Art. 300. Diritti di proprieta' industriale delle Forze armate 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all'articolo 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell' articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e successive modificazioni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i ((segni distintivi)) di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente personali e non lucrative. 4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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9 febbraio 2013
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Commentari • 2
- 1. TAR Lombardia, sezione V, sentenza 11 agosto 2026, n. 4086https://www.eius.it/articoli/ · 8 settembre 2026 · 1
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso notificato il 10 maggio 2024 e depositato il successivo 4 giugno 2024 l'esponente è insorta avverso talune delle prescrizioni contenute nel decreto, in epigrafe specificato, con cui la Regione Lombardia ha approvato il progetto operativo di bonifica (POB), dall'esponente medesima presentato in attuazione dell'ordinanza della Città metropolitana di Milano del 7 luglio 2017. Con tale ordinanza l'esponente è stata individuata come responsabile della potenziale contaminazione dell'area di Via Cristina Belgioioso, ubicata tra i Comuni di Baranzate (MI) e Milano e, pertanto, diffidata ad attivare gli interventi di bonifica di cui al Titolo V del d.lgs. 3 aprile …
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Giurisprudenza • 12
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 12/04/2012, n. 1794Provvedimento: […] Il Ministero della difesa, ufficio legislativo, con la citata relazione del 15 marzo 2012, a seguito di specifici suggerimenti e osservazioni formulati da questa Sezione con parere reso nell'adunanza del 7 luglio 2011, ha preliminarmente evidenziato l'intervenuta modifica dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare ad opera dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 secondo cui il regolamento in oggetto deve essere adottato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Tale modifica era stata, infatti, ritenuta indispensabile per rendere il parere definitivo da parte di questa Sezione.Leggi di più...