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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1624 / 2021 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AE Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv CANTILE ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/03/2021 parte ricorrente evidenziava di aver presentato in CP_ data 06/04/2020 domanda prot. n. 200.11/04/2020.0167265 volta al beneficio dell'indennità covid-19 di cui al DL 18/2020 -in quanto intermediario assicurativo iscritto alla CP_ gestione previdenziale Inps Commercianti-, che in data 17/04/2020 l' aveva accolto l'istanza liquidandogli l'importo di € 600 per il mese di marzo 2020 ma non gli aveva liquidato quella prevista per il mese di aprile 2020; che in seguito a corrispondenza con l' con la quale aveva Pt_2
CP_ sollecitato la liquidazione del dovuto per il mese di aprile, l' aveva giustificato la mancata erogazione con la seguente motivazione “non sarà emesso il pagamento successivo poiché LA risulta contitolare di pensione categoria SO certificato 29023379 incompatibile con il BONUS
COVID”; evidenziava di essere quarantacinquenne economicamente autosufficiente e di non beneficiare più della quota parte della pensione di reversibilità del proprio dante causa
1 concludendo, previo accertamento del proprio diritto al beneficio dell'indennità covid-19 di cui al Dl 18/2020 per il mese di Aprile 2020, per la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dell'importo di euro 600,00 in suo favore oltre accessori e spese di lite;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Ente convenuto regolarmente citato in giudizio e non costituito (cfr ricorso notificato in atti);
Nel merito si evidenzia che il DL 18/20, all'art 28 ha previsto che: “Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. CP_ 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall' previa domanda, nel limite di spesa CP_ complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L' provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.”
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha poi disposto (con l'art. 84, comma 4) che “ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui al presente articolo, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020”.
Nella fattispecie è documentato il possesso da parte del ricorrente dei requisiti per poter fruire del benefico, la regolare proposizione di domanda amministrativa , il suo accoglimento e la liquidazione del dovuto per il mese di marzo 2020 (cfr prod ricorrente estratto contributivo in atti, domanda e liquidazione prestazione)
Considerato pertanto che il ricorrente era già beneficiario per il mese di marzo della suddetta
2 CP_ indennità , tenendo conto di quanto disposto dall'art 84 co 4 DL 34/2020, l' avrebbe dovuto erogare il beneficio anche per il mese di aprile 2020 o, per il principio dell'onere della prova, dimostrare nel corso del presente giudizio l'effettiva sussistenza delle ragioni del diniego (cfr prod CP_ ricorrente corrispondenza con;
Rilevato che l'Ente Convenuto, rimasto sintomaticamente contumace, non ha offerto alcuna prova circa l'effettiva contitolarità da parte del ricorrente della pensione categoria SO certificato
29023379 il ricorso va pertanto accolto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
1624 / 2021 CP_ Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 600,00 oltre accessori a titolo di indennità ex art 84 co 4 D.L. 34/2020 per il mese di aprile 2020; CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
350,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa AE
Caporale
3
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AE Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv CANTILE ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/03/2021 parte ricorrente evidenziava di aver presentato in CP_ data 06/04/2020 domanda prot. n. 200.11/04/2020.0167265 volta al beneficio dell'indennità covid-19 di cui al DL 18/2020 -in quanto intermediario assicurativo iscritto alla CP_ gestione previdenziale Inps Commercianti-, che in data 17/04/2020 l' aveva accolto l'istanza liquidandogli l'importo di € 600 per il mese di marzo 2020 ma non gli aveva liquidato quella prevista per il mese di aprile 2020; che in seguito a corrispondenza con l' con la quale aveva Pt_2
CP_ sollecitato la liquidazione del dovuto per il mese di aprile, l' aveva giustificato la mancata erogazione con la seguente motivazione “non sarà emesso il pagamento successivo poiché LA risulta contitolare di pensione categoria SO certificato 29023379 incompatibile con il BONUS
COVID”; evidenziava di essere quarantacinquenne economicamente autosufficiente e di non beneficiare più della quota parte della pensione di reversibilità del proprio dante causa
1 concludendo, previo accertamento del proprio diritto al beneficio dell'indennità covid-19 di cui al Dl 18/2020 per il mese di Aprile 2020, per la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dell'importo di euro 600,00 in suo favore oltre accessori e spese di lite;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Ente convenuto regolarmente citato in giudizio e non costituito (cfr ricorso notificato in atti);
Nel merito si evidenzia che il DL 18/20, all'art 28 ha previsto che: “Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. CP_ 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall' previa domanda, nel limite di spesa CP_ complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L' provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.”
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha poi disposto (con l'art. 84, comma 4) che “ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui al presente articolo, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020”.
Nella fattispecie è documentato il possesso da parte del ricorrente dei requisiti per poter fruire del benefico, la regolare proposizione di domanda amministrativa , il suo accoglimento e la liquidazione del dovuto per il mese di marzo 2020 (cfr prod ricorrente estratto contributivo in atti, domanda e liquidazione prestazione)
Considerato pertanto che il ricorrente era già beneficiario per il mese di marzo della suddetta
2 CP_ indennità , tenendo conto di quanto disposto dall'art 84 co 4 DL 34/2020, l' avrebbe dovuto erogare il beneficio anche per il mese di aprile 2020 o, per il principio dell'onere della prova, dimostrare nel corso del presente giudizio l'effettiva sussistenza delle ragioni del diniego (cfr prod CP_ ricorrente corrispondenza con;
Rilevato che l'Ente Convenuto, rimasto sintomaticamente contumace, non ha offerto alcuna prova circa l'effettiva contitolarità da parte del ricorrente della pensione categoria SO certificato
29023379 il ricorso va pertanto accolto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
1624 / 2021 CP_ Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 600,00 oltre accessori a titolo di indennità ex art 84 co 4 D.L. 34/2020 per il mese di aprile 2020; CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
350,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa AE
Caporale
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