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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/10/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78 del 2025 R.G.A.C. avente ad oggetto: “Mutamento di sesso”, promosso da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Maria Santucci presso cui Parte_1
elettivamente domicilia
ricorrente contro
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento resistente
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2025 , premesso di aver sempre avvertito Parte_1 sin dall'infanzia di possedere una identità di genere diversa rispetto al sesso biologico e di aver sempre assunto spontaneamente comportamenti maschili, chiedeva l'autorizzazione ad effettuare gli interventi chirurgici sulla sua persona di adeguamento dei caratteri sessuali da donna a uomo, la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico e la rettifica del proprio prenome onde adeguarlo al sesso maschile.
pagina 1 di 6 All'udienza fissata per la comparizione delle parti veniva ascoltata la ricorrente e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione senza termini, stante la rinuncia agli stessi da parte del procuratore costituito.
In data 25 settembre 2025 perveniva il parere favorevole del PM.
Ciò posto, in via preliminare va rilevato che il ricorso, riqualificato ai sensi dell'art. 473-bis cpc trattandosi di procedimento relativo allo stato delle persone, è stato correttamente notificato nei confronti del Pubblico Ministero, essendo quest'ultimo unico contraddittore necessario in assenza di figli e coniuge della parte.
Ciò premesso la domanda è fondata e merita accoglimento.
È noto che il diritto al cambiamento di sesso rientra nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale, secondo la quale "la legge n.
164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale".
In particolare, l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi cambiamenti sessuali".
L'art.
3 - abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n. 150 del 2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4 dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 - stabilisce che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza.
E' stato sul punto precisato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I,
20.7.2015, n. 15138).
Tale indirizzo ha trovato avallo nella Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221/2015, ha precisato che "il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di pagina 2 di 6 appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere fisico e psichico della persona (…). La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Ciò in quanto non vi sono interessi superiori da tutelare, che possano giustificare l'imposizione all'istante del predetto trattamento chirurgico, non potendosi rinvenire tali interessi né nella certezza delle relazioni giuridiche, che, comunque, sarebbe salvaguardata dalle risultanze anagrafiche, né nella necessaria diversità sessuale delle relazioni familiari.
Piuttosto, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che -in coerenza con i supremi valori costituzionali- rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve, comunque, riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere (cfr. sul punto Trib. Benevento 10.11.22 secondo cui “Il trattamento chirurgico “demolitorio” è solo un mezzo, non già il presupposto, per realizzare il percorso di transizione verso l'altro sesso. Non è quindi obbligatorio ricorrere all'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, essendo rimesso al singolo, in conformità ai supremi valori costituzionali, la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare il proprio percorso di transizione”).
Ancora, è stato precisato che, in caso di accertamento di transessualismo il trattamento medico- chirurgico previsto dalla L. n. 164/1982 può essere autorizzato contestualmente all'autorizzazione di rettifica anagrafica, in quanto l'intervento medico non costituisce una conditio sine qua non per ottenere la rettifica del nominativo (Tribunale Napoli sez. XIII, 23/05/2022, n.5066 secondo cui l'intervento è da ritenere pregiudiziale nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psico- fisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, mentre, nell'ipotesi in cui detta conflittualità non sussista, esso non deve necessariamente precedere la rettifica dell'atto di nascita;
ciò sulla base del rilievo che la legge n. 164/1982 - con le modifiche normative intervenute - va interpretata nel senso di ritenere il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come presupposto indispensabile per la rettifica solo se tale intervento si palesa come "necessario").
Rimane quindi certamente imprescindibile la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale del percorso di transizione scelto, nonché della serietà, definitività e irreversibilità della decisione, rappresentando il trattamento chirurgico solo uno strumento eventuale, di ausilio, al fine di garantire,
pagina 3 di 6 attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere fisico- psichico della persona.
In tale contesto si inserisce la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del
23/07/2024 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lg. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 l. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Poiché il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
La pronuncia in definitiva, prendendo atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto, consacra il carattere meramente eventuale dell'intervento di adeguamento chirurgico nell'ambito di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione del singolo.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie gli elementi acquisiti (in particolare dichiarazioni della parte e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di parte ricorrente di cambiare genere e sesso.
In particolare, è in atti la relazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II-
Dipartimento Ad Attività Integrate Rete Tempo Dipendente: Stroke, Urgenze Chirurgiche e Trauma del
14.12.2023 a firma del dott. in cui si evidenzia “ la presenza di una incongruenza tra il Persona_1
genere sessuale maschile esperito ed espresso sul piano comportamentale ed il genere sessuale femminile assegnato alla nascita, che risulta avere una durata superiore a sei mesi…la condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa” e in cui si formula diagnosi di disforia di genere in soggetto femminile adulto in assenza di disordine della differenziazione sessuale in fase di pre- transizione.
