Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N . 6 8 2 / 2 0 2 4 R . G . V . G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 682 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promosso
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gloria Biundo, sito in Alessandria, Piazza Garibaldi n.13, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente a [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gloria Biundo, sito in Alessandria, Piazza Garibaldi n.13, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
29.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto del 05.07.2023, depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, come precisate con le note del 26.01.2025, espressione della libera volontà delle parti, nei termini di cui al punto n. 4, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dalle parti con i punti n. 2-3-5, tenuto conto di quanto integrato nelle note con riferimento ai punti 2 e 3.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.05.1985 a Palermo da
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 46, parte II, serie A, anno 1985.
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.02.2025
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Andrea Quintavalle dott. Giuseppe Rini