Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 21 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
(C.F. e P.Iva ), con sede legale in Cologno Monzese, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ing. , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Marco Pilia, come da procura in atti;
appellante
e
(C.F. in persona del legale rappresentante e Controparte_2 P.IVA_2
amministratore unico dott. con sede in Santa Teresa di Gallura località , CP_3 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Tardella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ilaria Tiziana Battino, come da procura in atti;
appellato
OGGETTO: pagamento quote consortili
All' udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell' interesse di Parte_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in totale riforma della impugnata sentenza n. 223/2022, pubblicata in data 08.06.2022, del Tribunale di Tempio Pausania, dott.ssa Scala,
- modificare l'ordinanza del 15.03.2023;
- disporre la sospensione della sentenza impugnata;
- previa remissione in istruttoria della causa, ammettere la prova testimoniale dedotta nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.; nel merito
- dichiarare la litispendenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il presente processo, trattandosi di giudice successivamente adito, si è esaurito definitivamente, revocando il decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare la rinuncia all'azione da parte del e alla pretesa Controparte_2
azionata, che costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa pari alle quote consortili richieste di € 77.883,61;
- dichiarare la inammissibilità, improcedibilità, nullità, inefficacia del D.I. n. 200/2013, n.
358/2013 R.A.C., n. 1431/2013 Cron., n. 196/2013 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 06.03.2013 opposto, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese, revocando il decreto ingiuntivo n. 200/2013;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse del : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado per le ragioni già dedotte,
- dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. art. 348bis c.p.c. o, comunque, rigettare - in quanto infondato per le ragioni sopra esposte - l'appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, n. 223/2022, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società in persona Parte_1 dell'amministratore unico, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 200/13 in data 6/3/2013 del Tribunale di Tempio Pausania, notificato il 18/3/2013, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore del dell'importo capitale di euro 67.127,38, oltre ad interessi Controparte_2
legali e spese della procedura, a titolo di quote consortili. Sosteneva che il era stato CP_2 costituito “per la realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni opera, impianto e servizio, di uso ed interesse comune dei Consorziati, esistente all'interno del proprio perimetro”, ma non era intervenuto per far eseguire ed ultimare le opere di urbanizzazione della lottizzazione ”, tanto che l'opponente era stata convenuta in giudizio dalla CP_2
alla quale aveva venduto un terreno ubicato all'interno del , per CP_4 Pt_1 CP_2
l'attuazione delle opere di urbanizzazione. Aggiungeva che il , terzo Controparte_2
chiamato nel medesimo giudizio, si era costituito ed aveva formulato domanda riconvenzionale nei confronti della società per euro 77.883,61 per contributi consortili inevasi alla data del 1 Parte_1 semestre 2011, oltre spese ed interessi ex L. 231/02”, eccepiva pertanto la litispendenza tra le due cause ai sensi dell'art. 39 cpc, concludendo per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto Ingiuntivo n. 200/13, del quale eccepiva inammissibilità, improcedibilità, nullità e inefficacia. Nel merito, sosteneva non veridicità, erroneità, contraddittorietà e illogicità degli oneri di urbanizzazione e fondo cassa nonché dei meccanismi ripartitori ad essi sottesi, rappresentando di aver preventivamente comunicato il proprio voto contrario alla loro approvazione e non aver mai ricevuto comunicazione del verbale assembleare.
Si costituiva in giudizio il , contestando la domanda e chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 200/13.
Il Tribunale, istruita la causa con soli documenti, rigettava l'opposizione con le seguenti motivazioni:
a) sull'eccezione di litispendenza, sosteneva la parziale difformità della domanda rispetto a quella proposta dal dinanzi alla Sezione distaccata del Tribunale di Olbia (r.g. n. 4/2011, CP_2
divenuto r.g. 922/2013 Tribunale di Tempio Pausania) nel giudizio pendente tra e CP_4
Parte_1
b) il consorzio era un consorzio di urbanizzazione sorto per far fronte CP_2 all'interesse dei proprietari di terreni situati in un'area a spiccata vocazione turistica e per disciplinare l'utilizzazione del comprensorio in vista della sua urbanizzazione e del suo sviluppo, nonché per realizzare e gestire una serie di opere di urbanizzazione e servizi;
c) il in esame, come affermato da dottrina e giurisprudenza, rientrava nei consorzi CP_2
definiti “di urbanizzazione”, figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni e della comunione” (Cass. n.
