Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 139/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.01.2025 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. DAVO' LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via C.G. Merlo n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in VERNATE, in data 15/07/2000, (atto n. 2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000); separati consensualmente con sentenza n. 1344/2023, R.G. 2223/2023 emessa da questo
Tribunale, passata in giudicato il 06.11.2023.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 15 luglio
2000 in Vernate e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vernate al n. 2,
P. I, anno 2000. 2. Ordinare al Comune di Vernate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Confermare le pattuizioni economiche in relazione al mantenimento della sig.ra , così come già in precedenza Controparte_1
concordato tra i coniugi in sede di separazione ove gli stessi hanno convenuto la pag. 1 di 6
dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della somma complessiva pari ad Euro
850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), di cui Euro 550.000,00
(cinquecentocinquantamila), già corrisposti in via anticipata rispetto alla sottoscrizione dell'atto di separazione consensuale, somma della quale la sig.ra ha già CP_1 dato quietanza con la sottoscrizione dell'atto di separazione stesso. Il saldo pari ad Euro
300.000,00 (trecentomila), è già stato corrisposto;
quanto ad Euro 150.000
(centocinquantamila), nelle more del deposito del presente atto ed il saldo di pari importo
Per pari ad Euro 150.000,00 sarà corrisposto in n.12 rate di eguale importo a data dal
1 gennaio 2025 o a far data dal deposito del presente atto. Il sig. a garanzia della Pt_1
promessa di adempimento relativamente alla dazione della somma residua a titolo di assegno divorzile, ha rilasciato in deposito fiduciario ai figli e , titolo di Per_2 Per_3
credito di pari importo in favore della sig.ra . La mancata sottoscrizione del CP_1
ricorso per lo scioglimento del matrimonio da parte di uno dei coniugi comporterà la risoluzione di diritto degli accordi già presi tra gli stessi coniugi. Si evidenzia che in data
3 marzo 2025 il Sig. ha provveduto al versamento anticipato di ulteriori euro Pt_1
50.000,00 (cinquantamila) in scadenza ad aprile. Pertanto alla data della sottoscrizione del presente atto, il saldo residuo risulta essere pari ad euro 100.000,00 (centomila/00).
4. I coniugi danno atto che i figli gemelli e di anni 31 sono Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti prestando la propria attività lavorativa nelle società della famiglia.
5. Spese legali ed accessorie Le spese legali relative alla consulenza e redazione del presente ricorso nonchè successive, saranno a carico del solo sig.
[...]
6. Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento di Parte_1
quanto sopra, le stesse non avranno più nulla reciprocamente a che pretendere l'una dall'altra, per nessuna ragione, a titolo connesso al pregresso vincolo matrimoniale, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia rapporto di credito/debito sino a oggi insorto, fatto salvo quanto sopra esplicitamente descritto;
7. In ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza del pag. 2 di 6 06/02/2025, così come previsto dall'art. 473bis, le parti riportano qui di seguito le rispettive disponibilità reddituali: - Quanto al Sig. lo stesso Parte_1
dichiara che: 1) Le proprie fonti di reddito sono costituite da dividendi da partecipazioni societarie e che i redditi netti complessivi, negli ultimi tre anni sono stati: Anno 2023 euro 1.054.206,00 Anno 2022 euro 1.560.102,00 Anno 2021 euro 1.176.175,00 2) Il proprio patrimonio è costituito dai beni di seguito indicati, comprendendo anche quelli intestati a fiduciari (società fiduciarie, trust, altro): a. conti correnti bancari e postali in
Italia/ estero: - conto corrente con saldo superiore ad euro 300.000,00 al 31/12/2024 - conto corrente con saldo superiore ad euro 300.000,00 al 31/12/2023
- conto corrente con saldo superiore ad euro 300.000,00 al 31/12/2022
b. conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari: non risultano c. partecipazioni societarie nel triennio: (i) denominazione società: SE.COM. GROUP
S.P.A. - quota 60% - patrimonio netto al 31/12/2023 € 7.024.424 - utili al 31/12/2023 €
1.080.800 (ii) denominazione società: - quota 51% - patrimonio netto Controparte_2 al 31/12/2023 € 25.757.021 - utili al 31/12/2023 € 5.602.957 (iii) denominazione società:
- quota 40% - patrimonio netto al 31/12/2023 € 2.615.817 - utili al Controparte_3
31/12/2023 € 83.098 (iv) denominazione società: - quota 100% - CP_4 patrimonio netto al 31/12/2023 € 502.961 - perdita al 31/12/2023 € 26.611 d.
