 10.000,00.
2 In data 28.12.2016 riscontrava la suddetta comunicazione, manifestando CP_2
l'intenzione di trattenere quanto ricevuto in forza del contratto di cessione del 05.04.2016 e di sciogliere il vincolo contrattuale a causa di un supposto inadempimento del ricorrente.
Al fine di addivenire ad un bonario componimento della lite, l'odierno ricorrente promuoveva il procedimento di mediazione dinanzi alla Camera Arbitrale di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Catania, ma conclusosi con esito negativo.
Il ricorrente deduceva, pertanto, la colpa grave e mala fede della controparte, per aver incamerato la cauzione e gli ulteriori acconti versati dopo la stipula del preliminare di vendita, sottraendosi agli accordi novativi volti a posticipare la data prevista per la cessione del ramo, nonché all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, avendo comunicato la risoluzione del contratto, peraltro, senza farla precedere dalla diffida ex art. 1454 c.c..
▪ Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva - in Controparte_3
proprio e quale legale rappresentante della “ - il quale contestava quanto Controparte_1
esposto e dedotto dal ricorrente, con particolare riferimento alla natura del termine del
30.06.2016 che, invero, sarebbe sempre stato inteso essenziale dalle parti e riguardo la mera comunicazione della volontà di non dare seguito al preliminare, esposta solo allorquando fosse scaduta – per responsabilità del ricorrente - l'ultima proroga accordata per la data del
22.07.2016, entro la quale le parti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo.
Tanto premesso, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e genericità delle domande proposte, l'irritualità del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.; nel merito: confutava la sussistenza di qualsivoglia accordo novativo essendo state meramente concesse due proroghe del termine essenziale del
30.06.2016 (a fronte dei due pagamenti aventi, a suo dire, lo scopo di compensare i mancati guadagni che egli, quale cedente, avrebbe realizzato continuando l'attività - temporaneamente chiusa in occasione dell'imminente trasferimento del ramo - e non già di acconto prezzo da detrarre dal corrispettivo della cessione); lamentava l'inadempimento della controparte in ordine alla stipula del contratto definitivo;
precisava che la funzione dell'assegno bancario corrisposto in occasione della stipula del preliminare fosse quella di
“cauzione/penale per il caso di inadempimento” e non di caparra confirmatoria;
eccepiva l'infondatezza e la genericità delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e morale proposte dal ricorrente.
▪ Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante concessione dei
3 termini di cui all'art 183 c.p.c., interrogatorio formale dell'attore e prove orali con i testimoni citati da parte convenuta e . CP_5 Controparte_6
▪ Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anteponendosi la disamina delle questioni preliminari, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo per vizio dell'editio actionis agitata da Controparte_3
evincendosi in modo sufficientemente chiaro dal contenuto del ricorso
[...]
introduttivo il petitum, la causa petendi e le circostanze di fatto essenziali poste alla base dell'azione, con ciò consentendo alla controparte, come in effetti avvenuto, di proporre le opportune difese.
2. Nel merito, le domande proposte da sono parzialmente Parte_1
fondate e, pertanto, vanno accolte nei limiti di cui infra.
Preliminarmente, in punto di diritto, va in proposito richiamato il più che granitico insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto adempimento. (così da ultimo Cass. Civ. n. 13793/2024)
Il debitore convenuto è, quindi, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento. (Cfr. sul punto, Cass. Civile n. 16324/2021).
Nel caso di specie, risulta documentato, nonché pacifico tra le parti, che queste abbiano
4 stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'attività di distribuzione di alimenti e bevande con auto negozio panineria – rosticceria ambulante (cfr. contratto preliminare allegato da parte attrice).
Il regolamento contrattuale fissava un prezzo complessivamente determinato nella misura di € 35.000,00 e prevedeva, contestualmente alla stipula del preliminare, il versamento della somma di € 3.000,00 a titolo di “caparra” mediante assegno che avrebbe dovuto essere
“restituito alla firma dell'atto” e, al momento della stipula dell'atto notarile (“entro il
31.6.2016”) la somma di € 20.000,00, il pagamento del prezzo residuo di € 15.000,00 mediante assegno circolare da corrispondere entro il 31.12.2016.