7427/2012);
d) dall'interpretazione dell'art 4 dello Statuto emerge la prevalente componente reale, visto che prevede che “fanno parte del i proprietari dei terreni e dei fabbricati compresi nel CP_2 perimetro indicato nell'art. 1”; l'art. 2 in relazione allo scopo, prevede, “il subentro nelle convenzioni urbanistiche già stipulate, la stipula di ulteriori convenzioni necessarie per la completa attuazione della lottizzazione, la loro attuazione e gestione”; l'art.
6.2 prevede che “ ciascun
Consorziato è tenuto a contribuire alle spese tutte che il affronterà, tanto per la propria CP_2
gestione che per la realizzazione degli scopi consortili in proporzione alla sua quota di partecipazione al e pertanto in funzione della cubatura, residenziale e non, di sua relativa CP_2
spettanza”;
d) la Società è proprietaria di un immobile facente parte del Consorzio Parte_1 CP_2
;
[...]
e) il Consorzio creditore aveva adeguatamente provato il suo credito con la produzione della comunicazione della convocazione dell'assemblea del 19 e 20/4/2012, di copia del verbale della delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012 e dei relativi piani di riparto approvati dall'assemblea consortile, che non risultava essere stata mai impugnata e pertanto era valida ed efficace.
Avverso la sentenza ha proposto appello domandandone la riforma per i seguenti Parte_1
motivi: i) erronea statuizione sulla litispendenza rispetto alla domanda proposta dal nel CP_2
giudizio pendente tra e (r.g. 922/2013 Tribunale Tempio Pausania), trattandosi del CP_4 Pt_1
pagamento delle medesime quote consortili;
ii) inadempimento del nella realizzazione CP_2
delle opere di urbanizzazione, con conseguente non debenza delle quote consortili, peraltro approvate con una delibera che non era mai stata comunicata ad e che appariva inficiata Parte_1 da diversi errori, come si ricavava dalla divergenza tra l'importo richiesto dal nella causa CP_2
n. 4/2011 (€ 77.883,61) e quello azionato invece con ricorso monitorio, con conseguente insufficiente assolvimento dell'onere probatorio gravante sul preteso creditore;
iii) l'esorbitante quantificazione delle spese di lite in € 8.000, nonostante nel decreto ingiuntivo il Tribunale le avesse liquidate in € 1.968,00, peraltro senza considerare l'effettivo valore della causa, l'omesso svolgimento di attività istruttoria e che la causa decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ha resistito all'appello il , concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza del Tribunale.
La causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.
****
L'appello è totalmente destituito di fondamento.
È certamente infondata l'eccezione di litispendenza tra la presente causa e la domanda proposta dal in qualità di terzo chiamato nel giudizio pendente tra e inizialmente CP_2 Parte_1 CP_4 dinanzi alla sezione distaccata di Olbia (r.g. n. 4/2011), quindi dinanzi al Tribunale (r.g. 922/2013), definita con sentenza della Corte d'appello n. 79/2024 in data 8.3.2024.
L'eccezione è infondata per la semplice ragione che la litispendenza presuppone che la stessa causa penda dinanzi ad uffici giudiziari diversi, mentre nel caso di specie le due cause pendevano dinanzi al medesimo , attenendo il rapporto con la sezione distaccata ad una Controparte_5 mera ripartizione interna degli affari, così che difettavano i presupposti per poter applicare l'art. 39
c.p.c.. La proposizione della stessa domanda o di domande connesse dinanzi a magistrati diversi del medesimo ufficio giudiziario costituiva al limite presupposto per procedere alla riunione ai sensi dell'art. 273 ss c.p.c, peraltro con un provvedimento meramente ordinatorio, che non determina alcuna nullità (cfr. Cass. Sentenza n. 5504 del 11/11/1985). È noto inoltre che “il provvedimento di riunione di cause connesse, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1194 del 19/01/2007).
Non miglior sorte merita il secondo motivo, con il quale contesta la debenza degli oneri CP_6
consortili eccependo un non meglio chiarito inadempimento del nella realizzazione delle CP_2 opere di urbanizzazione, peraltro sull'errato assunto della sussistenza di un rapporto di corrispettività tra l'obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione, assunto viceversa dai proprietari nei confronti dell'amministrazione pubblica, e quello di pagare gli oneri consortili, gravante sul consorziato per il fatto stesso di essere proprietario di un immobile nel perimetro del . CP_2
Come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal primo giudice, “... i consorzi di urbanizzazione – consistenti in aggregati di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi – sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve aver riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione;
ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale ed il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione
“propter rem”, senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 in materia di associazioni” (Cass. sent. n. 9568/2017). Ancora, “le disposizioni in materia di condominio possono ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni in una zona residenziale, pur appartenendo il consorzio alla categoria delle associazioni, in quanto non esistono schemi obbligati per la costituzione di tale ente, assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, e potendo, peraltro,
l'intenzione di aderire al rivelarsi anche tacitamente” (Cass. n. 22641/2013). CP_2
Detto questo in termini generali, l'art.
