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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 1220 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. SQUILLANTE IACOPO ) Parte_1 ricorrente contro
, Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
(avv.ti SESTINI GIANLUCa e Sonia FuscaA )
[...] resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 10/01/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la società
formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare che la Controparte_5
[...] , e in relazione al
[...] CP_4 CP_4 rapporto di mandato indicato in narrativa, è tenuta a corrispondere al ricorrente: - euro 6.609,69 a titolo di indennità di mancato preavviso, - euro 4.683,21 a titolo di indennità meritocratica, - euro
4.866,22 a titolo di indennità suppletiva di clientela, ed - euro
3.835,68 a titolo di provvigioni maturate dal 5.10.2022 al 29.3.2023
a fronte degli ordini elencati in narrativa e versati in atti (doc. 19), ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sino al dì del soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda. Avanzava altresì domanda riconvenzionale e concludeva nei seguenti termini:
“In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto della società
Controparte_1 Controparte_2
e a vedersi restituire Controparte_6 CP_4 CP_4 dal signor la somma complessiva pari ad € Parte_1
4.588,23 per maggiori provvigioni pagate e per l'effetto condannare il signor al pagamento della suddetta somma Parte_1 ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria”.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente da parte convenuta, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione non risultano contestati e comunque sono dimostrati per tabulas.
2 Rispetto alle diverse domande, eccezioni e difese articolate dalle parti, si osserva quanto segue.
In primis, in piena condivisione delle deduzioni avanzate da parte convenuta, si evidenzia che il contratto del 15.10.21 è del tutto autonomo sul piano giuridico formale rispetto ai precedenti atti negoziali invocati dalla difesa attorea.
Invero le odierne parti di causa, contraenti del contratto del
15.10.2021 sono, sul piano soggettivo, soggetti giuridici diversi ed autonomi rispetto alle parti dei precedenti rapporti invocati dal ricorrente. La società con codice fiscale Controparte_7
è infatti certamente un soggetto giuridico differente P.IVA_1 rispetto al signor quale persona fisica. Parte_1
L'affermazione di "continuità" contenuta nel testo contrattuale resta meramente descrittiva e priva di effetti giuridici, in quanto non vi sono clausole esplicite né di successione nel contratto, né di valutazione convenzionale di un periodo contrattuale più ampio, né di prosecuzione o continuità in termini specifici e muniti di efficacia obbligatoria certa inter partes.
Pertanto, in parte qua, nel presupposto di fatto avanzato, l' assunto attoreo è infondato e la società resistente risponde per le obbligazioni assunte e sorte solo in forza del contratto del
15.10.2021.
Quindi, le pretese attoree avanzate in ricorso, ed in particolare quelle relative al ricalcolo del preavviso, dell'indennità meritocratica e suppletiva di clientela vanno respinte, in quanto il parametro temporale di riferimento non può essere fatto risalire al 2016.
Circa, poi, la pretesa di ottenimento di provvigioni per affari conclusi con clienti fuori zona, la stessa è infondata.
Il contratto è infatti chiarissimo nel riconoscere il diritto alla provvigione solo per clienti collocati nella zona fissata in sede contrattuale. Invero, l'incarico all'Agente , Parte_1 secondo la previsione dell'art 2 del contratto, comprendeva le zone di competenza, secondo l'allegato elenco clienti – all. “D” , con espressa esclusione dei clienti di cui all'allegato “C” del contratto.
Va aggiunto e precisato che, dall'interpretazione del contratto, coi criteri di cui agli artt. 1362 ss. cc, si desume che la clausola relativa all'accettazione tacita degli ordini, si riferisce comunque a quello
3 che è l'oggetto del contratto. In altri termini, dall'analisi del contenuto del negozio non si ricava che l'accettazione tacita degli ordini sia un meccanismo invocabile anche in deroga ai presupposti voluti dalle parti per l'insorgenza del diritto dell'agente alla provvigione.
Anche le risultanze conoscitive documentali attinenti agli scambi tra l'agente e la società sul contenuto di questi ordini dimostrano la consapevolezza ovviamente della preponente, ma non arrivano a modificare il contenuto chiaro dell'accordo contrattuale, nel quale, come detto, il diritto alla provvigione era stato riconosciuto solo per gli affari con clune tipologie limitate di clienti.
Quindi il diritto alla provvigione, sulla base delle disposizioni inserite nel testo contrattuale, non insorge per clienti on line.