L'accordo preliminare di vendita stabiliva che la stipula dell'atto definitivo doveva avvenire “entro” la data del 31.6.2016.
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, posta, dunque, a fronte delle deduzioni attoree, l'eccezione del convenuto di inadempimento della controparte per la mancata stipula del definitivo entro la data indicata nel preliminare, occorre, innanzitutto, verificare se il termine previsto dal contratto preliminare per la stipulazione dell'atto di compravendita del ramo aziendale avesse, o meno, natura essenziale, dovendo valutare, in questa fase, la condotta delle parti ai limitati fini della ricostruzione della natura del termine stesso.
La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento ex art. 1457 c.c., va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.
Tale volontà non può essere desunta solo dall'uso di formule di stile (quale l'espressione
“entro”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione), se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (Cass. Civile 10353/2020; Cass. Civile n.
14426/2016; Cass. Civile n. 25549/2007; Cass. Civile n.21587/2007; Cass. Civile n.3645/2007;
Cass. Civile n.5797/2005).
In buona sostanza, l'essenzialità del termine va valutata secondo criteri oggettivi e alla luce della natura della prestazione, degli assetti contrattuali e del concreto atteggiarsi della volontà delle parti alla data della conclusione del contratto, anche in considerazione di
5 elementi esterni a esso.
Da ciò discende che l'essenzialità del termine per l'adempimento, anche se non esplicitamente dichiarata dalle parti, può essere implicitamente desunta dalla natura o dall'oggetto del contratto, da valutare in relazione agli interessi delle parti ed alla possibilità di realizzarli o alle concrete circostanze del caso, emergenti dalla manifestazione di volontà da cui desumere che l'utilità venga meno con il decorso della data indicata (Corte Appello
Torino, sez. II, 29.07.2021, n. 870).
Ragion per cui l'essenzialità è una caratteristica che può risultare, oltre che dalla natura del contratto, anche dalla “volontà espressa delle parti”, dove per “volontà espressa si intende una volontà inequivocabile e certa, nel senso che non è sufficiente una frase del tipo “la prestazione sarà effettuata entro e non oltre” o equivalenti, ma occorre la precisazione che alla scadenza del termine il contratto si intenderà risolto” (cfr. Corte Appello Milano sez. IV,
29.05.2023 n.1740).
Nel caso di specie, il contenuto letterale della disposizione contrattuale, anche in considerazione degli accordi sopravvenuti e novativi rispetto a quanto precedentemente stabilito dalle parti, induce ragionevolmente a ritenere che si tratti di un termine non essenziale. Dall'esame della clausola del preliminare, infatti, non emerge una chiara ed inequivocabile volontà dalle parti di ritenere che l'inutile decorso del termine concordato avrebbe causato la irrimediabile perdita dell'utilità economica ritraibile dalla conclusione dell'affare di compravendita immobiliare, posta la non indicazione, non soltanto della terminologia “entro e non oltre” ma, altresì, l'assenza dell'indicazione che l'eventuale mancato rispetto del termine avrebbe comportato l'automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Il tenore letterale delle espressioni utilizzate dai contraenti non induce a qualificare il termine come essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., atteso che le parti non hanno inteso ricollegare alla mancata stipula del contratto definitivo l'effetto della risoluzione di diritto del preliminare, dimostrando così, in modo inequivocabile, di poter avere interesse al tardivo adempimento dell'obbligazione principale, tant'è che le stesse si accordavano (circostanza pacifica) per prorogare il termine indicato nel contratto, a fronte di pagamenti parziali da parte del promissario acquirente (Né le prove testimoniali chieste da parte convenuta sono valse a fornire argomentazioni di segno opposto, così come la circostanza che parte convenuta abbia arbitrariamente sospeso l'attività lavorativa nel periodo estivo, in assenza di qualsivoglia statuizione contrattuale o indicazione dell'attore).
