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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/09/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 432/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 432/2021 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mara Rigoni del Foro di Mantova come da procura versata in atti;
ATTORE contro
C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Veronica Giorgianni come da mandato depositato in uno alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO
pagina 1 di 6 I coniugi contraevano matrimonio in Siracusa, in data 8.6.2002, (atto n. 124, parte II, serie A, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
Siracusa nel registro dell'anno 2002).
Dall'unione nasceva la figlia , il 22.08.2002. Per_1
Tra le parti, insorta la crisi coniugale, in data 3.7.2018 il Tribunale di
Mantova pronunciava la sentenza di separazione ove si disponeva, con riguardo alle statuizioni patrimoniali, l'obbligo a carico di CP_1
di corrispondere a , a titolo di contributo al
[...] Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario della minore , un Per_1 assegno omnicomprensivo di € 100,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza da luglio 2019, da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese.
Detta sentenza veniva modificata dal Tribunale di Mantova giusta decreto collegiale del 22.4.21 con cui veniva posto a carico dell'odierno attore l'obbligo di corrispondere ad , a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di Per_1
€100,00 (cento/00), entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 e con rivalutazione ISTAT dal mese di febbraio 2022.
La modifica della sentenza di separazione scaturiva dal diverso collocamento della figlia che successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione si trasferiva dalla madre.
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
27/01/2021, parte attrice chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la previsione a suo carico e sussistendone i presupposti di legge di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia, frattanto divenuta maggiorenne, per il tramite della madre nella misura ritenuta corretta pari ad €
150,00 mensili.
La parte convenuta si costituiva con memoria depositata in
Cancelleria in data 7.6.21 aderendo alla domanda di divorzio. In via riconvenzionale, parte convenuta formulava domanda di pagina 2 di 6 corresponsione dell'assegno divorzile nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad € 300,00 mensili.
L'udienza presidenziale veniva tenuta in data 13.7.21 con conferma in via interinale dei provvedimenti emessi nell'ambito del giudizio di separazione (come modificati dal decreto collegiale di cui si è dato cenno sopra).
Nel corso del giudizio, il procedimento veniva istruito in via documentale, nel mentre la figlia costituiva autonomo nucleo Per_1 familiare stante la nascita di due figli e l'instaurazione di una convivenza con il proprio compagno, inducevano la convenuta a rinunciare alla domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
All'udienza cartolare del 17.4.25 le parti precisavano le conclusioni, e la causa, con decreto del 23.4.25 veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
§ Sulla domanda di divorzio.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili va accolta.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) di separazione mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, dunque, pronunciato il divorzio come richiesto da parte ricorrente.
pagina 3 di 6 § Sul mantenimento della prole e, in particolare, sul diritto all'assegno di mantenimento da parte della figlia maggiorenne che abbia costituito un'autonoma famiglia.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale qui condiviso1 l'avere il/la figlio/a contratto matrimonio o, aggiunge questo Collegio, l'avere di fatto costituito autonomo nucleo familiare caratterizzato da una convivenza more uxorio stabile e peraltro arricchita dalla presenza di minori generati dalla coppia, rappresenta un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.
Nel caso di specie, le parti convengono nel ritenere che la figlia maggiorenne non abbia più diritto alla percezione dell'assegno Per_1 di mantenimento stante l'avvenuta costituzione di autonomo nucleo familiare e la nascita di due figli nell'agosto 2023 e nel febbraio Per_2
2025 Per quanto osservato, il Collegio osserva che non Per_3 sussistono le condizioni per riconoscere alla figlia maggiorenne della coppia l'assegno di mantenimento che pertanto va revocato con decorrenza settembre 2023.
§ Sull'assegno divorzile.
Come noto, secondo l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite2, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il Giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in 1 Cfr. Cassazione civile sez. I, 27/07/2023, n.22813.
2 Sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287. pagina 4 di 6 particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Nel caso di specie, sussistono le condizioni per riconoscere in capo alla convenuta il diritto alla percezione dell'assegno divorzile nella sola componente assistenziale tenuto conto che nessuna adeguata prova risulta fornita in merito al diritto alla percezione dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa.
Invero, nel caso di specie sussiste un divario tra i redditi delle parti unitamente all'inadeguatezza da parte della convenuta di idonee sostanze economiche.
L'attore gode di una retribuzione mensile fissa da retribuzione di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato pari ad €
19.200,00 lordi per anno (cfr. ultima certificazione unica 2021 in atti e pertanto € 16.000,00 netti per circa € 1.300,00 al mese).
La convenuta, di contro, non svolge alcuna attività professionale, ha compiuto cinquanta anni e benché abile al lavoro non vanta particolari qualifiche professionali tali da garantirle un facile accesso al mercato del lavoro.
Alla luce di quanto sopra si ritiene equo porre a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere in favore della convenuta l'assegno divorzile nella sola componente assistenziale pari ad € 100,00 mensili.
§ Sulle spese.
Spese di lite compensate in ragione del rito e della materia.
P. Q. M.
visto l'art. 4 legge 1/12/1970 n. 898,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il pagina 5 di 6 giorno 8.6.2002, (atto n. 124, parte II, serie A, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Siracusa nel registro dell'anno 2002) dalle parti e;
Parte_1 CP_1
REVOCA con decorrenza settembre 2023 l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore della figlia Parte_1 Per_4
siccome divenuta economicamente indipendente;
[...]
