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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/11/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONI
Reg.Gen. N.1024/2024
@-INA AC - appello tardivo(termine breve)citaz. 02
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Civile per le controversie in materia di locazione, composta dai seguenti magistrati:
Dr. LU SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con atto di citazione notificato in data 25.10.2024 ed iscritto a ruolo in data 04.11.2024, e vertente tra (appellante) e Parte_1 CP_1
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1610/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Ancona in data 24.09.2024, notificata il 25.09.2024;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con atto di citazione notificato il 25.10.2024 e depositato in data 04.11.2024, la società
[...] ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Parte_1
Ancona ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato dalle parti il 01.01.2020, registrato il 30.01.2020, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Ancona, Via LU Albertini n. 9, piano terra, ed ha condannato la società conduttrice al rilascio del suddetto immobile nella disponibilità del locatore Parte_1 CP_1
.
[...]
1 Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza in data 01.08.2023 il primo giudice, rilevato che la morosità del conduttore era stata sanata, ha disposto il mutamento di rito ex art.426
c.p.c., come previsto dall'art.667 c.p.c.. Il giudizio è quindi proseguito ed è stato definito in prime cure secondo le cadenze procedimentali proprie del rito speciale locatizio, avendo la controversia ad oggetto un contratto di locazione, soggetto al rito speciale di cui all'art.447 bis c.p.c..
Con impugnazione all'odierno vaglio, l'appellante ha censurato l'iter logico Parte_1 giuridico seguito dal Tribunale, denunciandone l'erroneità: 1) nella parte in cui ha ritenuto di non scarsa importanza l'inadempimento del conduttore;
2) nella parte in cui non ha tenuto in considerazione il comportamento contrario a buona fede del creditore;
3) nella parte in cui ha ritenuto violato da parte della l'art.1218 c.c.. Ha quindi concluso chiedendo, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'avversa domanda di risoluzione del contratto, siccome infondata in fatto ed in diritto.
L'appellato non si è costituito in giudizio. CP_1
Preliminarmente, rileva la Corte che:
- all'udienza in data 24.10.2025, non avendo nessuna delle parti provveduto al deposito delle note scritte di trattazione, è stato fissato nuovo termine sino alla data odierna per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art.127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione;
- nonostante la fissazione di un nuovo termine scadente in data odierna, nessuna delle parti contendenti ha depositato telematicamente le note scritte di udienza, deposito che, come è noto, tiene luogo della comparizione delle parti a mezzo dei difensori, con le correlate conseguenze di ordine processuale in caso di mancata comparizione;
- ai sensi dell'art.127 ter ultimo comma c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, per cui il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza, con le conseguenze di cui all'art.127 ter quarto comma c.p.c.;
- in particolare, ai sensi della predetta disposizione, “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
2 Fatte tali premesse, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., va dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
In applicazione del principio stabilito dall'art.310 c.p.c., e considerato che ricorrono anche giusti motivi di ordine equitativo ex art.92, 2° comma, c.p.c., tenuto conto delle ragioni della decisione
(che non ha affrontato il merito), le spese del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°1610/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data
24.09.2024, contrariis reiectis, così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
LU NI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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