2.1 dello Statuto del che scopo del Controparte_2
è la completa attuazione e gestione delle opere di urbanizzazione del Piano di CP_2
Lottizzazione ” e che, in ogni caso, è scopo del quello di far luogo alla CP_2 CP_2
realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni opera, impianto e servizio, di uso ed interesse comune dei consorziati, esistente all'interno del proprio perimetro e che sino alla consegna delle opere in favore del o di altri Enti, provvederà, CP_7
altresì, per conto de consorziati e a proprie cure e spese, alla gestione e alla manutenzione delle opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione nonché di ogni ulteriore opera o servizio di rilevanza consortile.
Con riferimento, poi, all'acquisto della qualità di consorziato e alla natura delle obbligazioni consortili, l'art. 4 dello Statuto stabilisce che “Fanno parte del i proprietari dei terreni, CP_2
dei fabbricati e di porzione degli stessi compresi nel perimetro indicato nell'articolo 1, con le sole deroghe tra i consorziati statuite al successivo articolo 15. Diventano quindi Consorziati, coi relativi obblighi e diritti, nonostante qualsiasi patto in contrario, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, diventino proprietari o comproprietari di terreni e di fabbricati Consorziati o di porzione di essi. Il trasferimento della proprietà dei terreni e dei fabbricati dei Consorziati, o anche porzione degli stessi, determina, durante l'esistenza del , il sub ingresso dell'avente causa nel . CP_2 CP_2
Il nuovo proprietario subentra pro-quota millesimale, determinata in funzione delle volumetrie trasferite, nell'intero debito del proprio dante causa per tutte le quote consortili maturate ed eventualmente inevase alla data del subentro quali risultanti complessivamente dai bilanci consuntivi e preventivi approvati dalla costituzione del sino alla data del subentro, CP_2
dovendosi in tal senso ritenere dette obbligazioni quali “propter rem”. L'avente causa a qualsiasi titolo si riterrà quindi soggetto pro-quota millesimale in funzione delle volumetrie trasferite a tutte le obbligazioni – ab origine – connesse in dipendenza del proprio acquisto e, quindi, incombenti sui
4.2 - Poiché quindi le obbligazioni derivanti dalla partecipazione al ineriscono, CP_2
necessariamente, alla destinazione economica delle aree e dei fabbricati, si dà pertanto atto del carattere di obbligazione reale della partecipazione stessa;
conseguentemente, il Consorziato non potrà esercitare il diritto di recesso, se non a seguito di cessione totale dei propri immobili siti nel
Comprensorio e di espressa adesione al da parte dell'avente causa a qualsiasi titolo, il q CP_2
Il successivo art. 6 disciplina la misura dei diritti e degli obblighi di ciascun Consorziato nell'ambito ed ai fini consortili, e quindi la sua quota di partecipazione al , fissandola in misura CP_2
corrispondente all'entità della cubatura edificatoria di spettanza dei terreni e dei fabbricati o di porzione di essi di sua proprietà (edificata e non), quale desumibile dalla ripartizione millesimale di cui alla tabella che si allega al presente statuto, sotto la lettera “B”, redatta sulla base del progetto di lottizzazione approvato dal Comune di Santa Teresa Gallura con delibera del C.C. n. 4 del 25/02/2016 , facente parte integrante della Convenzione… Ciascun Consorziato è tenuto a contribuire alle spese tutte che il affronterà, tanto per la propria gestione che per la CP_2
realizzazione degli scopi consortili, in proporzione alla sua quota di partecipazione al , e CP_2
pertanto in funzione della cubatura, residenziale e non, di sua relativa spettanza.
Quanto poi all'iter di riscossione di tali oneri, l'art.