6 Va, infine, rammentato che l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi e che, in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo. (Cfr, sul punto: Cass. Civile n. 10353/2020;
Cass. Civile n. 32238/2019; Cass. civile n. 14426/2016).
3. Chiarita la natura del termine, deve osservarsi che il recesso comunicato dal promissario venditore appare del tutto ingiustificato e, pertanto, deve qualificarsi come inadempimento, in considerazione del breve lasso di tempo tra la data indicata nel preliminare (31.6.2016) e la comunicazione di non voler dare seguito allo stesso (25.7.2016), specie se intercorsa, nelle more, l'accettazione di due pagamenti parziali – mai ripetuti - volti, come ammesso dallo stesso convenuto, a prorogare il termine di stipula del definitivo, nonché in assenza di qualsivoglia precedente intimazione all'adempimento.
Quanto, in particolare, ai suddetti pagamenti parziali, risulta non provata la circostanza, meramente allegata, dedotta dal convenuto, relativa alla funzionalità degli stessi che
(secondo la ricostruzione di parte) sarebbero serviti, non già come anticipo del prezzo complessivo della cessione, quanto per ristorare il lucro cessante per il mancato esercizio dell'attività commerciale nel periodo estivo, tenuto conto, tra l'altro, dell'assenza di previsioni contrattuali che imponessero il fermo dell'attività, oltre che della mancanza della prova di qualsivoglia accordo sul punto.
Per quanto sopra, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda per inadempimento del promissario cedente e, conseguentemente, quest'ultimo deve essere condannato a restituire le somme documentate
– pari ad € 7.000,00 - già percepite ai fini della cessione, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale di risoluzione (sul punto, Cass. Civile n. 6911/2018), oltre al pagamento di ulteriori € 3.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della
7 domanda giudiziale (Cass. Civile n. 12188/2016) volti a ristorare forfettariamente i danni fisici e morali determinati dall'ingiustificato recesso, come da clausola penale presente nel contratto (cfr. punto n. 6. “Mentre se dopo l'accettazione del presente contratto una delle due parti dovesse recedere vi sarà riconosciuta la somma forfettaria di euro 3.000,00…penale a titolo di risarcimento fisico e morale”).
4. Deve, invece, essere rigettata la domanda volta alla rifusione delle spese asseritamente sostenute per la fase di mediazione (in quanto non provato l'effettivo esborso, essendo presente agli atti esclusivamente la nota spese del difensore), nonché all'ottenimento di un ulteriore risarcimento per il danno morale da liquidarsi in via equitativa, posto che quest'ultimo risulta meramente allegato e, dunque, non provato, tenuto conto, altresì, della clausola penale sopra richiamata, la quale vale a ristorare anche i danni morali.
Non sussistono i presupposti di condanna ex 96 c.p.c., poiché l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo previsione dell'art. 96 primo comma c.p.c., postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'attore deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima nonché la ricorrenza, in detto comportamento del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza della propria tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. Civile SS.UU n. 9912/2018; Cass. Civile Sez. UU. n .1722/1982).
5. Per quanto motivato, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della “ e di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M Parte_1
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e dell'attività difensiva effettivamente svolta (valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 212/2019, in parziale accoglimento delle domande proposte: accoglie la domanda di;
Parte_1
dichiara la risoluzione del contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 05.04.2016 per colpa grave dei convenuti “ Controparte_7
e di;
Controparte_3
8 condanna la società “ e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00 oltre Parte_1
interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
condanna la convenuta società “ e in solido Controparte_1 Controparte_3
tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di che Parte_1
vengono liquidate in € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 150% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
Così deciso in Caltagirone, il 05.11.2025
Il GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Cinzia Cattoretti
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