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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 313 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bisso, presso il cui studio a Palermo, via
Francesco Petrarca n. 5, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 21/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 14/09/1994 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra riportato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• con sentenza n. 6125/2015, emessa da questo Tribunale in data 25/06/2015 – 04/11/2015;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso del 21/01/2025, le cui condizioni si riportano integralmente:
“2) Accertare che nessuno dei coniugi corrisponderà all'altro alcun assegno di mantenimento.
3) Accertare che stante la maggiore e l'indipendenza economica, nulla corrisponderanno i genitori a titolo di mantenimento delle figlie”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 14/09/1994 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 21/01/2025 e C.F._2
riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 131, parte II, serie A, dell'anno 1999).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 14/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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