Quanto all'esistenza di atti della resistente di riconoscimento del debito, non si individua alcun atto giuridico di ricognizione formale di debito per ipotetiche provvigioni extra, fatta eccezione per la dichiarazione contenuta nella e-mail del 5.5.2023 e relativo allegato, in cui c'è un riconoscimento esplicito e specifico del diritto alla provvigione su alcuni ordini on line. Quindi solo entro questo preciso limite è ravvisabile un atto contenente la ricognizione di un debito, da ritenersi valida ed efficace e produttiva di effetti.
Infine, va dato atto che la convenuta con riferimento alle provvigioni indicate nell'e-mail del 5 maggio 2023, ha dimostrato di avere pagato le relative provvigioni, la cui somma complessiva ammonta a euro 8.311,95, con le seguenti modalità:
Euro 7.732,14 provvigioni maturate al 31/03/2023 - emissione fattura n. 2 del 08/05/2023 da parte del Sig. (cfr. Parte_1 pagata con bonifico bancario del 09/05/2023 dall'istituto Credit
Agricole.
Le restanti provvigioni pari a euro 579,81 risultano contabilizzate tra i compensi relativi al secondo e terzo trimestre 2023 cioè nelle fatture n. 5 del 05/08/2023 e n. 6 del 03/11/2023 regolarmente emesse dal Sig. che risultano saldate con Parte_1 bonifico bancario, rispettivamente, in data 07/08/2023 e 07/11/2023 dall'istituto Credit Agricole.
Pertanto, non residuano pendenze debitorie.
4 Circa la domanda riconvenzionale avanzata, la società, nel calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, ha provveduto a calcolare, le
Provvigioni a suo dire erroneamente rendicontate e liquidate all'Agente per i clienti risultati fuori della zona assegnata e non inclusi nell'allegato elenco “D”. In particolare, viene fatto richiamo ai clienti DIGITAL NE e
Enotrevi, per provvigioni pari a euro 4.588,23.
Tale richiesta non risulta fondata, in quanto non è stato allegato e provato l'errore di liquidazione asseritamente compiuto dalla ET . Di contro, rispetto ai pagamenti effettuati a CP_1 tale titolo (all. n. 6) non risulta un versamento indebito, ma un volontario e pieno riconoscimento, nei termini sopra chiariti (vedi email 5.5.2023).
La domanda riconvenzionale va quindi respinta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza le spese sono integralmente compensate
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
spese compensate.
Roma, 02/03/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 1220 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. SQUILLANTE IACOPO ) Parte_1 ricorrente contro
, Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
(avv.ti SESTINI GIANLUCa e Sonia FuscaA )
[...] resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 10/01/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la società
formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare che la Controparte_5
[...] , e in relazione al
[...] CP_4 CP_4 rapporto di mandato indicato in narrativa, è tenuta a corrispondere al ricorrente: - euro 6.609,69 a titolo di indennità di mancato preavviso, - euro 4.683,21 a titolo di indennità meritocratica, - euro
4.866,22 a titolo di indennità suppletiva di clientela, ed - euro
3.835,68 a titolo di provvigioni maturate dal 5.10.2022 al 29.3.2023
a fronte degli ordini elencati in narrativa e versati in atti (doc. 19), ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sino al dì del soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda. Avanzava altresì domanda riconvenzionale e concludeva nei seguenti termini:
“In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto della società
Controparte_1 Controparte_2
e a vedersi restituire Controparte_6 CP_4 CP_4 dal signor la somma complessiva pari ad € Parte_1
4.588,23 per maggiori provvigioni pagate e per l'effetto condannare il signor al pagamento della suddetta somma Parte_1 ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria”.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente da parte convenuta, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione non risultano contestati e comunque sono dimostrati per tabulas.
2 Rispetto alle diverse domande, eccezioni e difese articolate dalle parti, si osserva quanto segue.
In primis, in piena condivisione delle deduzioni avanzate da parte convenuta, si evidenzia che il contratto del 15.10.21 è del tutto autonomo sul piano giuridico formale rispetto ai precedenti atti negoziali invocati dalla difesa attorea.
Invero le odierne parti di causa, contraenti del contratto del
15.10.2021 sono, sul piano soggettivo, soggetti giuridici diversi ed autonomi rispetto alle parti dei precedenti rapporti invocati dal ricorrente. La società con codice fiscale Controparte_7
è infatti certamente un soggetto giuridico differente P.IVA_1 rispetto al signor quale persona fisica. Parte_1
L'affermazione di "continuità" contenuta nel testo contrattuale resta meramente descrittiva e priva di effetti giuridici, in quanto non vi sono clausole esplicite né di successione nel contratto, né di valutazione convenzionale di un periodo contrattuale più ampio, né di prosecuzione o continuità in termini specifici e muniti di efficacia obbligatoria certa inter partes.
Pertanto, in parte qua, nel presupposto di fatto avanzato, l' assunto attoreo è infondato e la società resistente risponde per le obbligazioni assunte e sorte solo in forza del contratto del
15.10.2021.
Quindi, le pretese attoree avanzate in ricorso, ed in particolare quelle relative al ricalcolo del preavviso, dell'indennità meritocratica e suppletiva di clientela vanno respinte, in quanto il parametro temporale di riferimento non può essere fatto risalire al 2016.
Circa, poi, la pretesa di ottenimento di provvigioni per affari conclusi con clienti fuori zona, la stessa è infondata.
Il contratto è infatti chiarissimo nel riconoscere il diritto alla provvigione solo per clienti collocati nella zona fissata in sede contrattuale. Invero, l'incarico all'Agente , Parte_1 secondo la previsione dell'art 2 del contratto, comprendeva le zone di competenza, secondo l'allegato elenco clienti – all. “D” , con espressa esclusione dei clienti di cui all'allegato “C” del contratto.
Va aggiunto e precisato che, dall'interpretazione del contratto, coi criteri di cui agli artt. 1362 ss. cc, si desume che la clausola relativa all'accettazione tacita degli ordini, si riferisce comunque a quello
3 che è l'oggetto del contratto. In altri termini, dall'analisi del contenuto del negozio non si ricava che l'accettazione tacita degli ordini sia un meccanismo invocabile anche in deroga ai presupposti voluti dalle parti per l'insorgenza del diritto dell'agente alla provvigione.
Anche le risultanze conoscitive documentali attinenti agli scambi tra l'agente e la società sul contenuto di questi ordini dimostrano la consapevolezza ovviamente della preponente, ma non arrivano a modificare il contenuto chiaro dell'accordo contrattuale, nel quale, come detto, il diritto alla provvigione era stato riconosciuto solo per gli affari con clune tipologie limitate di clienti.
Quindi il diritto alla provvigione, sulla base delle disposizioni inserite nel testo contrattuale, non insorge per clienti on line.
Quanto all'esistenza di atti della resistente di riconoscimento del debito, non si individua alcun atto giuridico di ricognizione formale di debito per ipotetiche provvigioni extra, fatta eccezione per la dichiarazione contenuta nella e-mail del 5.5.2023 e relativo allegato, in cui c'è un riconoscimento esplicito e specifico del diritto alla provvigione su alcuni ordini on line. Quindi solo entro questo preciso limite è ravvisabile un atto contenente la ricognizione di un debito, da ritenersi valida ed efficace e produttiva di effetti.
Infine, va dato atto che la convenuta con riferimento alle provvigioni indicate nell'e-mail del 5 maggio 2023, ha dimostrato di avere pagato le relative provvigioni, la cui somma complessiva ammonta a euro 8.311,95, con le seguenti modalità:
Euro 7.732,14 provvigioni maturate al 31/03/2023 - emissione fattura n. 2 del 08/05/2023 da parte del Sig. (cfr. Parte_1 pagata con bonifico bancario del 09/05/2023 dall'istituto Credit
Agricole.
Le restanti provvigioni pari a euro 579,81 risultano contabilizzate tra i compensi relativi al secondo e terzo trimestre 2023 cioè nelle fatture n. 5 del 05/08/2023 e n. 6 del 03/11/2023 regolarmente emesse dal Sig. che risultano saldate con Parte_1 bonifico bancario, rispettivamente, in data 07/08/2023 e 07/11/2023 dall'istituto Credit Agricole.
Pertanto, non residuano pendenze debitorie.
4 Circa la domanda riconvenzionale avanzata, la società, nel calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, ha provveduto a calcolare, le
Provvigioni a suo dire erroneamente rendicontate e liquidate all'Agente per i clienti risultati fuori della zona assegnata e non inclusi nell'allegato elenco “D”. In particolare, viene fatto richiamo ai clienti DIGITAL NE e
Enotrevi, per provvigioni pari a euro 4.588,23.
Tale richiesta non risulta fondata, in quanto non è stato allegato e provato l'errore di liquidazione asseritamente compiuto dalla ET . Di contro, rispetto ai pagamenti effettuati a CP_1 tale titolo (all. n. 6) non risulta un versamento indebito, ma un volontario e pieno riconoscimento, nei termini sopra chiariti (vedi email 5.5.2023).
La domanda riconvenzionale va quindi respinta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza le spese sono integralmente compensate
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
spese compensate.
Roma, 02/03/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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