Ancora è in atti la prescrizione ormonale del 09.09.2024 a firma del dott. da cui si Per_2
evince la diagnosi di incongruenza di genere e relativa terapia ormonale.
pagina 4 di 6 Inoltre, nel corso dell'audizione la parte ha confermato quanto già esposto nell'atto introduttivo, evidenziando che ha iniziato a non riconoscersi più nel suo corpo circa tre anni fa, soprattutto nel periodo estivo quando utilizzava il costume a due pezzi, pur essendosi sin da piccola sempre riconosciuta in ruoli maschili;
ha dichiarato di essere consapevole del suo cambiamento e della decisione presa.
D'altra parte, come emerso in sede di comparizione personale, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento appaiono già tipicamente maschili.
Tali elementi, complessivamente considerati, consentono dunque di affermare che la parte, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia maturato una scelta che appare consapevole, definitiva e irreversibile, attese le sue dinamiche di vita ormai consolidate e che abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere, non reputandosi necessario l'espletamento di una
CTU atteso che l'irreversibilità del mutamento sessuale risulta dalla documentazione medica in atti.
Ne consegue l'accoglimento della domanda tesa ad ottenere la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte attrice è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Quanto al trattamento chirurgico richiesto, alla luce della richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale, deve ritenersi superflua la prescritta autorizzazione, essendo sufficientemente accertata l'intervenuta oggettiva e irreversibile transizione dell'identità di genere, come emersa nel percorso seguito dalla parte e dimostrata attraverso il deposito di idonea documentazione.
Parimenti può essere accolta in questo procedimento la domanda di attribuzione del nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib. Benevento, 10 gennaio 1985), atteso che alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente, anche in ragione della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere, pur in assenza di apposita previsione normativa.
Va ricordato, sul punto, che l'art. 5 della legge 164/1982 prevede - traendosi quindi conferma anche letterale della possibilità di procedere alla rettifica del nome nell'ambito dello stesso procedimento di rettificazione del genere - che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo intendere la possibilità di variazione del nome legata alla nuova attribuzione, senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure, sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal giudice che procede.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, la parte ha chiesto l'assegnazione del prenome , con cui da tempo Per_3
viene chiamato nelle relazioni sociali (cfr. Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
Nulla per le spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dispone l'attribuzione del sesso maschile alla parte e la sostituzione del prenome da a Pt_1
; Per_3
- ordina allo stato civile del Comune di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di Pt_1
con riferimento al sesso e al prenome come innanzi indicato nei termini di legge;
[...]
3. nulla per le spese.
Così deciso in Benevento, 11 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78 del 2025 R.G.A.C. avente ad oggetto: “Mutamento di sesso”, promosso da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Maria Santucci presso cui Parte_1
elettivamente domicilia
ricorrente contro
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento resistente
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2025 , premesso di aver sempre avvertito Parte_1 sin dall'infanzia di possedere una identità di genere diversa rispetto al sesso biologico e di aver sempre assunto spontaneamente comportamenti maschili, chiedeva l'autorizzazione ad effettuare gli interventi chirurgici sulla sua persona di adeguamento dei caratteri sessuali da donna a uomo, la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico e la rettifica del proprio prenome onde adeguarlo al sesso maschile.
pagina 1 di 6 All'udienza fissata per la comparizione delle parti veniva ascoltata la ricorrente e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione senza termini, stante la rinuncia agli stessi da parte del procuratore costituito.
In data 25 settembre 2025 perveniva il parere favorevole del PM.
Ciò posto, in via preliminare va rilevato che il ricorso, riqualificato ai sensi dell'art. 473-bis cpc trattandosi di procedimento relativo allo stato delle persone, è stato correttamente notificato nei confronti del Pubblico Ministero, essendo quest'ultimo unico contraddittore necessario in assenza di figli e coniuge della parte.
Ciò premesso la domanda è fondata e merita accoglimento.
È noto che il diritto al cambiamento di sesso rientra nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale, secondo la quale "la legge n.
164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale".
In particolare, l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi cambiamenti sessuali".
L'art.
3 - abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n. 150 del 2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4 dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 - stabilisce che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza.
E' stato sul punto precisato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I,
20.7.2015, n. 15138).
Tale indirizzo ha trovato avallo nella Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221/2015, ha precisato che "il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di pagina 2 di 6 appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere fisico e psichico della persona (…). La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Ciò in quanto non vi sono interessi superiori da tutelare, che possano giustificare l'imposizione all'istante del predetto trattamento chirurgico, non potendosi rinvenire tali interessi né nella certezza delle relazioni giuridiche, che, comunque, sarebbe salvaguardata dalle risultanze anagrafiche, né nella necessaria diversità sessuale delle relazioni familiari.
Piuttosto, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che -in coerenza con i supremi valori costituzionali- rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve, comunque, riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere (cfr. sul punto Trib. Benevento 10.11.22 secondo cui “Il trattamento chirurgico “demolitorio” è solo un mezzo, non già il presupposto, per realizzare il percorso di transizione verso l'altro sesso. Non è quindi obbligatorio ricorrere all'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, essendo rimesso al singolo, in conformità ai supremi valori costituzionali, la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare il proprio percorso di transizione”).
Ancora, è stato precisato che, in caso di accertamento di transessualismo il trattamento medico- chirurgico previsto dalla L. n. 164/1982 può essere autorizzato contestualmente all'autorizzazione di rettifica anagrafica, in quanto l'intervento medico non costituisce una conditio sine qua non per ottenere la rettifica del nominativo (Tribunale Napoli sez. XIII, 23/05/2022, n.5066 secondo cui l'intervento è da ritenere pregiudiziale nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psico- fisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, mentre, nell'ipotesi in cui detta conflittualità non sussista, esso non deve necessariamente precedere la rettifica dell'atto di nascita;
ciò sulla base del rilievo che la legge n. 164/1982 - con le modifiche normative intervenute - va interpretata nel senso di ritenere il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come presupposto indispensabile per la rettifica solo se tale intervento si palesa come "necessario").
Rimane quindi certamente imprescindibile la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale del percorso di transizione scelto, nonché della serietà, definitività e irreversibilità della decisione, rappresentando il trattamento chirurgico solo uno strumento eventuale, di ausilio, al fine di garantire,
pagina 3 di 6 attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere fisico- psichico della persona.
In tale contesto si inserisce la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del
23/07/2024 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lg. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 l. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Poiché il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
La pronuncia in definitiva, prendendo atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto, consacra il carattere meramente eventuale dell'intervento di adeguamento chirurgico nell'ambito di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione del singolo.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie gli elementi acquisiti (in particolare dichiarazioni della parte e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di parte ricorrente di cambiare genere e sesso.
In particolare, è in atti la relazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II-
Dipartimento Ad Attività Integrate Rete Tempo Dipendente: Stroke, Urgenze Chirurgiche e Trauma del
14.12.2023 a firma del dott. in cui si evidenzia “ la presenza di una incongruenza tra il Persona_1
genere sessuale maschile esperito ed espresso sul piano comportamentale ed il genere sessuale femminile assegnato alla nascita, che risulta avere una durata superiore a sei mesi…la condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa” e in cui si formula diagnosi di disforia di genere in soggetto femminile adulto in assenza di disordine della differenziazione sessuale in fase di pre- transizione.
Ancora è in atti la prescrizione ormonale del 09.09.2024 a firma del dott. da cui si Per_2
evince la diagnosi di incongruenza di genere e relativa terapia ormonale.
pagina 4 di 6 Inoltre, nel corso dell'audizione la parte ha confermato quanto già esposto nell'atto introduttivo, evidenziando che ha iniziato a non riconoscersi più nel suo corpo circa tre anni fa, soprattutto nel periodo estivo quando utilizzava il costume a due pezzi, pur essendosi sin da piccola sempre riconosciuta in ruoli maschili;
ha dichiarato di essere consapevole del suo cambiamento e della decisione presa.
D'altra parte, come emerso in sede di comparizione personale, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento appaiono già tipicamente maschili.
Tali elementi, complessivamente considerati, consentono dunque di affermare che la parte, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia maturato una scelta che appare consapevole, definitiva e irreversibile, attese le sue dinamiche di vita ormai consolidate e che abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere, non reputandosi necessario l'espletamento di una
CTU atteso che l'irreversibilità del mutamento sessuale risulta dalla documentazione medica in atti.
Ne consegue l'accoglimento della domanda tesa ad ottenere la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte attrice è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Quanto al trattamento chirurgico richiesto, alla luce della richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale, deve ritenersi superflua la prescritta autorizzazione, essendo sufficientemente accertata l'intervenuta oggettiva e irreversibile transizione dell'identità di genere, come emersa nel percorso seguito dalla parte e dimostrata attraverso il deposito di idonea documentazione.
Parimenti può essere accolta in questo procedimento la domanda di attribuzione del nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib. Benevento, 10 gennaio 1985), atteso che alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente, anche in ragione della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere, pur in assenza di apposita previsione normativa.
Va ricordato, sul punto, che l'art. 5 della legge 164/1982 prevede - traendosi quindi conferma anche letterale della possibilità di procedere alla rettifica del nome nell'ambito dello stesso procedimento di rettificazione del genere - che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo intendere la possibilità di variazione del nome legata alla nuova attribuzione, senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure, sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal giudice che procede.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, la parte ha chiesto l'assegnazione del prenome , con cui da tempo Per_3
viene chiamato nelle relazioni sociali (cfr. Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
Nulla per le spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dispone l'attribuzione del sesso maschile alla parte e la sostituzione del prenome da a Pt_1
; Per_3
- ordina allo stato civile del Comune di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di Pt_1
con riferimento al sesso e al prenome come innanzi indicato nei termini di legge;
[...]
3. nulla per le spese.
Così deciso in Benevento, 11 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
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