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
l'assegno divorzile di euro 100,00 mensili, da versarsi CP_1 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
SPESE compensate per intero.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 18/09/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 432/2021 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mara Rigoni del Foro di Mantova come da procura versata in atti;
ATTORE contro
C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Veronica Giorgianni come da mandato depositato in uno alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO
pagina 1 di 6 I coniugi contraevano matrimonio in Siracusa, in data 8.6.2002, (atto n. 124, parte II, serie A, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
Siracusa nel registro dell'anno 2002).
Dall'unione nasceva la figlia , il 22.08.2002. Per_1
Tra le parti, insorta la crisi coniugale, in data 3.7.2018 il Tribunale di
Mantova pronunciava la sentenza di separazione ove si disponeva, con riguardo alle statuizioni patrimoniali, l'obbligo a carico di CP_1
di corrispondere a , a titolo di contributo al
[...] Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario della minore , un Per_1 assegno omnicomprensivo di € 100,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza da luglio 2019, da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese.
Detta sentenza veniva modificata dal Tribunale di Mantova giusta decreto collegiale del 22.4.21 con cui veniva posto a carico dell'odierno attore l'obbligo di corrispondere ad , a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di Per_1
€100,00 (cento/00), entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 e con rivalutazione ISTAT dal mese di febbraio 2022.
La modifica della sentenza di separazione scaturiva dal diverso collocamento della figlia che successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione si trasferiva dalla madre.
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
27/01/2021, parte attrice chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la previsione a suo carico e sussistendone i presupposti di legge di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia, frattanto divenuta maggiorenne, per il tramite della madre nella misura ritenuta corretta pari ad €
150,00 mensili.
La parte convenuta si costituiva con memoria depositata in
Cancelleria in data 7.6.21 aderendo alla domanda di divorzio. In via riconvenzionale, parte convenuta formulava domanda di pagina 2 di 6 corresponsione dell'assegno divorzile nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad € 300,00 mensili.
L'udienza presidenziale veniva tenuta in data 13.7.21 con conferma in via interinale dei provvedimenti emessi nell'ambito del giudizio di separazione (come modificati dal decreto collegiale di cui si è dato cenno sopra).
Nel corso del giudizio, il procedimento veniva istruito in via documentale, nel mentre la figlia costituiva autonomo nucleo Per_1 familiare stante la nascita di due figli e l'instaurazione di una convivenza con il proprio compagno, inducevano la convenuta a rinunciare alla domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
All'udienza cartolare del 17.4.25 le parti precisavano le conclusioni, e la causa, con decreto del 23.4.25 veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
§ Sulla domanda di divorzio.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili va accolta.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) di separazione mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, dunque, pronunciato il divorzio come richiesto da parte ricorrente.
pagina 3 di 6 § Sul mantenimento della prole e, in particolare, sul diritto all'assegno di mantenimento da parte della figlia maggiorenne che abbia costituito un'autonoma famiglia.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale qui condiviso1 l'avere il/la figlio/a contratto matrimonio o, aggiunge questo Collegio, l'avere di fatto costituito autonomo nucleo familiare caratterizzato da una convivenza more uxorio stabile e peraltro arricchita dalla presenza di minori generati dalla coppia, rappresenta un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.
Nel caso di specie, le parti convengono nel ritenere che la figlia maggiorenne non abbia più diritto alla percezione dell'assegno Per_1 di mantenimento stante l'avvenuta costituzione di autonomo nucleo familiare e la nascita di due figli nell'agosto 2023 e nel febbraio Per_2
2025 Per quanto osservato, il Collegio osserva che non Per_3 sussistono le condizioni per riconoscere alla figlia maggiorenne della coppia l'assegno di mantenimento che pertanto va revocato con decorrenza settembre 2023.
§ Sull'assegno divorzile.
Come noto, secondo l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite2, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il Giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in 1 Cfr. Cassazione civile sez. I, 27/07/2023, n.22813.
2 Sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287. pagina 4 di 6 particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Nel caso di specie, sussistono le condizioni per riconoscere in capo alla convenuta il diritto alla percezione dell'assegno divorzile nella sola componente assistenziale tenuto conto che nessuna adeguata prova risulta fornita in merito al diritto alla percezione dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa.
Invero, nel caso di specie sussiste un divario tra i redditi delle parti unitamente all'inadeguatezza da parte della convenuta di idonee sostanze economiche.
L'attore gode di una retribuzione mensile fissa da retribuzione di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato pari ad €
19.200,00 lordi per anno (cfr. ultima certificazione unica 2021 in atti e pertanto € 16.000,00 netti per circa € 1.300,00 al mese).
La convenuta, di contro, non svolge alcuna attività professionale, ha compiuto cinquanta anni e benché abile al lavoro non vanta particolari qualifiche professionali tali da garantirle un facile accesso al mercato del lavoro.
Alla luce di quanto sopra si ritiene equo porre a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere in favore della convenuta l'assegno divorzile nella sola componente assistenziale pari ad € 100,00 mensili.
§ Sulle spese.
Spese di lite compensate in ragione del rito e della materia.
P. Q. M.
visto l'art. 4 legge 1/12/1970 n. 898,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il pagina 5 di 6 giorno 8.6.2002, (atto n. 124, parte II, serie A, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Siracusa nel registro dell'anno 2002) dalle parti e;
Parte_1 CP_1
REVOCA con decorrenza settembre 2023 l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore della figlia Parte_1 Per_4
siccome divenuta economicamente indipendente;
[...]
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
l'assegno divorzile di euro 100,00 mensili, da versarsi CP_1 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
SPESE compensate per intero.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 18/09/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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