Assicurazioni (ad es. polizze assicurative vita/ sanitarie, polizze risparmio etc): non risultano e. Le proprietà immobiliari sono costituite da:
1. immobile sito in
BORGARELLO (PV), di proprietà al 100% 2. immobile sito in BORGARELLO (PV), di proprietà al 100% f. il Sig. on risulta proprietario di beni mobili registrati essendo Pt_1
gli stessi intestati alle società di cui sopra. 3) per quanto riguarda eventuali debiti, lo stesso non ha in essere mutui/finanziamenti. - per quanto riguarda la IG
[...]
, la stessa dichiara che: a) per quanto concerne le fonti di reddito: le proprie CP_1
fonti di reddito sono costituite esclusivamente da quanto percepito dal Sig. Parte_1
in costanza di separazione. I coniugi hanno quindi dato seguito alle pattuizioni di cui alla separazione consensuale e segnatamente relativamente al trasferimento di proprietà della casa coniugale, e scioglimento del fondo patrimoniale, la sig.ra
[...]
ha ricevuto la somma pari ad Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) CP_1
quale corrispettivo del 50 % della casa familiare sita in Bolgarello (PV). Per tale motivo,
pag. 3 di 6 la Sig.ra ha trasferito la proprietà della quota di detto immobile al Sig. CP_1
ed ha trasferito la propria residenza in Corteolona e Gerenzone (PV), Via Roma Pt_1
53, in Gerenzone. b) Inoltre, nel termine concordato nell'atto di separazione, la sig.ra ha provveduto ad intestare le quote di sua proprietà della società CP_1 CP_3
ai figli e in forma paritaria nella misura del 20 % ciascuno. Parimenti il Per_3 Per_2
sig. ha provveduto ad intestare il 20 % delle quote di sua proprietà della Parte_1
predetta al figlio (nato dal primo matrimonio del sig. , CP_3 Persona_4 Pt_1 nato a [...] il [...], al fine di stabilire l'assegnazione delle quote in misura paritaria tra i tre figli , ed . c) La IG ha altresì Per_3 Per_2 Per_4
percepito e/o percepirà (a seconda delle scadenze concordate) in sostituzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile con la corresponsione, “una tantum”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma complessiva pari ad Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), di cui Euro
550.000,00 (cinquecentocinquantamila), somma della quale la sig.ra ha già CP_1
dato quietanza con la sottoscrizione dell'atto di separazione stesso. Il saldo pari ad Euro
300.000,00 (trecentomila), è già stato corrisposto;
quanto ad Euro 150.000
(centocinquantamila), nelle more del deposito del divorzio consensuale ed il saldo di pari importo pari ad Euro 150.000,00 sarà corrisposto in n.12 rate di eguale importo a fara data dal 1 gennaio 2025 o a far data dal deposito del presente atto. Il sig. a Pt_1
garanzia della promessa di adempimento relativamente alla dazione della somma residua a titolo di assegno divorzile, ha rilasciato in deposito fiduciario ai figli e , Per_2 Per_3
titolo di credito di pari importo in favore della sig.ra . Come sopra indiato, CP_1
si evidenzia che in data 3 marzo 2025 il Sig. ha provveduto al versamento Pt_1
anticipato di ulteriori euro 50.000,00 (cinquantamila) in scadenza ad aprile. Pertanto alla data della sottoscrizione del presente atto, il saldo residuo risulta essere pari ad euro
100.000,00 (centomila/00). 2) Il proprio patrimonio è costituito dai beni di seguito indicati: a. conti correnti bancari: - conto corrente con saldo superiore ad euro
50.000,00 al 31/12/2024 - conto corrente con saldo superiore ad euro 50.000,00 al
31/12/2023
- conto corrente con saldo superiore ad euro 50.000,00 al 31/12/2022 b. conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari: non risultano in essere. c. partecipazioni pag. 4 di 6 societarie nel triennio: non risultano partecipazioni societarie. (ad es. Controparte_5
polizze assicurative vita/ sanitarie, polizze risparmio etc): non risultano assicurazioni e.
Le proprietà immobiliari sono costituite da:
1. immobile sito in Gerenzone (PV), di mq
100, di proprietà al 100% f. la IG non risulta proprietaria di beni CP_1
mobili registrati: quali vetture od altro.
3) per quanto riguarda eventuali debiti, la stessa non ha in essere mutui/finanziamenti. I coniugi si sono impegnati ad attuare le predette condizioni dalla data di deposito del ricorso per il divorzio consensuale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17.01.2025, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso e hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza divorzile.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(sentenza n. 1344/2023, R.G. 2223/2023 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 06.11.2023, con il quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
pag. 5 di 6 Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8, legge 898/1970.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Le spese del presente procedimento vengono poste a carico del Sig. Parte_1
come concordato inter partes.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in VERNATE il giorno 15/07/2000 (atto n. 2, parte I, Controparte_1
anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese legali del presente procedimento a carico del Sig. come Parte_1
concordato tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6