6.3 stabilisce che I Consorziati sono tenuti al pagamento delle spese per la quota di rispettiva spettanza su richiesta dell'Organo Amministrativo del ed in base ai bilanci approvati dall'Assemblea consortile, sia in sede preventiva che CP_2
a consuntivo. I contributi dovuti dai Consorziati per il finanziamento dei piani generali e particolari di lavori elaborati dal , o per altre finalità indicate nello Statuto, saranno CP_2
comunicati ai Consorziati mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata
(all'indirizzo risultante da visura camerale o dai pubblici registri). Entro trenta giorni dalla comunicazione, i singoli Consorziati sono tenuti a pagare per intero la loro quota. Saranno considerati morosi i Consorziati che non abbiano provveduto al pagamento…Per la riscossione dei contributi di cui sopra, il - in analogia all'art.63 disp. Art. c.c. - può agire chiedendo CP_2
alla competente Autorità Giudiziaria un decreto ingiuntivo sulla base del Verbale dell'Assemblea di approvazione dei bilanci consuntivo e/o preventivo...
Procedimento che è risultato pienamente rispettato nel caso di specie. Non è infatti neppure in contestazione che sia proprietaria di immobili nel comprensorio di , e Parte_1 CP_2
come tale sia tenuta al pagamento degli oneri consortili in proporzione alla propria quota di partecipazione al . CP_2
Oneri che evidentemente attengono sia alla realizzazione di opere di urbanizzazione che alla gestione e manutenzione di tutte quelle opere e servizi comuni ai consorziati e indispensabili al suo stesso funzionamento, come dal Bilancio al 31/12/2011 e prospetti Fondo Cassa e ripartizione opere di urbanizzazione preventivamente inviati alla consorziata.
Il dissenso preventivo all'approvazione, comunicato da con lettera del 17/4/2012, Pt_1
correttamente non è stato computato ai fini della formazione della volontà assembleare del 20 aprile
2012, alla quale non ha presenziato. Delibera della quale l'appellante ha avuto inoltre Pt_1
conoscenza quantomeno con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, e che alla data odierna non risulta né sospesa né impugnata e pertanto valida e efficace ai fini dell'esistenza ed esigibilità del credito del . CP_2
In ogni caso nella lettera del 17 aprile 2012 la consorziata dimostra di aver esaminato e ben conoscere il bilancio 2011 e i prospetti allegati, laddove le contestazioni sulla correttezza, anticipate nella lettera e quindi formulate nel giudizio, sono puramente generiche e pretestuose. non contesta infatti la debenza delle singole voci di spesa ivi indicate ma si limita ad Pt_1
adombrare l'erroneità del calcolo desumendola dalla differenza tra l'importo domandato dal
, a suo dire per i medesimi titoli, nella causa n. 992/2013 pendente tra e CP_2 CP_6 CP_4
e quello azionato in via monitoria nel presente giudizio, peraltro per un importo inferiore, senza indicare quale sarebbe stato l'errore di calcolo compiuto dall'organo amministrativo e quale diverso importo avrebbe dovuto invece pagare per i medesimi titoli.
È evidente che si tratta di contestazioni generiche e puramente pretestuose che nascondono l'insoddisfazione del consorziato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, lamentata dalla sua avente causa nella causa n. 4/11 (992/13), per sua iniziativa estesa al Consorzio, CP_4
peraltro trascurando che il ha un ruolo rappresentativo e gestorio di tutte le obbligazioni CP_2
gravanti sui proprietari di immobili nella specifica lottizzazione di . Dunque in CP_2 Pt_1
quanto proprietario consorziato, si duole del suo stesso inadempimento rispetto alle obbligazioni di urbanizzazione del comprensorio, assunte dai proprietari nei rapporti con l'amministrazione pubblica.
Altra, poi, doveva essere la sede per contestare eventuali irregolarità dell'operato degli organi gestori rispetto al doveroso recupero degli oneri consortili ritualmente approvati dall'assemblea.
In conclusione, correttamente il tribunale ha ritenuto dovuti gli oneri consortili approvati dall'assemblea e azionati in via monitoria dal con conseguente infondatezza del secondo CP_2 motivo d'appello.
Non miglior sorte merita poi il terzo motivo con il quale si duole della condanna alle spese Pt_1
di lite, che il tribunale ha altrettanto correttamente liquidato in un importo (€ 8.000) ben più vicino ai valori minimi (€ 7.052) che a quelli medi (€ 14.103) dello specifico scaglione (da € 52.001 a €
260.000), avuto riguardo all'importo del credito azionato dal (€ 67.127,38), così dando CP_2
rilievo alla corposa istruttoria svolta, seppure documentale, e alla particolare definizione del giudizio con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
In conclusione, l'appello è interamente rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori minimi del relativo scaglione (€ 7.160) per l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del Parte_1 doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
P.Q.M.
la Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 223/2022 del Tribunale di Parte_1
Tempio Pausania in data 8/6/2022;
2) condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere in favore di parte Parte_1
appellata le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.160 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni