Art. 300. Diritti di proprieta' industriale delle Forze armate 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all'articolo 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell' articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e successive modificazioni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i ((segni distintivi)) di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente personali e non lucrative. 4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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9 febbraio 2013
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Commentario • 1
- 1. Danno ambientale e strumenti di tutela: bonifica e ripristino, ordinanze amministrative e interferenze con le azioni civiliA Cura Di Nicola Fenicia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 5 gennaio 2025
Giurisprudenza • 12
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- 3. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 13/09/2016, n. 1902Provvedimento: […] Resta ferma la tutela penale dei simboli, sancita espressamente dalla fonte primaria, nel citato comma 198, con il rinvio alle disposizioni penali contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.Leggi di più...
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